Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
Il divieto di pluralità di sentenze contro la medesima persona per il medesimo fatto, non viene meno solo perchè, insieme a tale fatto, le diverse sentenze riguardano anche altri fatti concorrenti con quello ripetutamente giudicato, atteso il disposto dell'art. 669, comma sesto, cod. proc. pen., il quale prevede la revoca parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena inflitta per lo stesso fatto da più provvedimenti.
Commentario • 1
- 1. Art. 669 - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa personahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2014, n. 34048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34048 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 16/05/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1520
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 45501/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IE N. IL 31/05/1969;
avverso l'ordinanza n. 715/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del 09/08/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 9 agosto 2013 il Tribunale di Firenze, pronunciando in qualità di giudice dell'esecuzione, per quanto qui rileva respingeva la richiesta, avanzata dal condannato TI EL, di accertamento della violazione del divieto di "bis in idem" in riferimento alle sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte di Assise di Milano del 4/9/1997, irrevocabile il 17 ottobre 1998 e dal Tribunale di Firenze del 28/10/2003, irrevocabile il 18/12/2004.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava l'insussistenza dell'assoluta identità tra i fatti giudicati con le due pronunce esaminate ed in particolare che l'episodio accertato dal Tribunale di Firenze, riguardante l'importazione e la detenzione di 350 kg. di hashish, sequestrati a Firenze il 15 ottobre 1990 unitamente ad armi e munizioni, non era stato oggetto di contestazione e di accertamento da parte della Corte di Assise di Milano, che si era occupata soltanto di tre episodi diversi.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al disposto dell'art. 649 c.p.p.. Secondo il ricorrente, la decisione del Tribunale, fondata sul rilievo della non attinenza dell'episodio avvenuto in Firenze e del relativo sequestro di un camper, contenente un carico di hashish ed armi e munizioni, ai fatti giudicati dalla Corte di Assise di Milano, era frutto di travisamento interpretativo delle due pronunce e dell'omessa considerazione del fatto che le relative motivazioni davano atto della sussistenza del medesimo disegno criminoso e della reiterazione di condotte identiche sotto l'aspetto temporale, spaziale ed esecutivo. Inoltre, la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze non era avvenuta per i fatti relativi al camper, ma in virtù di condotte in precedenza contestate e già accertate con efficacia di giudicato nel processo milanese ed aveva dato atto che dopo il predetto sequestro si erano formate due associazioni consorziate, facenti capo alla famiglia calabrese dei Di Giovine-Serraino, alla quale erano collegati personaggi svizzeri quali BO MA ed il suo collaboratore NI AB, coinvolti anche nella vicenda del camper e che il TI aveva svolto il ruolo di corriere tra la Svizzera e l'Italia per trasportarvi armi, fornite dal BO e scambiarle con hashish, fornito dal Di Giovine, nell'ambito della quale attività il giorno 14 ottobre 1990 egli, il BO ed il AV avevano alloggiato all'Hotel Accademia in Milano. Analoghe risultanze sono state esposte in punto di fatto nella sentenza della Corte di Assise di Milano tanto che, per la posizione del BO, già condannato dal G.U.P. del Tribunale di Firenze, i giudici milanesi avevano ritenuto di non doversi pronunciare.
Pertanto, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accogliere l'istanza e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Firenze, eliminando la relativa pena.
