Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
L'art. 345 comma secondo cod. proc. civ., nella precedente formulazione (applicabile, nella specie, "ratione temporis"), consentendo alle parti di proporre "nuove eccezioni nel giudizio di appello", andava interpretato in collegamento il precedente art. 342, che poneva (e tuttora pone) l'esigenza della specificità dei motivi di gravame, esigenza legata alla struttura propria del giudizio di appello, il cui oggetto è costituito dalla "revisio prioris instantiae" nell'ambito, appunto, dei motivi di gravame, che non attengono all'elemento argomentativo o descrittivo dell'atto di impugnazione, ma assolvono la funzione essenziale di delimitare l'estensione dell'invocato riesame, indicandone le ragioni. Pertanto, l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, poteva essere proposta dall'appellante incidentale nel proprio atto di appello incidentale (che concorre a delimitare l'oggetto del relativo giudizio, come, del resto, espressamente chiarisce, per le eccezioni già proposte ma non accolte dalla sentenza di primo grado, l'art. 346 cod. proc. civ.), ovvero sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, attesa la propria concorrente veste (anche) di appellato, ma non anche in sede di comparsa conclusionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente e Relatore -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAS IMMOBILIARE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANIENE 10, presso l'avvocato GIORGIO FESTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CARLEVARIS, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RN EL Ved. SCARANO, SANTORO GIULIO, SIRI SOCIETÀ ITALIANA RICOSTRUZIONI INIZIATIVE Srl, GIFIL GESTIONI IMMOBILIARI FINANZIARIA LAZIALE Srl, FINCOIN FINANZIARIA COMMERCIALE INDUSTRIALE Srl, SITIF SOVVENZIONI ITALIANA IMMOBILIARE FINANZIARIA spa, SILVESTRI SALVATORE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 16918/97 proposto da:
SANTORO GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. VICO 20, presso l'avvocato MAURIZIO PAOLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INAS IMMOBILIARE Srl;
- intimata -
avverso la sentenza n. 363/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 04/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;
uditi per il ricorrente, gli Avvocati Carlevaris e Festa, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Paoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.1.1982 la S.i.r.i. s.r.l., la G.i.f.i.l s.r.l., la Fin.co.in. s.r.l., nonché AT RI, convennero in giudizio LI AN, assumendo che il RI, a suo tempo, aveva svolto attività professionale e fiduciaria per incarico di TO SC, ma dopo la morte di quest'ultimo, deteriorati i rapporti con gli credi, era stato oggetto - in uno con le società dallo stesso controllate o amministrate - di numerose azioni giudiziarie promosse dal AN, genero dello SC, che agiva in virtù di procura rilasciatagli dal suocero. Il RI era stato costretto a prestare i suoi buoni uffici per la conclusione di una transazione tra il AN e le società CI s.r.l., Sific s.r.l., in conseguenza della quale, a fronte di un simulato finanziamento da parte del AN alla Fin.co.in il RI aveva rilasciato effetti per L. 530.000.000, in parte in proprio, e in parte quale amministratore delle società S.i.r.i. e G.e.f.i.l.; titoli emessi tutti a favore della Fin.co.in. e da quest'ultima girati al AN, ma frutto di operazioni simulate e conseguentemente senza alcun obbligo ne' di merito, ne' cambiario, a carico del RI e delle predette società.
Tanto premesso, gli istanti chiesero l'accertamento della simulazione degli accordi intercorsi tra le parti e la condanna del AN alla restituzione degli effetti ancora in suo possesso, nonché della somma di L 100.000.000 corrispondente ai titoli scaduti e regolarmente pagati, oltre ai danni conseguenti ad eventuali negoziazioni delle cambiali.
Il AN si costituì in giudizio e contestò la domanda, della quale chiese il rigetto, rendendo noto che, dopo la morte del suocero TO SC e la rinuncia alla eredità da parte di tutti gli credi - nella impossibilità di accertare la effettiva consistenza del patrimonio del de cuius, gestito in via fiduciaria dal RI tramite alcune società - aveva utilizzato una procura nell'interesse del mandatario, ricevuta in vita dal de cuius, per agire (quale procuratore speciale dello SC ex art. 1723 c.c. e quindi della eredità giacente) nei confronti delle società CI s.r.l. e Sific s.r.l. Alla CI s.r.l. aveva chiesto il pagamento dei crediti vantati dallo SC (L 161. 195.000 oggetto della ingiunzione opposta dalla CI, oltre alle somme di L 635.00 8.53 9 per sorte e L 797.01 5.4 55 per interessi, richieste in via riconvenzionale dal AN nel giudizio di opposizione) e dalla Sific s.r.l. il trasferimento della proprietà di una porzione immobiliare facente parte dello stabile sito in Roma Viale Regina Margherita 83/D, previo accertamento dell'obbligo in tal senso assunto dalla Sific con lettera 26.3.1976.
