Sentenza 27 marzo 1999
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.(Nella specie la S. C. ha ritenuto che la sentenza di merito nel qualificare, con congrua motivazione, come "modesto" il fatto addebitato alla lavoratrice e nell'escludere, quindi, che esso potesse legittimarne il licenziamento, aveva implicitamente escluso che esso potesse comportare una violazione dei "doveri civici" passibile della suddetta sanzione; conseguentemente la S. C. ha considerato priva di pregio la censura relativa all'omesso esame,da parte del giudice di merito, della norma dell'art.139 del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali da applicare nella fattispecie, secondo cui tra i doveri dei lavoratori rientrava quello di "uniformarsi anche ai doveri civici").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 27 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
1) dr. Giacomo De Tommaso Presidente
2) dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere
3) dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
4) dr. Giovanni Mazzarella Consigliere
5) dr. Paolo Stile Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO S.p.A. rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Romanelli di Roma e Marina Marinoni di Venezia, domiciliata in Roma presso l'Avv. Enrico Romanelli per mandato speciale a margine del ricorso, rilasciato dal rag. Bruno Papette giusta i poteri conferitigli con procura dell'11 luglio 1986 rep. n. 38985 notaio Ugo Longo di Mestre VE;
contro
TO IN, nata a [...] il [...] e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Ferrieri di Venezia - Mestre e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia in data 20 giugno - 15 ottobre 1996, sentenza n. 126/1996, n. 40.96 Lavoro;
udita alla pubblica udienza del 21 ottobre 1998 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Guido Romanelli per delega dell'avv. Enrico Romanelli per la ricorrente CO S.p.A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 giugno 1995 la signora IN TO adiva il RE del lavoro chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatole, la condanna della Società CO alla reintegra ed al risarcimento del danno nella misura di legge.
Esponeva a sostegno della domanda che non aveva commesso i fatti a lei addebitati - minacce ed ingiurie all'indirizzo di una collega - essendoci stato invece solo un diverbio litigioso, giustificato da un rifiuto della stessa di effettuare lo scambio di scrivania ad essa richiesto, in quanto per ragioni di salute essa non poteva lavorare vicino al condizionatore d'aria, dove per l'appunto era sistemato il suo tavolo di lavoro;
che la recidiva contestatale riguardava solo un'altro diverbio litigioso - aggravato nella contestazione dalla presenza di più dipendenti - per il quale l'azienda le aveva inflitto solo la sanzione disciplinare della sospensione della retribuzione per cinque giorni;
che la sanzione del licenziamento, adottata nei suoi confronti, in presenza di una condotta di minor gravità, appariva così sproporzionata con la precedente sanzione adottata dall'azienda:
che mancava nella fattispecie la giusta causa legittimante il licenziamento, in quanto non ricorreva alcuna delle ipotesi previste dall'art. 144 del c.c.n.l., in presenza delle quali poteva essere adottata la più grave delle sanzioni disciplinari;
che lo stesso c.c.n.l. individuava in via esemplificativa, come fattispecie legittimante il licenziamento, il diverbio litigioso seguito da vie di fatto e comportante nocumento e turbative, per cui implicitamente il solo diverbio litigioso, che era addebitato nella fattispecie, non risultava considerato dalle parti stesse come condotta di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento;
che non sussisteva nella fattispecie neppure un'ipotesi di giustificato motivo, non essendo stato posto in essere alcun fatto concretizzante un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ne' alcuna condotta in concreto, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, per cui, anche se la condotta addebitata alla ricorrente dall'azienda fosse stata dalla stessa effettivamente tenuta, considerate le circostanze che l'avevano determinata, risultava evidente l'insussistenza nella stessa degli elementi di gravità richiesti dalla legge perché potesse legittimamente risolversi un rapporto di lavoro.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda in quanto, a prescindere dalle circostanze di fatto, nel cui contesto andava inserita la condotta tenuta dalla ricorrente, i fatti alla medesima addebitati giustificavano il suo licenziamento ai sensi delle norme di legge e contrattuali di cui agli artt. 139 e 124 c.c.n.l.;
veniva altresì evidenziato che era del tutto irrilevante il fatto che, per precedente analoga condotta, l'azienda avesse adottato una sanzione disciplinare di minore gravità, non essendo la precedente condotta in alcun modo per la stessa vincolante.
