Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/1997, n. 5114
CASS
Sentenza 22 dicembre 1997

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In tema di distinzione fra corruzione e concussione, nella prima figura criminosa gli agenti trattano pariteticamente e si accordano nel "pactum sceleris" con convergenti manifestazioni di volontà, mentre nella concussione la "par condicio contractualis" è inesistente perché "dominus" dell'illecito affare è il pubblico ufficiale che costringe o induce il soggetto passivo a sottostare all'ingiusta richiesta. Lo stato di soggezione della vittima della condotta concussiva può assumere peraltro molteplici aspetti, non essendo elemento essenziale del reato un effettivo "metus publicae potestatis", inteso come stato psicologico di timore in cui versi il privato, essendo solo necessario che quest'ultimo, a seguito dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale, sia costretto o indotto alla prestazione indebita, e ciò anche qualora il privato acconsenta alla richiesta non per timore del pubblico ufficiale ma, ad esempio, esclusivamente per evitare maggiori danni o per non avere noie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/1997, n. 5114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5114
    Data del deposito : 22 dicembre 1997

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