A seguito di trattative aveva concluso una fittizia transazione con la CI s.r.l., con l'attribuzione in suo favore di un compenso di L 5.000.000 a saldo di ogni pretesa, con rinuncia da parte del AN della CI e della Sific. ai giudizi pendenti davanti al Tribunale di Roma di trasferimento dell'immobile e di opposizione alla ingiunzione, con domanda riconvenzionale, ma contestualmente il RI , tramite le società S.i.r.i., G.i.f.i.l. e Fin.co.in, aveva rimesso effetti per complessive L. 527.000.000, effetti che erano stati pagati solo per L. 100.000.000.
Tanto premesso, il AN chiese che, previo accertamento della parziale simulazione della transazione, fosse accertata l'esistenza nei suoi confronti di un debito sia del RI, in proprio, sia delle società S.i.r.i., Fin.co.in., Sific, G.i.p.i.l. e CI, dell'importo effettivo della transazione pari a L 527.000.000, con la conseguente condanna dei predetti, in solido, al pagamento della somma di L 427.000.000 (al netto dell'acconto percepito di L. 100.000.000), oltre interessi.
Con distinti atti di citazione notificati nella stessa data del 18.1.1982 la Fin.co.in. e la Gifil, nonché la stessa Fin.co.in. e la Siri, proposero opposizione agli atti di precetto con i quali il AN aveva ingiunto alle società il pagamento rispettivamente di L 150.000.000 e di L 50.000.000. Il AN, costituitosi in entrambi i giudizi ne chiese il rigetto. Le due cause furono riunite per connessione a quella già iscritta.
Inoltre il AN provvide a chiamare in causa le società CI e Sific, nei confronti delle quali estese la domanda riconvenzionale già proposta nei confronti del RI e delle altre società. Infine intervenne in giudizio quale procuratore speciale del defunto SC onde accertare: a) nei confronti della Sific, la simulazione relativa dell'atto pubblico a rogito notaio Janiri, con la società che, interponendosi fittiziamente quale mandatario dello SC, aveva acquistato l'intero terzo piano dello stabile di viale Regina Margherita e la quota di 1/6 del piano scantinato, con la conseguente dichiarazione di appartenenza dell'immobile alla eredità giacente;
b) nei confronti della CI, la esposizione debitoria nei confronti dell'eredità giacente, della somma di L 710.008.539, con gli interessi al 25% annuo, interessi già maturati al 31.12.1979 per L 797.015.455.
Nel costituirsi la CI e la Sifici eccepirono il difetto di legittimazione attiva e passiva, l'inammissibilità della chiamata in causa, nonché, nel merito, la fondatezza della domanda. Successivamente veniva integrato il contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente di TO SC, nonché della Sitif, parte venditrice nell'atto pubblico 26.3.1976 impugnato per simulazione. Il curatore fece proprie assorbendole le azioni promosse dal AN, quale procuratore speciale del defunto SC.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.3.1989, respinse le domande proposte dalle società S.i.r.i. s.r.l. G.i.f.i.l. s.r.l., Fin.co.in. s.r.l. e da AT RI, nonché la domanda riconvenzionale spiegata dal AN nei confronti degli attori;
respinse la domanda avanzata dalla Curatela della eredità giacente nei confronti della Sific s.r.l. di trasferimento dell'immobile, sul rilievo che la lettera 26.3.1976, dedotta dalla Curatela a prova della interposizione reale di persona, era stata prodotta solo in copia fotostatica, contestata dalla società, quanto alla sua conformità all'originale; accolse parzialmente la domanda svolta dalla Curatela nei confronti della CI s.r.l. e condannò la predetta società al pagamento della somma di L 75.000.000, di cui ai riconoscimenti di debito del 17.10.1975, 24.11.1975. 2.12.1975 con gli interessi convenzionali nella misura del 25% a decorrere dai singoli versamenti.
