Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9378
CASS
Sentenza 27 giugno 2002

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Le modifiche apportate al Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede,( mediante l'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e per effetto della legge di ratifica ed esecuzione 25 marzo 1985, n. 121) hanno soppresso ogni ingerenza dello Stato italiano nell'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici per cui è venuta meno, con effetto immediato, la disciplina del controllo dello Stato sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati (ora soppressi), già previsto dall'art. 30 del Concordato del 1929 e dagli artt. 12 e 13 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 23 e ss. R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262, con la conseguenza che anche la validità dei contratti in corso deve essere accertata secondo le nuove disposizioni (nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto sussistente la piena efficacia di un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso tra un beneficio parrocchiale ed una società a seguito del venir meno della necessità dell'autorizzazione dell'autorità tutoria "ex lege" n.848 del 1929).

L'onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo anteriormente all'atto di citazione; se, però, l'attore dimostri di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto l'onere della prova della tardività dell'atto della costituzione in mora. Peraltro, l'interruzione della prescrizione , in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile ad un' eccezione in senso stretto, e, pertanto, il controeccipiente ha l'onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di controdedurli, non potendo essere rilevati d'ufficio dal giudice neppure se la prova del fatto è acquisita al processo.

L'appellante, a differenza dell'appellato che non sia a sua volta appellante incidentale, deve prospettare tutte le censure, comprese quelle che attengono anche a mere eccezioni, con l'atto d'appello e nulla può aggiungere in prosieguo e, tanto meno, nella precisazione delle conclusioni, giacché tale atto consuma definitivamente il diritto di impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza dell'operatività della regola della specificità dei motivi.

Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. L'accertamento di tale requisito oggettivo (non ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore) costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e congruamente motivata.

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  • 1L’exceptio di Interruzione della PrescrizioneAccesso limitato
    Cristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006

  • 2Interruzione della prescrizione può essere rilevata d’ufficio dal giudiceAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2002, n. 9378
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9378
Data del deposito : 27 giugno 2002

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