Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 3
La disciplina dettata per la ricognizione di debito dall' art. 1988 cod. civ. è applicabile anche all' inverso caso di dichiarazione di inesistenza del credito, stante l' identità della situazione fra le parti del rapporto obbligatorio.
L' omesso esame di documenti non può configurare un error in procedendo del giudice, ma un vizio di motivazione censurabile se esso concerne un punto decisivo della controversia, ossia se l' esame del documento avrebbe determinato una decisione diversa da quella adottata, in base al riassunto del medesimo contenuto in ricorso.
Non costituiscono prove inconfutabili dell' adempimento dell' obbligo di restituire una somma mutuata ne' il consenso prestato dall' amministratore della società mutuante alla cancellazione dell' ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, ne' la dichiarazione dal medesimo proveniente che gli obblighi derivatine erano estinti perché l' art. 2882, secondo comma, cod. civ., disciplina i limiti della capacità dispositiva della garanzia reale di un credito da parte dei soggetti ivi indicati, ma non esclude la violazione di essi, e l' art. 1230 cod. civ. e seguenti, tra i modi di estinzione dell' obbligazione diversi dall' adempimento, non prevede la predetta dichiarazione, il cui valore probatorio è pertanto rimesso all' apprezzamento del giudice del merito, che neppure però può ravvisarvi una quietanza perché la confessione, ai sensi dell' art. 2730 cod. civ., è configurabile allorché il confitente afferma un fatto, non una conseguenza giuridica, ovvero un effetto, qual' è l' estinzione di un debito.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23662 del 31https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 31/08/2021), n.23662 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente – Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 6172-2016 proposto da: COSTRUZIONI EDILI SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. NICOLA LOCONTE; – ricorrente – contro D.T.C., BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/1999, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS CI, ST NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA BONITO, difesi dall'avvocato CATTERINA MANASSERO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CENTRO SVILUPPO LEASING SPA IN LCA, in persona del Commmissario liquidatore avv. prof. Alberto Iorio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARLONI, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RUSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 677/96 della Corte d'Appello d TORINO, emessa il 10/5/96 depositata il 25/05/96; rg.1493/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato CATTERINA MANASSERO;
udito l'Avvocato PAOLO CARLONI;
udito il P.M. in Persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con decreto del 26 maggio 1989 il presidente del Tribunale di Torino ingiungeva a UC IA e ad NI UA IA di pagare in solido L.63.560.920 a favore della s.p.a. Centro Sviluppo Leasing in liquidazione coatta amministrativa per la mancata restituzione di parte di un mutuo loro concesso da detta società il 1^ ottobre 1986.
Il IA e la UA proponevano tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo che: a) l'assegno con cui era stata loro mutuata la somma di L.94.000.000 era stato girato alla madre della UA, PA DI, e da costei a sua volta girato alla s.p.a. Tecnofiduciaria a fine di investimento;
b) in seguito la DI aveva consentito che l'importo versato alla Tecnofiduciaria fosse pagato al Centro per l'estinzione del mutuo della figlia e del genero;
c) tali accordi erano provati dalla lettera della Tecnofiduciaria del 20 luglio 1988 con la quale detta società aveva consentito di estinguere il detto mutuo, dalla lettera del Centro in pari data con cui questa società si era obbligata a non effettuare alcuna azione di rivalsa sull'immobile ipotecato sino al rimborso di capitale ed interessi, dall'atto autenticato dal notaio Regni del 25 agosto 1988, nel quale il legale rappresentante del Centro aveva riconosciuto estinti gli obblighi derivanti dal mutuo ed aveva prestato assenso alla cancellazione dell'ipoteca. La liquidazione coatta amministrativa del Centro Sviluppo Leasing, nel costituirsi, contestava che fosse provato il pagamento del mutuo e deduceva che un eventuale atto di disposizione a titolo gratuito si sarebbe dovuto dichiarare inefficace ai sensi dell'art.64 legge fallimentare;