Avverso tale sentenza propose appello EL BE ved. SC che, sulla premessa di avere, in data 28.6.1989, provveduto a revocare la rinuncia alla eredità, chiese l'accoglimento delle domande già proposte dal AN e dalla Curatela nei confronti della CI s.r.l. e della Sific s.r.l.. In subordine, propose istanza di verifica delle firme dei legali rappresentanti delle società, nonché prova testimoniale e consulenza, al fine di escludere la possibilità che le fotocopie fossero il frutto di operazioni di fotomontaggio. Il AN chiese l'accoglimento dell'appello proposto dalla BE.
Si costituiva in giudizio la Inas Immobiliare s.r.l., società che aveva incorporato la CI s.r.l. e la Sific s.r.l., nonché le due società incorporate le quali chiesero il rigetto dell'appello. Con appello incidentale la Inas Immobiliare, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal primo giudice chiese l'esonero da qualsiasi obbligazione.
Con sentenza del 4.2.1997 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla Inas Immobiliare s.r.l. confermando la pronuncia di condanna della CI s.r.l.. In parziale accoglimento dell'appello principale ha condannato la CI s.r.l. e per essa la incorporante Inas Immobiliare s.r.l. al pagamento in favore della BE della somma complessiva di L 409.613.325 oltre gli interessi;
ha disposto il trasferimento dalla Sific s.r.l. e per essa dalla incorporante Inas Immobiliare s.r.l. in favore di EL BE della proprietà dell'immobile sito in via Regina Margherita 83/D interno 3, con 1/6 dei locali seminterrato di cui all'atto Ianiri del 26.3.1976 e con accollo dei mutui all'epoca gravanti sull'immobile, ordinando al Conservatore di procedere alla trascrizione della sentenza;
ha respinto invece la domanda di risarcimento dei danni per mancato godimento dell'immobile. Secondo la Corte territoriale le società CI e Sific non hanno tempestivamente disconosciuto ne' le scritture di riconoscimento di debito, ne' la lettera del 26.3.1976, nei termini di cui all'art.215 c.p.c.; nella specie si sarebbe dovuto configurare un'ipotesi di esplicito disconoscimento della conformità della fotocopia all'originale, disconoscimento, di fatto, mai effettuato dalle società, non potendo in tal senso essere interpretate le generiche contestazioni opposte in sede di precisazione di conclusioni, contestazioni da ritenere in ogni caso tardive, con conseguente efficacia delle stesse ai sensi dell'art.2719 c.c.. Per la cassazione della predetta sentenza ha proposto ricorso la Inas Immobiliare s.r.l. sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso il AN, il quale ha altresì proposto ricorso incidentale per il mancato riconoscimento del risarcimento dei danni, nella qualità di cessionario dei diritti della suocera EL BE, acquistati mentre era incorso il giudizio d'appello e cioè nel 1991, giusta procura per notaio Elfast (Florida), legalizzata e tradotta e depositata in Italia (atto Nemcova del 28.7.1997).
Entrambe le parti hanno depositato tempestive memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti, d'ufficio, ricorso principale ed incidentale avverso la stessa decisione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso si censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art.2719 c.c. e 215 c.p.c. Secondo la ricorrente occorre distinguere tra disconoscimento della conformità all'originale della fotocopia esibita (art.2719 c.c.) e riconoscimento tacito della scrittura privata prodotta in giudizio per mancato disconoscimento (art. 215 co.1 n.2 c.p.c.), perché se si disconosce l'autenticità o la sottoscrizione della scrittura prodotta in giudizio scatta la decadenza di cui all'art.215 c.p.c., se, invece, si disconosce la conformità di una fotocopia ad un preteso originale, la contestazione della documentazione può essere sollevata dalla controparte senza termini di decadenza. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La decisione impugnata che ha già respinto queste argomentazioni si è ispirata all'interpretazione dei giudici di legittimità che, anche di recente, hanno ribadito il principio, secondo cui il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale del documento è soggetto alle modalità ed ai termini di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. (Cass., sez. II, 13.6.1997, n. 5346). In realtà, dopo alcune oscillazioni intorno alla metà degli anni Ottanta, in cui la giurisprudenza riteneva che le disposizioni dettate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., in tema di disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata, - ivi inclusa quella che ne impone, a pena di decadenza, l'immediatezza, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione del documento - non trovano applicazione nel diverso caso del disconoscimento di copia fotografica di una scrittura, contemplato dall'art.2719 c.c., il quale si traduce in una contestazione della conformità della copia stessa all'originale, equiparabile ad un'ordinaria eccezione, deducibile