Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
L'onere di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici che fondano il convincimento del giudice non è soddisfatto dalla pedissequa trascrizione delle dichiarazioni testimoniali non accompagnata da una riconsiderazione critica di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2007, n. 43732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43732 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 09/10/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 946
Dott. TAVASSI Marina A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 027810/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE NC, N. IL 15/10/1938;
RN ZI, N. IL 08/11/1954;
NE PP, N. IL 11/12/1954;
EI AO, N. IL 11/08/1952;
avverso SENTENZA del 14/12/2004 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. TAVASSI MARINA ANNA;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dott. Luigi Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi di IM PP e NO OL e rigettarsi i ricorsi di IM NC e AR GN;
udite le conclusioni dell'Avv. AFELTRA Roberto del foro di Roma, per delega dell'Avv. Antonio Impellizzeri, per la parte civile costituita Di LO EP, che ha concluso perché la Corte dichiari la penale responsabilità degli imputati con condanna alle spese ed al risarcimento dei danni;
udite le conclusioni dell'Avv. PENNISI Angelo del foro di Catania per gli imputati IM NC e AR GN, ed anche per gli imputati IM PP e NO OL, per delega dell'Avv. Mario Di Dio Datola, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.6.2003 il Tribunale di Enna dichiarava non doversi procedere nei confronti di AR GN in ordine al reato di minacce (ai danni di Di LO EP, parte civile costituita) di cui all'art. 612 cod. pen., così qualificando la contestazione originaria di cui al capo A) (ex artt. 110, 629 c.p. e art. 61 c.p., n. 9), perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per mancanza di querela;
assolveva IM NC dal reato di minacce per non aver commesso il fatto;
assolveva AR GN, IM NC, NO OL e IM PP da tutti gli altri reati loro rispettivamente ascritti, con la formula "perché i fatti non sussistono".
La ricostruzione della vicenda processuale deve prendere le mosse dalle indicazioni dei reati originariamente contestati agli imputati. Dette contestazioni originarie riguardavano: capo A) il reato di estorsione contestato a IM NC e AR GN, perché, abusando delle rispettive qualifiche di assessore ai lavori pubblici e di capo ripartizione del Comune di Piazza Armerina, mediante minacce ed ingiurie contro il Di LO ed il figlio, costringevano Di LO a rinunciare alla riscossione dei crediti da lui vantati nei confronti dello IM (L. 3.500.000) in relazione alla fornitura di volantini per le elezioni provinciali del 1990, e L.
5.000.000 per manifesti funebri del sindacato dipendenti comunali (fino al novembre 1992, in Piazza Armerina); capo E) NO OL e IM PP, in concorso con altri, del reato di cui agli artt.110, 479 c.p. e art. 61 c.p., n. 9, perché abusando il NO della qualità di Presidente e la IM G. di quella di Segretario, per la gara relativa alla fornitura di modelli per certificazioni anagrafiche del Comune di Piazza Armerina, formavano il verbale di gara, omettendo di inserire l'obiezione mossa dal Di LO relativa alla mancanza del depliant illustrativo nell'offerta della concorrente ditta Audax;
capo G) del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 353 c.p., comma 2 perché in concorso fra loro, abusando delle predette qualità, turbavano la gara di cui al capo E) con i mezzi fraudolenti già descritti, in Piazza Armerina il 21.4.1992. Sull'impugnazione proposta dal PM presso il Tribunale di Enna e dal PG presso la Corte d'appello di Caltanisetta, che recepiva integralmente la memoria contenente la richiesta rivolta al medesimo PG dalla parte civile costituita, la Corte d'appello di Caltanisetta, con sentenza del 14 dicembre 2004, riformava la sentenza di primo grado. Esaminata l'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado e richiamati gli atti amministrativi rilevanti, la Corte riteneva che le dichiarazioni del Di LO fossero state puntualmente riscontrate attraverso le testimonianze del figlio MA e di RD LI. La minaccia così confermata integrava anche la prova positiva della finalità estorsiva, non avendo il AR altra ragione di intimidire il Di LO se non quella di conseguire il risultato favorevole per lo IM, a lui legato, di evitare che questi fosse ulteriormente richiesto del saldo della fornitura di stampati (pag. 41 sent.).
