Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 1
L'opposizione a decreto penale di condanna, essendo una forma di impugnazione, anche se speciale, è soggetta alla disciplina e ai principi generali per esse previste, compreso, quindi, il disposto del terzo comma dell'art. 585 cod. proc. pen.,suscettibile di applicazione nel caso in esame a seguito del combinato disposto degli artt.460 (novellato dall'art. 20 della legge 20.3.2001 n. 60) e 461 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Opposizione a decreto penale di condanna anche senza specifico mandato (Cass. 23520/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 giugno 2024
Anche il difensore non munito di specifico mandato conferitogli dall'imputato in seguito all'emissione di un decreto penale di condanna può proporre opposizione. Corte di Cassazione sez. II penale ud. 7 maggio 2024 (dep. 12 giugno 2024), n. 23520 Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 27/9/2023 dichiarava inammissibile l'opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 137/2022 del 14/4/2022, emesso nei confronti di A.R., in quanto proposto da difensore non munito di specifico mandato conferitogli dall'imputato in seguito all'emissione del decreto opposto. Riteneva il Giudice che, a seguito della riforma operata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/12/2002, n. 10621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10621 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Francesco PROVIDENTI Presidente
dott. Pasquale PERRONE Componente
dott. Giuliana FERRUA "
dott. Nicola COLAIANNI "
dott. Maurizio FUMO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI MA, nato a [...] [...];
Avverso l'ordinanza emessa il 20.2.2002 dal Gip presso il Tribunale di Potenza;
Letto il provvedimento impugnato e il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
Lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL Gip presso il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna perché depositato oltre il termine stabilito dall'art. 461 c.p.p.. Il difensore ricorre e deduce la violazione di legge, ex artt.99, 460, comma terzo, 461, 585/3 c.p.p., sostenendo la tempestività dell'opposizione, presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica al difensore di fiducia.
Il ricorso è fondato.
A norma del terzo comma dell'art. 460 c.p.p., che, ... introdotto dall'art. 20 legge 6 marzo 2001 n. 60 onde assicurare il diritto di difesa anche nella fase più delicata del procedimento monitorio, impone la notifica del decreto penale di condanna anche al difensore di ufficio o a quello di fiducia, eventualmente già nominato, l'opposizione può essere presentata, ex art. 461 c.p.p., sia dall'imputato sia dalla difesa, nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento.
L'opposizione, peraltro, è una forma di impugnazione, anche se speciale, pure avendo peculiari caratteristiche rispetto ai mezzi ordinari (Cass. sez. 5, 9/03/1995, RV. 200671, pres. Iacomini E, rel. Foscarini B;
conf 121200, 214346, 194603, 196571, 194182). La natura dell'atto comporta, in conseguenza, l'applicazione della disciplina e dei principi generali vigenti in tema di impugnazione e, nell'ipotesi di specie, per le imposte notifiche all'imputato e al difensore del decreto penale, è estensibile all'opposizione il terzo comma dell'art. 585 c.p.p. che statuisce la decorrenza del termine da quello che scade per ultimo.
Ciò posto, si osserva che, nella fattispecie, poiché il decreto penale è stato notificato al difensore di fiducia, precedentemente nominato, il 16 gennaio 2002, il ricorso è tempestivo perché depositato il 28 gennaio 2002, come attestato dall'ordinanza di inammissibilità, nel termine di quindici giorni prescritto dall'art.461 c.p.p.. In conseguenza, l'ordinanza deve essere annullata ex art. 623 c.p.p.. Il giudice del rinvio deve adeguarsi ai principi di diritto esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CASSAZIONE IL 7 MARZO 2003.