nel corso dell'intero giudizio di merito, in primo grado od in appello (Cass., 11.8.1987, n. 6881; Cass., 17.6.1985,n. 3632). Successivamente a partire dagli anni Novanta cominciò ad affermarsi l'idea che dal combinato disposto degli art. 214 2^ comma, e 215 n. 2 c.p.c. si potesse desumere che la scrittura privata, anche se prodotta in copia fotostatica, si ha per riconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, se la stessa non la disconosce - o se, trattandosi di erede non dichiari di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del proprio dante causa - in modo formale e specifico, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento (Cass., 11.5.1990, n. 4059; Cass., 27.2.1990, n. 1509). Questo indirizzo interpretativo si è successivamente consolidato attestandosi sulla formulazione unitaria dei seguenti principi : a) la parte costituita, contro la quale la scrittura privata è prodotta, anche se in copia fotostatica, ha l'onere, onde evitarne il riconoscimento tacito di disconoscerla o di dichiarare di non conoscerla (se la sottoscrizione proviene dagli autori della parte) nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione;
b) il disconoscimento della conformità all'originale della copia di una scrittura privata prodotta in giudizio deve avvenire mediante una esplicita dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, sicché ove il disconoscimento di conformità della copia fotostatica all'originale non venga effettuato, o venga effettuato in maniera inadeguata dalla parte contro cui sia stata prodotta la copia del documento, la stessa è tenuta ad effettuare l'eventuale disconoscimento dell'autenticità del documento nei termini di cui all'art. 215 c.p.c. con riferimento alla produzione della copia. (Cass., sez. I, 15.2.1996, n. 1141; Cass., sez. lav., 25.5.1995, n. 5742; Cass., sez. II, 7.7.1995, n. 7496; ass., sez. II, 28.12.1993, n. 12856) In definitiva, la parte contro la quale sia prodotta la copia fotostatica non autenticata di un documento da lei proveniente può disconoscerne la sua conformità all'originale ovvero la scrittura o la sottoscrizione. Ciascuno dei due disconoscimenti produce, peraltro, effetti differenti. Il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, tendente esclusivamente ad impedire che alla prima sia riconosciuta la stessa efficacia probatoria del secondo, non preclude alla parte che ha prodotto la copia l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova, ne' impedisce al giudice di poter accertare la conformità all'originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Il disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione, avente come contenuto la formale negazione della propria scrittura o sottoscrizione, preclude, invece, definitivamente, l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova, ove la parte che l'ha prodotto ne chieda la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e la relativa procedura non abbia esito favorevole all'istante.
Orbene, anche se l'art. 2719 c.c. non stabilisce i modi e i termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, tuttavia la giurisprudenza ritiene che per il disconoscimento della propria scrittura o sottoscrizione si debba applicare la disciplina espressamente prevista dal codice di rito, per cui tale disconoscimento deve avvenire secondo le modalità e nei termini stabiliti dagli art. 214 e 215 c.p.c. Siffatta disciplina è oggi pacificamente estesa anche al disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, in quanto il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento (in mancanza del quale la copia acquista la medesima efficacia probatoria) è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c. Infatti, una volta che l'onere del disconoscimento della scrittura o della sottoscrizione sussiste a carico anche della parte contro la quale il documento sia prodotto in copia fotostatica e posto che tale disconoscimento deve avvenire secondo le modalità e termini stabiliti dagli art. 214 e 215 c.p.c., l'interpretazione logica e sistematica induce a ritenere che, nell'ambito del medesimo sistema volto a far acquistare efficacia probatoria al documento, anche il disconoscimento di conformità deve essere effettuato con l'osservanza di tali modalità e termini. Consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta conforme all'originale e riconosciuta nella scrittura o sottoscrizione, ai sensi dell'art. 215, 1^ comma, n. 2 c.p.c., se la parte comparsa non la disconosce in modo formale e specifico nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione. Nessun addebito può pertanto muoversi, quindi, ai giudici del merito per aver considerato inefficace il disconoscimento della copia fotostatica e della sottoscrizione della scrittura, effettuato dalla ricorrente dopo numerose udienze da quella in cui il documento era stato prodotto, e cioè dopo che il documento stesso doveva ritenersi tacitamente riconosciuto.