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale per il pagamento degli interessi del mutuo (L. 30.439.080), facendo presente che con il decreto ingiuntivo si era chiesto soltanto il rimborso del capitale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 5 settembre 1991, riteneva che la menzionata scrittura del 25 agosto 1988 autenticata dal notaio Regni, con la quale il Centro riconosceva estinti gli obblighi derivanti dal mutuo, costituiva una confessione in ordine all'intervenuta estinzione del debito, onde, tenuto conto soprattutto del consenso prestato alla cancellazione dell'ipoteca, doveva presumersi l'adempimento della prestazione. Il Tribunale, perciò, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo. Proposto appello dal Centro Sviluppo Leasing, la Corte di appello di Torino, con la sentenza depositata il 25 maggio 1996, riformava totalmente la decisione di primo grado. La Corte riteneva che la dichiarazione del 25 agosto 1988 non costituiva una confessione perché proveniente da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa e perché contenente non fatti materiali, ma valutazioni giuridiche. In tale dichiarazione la Corte ravvisava un negozio di accertamento (di non debenza) a titolo gratuito, come tale inefficace nei confronti della liquidazione a norma dell'art.64 legge fallimentare. Quindi non si poteva desumere ne' da tale atto, ne' da tre atti del 20 luglio 1988 ad esso collegati (il cui contenuto la Corte esaminava analiticamente), la prova del pagamento del mutuo, che neanche risultava da presunzioni (come era stato ritenuto dal Tribunale), peraltro non ammissibili a norma del combinato disposto degli artt. 2721, 2726 e 2729 c.c.. La Corte, perciò, rigettava la opposizione a decreto ingiuntivo ed accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla liquidazione coatta amministrativa del Centro Sviluppo Leasing, osservando che al riguardo i IA-UA non avevano "mai svolto la minima contestazione".
Avverso la sentenza della Corte di appello UC IA ed NI UA hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. La s.p.a. Centro Sviluppo Leasing in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione.
1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono "vizio di attività ed omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.360 n.1-2-3-4 c.p.c. in relazione agli artt.93-112-115-116 c.p.c.", osservando che la Corte di appello ha completamente ignorato la documentazione da loro prodotta in grado di appello, relativa alla causa di opposizione allo stato passivo della società Tecnofiduciaria in liquidazione coatta amministrativa. Tale documentazione "era volta a corroborare le prove già offerte, riguardanti l'estinzione del mutuo da parte di Tecnofiduciaria, in esecuzione del mandato ad essa conferito dalla signora DI PA" ed altresì a "trarre argomenti dal comportamento processuale del Commissario liquidatore di entrambe le società". Il motivo di ricorso è infondato.
Va premesso che l'omesso esame di documenti non può assumere rilievo come vizio di attività ed omessa pronuncia - come si sostiene nel ricorso - ma può determinare soltanto un vizio di motivazione che, per invalidare la sentenza impugnata, deve concernere un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.). È decisivo quel documento che, se preso in esame, avrebbe condotto il giudice del merito ad una decisione diversa da quella adottata (v., tra le tante, Cass. 17 gennaio 1996 n. 340; 20 gennaio 1989 n. 288; 17 giugno 1985 n. 3653; 23 maggio 1984 n. 3141; 5 marzo 1984 n. 1526). Nel caso di specie, i documenti di cui si lamenta il mancato esame mirano, secondo le affermazioni degli stessi ricorrenti, ad integrare la prova dell'avvenuto pagamento del mutuo concesso ai ricorrenti stessi. Ma la Corte di appello ha escluso, sulla base di una complessa motivazione (censurata con i motivi secondo e terzo del ricorso), che l'addotto pagamento si sia avuto. I documenti in discorso, per quello che è il loro contenuto riassunto nel ricorso, non sono tali da fornire la prova di detto pagamento, siano essi considerati isolatamente o nel loro insieme. D'altro canto il giudice del merito non è tenuto a prendere espressamente in considerazione tutte le risultanze processuali e tutti i documenti prodotti dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento (v., ex plurimis, Cass. 10 giugno 1997 n. 5169; 22 gennaio 1988 n. 480; 12 giugno 1984 n. 3505; 26 marzo 1983 n. 2107). 2.- Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "vizi di attività, errori in procedendo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n. 1-2-3-4-5 c.p.c.: in relazione agli artt. 112-115-116 c.p.c.; in relazione all'art.12 disposizioni sulla legge in generale;
