Sentenza 16 febbraio 2012
Massime • 1
Il divieto di pluralità di sentenze per lo stesso fatto contro la medesima persona (art. 649 cod. proc. pen.) non viene meno sol perché, insieme ad esso, le sentenze ne giudichino altri, in ipotesi concorrenti, con quello ripetutamente giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2012, n. 11757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11757 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/02/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 443
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 28951/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO IN N. IL 18/10/1979;
avverso l'ordinanza n. 3/2011 TRIB.SEZ.DIST. di PATERNÒ, del 30/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Stabile Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza 30/5/11 il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di RZ EN intesa alla revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., della condanna più grave tra le due pronunciate il 19/11/02 dal Gup del Tribunale di Catania (di patteggiamento, irrevocabile il 19/12/02) e il 22/2/05 del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò (irrevocabile il 15/4/05), per i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e lesioni personali e di resistenza a un pubblico ufficiale e danneggiamento, commessi in entrambi i casi in Paternò il 31/10/02. Ciò perché l'identità tra i due fatti giudicati era solo parziale (relativa, cioè al solo reato di resistenza a un pubblico ufficiale), divergendo nei reati di lesioni personali e di danneggiamento.
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge: si trattava di un caso evidente di bis in idem parziale, l'imputazione sub A per cui il RZ era stato da ultimo condannato (il 22/2/05 dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò) era già contemplata nel capo A della sentenza precedente (del 19/11/02 del Gup del Tribunale di Catania). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato.
Il divieto di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la medesima persona (art. 669 c.p.) non viene meno sol perché, insieme a tale fatto, le più sentenze giudichino anche altri fatti, in ipotesi concorrenti con quello ripetutamente giudicato. È esattamente il caso in esame, dove - palesemente - a carico del RZ è stato giudicato e sanzionato due volte il reato, di resistenza a un pubblico ufficiale, da quello commesso in Paternò il 31/10/02 nei confronti degli agenti della GdF che gli imponevano l'alt: nell'un caso (sentenza 22/2/05 del Tribunale di Paternò) insieme al reato di danneggiamento aggravato (di due autovetture d'istituto), nell'altro (sentenza 19/11/02 del Gup del Tribunale di Catania) insieme al reato di lesioni personali (in danno di uno dei finanzieri operanti). A parte la difformità che si ravvisa nei due capi di imputazione per resistenza (in entrambi i processi rubricati sub A), dove nell'uno (dove sub B è ulteriormente contestato solo il danneggiamento) l'investito è detto per incidens il finanziere UG (che nell'altro è oggetto solo di un "tentativo" di investimento), nell'altro è l'appuntato AG (p.o. nel capo B relativo alle lesioni personali), essi - considerati in sè e per sè - contestano solo e unicamente detto reato, per il quale, in entrambi i processi, il RZ riporta una pena (in entrambi i casi una pena base: di 9 mesi di reclusione nella prima di patteggiamento del 2002, di 10 mesi nella seconda del 2005).
Non conferente la richiamata sentenza di questa Corte n. 19297/11, dalla stessa massima evincendosi la diversa ipotesi trattata del concorso formale di reati. L'ordinanza va pertanto annullata, spettando al giudice dell'esecuzione espungere la pena più grave fra le due irrogate per il medesimo reato, fermi gli aumenti per i due distinti reati posti in continuazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Paternò.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2012