3. Con requisitoria scritta depositata il 12 febbraio 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Carmine Stabile, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.L'ordinanza impugnata, nell'escludere la completa identità dei fatti di reato, oggetto delle due pronunce di condanna, emesse a carico del TI, e quindi i presupposti per poter ravvisare la denunciata violazione del divieto di "bis in idem", ha giustificato la propria decisione mediante la conduzione del raffronto tra le imputazioni elevate nei due procedimenti, rilevando che:
- nel procedimento definito dalla Corte di Assise di Milano il TI era stato ritenuto responsabile di: a) delitto continuato di cui al capo 59) di introduzione nel territorio dello Stato e di porto illegale in luogo pubblico di armi da guerra e di armi comuni da sparo;
b) delitto continuato di cui al capo 61) di ricezione e detenzione in due o tre occasioni di quantitativi di non meno di 50 kg. di hashish, commesso in Milano ed altrove dalla fine del 1988 alla fine del 1990; c) delitto di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al commercio illegale di armi, commesso in Milano, luogo di arrivo e di successivo smistamento dei dispositivi ed altrove in Svizzera ed in Italia quanto meno dal 1989 alla data di arresto del coimputato BO;
- nel procedimento celebrato innanzi al Tribunale di Firenze, lo stesso era stato condannato per: a) delitti continuati di cui al capo b) di detenzione e cessione di varie partite di hashish del peso di centinaia di chilogrammi ad operazione, commesse in Firenze ed altrove il 15 ottobre 1990, nonché nel novembre e dicembre 1990, nel gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1991; b) delitti continuati di cui al capo d) di importazione illegale dalla Svizzera in Italia, detenzione, porto e cessione di un elevato numero di armi da sparo, commessi da epoca precedente al 15 ottobre 1990 ed in questa data accertati.
1.1 Ciò premesso, il Tribunale ha rilevato come l'episodio del sequestro in Firenze del camper contenente 350 kg. di hashish ed armi e munizioni non fosse incluso nelle imputazioni del processo milanese, in quanto al capo 61) erano state contestate operazioni aventi ad oggetto circa 50 kg. di hashish l'una e la motivazione della relativa sentenza aveva fatto riferimento, quali episodi di accertato coinvolgimento criminoso del TI, a condotte diverse, in quanto il primo non aveva attinenza al traffico di droga, il secondo aveva riguardato un carico di 50 kg. di hashish e l'ultimo era relativo ad un incontro avvenuto a Campione d'Italia, nel quale egli era stato impegnato nella trattativa per la cessione di pastiglie di stupefacente. Ha dunque concluso che, a prescindere dall'identico "nomen iuris", non sussiste perfetta e totale corrispondenza di singole condotte criminose e soltanto con riferimento al delitto di detenzione di stupefacenti può riconoscersi la parziale identità dei fatti, esulando l'episodio del sequestro del 15 ottobre 1990 dalla contestazione del processo di Milano e dal relativo giudicato.
2. Il ricorrente dal canto suo, pur avendo dedotto circostanze in parte generiche ed incette anche nella prospettazione giuridica, laddove si assume che entrambe le pronunce di condanna avrebbero accertato il vincolo dell'identità del disegno criminoso fra le varie violazioni accertate, sostiene l'identità in tutti i profili considerati delle condotte commesse, fondate anche sulle stesse prove.
2.1 La prima questione non soltanto esula dal tema, oggetto dell'incidente di esecuzione, ma ne è l'antitesi, dal momento che può parlarsi di reato continuato soltanto quando le plurime violazioni della stessa o di altra norma di legge abbiano consistenza e rilievo autonomo e siano tra loro unificabili perché esecutive di uno stesso programma, deliberato sin dalla commissione della prima di esse. L'applicazione del principio che vieta il "bis in idem" richiede, invece, secondo l'espressione testuale contenuta nell'art. 649, e nell'art. 669 c.p.p., comma 1, l'identità del fatto, locuzione costantemente intesa nella giurisprudenza di legittimità come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, portata alla cognizione del giudice nei distinti processi, come "corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Cass. S.U., n. 34655 del 28/06/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, rv. 231799; nonché: sez. 4, n. 31446 del 25/06/2008, P.G. in proc. Mustaccioli, rv. 240895; sez. 1, n. 44860 del 05/11/2008, Ficara, rv. 242197). Il legislatore, con l'imporre il divieto di celebrazione di distinti procedimenti a carico della stessa