Quanto a IM PP e NO OL, la loro responsabilità conseguiva all'accertamento positivo, documentalmente riscontrato, che nel verbale relativo alla procedura di licitazione privata non fosse contenuta alcuna attestazione in ordine al rilievo che il Di LO aveva formulato (incompletezza della domanda di partecipazione delle ditta concorrente alla gara) ed era stata omessa l'attestazione riguardante la predetta incompletezza documentale. La Corte territoriale riteneva, quindi, sussistenti tutti i reati come sopra qualificati. Per IM NC e AR GN la Corte, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'abuso dei poteri di cui i medesimi erano forniti in relazione alle pubbliche funzioni esercitate, li condannava alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre Euro 300,00 di multa per ciascuno;
li condannava inoltre in solido al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con riserva di liquidazione al giudice civile, ed alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore della parte civile.
Ritenuti gli imputati IM PP e NO OL colpevoli del delitto contestato al capo E) dell'imputazione, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dell'abuso dei poteri di cui i medesimi erano forniti in relazione alle pubbliche funzioni esercitate, li condannava alla pena di anni 1 di reclusione ciascuno, nonché in solido al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio;
li condannava inoltre in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con riserva di liquidazione al giudice civile, ed alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi in favore della parte civile, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 e ss. cod. proc. pen.. Dichiarava poi non doversi procedere nei riguardi dei medesimi imputati per il reato contestato al capo E), rectius G) (vedi il riferimento che segue alla turbativa di pubblici incanti di cui all'art. 353 cod. pen., comma 1 e vedi il dispositivo) per essersi medio tempore perfezionata la prescrizione (scadenza 21.1.2000). Con ricorso del 27.3.2006 il difensore di fiducia di NO OL impugnava la pronuncia d'appello; analoga impugnazione era proposta il 31.3.06 da IM PP ed il 7.4.2006 dal difensore di AR GN e IM NC. I ricorrenti svolgevano i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed i difensori della parte civile e degli imputati hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate. Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso AR GN e IM NC.
Con un unico ricorso formulato nell'interesse di entrambi gli imputati il difensore di fiducia di AR GN e IM NC, Avv. Angelo Pennisi del foro di Catania, proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanisetta. 1.1 - Come primo motivo di ricorso deduceva la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.. Assume il difensore dei ricorrenti che per potersi configurare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen. occorre che la violenza o minaccia siano strumentali a costringere taluno a fare od omettere qualcosa e quindi siano precedenti al fare o all'omettere della persona offesa. Il tentativo di estorsione è così configurabile quando, malgrado la subita violenza o minaccia, la persona offesa non ceda e non procuri un profitto ingiusto al soggetto attivo del reato.
Nella specie, invece, il Di LO avrebbe liberamente opposto un rifiuto alla richiesta del AR, il quale avrebbe pronunciato la minaccia soltanto dopo il rifiuto. La minaccia, pertanto, non assumeva la valenza di atto idoneo, diretto in modo non equivoco a commettere l'estorsione, ma semplicemente quella di uno sfogo adirato di chi non è riuscito ad ottenere ciò che si era proposto. Di ciò - ad avviso della difesa - ben si erano resi conto i giudici del primo grado.
Sul punto questo collegio ritiene che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. e ne abbia fornito puntuale interpretazione. Infatti, in primo luogo deve rilevarsi che secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente il reato di estorsione è un reato plurioffensivo, posto che la norma tutela il patrimonio da possibili aggressioni, le quali al tempo stesso pregiudicano la libertà di determinazione della vittima. Se è vero che con la collocazione del reato di estorsione nel titolo tredicesimo "Dei delitti contro il patrimonio" si è inteso attribuire particolare rilievo al pregiudizio economico, tuttavia non va trascurato che nel reato di estorsione l'oggetto tutelato è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità patrimoniale e della libertà personale. In tale cotesto ben può affermarsi che il reato sussiste anche laddove la vittima sia forzata a rinunciare ad un proprio credito. Nè può dirsi che nel caso di specie tale evento sia di per sè escluso dal fatto che il Di LO avesse manifestato il proprio intendimento ad insistere nella richiesta di soddisfacimento del proprio credito, e che la frase pronunciata dal AR ("te la farò pagare oggi, domani e sempre") abbia solo la portata di uno sfogo, dopo il torto subito. Al contrario, la determinazione del Di LO di escutere il proprio credito ovvero di rinunciarvi era ancora in corso di formazione, dal momento che l'obbligazione di pagamento del prezzo dei volantini non era esaurita, ma al contrario permaneva nel tempo, tanto che il Di LO ancora avrebbe potuto scegliere se far valere o meno le proprie ragioni (per esempio in sede giudiziale, chiedendo un decreto ingiuntivo o promuovendo una diversa azione recuperatoria). In quella fase le decisioni del Di LO erano comunque provvisorie, non avendo lo stesso ancora esaurito la possibilità di far valere il proprio diritto. Quindi, la frase pronunciata dal AR ben valeva quale minaccia di un male futuro, il cui verificarsi o meno ancora poteva dipendere dalla volontà dell'autore della minaccia e dall'atteggiamento che in seguito sarebbe stato mantenuto dalla vittima.