in relazione agli artt.2702- 2703-2735 c.c.; in relazione agli artt.221 e seguenti c.p.c.; in relazione all'art.1988 c.c., agli artt.2878-2882 c.c.; in relazione agli articoli di cui al capo 4 del libro quarto del c.c. (artt. da 1362 a 1371 c.c.)". I ricorrenti prospettano molte censure relative alla interpretazione data dalla Corte di appello alla scrittura privata autenticata dal notaio Regni (del 25 agosto 1988), osservando che: a) detta scrittura, contenendo un "atto di assenso a cancellazione di ipoteca", costituisce l'atto di consenso del creditore previsto dall'art.2882 c.c., che è "un atto dispositivo del diritto" e che non può essere posto in essere ove il credito non sia stato soddisfatto, come si desume dall'art.2883, secondo comma, c.c.; b) la dichiarazione contenuta in tale atto, la cui sottoscrizione era stata autenticata dal notaio, poteva essere contestata solo con la proposizione della querela di falso;
c) l'interpretazione data dalla Corte a tale dichiarazione si pone contro il dato letterale, poiché riconoscere estinti gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo significa che il mutuo è stato pagato;
d) la terzietà della liquidazione coatta amministrativa - affermata dalla sentenza impugnata - è inconferente, perché concerne la diversa ipotesi in cui il creditore agisca nei confronti della liquidazione del debitore, mentre qui ricorre la situazione opposta;
e) la Corte, nel qualificare l'atto autenticato dal notaio Regni come "negozio di accertamento di non debenza con valenza uguale e contraria all'art. 1988 c.c.", avrebbe violato questa ultima disposizione, che prevede tassative ipotesi affatto diverse da quella in esame;
f) la Corte, infine, avrebbe errato nel ritenere applicabile a tale atto di assenso la disposizione dell'art.64 legge fall., poiché, se è vero che le rinunzie del fallito costituiscono atti rilevanti ai fini di detta norma, è altrettanto vero che "difettano, nel caso in questione - come risulta ex actis - gli elementi essenziali idonei a connotare il riconoscimento di un negozio (o fatto) abdicativo", che la Corte avrebbe quindi ritenuto di ravvisare sulla base di un procedimento illogico ed incongruo. Il motivo di ricorso è infondato, come risulta dall'esame delle singole censure, che sarà condotto in relazione alle singole lettere con le quali esse, nella sintesi qui fatta, sono state contrassegnate.
Censura indicata sub a): l'art. 2883, secondo comma, c.c., pur qualora lo si voglia ritenere applicabile alle persone giuridiche, disciplina la capacità per consentire la cancellazione e, quindi, attiene alla validità dell'atto di consenso, ma non può da esso trarsi la prova che il pagamento del credito sia effettivamente avvenuto, non potendo escludersi, in via di fatto, la violazione, da parte dell'amministratore, dell'obbligo di non consentire la cancellazione dell'ipoteca, iscritta a garanzia di un credito della società, se non quando vi sia stato il soddisfacimento del detto credito. In altri termini, il fatto che l'amministratore della società Centro Sviluppo Leasing abbia sottoscritto un atto di consenso alla cancellazione dell'ipoteca non dimostra necessariamente che il credito della società garantito dall'ipoteca sia stato pagato, potendo il detto amministratore non avere rispettato il limite posto ai suoi poteri dal citato art. 2883.
Censura indicata sub b): come si desume dagli artt. 2702 e 2703 c.c., la scrittura privata, la cui sottoscrizione sia stata autenticata dal notaio, fa piena prova fino a querela di falso soltanto della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da chi l'ha sottoscritta, ma non ha un efficacia probatoria privilegiata per quanto attiene al contenuto delle dichiarazioni medesime, la cui rispondenza a verità può perciò essere contestata con gli stessi mezzi probatori consentiti in relazione alle scritture private non recanti sottoscrizione autenticata.
Censura indicata sub c): gli artt. 1230 e seguenti c.c. prevedono modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento; quindi la dichiarazione di riconoscere "estinti gli obblighi derivanti dal contratto di mutuo" non significa, nel suo tenore letterale, che il mutuo è stato adempiuto, ma può fare riferimento a qualunque causa di estinzione della obbligazione derivante da tale contratto, onde non si pone contro il senso letterale di detta dichiarazione l'interpretazione (rientrante nei poteri del giudice del merito) che non vi ravvisi l'affermazione di avvenuto pagamento.
