Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2819
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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La disciplina dettata per la ricognizione di debito dall' art. 1988 cod. civ. è applicabile anche all' inverso caso di dichiarazione di inesistenza del credito, stante l' identità della situazione fra le parti del rapporto obbligatorio.

L' omesso esame di documenti non può configurare un error in procedendo del giudice, ma un vizio di motivazione censurabile se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l' esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata, in base al riassunto del medesimo contenuto in ricorso.

Non costituiscono prove inconfutabili dell' adempimento dell' obbligo di restituire una somma mutuata ne' il consenso prestato dall' amministratore della società mutuante alla cancellazione dell' ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, ne' la dichiarazione dal medesimo proveniente che gli obblighi derivatine erano estinti perché l' art. 2882, secondo comma, cod. civ., disciplina i limiti della capacità dispositiva della garanzia reale di un credito da parte dei soggetti ivi indicati, ma non esclude la violazione di essi, e l' art. 1230 cod. civ. e seguenti, tra i modi di estinzione dell' obbligazione diversi dall' adempimento, non prevede la predetta dichiarazione, il cui valore probatorio è pertanto rimesso all' apprezzamento del giudice del merito, che neppure però può ravvisarvi una quietanza perché la confessione, ai sensi dell' art. 2730 cod. civ., è configurabile allorché il confitente afferma un fatto, non una conseguenza giuridica, ovvero un effetto, qual' è l' estinzione di un debito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2819
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2819
Data del deposito : 25 marzo 1999

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