persona per lo stesso fatto di reato e l'adozione di più provvedimenti, anche non irrevocabili, ma indipendenti l'uno dall'altro, ha inteso perseguire la duplice finalità di presidiare la certezza e la stabilità delle situazioni giuridiche, oggetto di decisione definitiva, di garantire razionalità ed efficienza al sistema processuale e di tutelare la posizione individuale del cittadino imputato, interessato a non vedersi nuovamente perseguito, una volta condannato o prosciolto per quello stesso fatto illecito. L'eventuale duplicazione del procedimento costituisce dunque una disfunzione da scongiurare perché contraria al principio di economia processuale e pregiudizievole per i diritti fondamentali dell'imputato, costretto a reiterare le proprie difese a fronte della medesima accusa mossagli in due sedi processuali distinte. Nell'interpretazione giurisprudenziale, che rinviene significative indicazioni nei lavori parlamentari precedenti l'approvazione dell'attuale codice di rito, nella sua operatività anche nel codice previgente, ove era previsto dall'art. 579, nel suo inserimento nei trattati internazionali, - nell'art. 4 del paragrafo 7 della Convenzione EDU e nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea quale uno dei principi fondamentali a tutela del cittadino Europeo-, il divieto di "bis in idem" ha dunque assunto il rango di principio generale dell'ordinamento processuale, e, come tale, ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 2, di parametro di riferimento necessario per l'interpretazione logico-sistematica e di esse costituiscono espressione concreta le disposizioni sui conflitti positivi di competenza di cui all'art. 28 c.p.p. e segg., l'art. 649 c.p.p., sul divieto di un secondo giudizio, anche se il primo non sia ancora definito con pronuncia incontrovertibile (Sez. U. n. 34655 del 28/06/2005, citata) e l'art. 669 stesso codice per l'ipotesi di una pluralità di sentenze o di decreti penali, pronunciati per il medesimo fatto (Cass. sez. 1, n. 27834 del 01/03/2013, P.G. in proc. Calvelli, rv. 255701; sez. 1, n. 14823 del 03/02/2009, Fusco, rv. 243737; sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, Linfeng, rv. 242750; sez. 1, n. 28581 del 26/06/2008, P.G. in proc. Gasparro, rv. 240482; sez. 6, n. 1892 del 18/11/2004, Fontana, rv. 230760;
Sulla base di tali rilievi sono note applicazioni analogiche dell'art. 669 c.p.p., consentite perché favorevoli al condannato o all'interessato, in materia di incidenti di esecuzione, di misure ablative ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di benefici penitenziari applicabili da parte del tribunale di sorveglianza e di misure coercitive personali, ossia in situazioni concrete in cui si era posta la necessità di affrontare le problematiche, poste da una pluralità di provvedimenti decisori, emessi in riferimento allo stesso istituto giuridico relativo al medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto.
2.2 Quanto alla rappresentata identità delle vicende fattuali e dei reati, giudicati nei due processi, in realtà, per quanto deducibile dalla descrizione, contenuta nel provvedimento in verifica e dai provvedimenti agli atti, non trova alcuna rispondenza nella sentenza resa dai giudici fiorentini che l'accertamento di responsabilità sia stato formulato, non per l'episodio del sequestro del camper e del suo carico, ma per fatti tutti antecedenti, individuati e giudicati nel processo milanese: è sufficiente a smentire tale assunto considerare che l'imputazione di cui al capo b) del giudizio celebrato a Firenze riguardava episodi di traffico di droga, contestati come commessi sino all'aprile 1991 e per quantitativi di gran lunga maggiori, mentre l'accusa del processo di Milano si arrestava a violazioni commesse sino all'anno 1990 e per le armi ed il delitto associativo le condotte erano contestate come realizzate quanto meno dal 1989 sino al fermo del coimputato BO e nel processo di Firenze erano ascritte al TI condotte antecedenti la primavera del 1990, accertate il 15/10/1990. Che poi gli elementi probatori possano essere stati in parte comuni, ciò non rileva, ma trova giustificazione nel fatto che le indagini erano state condotte a Milano e poi per i fatti svoltisi in Firenze gli atti erano stati trasmessi alla locale autorità giudiziaria;
parimenti in sè irrilevante è la vicenda processuale del coimputato BO, di cui non è dato conoscere lo svolgimento, perché celebrata col rito abbreviato dal G.U.P. del Tribunale di Firenze con diversa pronuncia rispetto alle due prese in considerazione al Fine di valutare la fondatezza dell'istanza in esame.
