Sentenza 22 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di distinzione fra corruzione e concussione, nella prima figura criminosa gli agenti trattano pariteticamente e si accordano nel "pactum sceleris" con convergenti manifestazioni di volontà, mentre nella concussione la "par condicio contractualis" è inesistente perché "dominus" dell'illecito affare è il pubblico ufficiale che costringe o induce il soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta. Lo stato di soggezione della vittima della condotta concussiva può assumere peraltro molteplici aspetti, non essendo elemento essenziale del reato un effettivo "metus publicae potestatis", inteso come stato psicologico di timore in cui versi il privato, essendo solo necessario che quest'ultimo, a seguito dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale, sia costretto o indotto alla prestazione indebita, e ciò anche qualora il privato acconsenta alla richiesta non per timore del pubblico ufficiale ma, ad esempio, esclusivamente per evitare maggiori danni o per non avere noie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/1997, n. 5114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5114 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 1997 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica dott. Fortunato Pisanti Presidente del 22/12/1997
dott. Ilario Martella Consigliere SENTENZA
dott. Eugenio Amari Consigliere N. 1831
dott. Sergio Di Amato Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
dott. Giorgio Colla Consigliere N. 27791/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma nei confronti di LD UC, EV CC, AO TA, AN TA e MA TA,
avverso la sentenza emessa il 30 gennaio 1997 dalla Corte d'appello di Roma, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato, udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rigetto del ricorso dell'imputato UC.
uditi i difensori di LD UC, Avv.ti Giovanni Aricò e Franco Coppi nonché il difensore di EV CC, AO TA, AN TA e MA TA Avv. Molinaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13 ottobre 1993, dichiarava LD UC, all'epoca dei fatti assessore al demanio e patrimonio della Regione Lazio, colpevole del reato di concussione perché, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, aveva costretto i rappresentanti della s.r.l. "La nuova fulgida" a promettergli il 10% della somma della quale la Regione Lazio era debitrice nei confronti della detta società; con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava EV CC ed i suoi figli AO, AN e MA TA colpevoli del reato di favoreggiamento personale perché, davanti al pubblico ministero, che li sentiva in qualità di persone informate sui fatti, avevano negato di avere ricevuto richieste di tangenti dal UC, di avere registrato le relative conversazioni e di avere consegnato la cassetta registrata ad un giornalista. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe richiamata, in riforma della sentenza impugnata, qualificata il fatto contestato al UC come corruzione per atto d'ufficio e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione;
assolveva, inoltre, gli altri imputati dai reati di favoreggiamento loro ascritti con la formula "perché il fatto non costituisce reato". In particolare, la Corte di merito, osservava che la situazione venutasi a creare tra gli imputati poteva essere definita come un incontro fra dei potenziali corruttori (i TA e la CC) ed un potenziale concussore (il UC) i quali si erano adoperati con tutti i mezzi a loro disposizione per giungere il più vicino possibile al soddisfacimento dei loro contrapposti interessi: i primi, infatti, avevano previsto, pur non avendo mai incontrato prima il UC, la possibilità di richieste di illecite provvigioni, tanto da essersi muniti di un registratore, ed erano pronti alla corruzione qualora avessero potuto concordare un prezzo ritenuto congruo ed il secondo, pronto se del caso anche alla concussione, aveva viceversa trovato un accomodamento di tipo corruttorio nella cifra che, da lui proposta, era stata accettata dalle controparti senza particolari resistenze. La ricorrenza di una ipotesi di corruzione trovava conferma, secondo la Corte di merito, nella condotta tenuta dal TA e dalla CC, dopo l'accordo. Questi, infatti, dopo essersi resi conto che una parte della somma a loro dovuta dalla Regione Lazio era stata in realtà pagata già prima dell'accordo col UC, avevano deciso di non pagare più la somma pattuita e di utilizzare il nastro registrato come mezzo di pressione per ottenere il pagamento dei loro ulteriori crediti, senza denunziare il fatto;
questo, infatti, era venuto alla luce solo per i contatti giornalistici attivati da un consigliere regionale al quale la CC si era rivolta per far giungere le proprie richieste al Presidente della giunta regionale. Alla qualificazione del fatto come corruzione conseguiva, secondo la Corte di merito, da un lato, l'inutilità di perseguire i corruttori, essendo per essi, in assenza di atti interruttivi, ormai maturata la prescrizione del reato e, d'altro canto, l'assoluzione della CC e dei TA, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", dalle imputazioni di favoreggiamento, considerato che i predetti non avevano mentito per favorire il UC, ma per timore di ripercussioni negative sulla loro attività economica e di un loro coinvolgimento in sede penale.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ricorre, deducendo i seguenti motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte del merito, pur avendo dato atto della posizione di minorata difesa della CC e dei TA, aveva ritenuto gli stessi liberi di autodeterminarsi nei confronti del pubblico ufficiale;