Censura indicata sub d): questa Corte ha più volte affermato il principio che il curatore fallimentare è terzo rispetto ad un atto di quietanza rilasciato dal fallito in bonis ed oppostogli dal debitore che egli abbia convenuto in giudizio;
pertanto detta quietanza, che rispetto al creditore è una confessione stragiudiziale costituente prova legale del pagamento, non ha tale efficacia nel giudizio instaurato dal curatore (che è una parte processuale diversa dal fallito) ed assume soltanto il valore di un documento probatorio, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo (Cass. 23 gennaio 1997 n. 689; 10 dicembre 1992 n. 13095; 28 gennaio 1986 n. 544). Tale costante orientamento giurisprudenziale va affermato anche rispetto al commissario di una liquidazione coatta amministrativa, che è organo equiparabile al curatore fallimentare (arg. ex art. 199 legge fall.). Nel caso di specie, occorre aggiungere che la Corte di appello ha escluso la natura confessoria della dichiarazione rilasciata dall'amministratore della società mutuante non solo perché proveniente da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa (stante la già confermata terzietà del commissario liquidatore della società creditrice), ma anche perché non ha ravvisato in detta dichiarazione il contenuto di una quietanza di pagamento, dato che il dichiarante - come si è già detto in relazione alla censura sub c) - non ha affermato un fatto (l'adempimento), ma un effetto giuridico (la estinzione di un'obbligazione, riconducibile ad un fatto giuridico che rimane imprecisato), onde la sua dichiarazione non può comunque concretizzare la confessione, la quale ha per oggetto fatti e non conseguenze giuridiche(art. 2730 c.c.). Censura sub e): essa, deducendo la violazione dell'art.1988 c.c., si indirizza contro un passaggio argomentativo della sentenza impugnata, che ha affermato in astratto l'applicabilità di detto articolo al riconoscimento di inesistenza del credito effettuato dal creditore (ma, nel caso di specie, la Corte non ha fatto applicazione dell'art. 1988, perché ha ritenuto che tale atto fosse stato compiuto a titolo gratuito e fosse quindi inefficace rispetto alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 64 legge fall.). L'affermazione censurata - di per sè sola considerata - è favorevole ai ricorrenti, poiché l'applicazione dell'art. 1988 c.c. li avrebbe esonerati dall'onere di provare l'inesistenza del credito esercitato dalla controparte. La censura, quindi, è inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti. Essa è comunque infondata, se si considera che - come questa Corte ha già affermato (Cass. 24 maggio 1955 n. 1535) - non vi è ragione per non applicare la disposizione del codice civile dettata per la ricognizione di debito al caso inverso della dichiarazione di inesistenza del credito, in relazione al principio dell'uguale situazione fra le parti del rapporto obbligatorio.
Censura sub f): va premesso che la Corte di appello ha ravvisato nella dichiarazione di inesistenza del credito rilasciata il 25 agosto 1988 dall'amministratore della società Centro Sviluppo Leasing un atto a titolo gratuito e, tenuto conto che il Tribunale di Torino, il 7 ottobre 1988, ha dichiarato lo stato di insolvenza di detta società, lo ha ritenuto privo di effetti rispetto ai creditori della liquidazione coatta amministrativa della società, in applicazione degli artt. 64 e 203 legge fall.. A tale conclusione la Corte è pervenuta dopo avere escluso la sussistenza di prova diretta o presuntiva dell'adempimento, soggiungendo che comunque le presunzioni del pagamento sono inammissibili ai sensi degli artt.2721, 2726 e 2729 c.c., "tenuto conto della qualità delle parti,
operatrici finanziarie ed esperte, che notoriamente, massime in caso di reale pagamento di somme anche meno rilevanti di quella qui considerata, curano il rilascio di precise e puntuali quietanze". I ricorrenti si limitano a censurare la valutazione delle prove che la Corte ha fatto per escludere l'adempimento, ma nulla osservano sull'argomento consistente nella inammissibilità delle presunzioni. Al riguardo va osservato che corretta è stata la valutazione dei documenti del 20 luglio 1988 compiuta dalla Corte territoriale (come si vedrà in relazione al terzo motivo di ricorso) e che ogni deduzione critica concernente il mancato utilizzo, da parte del giudice del merito, di presunzioni semplici è preclusa dalla assenza di impugnativa della motivata affermazione relativa alla inammissibilità delle presunzioni.