Con il secondo motivo del proposto ricorso, si censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto "palesemente tardiva" la contestazione delle scritture esibite in fotocopia.
Anche questa censura non è fondata.
Il giudice del merito ha dato conto del proprio convincimento, affermando che, a seguito della chiamata in causa da parte del AN, le due società a mezzo del comune difensore si costituirono in giudizio, eccependo, con la comparsa di costituzione e risposta il difetto di legittimazione attiva e passiva, nonché
l'inammissibilità della chiamata in causa. Nel merito le convenute si limitarono a contestare il fondamento della domanda, salvo aggiungere ed integrare, mentre contestarono formalmente non solo quanto contenuto nell'atto di citazione, "ma anche tutta la documentazione prodotta", non di più.
I giudici di merito hanno espresso il loro convincimento a seguito di un accertamento di fatto, non ripetibile, ne' sindacabile, in questa sede di legittimità, sulla estrema genericità dell'impugnativa di tutta la documentazione, nel suo insieme, senza disconoscere "formalmente" come richiede l'art. 214 c.p.c. o "espressament" come richiede l'art. 2719 c.c., la conformità all'originale della specifica copia della scrittura privata del 26.3.1976, prodotta in giudizio in cui si riconosceva allo SC la proprietà dell'immobile, omettendo cioè quella esplicita dichiarazione di chiaro e specifico contenuto richiesta dalla giurisprudenza. I giudici di merito hanno rilevato inoltre la non contestata produzione da parte del AN sia della lettera 26.3.1976 della Sific, sia delle dichiarazioni relative ai riconoscimenti di debito operati dalla CI, già all'udienza di prima comparizione del 26.3.1982 e comunque all'udienza del 4.3.1983 (di costituzione in giudizio delle società chiamate in causa), di fronte alla quale nessuna contestazione è stata mossa dalle due società, oggi incorporate. Documenti richiamati anche dal Curatore della eredità giacente, allorché ebbe a costituirsi in giudizio (all'udienza del 21.10.1983), facendo proprie le domande del AN e proponendo anche una nuova domanda di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., in ordine alla quale fu accettato il contraddittorio, dalla Sific che si limitò a contestare la fondatezza della domanda svolgendo al riguardo ampie difese. Alla stregua di tali risultanze i giudici di merito hanno accertato che la prima contestazione da parte delle società CI e Sific, al di là di quella generica ed inconsistente, avvenuta in sede di chiamata in causa, fu operata dalle due società in sede di conclusioni, e perciò palesemente tardiva.
Con il terzo motivo del proposto ricorso si censura l'impugnata sentenza per non aver tenuto conto che la scrittura privata esibita in fotocopia era stata sottoscritta da un amministratore delegato statutariamente non dotato di poteri di straordinaria amministrazione, circostanza ritenuta tardivamente dedotta, perché spiegata solo in sede di comparsa conclusionale, mentre avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi dell'art.345 c. p. c. nella formulazione all'epoca vigente.
La censura non è fondata, avendo il giudice del merito rilevato trattarsi di eccezione in senso sostanziale che non può essere presa in esame, in quanto tardivamente proposta.
