Sentenza 12 dicembre 2018
Massime • 1
Nell'ordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale lo stesso è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, (Nella specie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, in relazione a una contestazione di furto di energia elettrica, aveva escluso la scriminante del consenso dell'avente diritto, non avendo l'imputato fornito specifiche indicazioni sull'identità del vicino di casa che, a suo dire, lo aveva autorizzato ad accedere al suo contatore).
Commentario • 1
- 1. Furto di energia elettrica: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2018, n. 12099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12099 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2018 |
Testo completo
1209 9-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CARLA MENICHETTI - Presidente - Sent. n. sez. 2471/2018 UP 12/12/2018 MAURA NARDIN - R.G.N. 26621/2018 ALESSANDRO RANALDI MARIAROSARIA BRUNO -Relatore FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FI GA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERELLI SIMONE che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avv. Michele Andreano del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato FREDDI FABIO del foro di ANCONA difensore di FI GA, che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26 marzo 2018 la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Milano, ha riconosciuto FR AS responsabile del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa.
2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso (riportati in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.; carenza di specifiche argomentazioni a confutazione della motivazione della sentenza di primo grado. La difesa rappresenta che la sentenza di primo grado è pervenuta all'assoluzione del ricorrente seguendo un preciso percorso logico nel quale si è evidenziato: che l'imputato ha dichiarato di essersi allacciato al contatore della persona offesa ritenendo erroneamente che fosse di proprietà del suo vicino di casa, dal quale aveva ottenuto il permesso di potere usufruire della corrente elettrica;
che tale dichiarazione poteva ritenersi non inverosimile, atteso che l'imputato svolge il lavoro di elettricista e che i contatori siti nel sottoscala dello stabile non recavano indicazioni in ordine alla corrispondenza dell'appartamento che servivano;
che l'imputato non ha negato i fatti, ammettendo subito la manomissione e dichiarando di non sapere che si fosse allacciato al contatore della persona offesa HA DA;
che FR ha risarcito interamente il danno. La Corte d'appello, invece, andando in diverso avviso, ha motivato la sentenza di condanna sostenendo che, ai fini dell'applicazione di una causa di giustificazione - nel caso di specie il consenso dell'avente diritto ex art. 50 cod.pen. grava sull'imputato l'onere di indicare gli elementi di fatto sui quali si fonda la richiesta. Afferma che il FR, pure avendo invocato come causa di giustificazione il fatto di avere agito con il consenso del suo vicino di casa che lo avrebbe autorizzato ad accedere al suo contatore, non aveva fornito alcuna indicazione su questo soggetto, non consentendo alcuna verifica della esistenza del consenso. Quindi, non sarebbe stato soddisfatto l'onere di allegazione che grava sull'imputato. 2 iB La Corte di merito, lamenta la difesa, non ritenendo provato il consenso ad usufruire dell'energia elettrica, reputa irrilevante che il FR si sia allacciato al contatore di un condomino piuttosto che ad un altro contatore. Il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, non sarebbe idoneo a confutare specificamente le argomentazioni poste a fondamento della sentenza assolutoria, in contrasto con gli orientamenti univoci della Corte di legittimità la quale in molteplici pronunce, ha affermato la necessità, in caso di ribaltamento di sentenza assolutoria, di esprimere una motivazione rafforzata. La sentenza di appello, invece, nel riformare la pronuncia di primo grado, non si sarebbe preoccupata di confutare Il percorso logico motivazionale del primo giudice: nella sentenza non sarebbe offerto alcun elemento a confutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato. La pronuncia di condanna, limitandosi ad imporre una propria valutazione del fatto, renderebbe evidente il duplice vizio di motivazione in cui è incorsa, sia con riferimento all'assoluta mancanza di argomentazioni idonee a rovesciare la validità del ragionamento del primo giudice, sia per l'assenza di una maggiore capacità persuasiva dei suoi contenuti rispetto a quelli della sentenza di primo grado, per cui non sarebbe stato rispettato il criterio dettato dall'art. 533 cod. proc. pen. che impone di emettere pronuncia di condanna solo nel caso di accertata responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. II) Vizio di motivazione della sentenza per mancato rispetto del canone di giudizio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza di appello avrebbe riformato la pronuncia assolutoria di primo grado diversamente valutando la prova dichiarativa proveniente dall'imputato. I più recenti indirizzi Interpretativi della Corte di legittimità, afferma la difesa, impongono al giudice di rinnovare l'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni su fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, onde evitare di incorrere nel vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio stabilito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta la difesa che le due sentenze offrono un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di esame dibattimentale. La sentenza di primo grado ha assolto con formula dubitativa il ricorrente considerando non inverosimili le dichiarazioni rese dal FR e ritenendo che lo stesso abbia agito sul presupposto di aver ottenuto il consenso del proprio vicino di casa all'allaccio al contatore. La sentenza di appello, invece, ritiene non credibili le dichiarazioni rese dal FR, negando che questi abbia ottenuto il consenso dal proprio vicino di casa. Atteso il contrasto di tali valutazioni, la 3 Corte d'appello avrebbe dovuto provvedere alla rinnovazione dell'esame dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza risultano infondati sotto ogni profilo, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
2. La sentenza di appello ha adeguatamente confutato le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria, dando conto in maniera compiuta della lacunosità e dell'insostenibilità giuridica degli argomenti posti a fondamento di essa, con motivazione incensurabile in questa sede perché conforme ai principi di diritto. La sentenza di primo grado perviene all'assoluzione del ricorrente ritenendo attendibili le sue dichiarazioni. Il Tribunale ha trascurato tuttavia di provvedere ad un corretto inquadramento giuridico del caso, non considerando che l'imputato ha di fatto invocato a giustificazione della propria condotta, l'esimente di cui all'art. 50 cod. pen., la quale richiede per la sua applicazione, che siano soddisfatti determinati requisiti.