3.- Con il terzo motivo i ricorrenti deducono "vizio di attività, violazione di legge e falsa applicazione di legge, nullità della sentenza, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n.2-3-4-5 c.p.c. in relazione agli artt.64 legge fallimentare, 1195 c.c., 1988-2702-2703-2735 c.c.; in relazione agli artt.1362 e seguenti c.c. in tema di interpretazione del contratto". Con il motivo di ricorso, che in parte ripete le censure già esposte nei precedenti motivi, si sostiene che la Corte di appello ha interpretato erroneamente e parzialmente la lettera della Tecnofiduciaria del 20 luglio 1988 e la quietanza liberatoria in pari data del Centro Sviluppo Leasing, negando la efficacia probatoria di tali documenti in ordine all'effettuato pagamento del mutuo concesso ai ricorrenti.
Il motivo di ricorso è infondato,
Limitandosi alle censure che non sono state esaminate in relazione ai precedenti motivi del ricorso, si osserva che la interpretazione che la Corte di appello ha dato ai tre documenti redatti il 20 luglio 1988 resiste alle osservazioni critiche dei ricorrenti.
Quanto alla lettera della Tecnofiduciafia, non è censurata la affermazione della Corte di sua irrilevanza, poiché essa "proviene da un terzo rispetto alle parti in causa ed è diretta ad un soggetto del pari estraneo alla odierna controversia". Il suo contenuto - che la Corte ha comunque valutato - non si è ritenuto che costituisca prova del pagamento, poiché l'affermata utilizzazione di una somma di DI PA per "l'estinzione del mutuo" concesso dal Centro Sviluppo Leasing è contraddetta dalla lettera in pari data (e cioè sempre del 20 luglio 1988) dello stesso Centro che si impegna a non effettuare azioni di rivalsa sull'immobile ipotecato "fino al rimborso totale di capitale ed interessi fiduciariamente giacenti collateralmente presso la Tecnofiduciaria s.p.a. a favore di DI PA". Questa contraddizione non è in alcun modo spiegata dai ricorrenti.
Quanto alla "quietanza liberatoria" dello stesso Centro, essa - si rileva nella sentenza impugnata - non si riferisce ad uno specifico pagamento, ma si limita ad affermare che i IA-UA "nulla più devono alla società". Come osserva la Corte di appello, detta dichiarazione non prova un pagamento, potendo il venire meno del debito trovare la propria ragione anche in fatti diversi dall'adempimento. L'osservazione della Corte è giuridicamente corretta, in relazione alla già rilevata diversità dei fatti estintivi della obbligazione.
4.- Con il quarto motivo i ricorrenti - deducendo "insufficiente e contraddittoria motivazione;
violazione e falsa applicazione di legge ex art.360 n.
3-5 c.p.c. in relazione agli artt.36-165-167 c.p.c. . . . nonché in relazione agli artt.112-115 c.p.c." -
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale del Centro Sviluppo Leasing, osservando che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che tale domanda non fosse stata contestata, mentre i ricorrenti hanno sostenuto l'avvenuta estinzione del mutuo, che comporta il rigetto della domanda riconvenzionale.
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, dopo avere escluso che sia stato provato il pagamento del mutuo e dopo avere ritenuto priva di effetti nei confronti della liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione di inesistenza del credito rilasciata dall'ente mutuante, ha rilevato che non erano state opposte altre eccezioni alla domanda proposta dal commissario liquidatore di pagamento del residuo credito derivante dal mutuo. Tale è il senso che va dato all'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui i ricorrenti "non hanno mai svolto la minima contestazione", e cioè una contestazione ulteriore rispetto a quelle in precedenza esaminate e respinte nella stessa sentenza. I ricorrenti, nel censurare questa affermazione della Corte, non richiamano alcuna difesa oltre quella consistente nell'avvenuto pagamento del mutuo (che, come si è visto, è stata correttamente respinta). È esatto, perciò, che non residuano contestazioni all'accoglimento della domanda riconvenzionale del commissario liquidatore.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno condannati in solido a pagare alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessive L.6.362.000# delle quali L.
6.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999