È noto, poi, che non è necessario che la minaccia sia ingiusta, posto che ciò che rileva è piuttosto la finalizzazione della minaccia all'ottenimento di un profitto ingiusto con altrui danno. Quindi, non assume alcuna rilevanza il fatto che i contratti in corso con il Di LO meritassero o meno di essere disdettati, ove si consideri che il contesto dell'azione posta in essere dal AR e da IM NC, nelle loro rispettive qualità, la successione temporale dei fatti (pochi giorni dopo la visita del AR perveniva a Di LO la disdetta del contratto d'appalto in corso da moltissimi anni, unico rapporto ad essere disdettato fra i vari contratti da tempo in corso fra il Comune di Piazza Armerina ed i vari fornitori), nonché le modalità con cui si era in seguito svolta l'aggiudicazione dell'appalto ad altra ditta, sono tutti elementi che inducono a ritenere che la frase proferita dal AR fosse idonea a rappresentare una minaccia nei confronti del Di LO, così da costringerlo ad omettere di incassare il proprio credito. In tal modo si realizzava il tentativo di procurare allo IM l'ingiusto profitto rappresentato dal mancato saldo della fornitura, con pari danno per il Di LO, secondo l'esatta formulazione dell'art. 629 cod. pen.. La formulazione della norma del resto prevede che il soggetto passivo sia coartato "a fare od omettere qualche cosa" e nel caso in esame la minaccia proiettata nel futuro "te la farò pagare oggi, domani e sempre" vale a dissuadere il Di LO ad attivarsi per incassare il proprio credito.
Non va trascurato che nei confronti degli imputati AR e IM è contestata l'ipotesi del tentativo di estorsione, proprio perché si trattava di un'attività tesa ad ottenere la rinuncia ad agire per il recupero del proprio credito, senza peraltro ancora sapere se il futuro comportamento del Di LO si sarebbe o meno uniformato alla richiesta. Si trattava infatti del pagamento di un credito, rispetto al quale la rinuncia al soddisfacimento non aveva una precisa collocazione temporale, ne' tanto meno poteva dirsi che si fosse ormai manifestata definitivamente l'intenzione contraria. Le ragioni esposte nel motivo di ricorso non colgono quindi nel segno. 1.2 - Con il secondo motivo di gravame il difensore di AR e IM NC ha dedotto, in via subordinata rispetto ai rilievi di cui al punto primo, la violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., lett. e). Assume l'illogicità, la contraddittorietà, nonché il "vistoso travisamento delle risultanze processuali", risultando la pronuncia di condanna fondata su una ratio decidendi che evidenziava una grave frattura logica del ragionamento probatorio che aveva portato al rovesciamento della decisione assolutoria. Il giudice d'appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado ha l'obbligo, non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, quando all'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza (Cass. 12.12.2002 PG in proc. Contrada, rv. 225564;
Cass. 29.11.2004, PG in proc. Marchiorello rv. 231136). Sottolinea la difesa che l'esposto del Di LO da cui è originato il processo non era stato presentato subito dopo la pronuncia della pretesa minaccia "te la farò pagare" (avvenuta nel novembre 1992), bensì soltanto dopo la delibera di revoca dell'appalto, a fine gennaio 1993.
Con riferimento ai primi rilievi deve ritenersi che il motivo di ricorso sia privo di fondamento ove si osservi che la Corte territoriale, nel motivare il proprio convincimento e nel disattendere il giudizio espresso in prime cure, si è data carico di sottoporre ad attenta verifica le risultanze processuali e le dichiarazioni della parte offesa e di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio, nonché di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza.
