Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 12520
CASS
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Accolto
    Inosservanza dell'art. 382 cod. proc. pen.

    Il giudice della convalida deve valutare l'operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti (ex ante), senza considerare elementi emersi successivamente all'arresto. Il Tribunale ha operato un illegittimo giudizio ex post, confondendo la convalida dell'arresto con la valutazione sulla richiesta di applicazione di misura cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/2026, n. 12520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12520
    Data del deposito : 2 aprile 2026

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