3. L'istituto del consenso dell'avente diritto, disciplinato dall'art. 50 cod. pen., stabilisce la non punibilità di chi lede o pone in pericolo un diritto altrui, con il consenso della persona che può validamente disporne. Esso non pone un problema di comparazione di interessi, come nel caso di altre esimenti, ma si basa sulla carenza di interesse dello Stato ad esercitare la potestà punitiva a tutela di un bene, allorquando il soggetto legittimato esprima il suo consenso alla lesione, sempre che si tratti di un bene disponibile. Limitatamente a quanto interessa in questa sede, nella giurisprudenza di legittimità si afferma tradizionalmente che, pur non essendo previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, è tuttavia prospettabile in materia di cause di giustificazione, un preciso onere di allegazione da parte dell'imputato, in virtù del quale egli è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignote che siano idonee, ove riscontrate, a volgere il giudizio in suo favore (così Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Rv. 255916 01). Trattasi di generale principio valevole per l'applicazione delle cause di giustificazione in virtù del quale, in difetto di adeguate allegazioni, deve ritenersi esclusa l'operatività di ogni esimente. In proposito si è affermato: "Nel sistema, difatti, spetta all'accusa dimostrare fondata l'imputazione attraverso le 'prove' (mezzi) allegate, ed al giudice ritenere conseguita la 'prova' (risultato) d'innocenza (530 CPP) o 4 colpevolezza (533) attraverso le acquisizioni. E può disporre, se assolutamente necessario, lui stesso d'ufficio l'assunzione di nuove prove (507). Ma, se non gli sono fornite prove di colpevolezza e non sono assumibili, il giudice deve prendere atto di quanto risulta allo stato degli atti (art. 129). Per questa ragione, la condanna segue solo alla certezza di risultato, in quanto superi anche l'allegazione eventuale della difesa di prove d'innocenza, e la carenza intrinseca dell'offerta dell'accusa implica assoluzione, quantomeno per dubbio (530/2), anche se l'imputato non ha addotto elementi a discolpa. Per contro, certo il fatto, qualora l'imputato eccepisca l'esistenza di un quid pluris (altro fatto) che integri una causa di non punibilità, assume lui l'onere di allegazione" (così in motivazione, con riferimento allo stato di necessità, Sez. 5, Sentenza n. 8855 del 30/01/2004, Rv. 228755 - 01) 4. Orbene, poiché è indubbio che l'imputato abbia invocato a propria discolpa l'esimente del consenso dell'avente diritto, giuridicamente ineccepibile è la conclusione a cui giunge la Corte d'appello, la quale sostiene che l'imputato avrebbe dovuto supportare tale asserzione con idonee e precise allegazioni, non potendo essere sufficiente la generica affermazione di una situazione teoricamente riconducibile all'applicazione dell'esimente in questione (sul punto si veda ex multis Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Rv. 253036 - 01 così massimata: "In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530 cpv. cod. proc. pen."). Sotto questo profilo, la Corte territoriale ha bene evidenziato che il ricorrente non ha mai fornito specifiche indicazioni sulla identità del vicino di casa che lo avrebbe autorizzato ad accedere al suo contatore, in modo da consentirne la individuazione al fine di accertare la reale esistenza dell'asserito consenso.
5. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che la motivazione del primo giudice sia stata fondata su un errore di diritto che la Corte d'appello ha provveduto ad emendare, a seguito della impugnazione dell'Accusa. Con riguardo alla lamentata violazione dell'obbligo della cd. "motivazione rafforzata", numerosi e diffusi sono i passaggi nei quali i Giudici di appello hanno evidenziato in motivazione l'erroneità giuridica delle argomentazioni portate dalla prima sentenza, tali da meritarne la radicale revisione proprio in ordine al riconoscimento della esistenza della causa di giustificazione. Non può pertanto ravvisarsi nella sentenza impugnata alcun vizio di legittimità in quanto il dovere di motivazione rafforzata, deve ritenersi assolto, in 5 casi del genere, attraverso la rettifica dell'errore di diritto presente nella sentenza assolutoria riformata (in argomento, si veda, da ultimo, Sez. 4, n. 6514 del 18/01/2018, Rv. 272224 01, così massimata: "In tema di - motivazione della sentenza, il giudice d'appello, che riformi la decisione assolutoria di primo grado assolve correttamente all'obbligo di motivazione rafforzata, senza violare il principio del ragionevole dubbio, nel caso in cui la condanna sia la conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai fini dell'assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice") Da ultimo, occorre rilevare, che non era necessario, nel caso in esame, rinnovare la prova dichiarativa: le dichiarazioni del ricorrente non vengono diversamente interpretate dalla Corte di appello che, muovendo dalle medesime premesse del giudice di primo grado, preso atto delle giustificazioni dell'imputato, afferma in modo corretto che solo attraverso idonee allegazioni poteva ritenersi applicabile l'esimente invocata. Per completezza argomentativa deve anche aggiungersi che è orientamento conforme nella giurisprudenza di legittimità quello in base al quale il giudice d'appello che proceda alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, non sia tenuto a rinnovare la prova dichiarativa decisiva, qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata inficiata da un errore di diritto (così ex multis Sez. 4, n. 49159 del 18/07/2017 Rv. 271518 - 01) 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In Roma, così deciso il 12 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Carla Menighetti Mariarosaria Bruno NL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott.ssa IreneCaliendo oggi, -19/03/19 6