La giurisprudenza ritiene inammissibile la contestazione proposta, per la prima volta, attraverso la comparsa conclusionale, la quale, ai sensi di quanto prescritto nell'art. 190 c.p.c., deve essere contenuta nell'ambito delle conclusioni, fissate innanzi all'istruttore, e non può andare oltre il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano. Tale preclusione si armonizza con il fondamentale ulteriore principio processuale del rispetto rigoroso del contraddittorio, in osservanza del quale non è consentito che, dopo la rimessione della causa al collegio, sia variato o dilatato, da taluna delle parti, l'oggetto della controversia con nuove domande ed eccezioni, sicché la comparsa conclusionale deve soltanto illustrare le conclusioni già precisate, e il giudice non deve esaminare questioni nuove formulate per la prima volta in tale comparsa (Cass., 12.3.1984, n. 1698) La società ricorrente invoca il testo precedente dell'art.345 c.p.c. e pur affermando di non aver riproposto l'eccezione con l'appello incidentale, si richiama all'art.346 c.p.c ed alla sua posizione di appellata per escludere la rinuncia all'eccezione. Orbene se è vero che l'art. 345 21 comma c.p.c., nella precedente formulazione che consentiva alle parti di proporre nuove eccezioni nel giudizio di appello, doveva essere interpretato in collegamento con l'art. 342 c.p.c. - che pone l'esigenza della specificità dei motivi di gravame legata alla struttura propria del giudizio di appello, il cui oggetto è costituito dalla revisio prioris instantiae nell'ambito, appunto, dei motivi di gravame, i quali non attengono così all'elemento argomentativo o descrittivo dell'atto di impugnazione, ma assolvono la funzione essenziale di delimitare l'estensione del riesame domandato e di indicare le ragioni di esso, - non è men vero che l'eccezione tesa alla riforma della sentenza impugnata, risolvendosi nella esplicazione del diritto di impugnazione, può essere proposta dall'appellata, nell'atto di appello incidentale, che concorre a delimitare l'oggetto del relativo giudizio (Cass., sez. II, 1.2.1995, n. 1141). Infine il diverso trattamento riservato all'appellato, al quale la proponibilità delle eccezioni è consentita fino alla udienza di precisazione delle conclusioni, che è giustificata, anche sul piano della legittimità costituzionale, dalla diversità delle posizioni assunte dalle parti nel giudizio di appello, non può essere invocato nel caso in esame, perché la società appellata, non solo nell'appello incidentale, ma neppure nelle conclusioni riportate in epigrafe alla sentenza impugnata ha riproposto l'eccezione già spiegata in sede di comparsa conclusionale di primo grado. Con il quarto ed ultimo motivo la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per la laconicità della motivazione con cui si è riportata ed si interpreta la scrittura privata contenente l'obbligo di ritrasferimento azionato mediante la richiesta di esecuzione in forma specifica a norma dell'art. 2932 C.C. La censura non è fondata in quanto il giudice del merito, al di là dell'espressione adoperata "era di proprietà dello SC", ha dato conto del proprio convincimento, qualificando la fattispecie come un'ipotesi di interposizione reale venuta ad esistenza a seguito del mandato conferito dallo SC alla società, che legittima il mandante, ai sensi del co.2 dell'art. 1706 a richiedere il ritrasferimento dell'immobile anche coattivamente. Inoltre all'interpretazione fornita dal giudice del merito, la parte ricorrente, in sede di legittimità, non può contrapporre assiomaticamente una diversa tesi interpretativa, dovendo per contro specificamente denunziare gli eventuali errori logici o giuridici nei quali il giudice sia incorso (Cass., sez. lav., 13.5.1998, n. 4832). Nella specie nessun errore delle regole di interpretazione è stato dedotto, ma solo una ricostruzione dei fatti più confacente all'interesse della ricorrente, il che non è sufficiente in sede di legittimità. L'interpretazione di un contratto, infatti, consistendo nell'accertamento di una realtà storica, la comune intenzione delle parti, è assoggettata, ai fini del controllo di legittimità in cassazione, ai principi che governano i giudizi di fatto, tra cui è fondamentale quello della non rilevanza del mancato esame di elementi non idonei a modificare l'accertamento, per cui è incensurabile la ricostruzione del significato del negozio, operata dal giudice del merito che qualifica interposizione reale, a seguito del mandato, il comportamento delle parti, aggiungendovi un riconoscimento di proprietà, elemento che non appare tale da potere portare ad un giudizio diverso, posto che il criterio ermeneutico relativo al detto comportamento è meramente sussidiario di quello fondamentale relativo al mandato (Cass., sez. III, 23.2.1998, n. 1940). Il ricorso principale va pertanto respinto.
Con il ricorso incidentale si censura l'impugnata sentenza per aver rigettato la domanda di risarcimento danni per il mancato godimento dell'immobile.
La censura non ha pregio.
Il giudice di merito respinge la domanda, non avendo il ricorrente fornito alcun elemento di prova al riguardo. La sentenza impugnata inoltre ha rilevato che non sono stati neanche richiesti i necessari mezzi istruttori, impedendo in tale situazione di consentire al giudice di merito la liquidazione in via equitativa, in difetto dei presupposti di cui all'art. 1226 c.c.. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi li rigetta. Compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di cassazione, il 8.1.1999. Depositato in Cancelleria il 18 Marzo 1999