Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6759
CASS
Sentenza 17 maggio 2001

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L'interruzione della prescrizione, in replica all'eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l'eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e, pertanto, il controeccicpiente ha l' onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di dedurli, non potendo esser rilevata d'ufficio dal giudice, neppure se la prova del fatto è acquisita al processo.

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  • 1L’exceptio di Interruzione della PrescrizioneAccesso limitato
    Cristina Ravera · https://www.altalex.com/ · 27 marzo 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6759
Data del deposito : 17 maggio 2001

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