CASS
Sentenza 14 dicembre 2023
Sentenza 14 dicembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2023, n. 49777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49777 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 26 maggio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a ME LO la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso in tentata rapina aggravata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49777 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 2. Ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per "motivazione illogica" in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. 2.1. Il Tribunale si è riportato soltanto alle argomentazioni dell'ordinanza genetica, contrastate dalla difesa con riferimento alla identificazione del ricorrente quale l'uomo travisato che avrebbe realizzato la rapina unitamente a Desireè EN, sulla base di una asserita frequentazione fra i due e dei contatti telefonici fra gli stessi intercorsi. Tuttavia, dall'annotazione di polizia giudiziaria prodotta in sede di riesame risulta che, in occasione di un controllo effettuato dalla P.S. il 25 agosto 2021 a casa di ME LO, ove egli era ristretto in detenzione domiciliare, la EN era presente solo perché fidanzata di AN To -nasello, fratello del ricorrente. Inoltre, l'utenza telefonica entrata in contatto con la EN era sì intestata a ME LO, ma "era possibile che il telefono fosse in uso a una terza persona". Infine, la circostanza che il ricorrente, all'epoca della rapina, fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare costituisce un alibi. 2.2. L'ordinanza, poi, non ha congruamente motivato in ordine all'attualità e al pericolo di recidiva, non desumibile dalla gravità del titolo di reato, e non ha considerato il tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, risultando la motivazione dell'ordinanza impugnata tutt'altro che illogica. 2. In tema di gravità indiziaria, il Tribunale ha ritenuto decisiva la circostanza dei due contatti telefonici, delle ore 2.24 e 2.55, fra l'utenza di 2 Desireè EN, riconosciuta anche da un dipendente quale la donna che effettuò il sopralluogo prima dell'ingresso dell'uomo incappucciato, e quella intestata a ME LO, che entrambe agganciarono celle situate nell'area di pertinenza del locale ove era stata tentata la rapirla. A proposito della disponibilità da parte del ricorrente, la notte del delitto, dell'utenza telefonica a lui intestata, va ricordato che nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, 1iVeng, Rv. 255916). In particolare, «ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme v., di recente, Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bru2:zese, Rv. 278373). Nel caso di specie la valutazione del Tribunale è incensurabile, perché - come detto - solo il difensore, peraltro in modo generic:o e perplesso, ha ventilato la possibilità che "il telefono fosse in uso a una terza persona". L'ordinanza, poi, ha preso atto delle dichiarazioni rese al momento del controllo di polizia effettuato un anno prima presso l'abitazione del ricorrente, ma le ha ritenute logicamente irrilevanti, essendo comunque dimostrato un rapporto di pregressa conoscenza fra il ricorrente e la EN, anche ammesso che la donna fosse fidanzata del fratello. È del tutto evidente, poi, che lo stato di detenzione domiciliare nel quale si trovava LO al momento del fatto non costituisce un alibi, in quanto egli ben avrebbe potuto allontanarsi indebitamente da casa, tant'è che gli è stato contestato anche il reato previsto dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale ha poi ricordato che l'indagato è già stato denunciato dieci volte per evasione e che in una occasione fu anche arrestato in flagranza. 3. Anche questa ultima circostanza è stata legittimamente valutata dal Tribunale ai fini della scelta della misura cautelare, in presenza di un pericolo di recidiva ritenuto molto elevato, desunto dai numerosi e :specifici precedenti 3 penali nonché dalla gravità della condotta, a proposito della quale va ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti cpncreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin;
Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168). Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Considerato il breve periodo intercorso fra il fatto e l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (otto mesi), il Tribunale non ha dato rilievo al fattore temporale, del tutto inidoneo - secondo i giudici della cautela - a incidere sull'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 novembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 26 maggio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a ME LO la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di concorso in tentata rapina aggravata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 49777 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 09/11/2023 2. Ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per "motivazione illogica" in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari. 2.1. Il Tribunale si è riportato soltanto alle argomentazioni dell'ordinanza genetica, contrastate dalla difesa con riferimento alla identificazione del ricorrente quale l'uomo travisato che avrebbe realizzato la rapina unitamente a Desireè EN, sulla base di una asserita frequentazione fra i due e dei contatti telefonici fra gli stessi intercorsi. Tuttavia, dall'annotazione di polizia giudiziaria prodotta in sede di riesame risulta che, in occasione di un controllo effettuato dalla P.S. il 25 agosto 2021 a casa di ME LO, ove egli era ristretto in detenzione domiciliare, la EN era presente solo perché fidanzata di AN To -nasello, fratello del ricorrente. Inoltre, l'utenza telefonica entrata in contatto con la EN era sì intestata a ME LO, ma "era possibile che il telefono fosse in uso a una terza persona". Infine, la circostanza che il ricorrente, all'epoca della rapina, fosse sottoposto alla misura della detenzione domiciliare costituisce un alibi. 2.2. L'ordinanza, poi, non ha congruamente motivato in ordine all'attualità e al pericolo di recidiva, non desumibile dalla gravità del titolo di reato, e non ha considerato il tempo trascorso tra il fatto e l'applicazione della misura. 3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti;
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, risultando la motivazione dell'ordinanza impugnata tutt'altro che illogica. 2. In tema di gravità indiziaria, il Tribunale ha ritenuto decisiva la circostanza dei due contatti telefonici, delle ore 2.24 e 2.55, fra l'utenza di 2 Desireè EN, riconosciuta anche da un dipendente quale la donna che effettuò il sopralluogo prima dell'ingresso dell'uomo incappucciato, e quella intestata a ME LO, che entrambe agganciarono celle situate nell'area di pertinenza del locale ove era stata tentata la rapirla. A proposito della disponibilità da parte del ricorrente, la notte del delitto, dell'utenza telefonica a lui intestata, va ricordato che nell'ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682; Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, 1iVeng, Rv. 255916). In particolare, «ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme v., di recente, Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bru2:zese, Rv. 278373). Nel caso di specie la valutazione del Tribunale è incensurabile, perché - come detto - solo il difensore, peraltro in modo generic:o e perplesso, ha ventilato la possibilità che "il telefono fosse in uso a una terza persona". L'ordinanza, poi, ha preso atto delle dichiarazioni rese al momento del controllo di polizia effettuato un anno prima presso l'abitazione del ricorrente, ma le ha ritenute logicamente irrilevanti, essendo comunque dimostrato un rapporto di pregressa conoscenza fra il ricorrente e la EN, anche ammesso che la donna fosse fidanzata del fratello. È del tutto evidente, poi, che lo stato di detenzione domiciliare nel quale si trovava LO al momento del fatto non costituisce un alibi, in quanto egli ben avrebbe potuto allontanarsi indebitamente da casa, tant'è che gli è stato contestato anche il reato previsto dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale ha poi ricordato che l'indagato è già stato denunciato dieci volte per evasione e che in una occasione fu anche arrestato in flagranza. 3. Anche questa ultima circostanza è stata legittimamente valutata dal Tribunale ai fini della scelta della misura cautelare, in presenza di un pericolo di recidiva ritenuto molto elevato, desunto dai numerosi e :specifici precedenti 3 penali nonché dalla gravità della condotta, a proposito della quale va ribadito che l'ultimo periodo della lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., così come modificato dalla legge n. 47 del 2015, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del "titolo di reato", astrattamente considerato, ma non già dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che, investendo l'analisi di comportamenti cpncreti, servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (Sez. 5, n. 49038 del 14/06/2017, Rv. 271522, Silvestrin;
Sez. 1, n. 37839 del 02/03/2016, Biondo, Rv. 267798; Sez. 1, n. 45659 del 13/11/2015, Restuccia, Rv. 265168). Inoltre, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (v., ad es., Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). Considerato il breve periodo intercorso fra il fatto e l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare (otto mesi), il Tribunale non ha dato rilievo al fattore temporale, del tutto inidoneo - secondo i giudici della cautela - a incidere sull'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4 Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 novembre 2023.