Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 1
L'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e, pertanto, il controeccicpiente ha l' onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di dedurli, non potendo esser rilevata d'ufficio dal giudice, neppure se la prova del fatto è acquisita al processo.
Commentario • 1
- 1. L’exceptio di Interruzione della PrescrizioneAccesso limitatoCristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6759 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA POLARIS ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO GIORDANO SPINELLI, che la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2192/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 10/07/97 e depositata il 04/09/97 (R.G. 2257/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Giovanni ATTINGENTI (per delega Avv. E. PROCACCINI);
udito l'Avvocato Tommaso Giordano SPINELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC AN, assumendo che ignoti gli avevano rubato l'autovettura, chiedeva al presidente del tribunale di Napoli di ingiungere alla CIDAS, con la quale aveva assicurato l'autovettura contro il rischio del furto, il pagamento della somma di lire 9.500.000, corrispondente al valore dell'autovettura secondo la determinazione dei periti all'uopo nominati.
Emessa l'ingiunzione, la CIDAS proponeva opposizione, eccependo - tra l'altro - la prescrizione del diritto all'indennizzo; l'opposto controeccepiva l'esistenza di atti di interruzione. Il tribunale accoglieva l'opposizione sul rilievo che si era compiuta la prescrizione.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza resa il 10.7.1997, rigettava il gravame del NC, considerando - per quanto ancora interessa - che erano state spedite alla CIDAS e si dovevano ritenere pervenute ad essa tre lettere nelle date del 21.3.1988 e del 14.3 e del 9.9.1989, contenenti richiesta di pagamento dell'indennizzo e, quindi, idonee ad interrompere la prescrizione, ma dall'ultima di esse alla notifica dell'ingiunzione era decorso più del tempo necessario ai fini della prescrizione (un anno); che della lettera spedita il 18.12.1990 non poteva tenersi conto in quanto non se ne faceva menzione nell'atto di appello e, comunque, tale lettera non svolgeva efficacia interruttiva in quanto intervenuta a prescrizione già compiuta.
Il NC ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo, illustrato con memoria;
la LA AS, già CIDAS, ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare l'esame dell'eccezione della controricorrente, secondo la quale la procura a ricorrere è nulla, non contenendo alcun riferimento al giudizio di legittimità, ed è priva inoltre di data, sicché manca ogni certezza sul fatto che sia stata conferita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Per giurisprudenza di questa Corte 1) la mancanza di data non rileva qualora, come nella specie, la procura sia apposta a margine del ricorso e non si dimostri positivamente che è stata rilasciata in bianco prima della pubblicazione della sentenza impugnata per il compimento di un atto diverso da quello, per il quale risulta utilizzata (Cass. 29.4.1998 n. 4357); 2) la procura apposta a margine del ricorso - salvo che dal suo testo non risulti il contrario - si deve considerare conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa, perciò, il requisito della specialità di cui all'art. 365 c.p.c., anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere (Cass. 10.3.1998 n. 2646). Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2967 e 2952 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) e censura i giudici di appello per non avere tenuto conto della richiesta di pagamento dell'indennizzo contenuta nella lettera raccomandata del 28.4.1990, concretante atto di interruzione della prescrizione, sostenendo che avrebbero dovuto, invece, tenerne conto, ancorché la lettera fosse stata soltanto prodotta nella fase monitoria del procedimento, e ritenere. conseguentemente, interrotta la prescrizione.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che l'interruzione della prescrizione costituisce oggetto di una controeccezione parificabile alle eccezioni vere e proprie, per cui la parte, contro la quale viene fatta valere la prescrizione, ha l'onere di dedurre e provare i fatti interruttivi, rimanendo esclusi i poteri di rilievo di ufficio in relazione ai fatti desumibili dalle prove offerte (Cass. 25.10.1997 n. 10526; Cass.
1.10.1997 n. 9589; Cass.
7.12.1996 n. 10904; Cass. 28.4.1994 n. 4094; Cass. 26.8.1993 n. 9014). Pertanto, qualora dalle risultanze processuali emerga una pluralità di fatti interruttivi, il giudice deve limitare la propria valutazione ai fatti dedotti, ritenendo o escludendo l'interruzione sulla sola base di essi, senza che possa estenderla agli altri fatti. Ora, poiché la lettera, alla quale si riferisce la censura, è stata semplicemente prodotta nella fase monitoria del procedimento, ma la richiesta di pagamento dell'indennizzo, in essa contenuta, non è stata fatta valere come causa di interruzione della prescrizione, correttamente i giudici di appello non ne hanno tenuto conto. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Concorrono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001