2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 317 e 318 c.p. poiché il reato di corruzione era stato ritenuto compatibile con il fatto che i pretesi corruttori avevano agito per il timore di subire un danno dal pubblico ufficiale;
3) in subordine, inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 318 e 319 c.p. poiché la qualificazione attribuita al fatto non si conciliava con la circostanza che parte del credito vantato dagli asseriti corruttori era oggetto di contestazione;
4) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43, 378, 384 c.p. e 63/2 c.p.p. in quanto l'elemento soggettivo del reato di favoreggiamento, reato a dolo generico, era stato escluso sulla base dei timori e perciò dei semplici motivi che avrebbero indotto gli imputati a mentire. Il difensore di LD UC ha proposto ricorso, deducendo:
1) la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per insussistenza del fatto contestato;
2) mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza, prospettata in via subordinata dalla difesa, del reato di induzione alla corruzione (art. 322/3 c.p.); 3) mancanza di motivazione in ordine alla prospettata inesistenza dell'elemento materiale della corruzione in quanto gli asseriti corruttori avevano promesso la somma di denaro con la riserva mentale di non corrispondere alcunché.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso del UC è manifestamente infondato. Invero, la sentenza impugnata non solo espone diffusamente il motivo di appello con il quale la difesa dell'imputato aveva richiesto di essere assolto con la formula "il fatto non sussiste", ma ha anche specificamente disatteso la ricostruzione in punto di fatto che il motivo (pag. 1-4). Nessuna censura sulla relativa motivazione è stata sosteneva formulata in questa sede. Il primo ed il secondo motivo del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma sono fondati. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata (Cass. s.u. 27/11/82, Dessi), ha precisato la linea di demarcazione, tra i reati di corruzione e di concussione, facendo leva sulla plurisoggettività del primo e sulla monosoggettività del secondo ed evidenziando, su tale base, che nel reato di corruzione i soggetti (pubblico ufficiale e privato) trattano pariteticamente e si accordano nel pactum sceleris con convergenti manifestazioni di volontà, laddove nel reato di concussione la par condicio contractualis è inesistente perché il dominus dell'illecito affare è il pubblico ufficiale;
questi, con l'autorità ed i poteri, dei quali abusa, costringe o induce, minacciosamente o fraudolentemente, il soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta, in una situazione che non offre altra alternativa, se non quella della resa. È stato precisato (Cass. 1/2/93, Cardillo, in linea con un orientamento già in precedenza fattosi strada circa la inidoneità dell'origine soggettiva del pactum a segnare il carattere distintivo tra i reati di che trattasi: v. Cass. 28/10/1987 Aricò; Cass. 21/10/1987, Del Tetto;
Cass. 9/9/1992, Politanò) che "l'insorgere di trattative tra p.u. e privato non comporta necessariamente il configurarsi del delitto di corruzione, quando la volontà del privato sia coartata e non libera di determinarsi"; e che "può aversi concussione anche se dall'accettazione della pretesa del p.u. il privato abbia avuto, con accertamento a posteriori, un vantaggio economico dato che l'intento del privato di conseguirlo non esclude la condotta concussoria". Alla stregua di tali principi il tutto ascritto al UC come ricostruito nella sentenza impugnata, deve essere ricondotto alla fattispecie del reato di concussione. In proposito si deve anzitutto sottolineare che nel caso in esame mancano quegli elementi che caratterizzano ipotesi di confine, rispetto alle quali più problematica è la distinzione tra concussione e corruzione, in particolare, nella fattispecie è accertato che l'iniziativa soggettiva del pactum è stata del pubblico ufficiale, cioè del UC, e che i TA e la CC non versavano in una situazione di illecito al momento della iniziativa del pubblico ufficiale. Assai semplicemente nel caso di specie il UC, secondo quanto accertato dai giudici di merito, ha prorogato di propria iniziativa la durata del contratto di appalto ed ha convocato i TA, per chiedere la corresponsione di una somma da determinare in percentuale sui pagamenti ad essi ancora dovuti. Orbene, una volta che la Corte di merito dà atto della situazione di soggezione dei TA, i quali avevano necessità di disporre delle somme ad essi ancora dovuti dalla Regione e sapevano che i tempi di riscossione dei loro crediti potevano essere fortemente pregiudicati dal UC, non vi è più spazio per dare rilevanza alla circostanza che i TA, adusi a districarsi nel mondo degli appalti pubblici, si "erano presentati agguerriti" all'incontro con il pubblico amministratore ed avevano registrato la conversazione;
non vi è dubbio, infatti, che i TA, nella ricostruzione dei giudici di merito, hanno assunto le loro decisioni sotto la pressione della preoccupazione per le conseguenze di un eventuale rifiuto opposto alla richiesta del UC. La previsione di una richiesta di denaro da parte del UC e la predisposizione di un registratore non possono ritenersi idonee ad incidere, come esattamente osservato dal P.G.: ricorrente, sulla condizione di soggezione dei TA ed anzi la presuppongono, poiché la registrazione della conversazione era, nella ricostruzione dei giudici di merito, la cautela per evitare che potesse rivelarsi inutile il pagamento, richiesto dal UC e subito per evitare i ritardi nella riscossione dei crediti e non già per conseguire vantaggi.