Con particolare riguardo alla contestazione relativa al rilievo della pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni rese da Di LO EP, la Corte ha fornito una replica puntuale e coerente, pervenendo ad un giudizio di piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle dichiarazioni della parte offesa (pagg. 23 e ss. della sentenza impugnata). Ha considerato che la sussistenza di un possibile interesse, anche di mero fatto, di cui sia portatrice la parte offesa, non può da sola inficiare di inattendibilità la relativa deposizione, e ciò soprattutto quando, come nella specie, le dichiarazioni abbiano avuto plurimi riscontri, testimoniali e documentali. Quindi, dopo aver considerato l'interesse di natura patrimoniale del Di LO, ha ritenuto che detto interesse non potesse essere considerato quale elemento (presuntivo) di inattendibilità del medesimo denunciante, in assenza di irrefutabili riscontri probatori atti ad inficiare la veridicità delle affermazioni rese dallo stesso Di LO, avendo la Corte rilevato che le circostanze di fatto sulle quali gli imputati avevano fondato le rispettive difese erano rimaste a livello di semplice enunciazione, ma non erano state provate. Al contrario, attraverso le deposizioni della parte offesa, del figlio (Di LO MA), della dipendente della stamperia (RD LI), dell'ex dipendente (ZO OR), dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (M.llo Lo Moro), e degli amministratori e consiglieri comunali in carica all'epoca dei fatti, unitamente alle altre deposizioni testimoniali richiamate integralmente, la Corte perveniva al giudizio di adeguatezza del contesto probatorio al fine di sostenere la fondatezza dell'impianto accusatorio e la conseguente colpevolezza degli appellanti in relazione alle imputazioni loro ascritte. È poi priva di alcun effetto destabilizzante rispetto all'impianto accusatorio la circostanza, sottolineata dalla difesa dei ricorrenti, che l'esposto del Di LO da cui è originato il processo non fosse stato presentato subito dopo la pronuncia della minaccia "te la farò pagare" (avvenuta nel novembre 1992), bensì soltanto dopo la delibera di revoca dell'appalto, a fine gennaio 1993. Si tratta comunque di un arco temporale limitato, essendo assolutamente possibile che il Di LO attendesse una conferma ai propri timori in relazione alla minaccia subita. Questa infatti non deve necessariamente essere grave o gravissima, ma deve essere seria, cioè ragionevolmente credibile come verosimile da parte della vittima. L'aver atteso di vedere i primi effetti di quanto minacciato non inficia in alcun modo l'efficacia della minaccia sul soggetto passivo.
Del resto, che il tempo trascorso non sia significativo lo si desume anche dal fatto che l'ordinamento per la querela ha stabilito il termine di presentazione di tre mesi, che nella specie non erano trascorsi.
Si può quindi concludere sul punto che nella motivazione resa dalla Corte territoriale questo collegio non ravvisa violazioni di legge o vizi della motivazione desumibili nella presente sede di legittimità.
1.3 - Come terzo motivo di ricorso la difesa AR-IM ha dedotto la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., lett. e) e art. 192 c.p.p., commi 2 e 3. Secondo la difesa i giudici di primo grado avevano ritenuto non provato il contenuto della discussione e provata solo la minaccia. Tale conclusione era stata contestata dai giudici d'appello perché ritenuta frutto di un'erronea applicazione dei principi costantemente enunciati dalla Cassazione in tema di valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni della persona offesa.
Il controllo rigoroso delle dichiarazioni della parte offesa aveva indotto i giudici del 1^ grado a ritenere che dalle dichiarazioni dibattimentali del Di LO non fosse emerso alcun elemento certo e che non vi fossero riscontri ne' nelle dichiarazioni del figlio ne' in quelle della dipendente RD. L'unica circostanza che avrebbe trovato parziale riscontro (ancorché smentita dal figlio) sarebbe stata quella della minaccia, che appunto i primi giudici avevano valorizzato. I giudici di 2^ grado non avevano specificato il punto in cui il Di LO avrebbe riferito che l'oggetto della discussione riguardava il debito dello IM. Con una tecnica motivazionale inusuale si erano limitati a trasferire di peso e acriticamente nella motivazione della sentenza tutto il contenuto delle dichiarazioni dibattimentali del Di LO e dei suoi due testi di riferimento. Ma dalla lettura delle dichiarazioni del Di LO risultava che neppure questi aveva individuato l'oggetto della discussione nel credito vantato nei confronti dello IM.