2.3 L'unico profilo per il quale si ritiene di dover dissentire dal Tribunale riguarda la rilevanza da assegnare alla parziale identità dei fatti riguardanti gli stupefacenti, configurati in entrambi i processi quali segmenti di un più ampio disegno criminoso, ossia come elementi di un reato continuato, così descritto nell'imputazione e ritenuto tale anche nelle sentenze;
al riguardo l'ordinanza impugnata non pare avere tenuto alcun conto, ne' della finalità cui sono ispirate le varie disposizioni dell'art. 669 c.p.p., ne' in particolare del suo comma 6, che rende applicabili le prescrizioni dettate dai commi precedenti, compreso il primo - secondo il quale, in caso di pluralità di sentenze irrevocabili di condanna per lo stesso fatto a carico della stessa persona, il giudice ordina l'esecuzione della pronuncia meno grave, revocando le altre -, anche quando siano stati emessi più decreti penali di condanna, o sentenze e decreti, oppure se "il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato, premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente".
In tal modo il legislatore ha espressamente ammesso la possibilità di una solo parziale corrispondenza tra fatti, oggetto di distinte pronunce e di una revoca altrettanto parziale del giudicato, limitatamente alla porzione di pena che risulti o venga considerata dal giudice dell'esecuzione inflitta per gli stessi fatti di reato, accertati in altro titolo giudiziale quale unico illecito, oppure come uno degli illeciti concorrenti, ovvero quali episodi confluiti nel reato continuato. In tale senso risulta essersi espressa in motivazione Cass., sez. 1, n. 11757 del 16/02/2012, Borzì, rv. 252566, secondo la quale "Il divieto di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la medesima persona (art. 669 c.p.p.) non viene meno sol perché, insieme a tale fatto, le più sentenze giudichino anche altri fatti, in ipotesi concorrenti con quello ripetutamele giudicato". Pertanto, l'argomento testuale sopra citato, la considerazione della finalità di favore per l'imputato già definitivamente giudicato, perseguita dalla norma, della sua frustrazione in situazioni nelle quali lo stesso soggetto ha riportato una punizione, infittagli due volte per lo stesso fatto materiale, -non importa se si tratti dell'unica sanzione comminata o se confluita nel cumulo giuridico, dipendente dalla continuazione, stante l'identità di effetti pregiudizievoli, consistenti nella replicazione del trattamento punitivo, non consentita dall'ordinamento -, induce a disattendere la diversa linea interpretativa, espressa nella decisione citata nell'ordinanza impugnata, sez. 3, n. 2188 del 09/07/1998, Conigliano, rv. 211859. Con tale pronuncia si è testualmente sostenuto che "il presupposto della medesimezza del fatto non ricorre quando questo è solo parzialmente identico, cioè quando un primo giudicato abbia per oggetto un fatto materiale e un secondo giudicato abbia per oggetto quello stesso fatto più altri fatti materiali, anche se sussunti sotto lo stesso nomen mas": si tratta però di un'affermazione di principio puramente assertiva, priva dell'esposizione di alcuna ragione giustificativa e della considerazione delle indicazioni in precedenza richiamate, pertanto per nulla convincente. Nè più puntuali illustrazioni è dato rinvenire nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata, limitatasi a trascrivere il passaggio succitato della sentenza di legittimità, sicché la stessa va annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per il rinnovato esame dell'istanza del TI, riguardante il divieto di "bis in idem", da condurre alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 649 c.p.p., e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014