Inoltre, l'assunto difensivo secondo il quale in concreto i TA non erano intimoriti dalla condotta del UC è privo di conseguenze. Il metus publicae potestatis, sebbene tradizionalmente indicato come necessariamente presente nel reato di concussione, assume in realtà una molteplicità di significati, tanto da consentire di affermare che ciò che conta è che l'abuso dei poteri o della qualità da parte del pubblico ufficiale abbia ingenerato quella generica soggezione psicologica, che ha impedito al privato di determinarsi liberamente (Cass. 31 agosto 1993, Romano;
Cass. 9 febbraio 1990, Squeo). Pertanto, non è possibile, come esattamente rilevato dal Procuratore Generale ricorrente, graduare l'intensità del metus per affermare che la previsione dell'illecita richiesta del pubblico ufficiale e la determinazione di soggiacere alle sue pretese, sia pure predisponendo alcune cautele, possano fare degradare il reato di concussione in quello di corruzione. Al riguardo, del resto, può condividersi l'orientamento di quella dottrina secondo cui di metus publicae potestatis si può parlare solo come abuso della qualità o dei poteri visto da parte della vittima e solo in tal senso si può affermare, ma senza aggiungere nulla alla struttura del reato, che esso ricorre nella concussione, sia nella forma per costrizione che in quella per induzione. Laddove invece si intenda affermare che la vittima deve essere effettivamente intimorita, si deve escludere che ciò sia richiesto dall'art. 317 c.p.. Ciò che la norma richiede, e che basta per l'integrazione del reato, è che ci sia stata costrizione o induzione, mediante abuso della qualità o dei poteri, con la successiva dazione o promessa indebita. Le motivazioni della vittima, d'altronde, possono essere le più varie (far scoprire il pubblico ufficiale;
ottenere, comunque, un atto favorevole;
evitare controlli sul proprio illecito operato;
ecc.), ma non hanno rilevanza. Ciò, naturalmente, non esclude che il metus publicae potestatis, nella forma del timore del pubblico potere o della fiducia nei suoi rappresentanti, ricorra nella maggior parte dei casi di connessione, ma non si tratta di un elemento essenziale, ed il reato sussiste anche se il privato si determina alla prestazione indebita non per timore del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio), ma esclusivamente per evitare maggiori danni o per non avere noie. In realtà ciò che è parte integrante del delitto di concussione è, come si è detto, soltanto la generica sottoposizione psicologica del concusso rispetto al soggetto attivo e non l'effetto che da essa si produce e che può essere il più vario (timore di pubblici poteri, fiducia nella scienza del p.u. o altro). A quanto detto consegue l'infondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso del UC, con i quali, come riferito in narrativa, sulla base della riconduzione della fattispecie alla corruzione, si deduceva la mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza, prospettata in via subordinata dalla difesa, del reato di induzione alla corruzione (art. 322/3 c.p.) ed in ordine alla prospettata inesistenza dell'elemento materiale della corruzione in quanto gli asseriti corruttori avevano promesso la somma di denaro con la riserva mentale di non corrispondere alcunché. In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata nei confronti del UC, con rinvio ai fini della determinazione della pena.
Al ripristino della originaria qualificazione del fatto contestato al UC consegue anche l'accoglimento del quarto motivo del ricorso del Procuratore Generale. Invero, una volta esclusa la configurabilità del reato di corruzione e, conseguentemente, il concorso nello stesso reato di EV CC, AO TA, AN TA e MA TA, si rimuove l'ostacolo alla congurabilità del reato di favoreggiamento personale contestato ai predetti. Inoltre, il motivo è fondato anche sotto la dedotta violazione di legge, in quanto il reato di favoreggiamento personale è reato a dolo generico, per la cui sussistenza sono sufficienti la volontà e la consapevolezza di prestare aiuto a taluno dopo che ha commesso un delitto punibile con la reclusione o con l'ergastolo. I motivi che hanno spinto l'autore del reato sono, invece, irrilevanti, salva, naturalmente, la ricorrenza di una causa di non punibilità. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla sussistenza del dolo e dell'esimente di cui all'art. 384 c.p..
P. Q. M.
in accoglimento del ricorso del pubblico ministero nei confronti di UC LD annulla l'impugnata sentenza in ordine al reato di cui all'art. 317 c.p., così ripristinata e modificata l'originaria imputazione, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente alla determinazione della pena. Annulla la stessa sentenza nei confronti di CC EV, TA AO, TA AN e TA MA in ordine al reato di cui all'art. 378 c.p. e rinvia alla stessa sezione della Corte sopra indicata per nuovo esame limitatamente alla sussistenza del dolo e dell'esimente di cui all'art. 384 c.p.. Rigetta il ricorso di UC LD che condanna a pagare le spese processuali.
Così deciso a Roma, il 22 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1998