Parimenti travisate, secondo la difesa ricorrente, erano state le dichiarazioni dei testi Di LO MA e RD LI. Questo Collegio ritiene che le censure sopra riportate siano infondate. Di fatti, se è vero che la tecnica di riportare per esteso nel contesto del provvedimento le dichiarazioni testimoniali non assolve l'onere di valutazione dei mezzi istruttori e di esposizione dei passaggi logici a supporto del proprio convincimento circa le medesime prove, tuttavia deve affermarsi che tale modus procedendi sia accettabile ed a volte utile, ove alla materiale e pedissequa trascrizione delle dichiarazioni testimoniali si accompagni una riconsiderazione critica delle stesse. Ciò è puntualmente avvenuto nella specie, ove - come già si è detto nell'analisi del motivo di ricorso di cui al punto precedente - i giudici dell'appello hanno espresso la loro personale valutazione delle dichiarazioni della parte offesa e delle dichiarazioni dei testimoni, riportandone i passaggi più salienti a supporto degli argomenti utilizzati per delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio.
Quanto al rilievo che i giudici del secondo grado non avrebbero specificato il punto in cui il Di LO avrebbe riferito che l'oggetto della discussione riguardava il debito dello IM, non era certo necessaria una simile specificazione, risultando dalle dichiarazioni del Di LO riportate in sentenza che in più punti questi aveva riferito che l'oggetto della discussione avvenuta nel mese di novembre presso la sua stamperia con il AR era appunto la richiesta di rinunciare a pretendere il saldo dallo IM (vedi motivazione pagg. 26, 27, 33 in alto e 34 a metà). La Corte poi autonomamente valutava come verosimile, dopo aver riferito le motivazioni del convincimento, che oggetto della conversazione fosse stata proprio la richiesta formulata dallo IM, per il tramite del AR, quale suo rappresentante o sostenitore, diretta ad indurre il Di LO a rinunciare alla sua pretesa creditoria. Nè può pretendersi da parte di questa Corte una diversa valutazione delle prove in atti, posto che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri), L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo della correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. Sez. 5, 15.4/13.5.2004 n. 22771; 2.12.03/6.2.04 n. 4842, rv. 229369;
9.5/6.6.06 n. 19388, rv. 234159).
1.4 - Con il quarto motivo di gravame il difensore di AR e IM deduceva ancora la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art.546 c.p.p., lett. e), denunciando difetto di motivazione in relazione all'omesso esame delle risultanze processuali. I giudici dell'appello non si sono preoccupati neppure di leggere gli atti del processo, perché se lo avessero fatto si sarebbero accorti che tutte le argomentazioni difensive dell'imputato AR si fondavano su prove documentali, ed in particolare sui docc. 45, 46, 47 e 48 dai quali risultava che, anche dopo la pronuncia della pretesa minaccia, il rapporto di amicizia e di clientela tra AR e Di LO era rimasto immutato, avendo continuato il primo a rifornirsi presso la tipografia del secondo.
Anche il presente motivo di gravame non merita accoglimento alla luce di quanto fin qui si è osservato circa la valutazione delle prove offerte dai giudici del merito ed in particolare da quelli del secondo grado.
Non può poi essere considerato risolutivo il rilievo della difesa circa i buoni rapporti che dopo i fatti sarebbero intercorsi fra AR e Di LO a fronte del dato fattuale della disdetta dei ben più importanti contratti in corso con il Comune di Piazza Armerina e con l'aggiudicazione ad altra ditta, in modo tutt'altro che limpido, di quei medesimi contratti. Nonostante gli asseriti buoni rapporti tra la persona offesa ed il AR il clima di intimidazione rimaneva efficace, come pressione di carattere psicologico di cui il Di LO era vittima.
1.5 - Il quinto motivo di gravame formulato dal difensore di AR e IM NC deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 110 c.p. e art. 629 cod. pen., lett. e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., lett. e).
La condanna dello IM per concorso in tentata estorsione risultava priva degli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dell'istituto del concorso di persone nel reato. Correttamente i primi giudici avevano escluso ogni sua compartecipazione materiale o morale al reato di minacce commesso dal solo AR. Le argomentazioni della Corte d'appello (p. 40-41) non sono in grado di spiegare ne' che l'oggetto della discussione fra il Di LO e il FU abbia riguardato la fornitura ordinata dallo IM, ne' tanto meno che tale discussione sia stata preceduta da un accordo fra i due imputati, affinché il primo intervenisse in favore del secondo.
Le considerazioni svolte nella sentenza impugnata (a proposito del fatto che fosse "verosimile che oggetto della conversazione sia stata proprio la richiesta formulata dallo IM per il tramite del AR... diretta ad indurre il medesimo Di LO a rinunciare definitivamente alla sua pretesa creditoria" e che l'espressione pronunciata dal AR con tono intimidatorio "logicamente sottintendeva la decisione - evidentemente concordata fra lo stesso AR e lo IM - di adoperarsi utilizzando a tal fine la posizione di potere che formalmente ed in via di fatto entrambi esercitavano... per ottenere l'estromissione del Di LO dalle forniture di materiale tipografico") apparivano totalmente disancorate dalle risultanze processuali.
Dalle predette premesse, viziate da manifesta illogicità e da travisamento dei fatti, non poteva non scaturire una conclusione che rappresentava la sintesi di tutti i vizi sopra evidenziati: "il AR non avrebbe avuto altra ragione per intimidire il Di LO se non quella di conseguire il risultato (favorevole) per lo IM, a lui legato, di evitare che questi fosse ulteriormente richiesto dal primo di saldare il prezzo della richiamata fornitura". In ogni caso tale circostanza da sola non implicherebbe il concorso dello IM nell'estorsione. Non basta che si provi che si sia agito per procurare un ingiusto profitto ad altri, per far diventare detti altri concorrenti. Perché i beneficiari concorrano nel reato è necessario che abbiano posto in essere l'attività tipica del concorso, sia sotto il profilo materiale che sotto quello psichico. Anche il coinvolgimento dello IM nella vicenda, ad avviso di questa Corte, è efficacemente motivato nella sentenza impugnata. Invero, in diversi passaggi dell'analisi dei dati probatori contenuta in sentenza si fa riferimento al fatto che lo stesso IM avesse, anche in modo arrogante e minaccioso, preteso che il Di LO rinunciasse al credito nei suoi confronti. In tal senso riferisce lo stesso Di LO ("..una volta lo rimproverò il ragazzo...Sai mi ha minacciato, mi ha fatto...") ed il figlio MA. L'intervento del AR è da ritenere collegato alla medesima pretesa (lui stesso non ha fornito nel processo altra spiegazione di quella discussione e di quella frase, riferita anche dai testi MA Di LO e RD LI), apparendo inserito nel disegno di costringere il Di LO a rinunciare con la minaccia, prima, e con l'effettiva realizzazione, poi, del disegno di togliergli il lavoro che per anni aveva svolto. Il clima intimidatorio è confermato anche dalle frasi dette da altri dipendenti della ditta del Di LO e da altri amministratori comunali, nei termini riferiti dalla parte lesa e confermati da alcuni testi. In tal situazione il giudizio formulato dai giudici dell'appello circa l'esistenza di un unitario disegno concordato fra IM e AR e circa il concorso dello IM nella tentata estorsione, appare non solo pienamente condivisibile, ma anche sostenuto da adeguata e coerente motivazione (vedi in particolare valutazioni alle pagg. 40/41), idonea ad integrare gli elementi soggettivo ed oggettivo del concorso.
1.6 - Con il sesto ed ultimo motivo di gravame il difensore di AR e IM deduceva ancora la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 76, 573, 576, 538,
539, 541, 597 cod. proc. pen., rilevando che, in mancanza di specifica impugnazione della parte civile per gli interessi civili avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, il giudice d'appello che accolga l'appello del PM non può decidere anche gli effetti civili, non essendogli stata devoluta la cognizione del relativo capo della sentenza. Nel pur notevole contrasto giurisprudenziale, anche delle Sezioni Unite, era prevalso (sent. sez. 6^, 8.4.2003, Montesani, rv. 226039) il predetto principio. Sul punto può rilevarsi che, se è vero che la parte civile non aveva proposto appello diretto avverso la sentenza assolutoria di primo grado, è però vero che la memoria rivolta alla Procura Generale affinché fosse proposta impugnazione era finalizzata a che si tenesse conto del grave danno subito dalla parte lesa, onde il totale recepimento operato dal Procuratore Generale rispetto a tale memoria implica l'accoglimento anche delle conclusioni riguardanti il risarcimento del danno da questa subita.
La giurisprudenza di gran lunga prevalente, poi, si è espressa in senso difforme rispetto alla tesi della difesa ricorrente (in tal senso, ex pluribis: sez. 5, sent. n. 835 del 7.7.2005, rv. 233750;
sez. 4, sent. n. 11468 del 25.9.2003, rv. 227784; sez. 4, sent. n. 45982 del 27.5.2003, rv. 226720; sez. 3, sent. n. 26841 del 14.5.2003, rv. 225114; sez. 6, sent. n. 22782 del 18.4.2003, rv. 226299).
In particolare le Sezioni Unite di questa Corte hanno superato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 5/1999 (si trattava in quel caso di una fattispecie diversa dalla presente, nella quale era possibile ravvisare la piena acquiescenza della parte civile alla sentenza assolutoria nei confronti di uno dei coimputati, posto che neppure costituendosi in appello detta parte aveva assunto conclusioni di condanna nei confronti di quell'imputato) con la più recente sentenza n. 30327 del 10.7.2002/11.9.2002 (rv. 222001, imp. Guadalupi), nella quale hanno ritenuto che il giudice d'appello che, su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria. Nel caso di specie, quindi, non può affermarsi che la Corte d'appello di Caltanisetta abbia violato le norme di legge indicate, posto che l'interpretazione data si pone in linea con la giurisprudenza prevalente di questa Corte e con la più recente opinione delle Sezioni Unite.
Il ricorso proposto nell'interesse di IM NC e AR GN risulta in sostanza infondato e merita il rigetto.
2 - Ricorsi NO OL e IM PP.
2.1 - Con due separati ricorsi di identico contenuto proposti avverso la sentenza di secondo grado, l'Avv. Mario Di Dio Datola, difensore di fiducia di NO OL e di IM PP ha imputato ai giudici dell'appello di essere incorsi in violazione di legge, vizi di motivazione, manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in ordine alla ritenuta responsabilità penale degli imputati ed alla credibilità della parte offesa. I giudici d'appello sarebbero ricorsi ad espressioni di stile, avulse dal contesto processuale, disconoscendo le prove acquisite e preesistenti che, pur decisive, non sarebbero state valutate neppure implicitamente. Le motivazioni della Corte d'appello si basavano in sostanza su un travisamento del fatto. I giudici di primo grado avevano considerato che il Di LO non aveva sollevato alcuna obiezione formale alle verbalizzazioni effettuate in occasione della gara;
e poi che il Di LO si era contraddetto perché, mentre nelle dichiarazioni a sommarie informazioni aveva detto di aver protestato con NO e IM PP, in dibattimento aveva invece affermato che il suo interlocutore era stato Di AG. Inoltre, il depliant prescritto dal bando era stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria nella documentazione presentata dalla ditta vincitrice.
Può subito rilevarsi in replica che tale ultimo rilievo non ha alcuna efficacia per contrastare la valutazione espressa dalla Corte d'appello di Caltanisetta, dal momento che la tesi del Di LO era quella dell'inserimento di detto depliant successivamente all'apertura delle buste, tanto che ricordava di aver notato che lo stesso era di taglia tale da non entrare nella busta originariamente presentata dalla ditta concorrente Audax. Il rinvenimento del depliant non scalfisce la veridicità di quanto affermato dalla parte offesa, che ha ricordato anche di aver subito riferito l'accaduto ad un legale (l'Avv. La Malfa, che ha confermato la circostanza), il quale gli consigliò di inviare all'amministrazione comunale un telegramma.
Nè sul punto il Di LO può essere giudicato inattendibile per aver dichiarato in sede di indagini di essersi rivolto a NO OL e IM PP, mentre nel corso del dibattimento avrebbe dichiarato di essersi rivolto al Di AG. Tutti costoro infatti facevano parte della commissione esaminatrice, cosicché il rilievo sollevato dal Di LO nel corso della riunione ben poteva essere udito da tutti. D'altra parte la circostanza non è risolutiva, posto che ciò che conta è che la mancanza del depliant sia stata eccepita ed il rilievo sia stato subito formulato.
La Corte territoriale ha motivato validamente, in termini logici e coerenti, circa il coinvolgimento di IM PP (segretario della gara di aggiudicazione, sorella di NC e quindi personalmente interessata a favorire il conseguimento della richiamata finalità di estromettere la parte offesa) e di NO OL (segretario comunale all'epoca dei fatti). In particolare la Corte ha ritenuto sussistere l'accertamento positivo, documentalmente riscontrato, che nel verbale attestante lo svolgimento della procedura di licitazione privata indetta dal Comune per l'individuazione del materiale tipografico destinato agli uffici del medesimo Comune, non era contenuta alcuna attestazione circa il rilievo che il Di LO aveva formulato e circa l'attestazione relativa alla incompletezza documentale in parola. Sulla base di tali considerazioni la Corte ha ritenuto di affermare la sussistenza a carico degli imputati IM PP e NO OL del falso ideologico, aggravato dall'abuso dell'esercizio delle pubbliche funzioni rispettivamente esercitate dai medesimi imputati, nonché del reato di turbativa d'asta. Le ulteriori considerazioni svolte sul punto (pag. 42-43 della motivazione) dimostrano che la Corte ha dato puntuale applicazione ed interpretazione delle norme di legge di cui ai capi di imputazione E) e G) (in seguito giudicato estinto per prescrizione) a carico dei medesimi imputati;
gli argomenti utilizzati vanno esenti da censure rilevabili nella presente sede di legittimità.
2.2 - Con il secondo motivo di gravame la difesa di NO OL e IM PP deduceva la violazione di legge e la violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum in relazione al capo G) della rubrica. Infatti nei motivi d'appello della parte offesa, fatti propri dalla Procura Generale a pag. 9 n. 2, era stato chiesto che gli imputati NO OL e IM PP andassero condannati per i reati contestati al capo E) della rubrica, nulla essendo stato chiesto per il capo G).
Il rilievo è in parte fondato. Tuttavia, va considerato che nel caso di specie non esiste solo l'impugnazione del PG presso la Corte d'appello di Caltanisetta, bensì anche l'appello proposto dal PM presso il Tribunale di Erma. In tale atto l'impugnazione investiva la sentenza di 1^ grado, per gli imputati NO e IM PP, per i reati di cui al capo E) e per turbativa d'asta di cui al capo G) (vedi 1^ foglio e fogli da 8 in poi, comprese le conclusioni finali).
Quindi, è priva di fondamento la deduzione del difensore dei ricorrenti secondo cui i giudici dell'appello si sarebbero pronunciati su un capo di imputazione per il quale la sentenza era divenuta irrevocabile (il capo G), perché mai appellato. Deve essere ancora detto che, in via subordinata, il difensore dei ricorrenti ha proposto per il capo G) i medesimi rilievi formulati al primo motivo sopra riportato. Va ricordato che il capo G) dell'imputazione riguardava il reato di cui all'art. 110 c.p., art.353 c.p., comma 2, perché gli imputati IM PP e NO
OL, in concorso fra loro, abusando delle loro rispettive qualità, avevano turbato la gara di aggiudicazione di cui al capo E) (per la fornitura di modelli per certificazioni anagrafiche del Comune di Piazza Armerina) con i mezzi fraudolenti descritti in tale ultimo capo.
Si è già detto che anche in relazione all'imputazione di cui al capo G) la Corte d'appello ha condotto un'analisi puntuale delle risultanze processuali, valutando come attendibili le dichiarazioni rese dalla parte offesa (giudizio sostenuto dai rilievi circa le conferme probatorie sopra riferiti) e come adeguatamente provata la colpevolezza degli imputati in ordine alla contestata turbativa d'asta, essendo essi venuti meno agli obblighi derivanti ex lege dalla funzione pubblica esercitata nelle rispettive qualità di segretario comunale (NO) e di segretario della commissione costituita per lo svolgimento della gara indetta per l'aggiudicazione del nuovo contratto di fornitura (la IM).
In conclusione, anche i ricorsi proposti nell'interesse degli imputati NO e IM PP non meritano accoglimento.
3 - Alla luce delle considerazioni fin qui illustrate, i motivi di censura proposti devono essere dichiarati infondati e conseguentemente i ricorsi devono essere rigettati, con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese della parte civile costituita, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e delle spese della parte civile Di LO EP, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre Iva e CPA.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2007. Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007