La causa, previa acquisizione dell'istruttoria, veniva decisa con sentenza in data 10 gennaio 1996, con la quale il RE dichiarava l'illegittimità del licenziamento, condannando la convenuta alla reintegra della TO nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra.
Con ricorso in appello depositato il 12 marzo 1996, la CO S.p.A. impugnava la precedente sentenza, della quale chiedeva la riforma, lamentando che erroneamente il giudice di primo grado non aveva ritenuto, in base ai fatti accertati, la sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento.
Si costituiva ritualmente l'appellata che, contestando gli assunti della controparte, chiedeva la reiezione del gravame. Con sentenza in data 20 giugno - 15 ottobre 1996 il Tribunale di Venezia respingeva l'appello e confermava l'impugnata sentenza;
dichiarava compensate tra le parti le spese del grado di giudizio. Osservava il Tribunale che il gravame era infondato;
che correttamente il RE aveva ritenuto la insussistenza di giusta causa o di giustificato motivo dell'intimato licenziamento, sulla base del modesto diverbio litigioso, limitato ad espressioni verbali e senza passaggio e vie di fatto (dato che non vi erano state percosse, ma solo ingiurie ed eventualmente minacce, come invece richiesto, per configurare tale causa di licenziamento, dall'art.124 c.c.n.l.) tra le due dipendenti, per motivi del tutto privati
(regolazione del condizionatore d'aria) e comunque estranei al rapporto di lavoro - diverbio avvenuto in reparto non aperto al pubblico ma solo ai dipendenti della Soc. CO.
Aggiungeva il Tribunale che correttamente pertanto il RE aveva ritenuto che la condotta manifestata dalla TO - pur in presenza di precedente analogo episodio tra le stesse persone, con colpe reciproche, sanzionato disciplinarmente - fosse d'entità così lieve, anche per la brevità e l'episodicità, da risultare del tutto idonea a creare un serio rilevante turbamento dello svolgimento dell'attività lavorativa dell'azienda, e pertanto non poteva in alcun modo costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 15 novembre 1996, la CO S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art.132 c.p.c., dell'art. 161 e dell'art. 360 n.3 e 5 di detto codice,
deduce nullità della sentenza (e comunque superficialità della stessa), per avere il Tribunale chiamato appellato l'appellante ed aver "messo in bocca" all"appellata" CO la richiesta di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla CO alla TO.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 360 n.3, 4 e 5, dell'art. 277, dell'art. 132 nn.4 e 5, nonché dell'art. 276 c.p.c., deduce errori "sostanziali" della sentenza impugnata, che pur avendo osservato che correttamente il RE aveva ritenuto la sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento, ha poi confermato la pronunzia pretorile, di illegittimità del licenziamento.
Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art. 360 n.3 e n.5 c.p.c., in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., in particolare all'art. 1365 c.c., in relazione agli artt. 2104 e 2119 c.c., nonché in relazione agli artt. 339 e 610 c.p. e 1435 c.c.,
deduce che il Tribunale, dimenticando fatti pacifici, perché tali ritenuti dal RE (pronunzia di frasi irripetibili e minaccia con pugni verso la faccia nei confronti della SI da parte della TO), ha erroneamente dichiarato che si trattava di diverbio tra due dipendenti per motivi del tutto privati;
che innanzi tutto il motivo non era "privato", ma che comunque ciò non escludeva la legittimità del licenziamento, essendo rilevante per l'oggetto della causa che il diverbio con minacce e pugni fosse avvenuto nella sede lavorativa CO durante l'orario di lavoro e fra dipendenti;
che il Tribunale aveva dunque erroneamente interpretato l'art. 124 del c. collettivo, peraltro di carattere esemplificativo;
che erroneamente il Tribunale aveva escluso le vie di fatto, perché violenza è qualunque condotta che valga ad impedire il libero movimento del soggetto passivo. E la ricorrente richiama al riguardo gli artt. 610 e 339 c.p. Aggiunge la ricorrente che il Tribunale non aveva tenuto conto del carattere esemplificativo dell'art. 124 del c. collettivo, e non aveva colto lo spirito degli esempi ivi riportati;
che il Tribunale non aveva valorizzato il "turbamento" aziendale, specificamente contestato e pacifico;
che il Tribunale aveva omesso di esaminare l'art. 139 del c. collettivo, pure contestato alla TO, secondo cui tra i doveri dei lavoratori rientrava quello di "uniformarsi anche ai doveri civici"; che gli artt. 139 e 124 citati avevano carattere esemplificativo, ma la norma generale legittimante il licenziamento era quella di cui agli artt. 2104 e 2119 c.c., pure richiamati nella lettera di licenziamento;
che non poteva infatti ritenersi ammissibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con una dipendente che in servizio usa minaccia e violenza nei confronti di una inerme collega nei locali aziendali aperti al pubblico;
che il Tribunale aveva erroneamente negato il carattere pubblico del luogo ove era avvenuto il litigio trattandosi di ambiente in cui potevano e dovevano entrare liberamente tutti i dipendenti CO per i vari trasferimenti e viaggi aziendali (ufficio viaggi). Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando violazione dell'art.360 e nn.3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 3 legge 604/66 ed agli altri artt. 2118 - 2119 c.c., anche con riferimento all'art. 112 c.p.c., deduce che la CO aveva chiesto in appello, in via subordinata, dichiararsi la legittimità del licenziamento intimato per giustificato motivo con le conseguenze economiche inerenti;
che il RE avrebbe dovuto anche di ufficio dichiarare legittimo il licenziamento per giustificato motivo ex art. 3 legge 604/66; che comunque la CO aveva chiesto in appello la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo, come consentito dalla giurisprudenza (Cass. nn. 9102 e 9803 del 1991); che il Tribunale aveva dimenticato la richiesta subordinata della CO. La ricorrente richiama poi la sentenza di questa Corte n. 10252 del 1995. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo.
Invero gli errori denunziati sono meri errori materiali, "ictu oculi" riconoscibili, suscettibili di correzione, e che vanno corretti, dovendosi intendere che laddove il Tribunale ha indicato per "appellato" l'appellante, intendeva appunto riferirsi a quest'ultimo ed ha altresì, per meno errore materiale, affermato che l'appellante CO aveva chiesto dichiararsi la "illegittimità", anziché la legittimità del licenziamento intimato dallo TO. E del pari è infondato il secondo motivo, avendo altresì il Tribunale affermato per mero errore materiale, che va corretto, che il RE aveva ritenuto la "sussistenza", anziché la insussistenza di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento. Contrariamente a quanto assume la società ricorrente, pertanto, è da ritenere che non si tratti di "errori sostanziali" della sentenza impugnata.
Il terzo motivo, è inammissibile nella parte in cui propone una ricostruzione dei fatti diversa da quella, congrua ed esente da vizi logici, fornita dal Tribunale, nonché nella parte in cui sostituisce una propria interpretazione dell'art. 124 del c.
collettivo, diversa da quella, nella specie congruamente motivata e rispettosa dei canoni legali di interpretazione dei contratti, spettante istituzionalmente al giudice del merito e pertanto non censurabile in sede di legittimità.
Va comunque osservato in proposito che il Tribunale non ha "dimenticato" fatti specifici, avendo ravvisato nel comportamento della lavoratrice ingiurie ed, eventualmente, minacce, ma non "percosse", ed ha quindi escluso quelle "vie di fatto", cui fa riferimento il 3 comma, primo alinea, dell'art. 124 del c. collettivo, che nell'ambito del titolo XXIII (risoluzione del rapporto di lavoro) prevede il recesso ex art. 2119 c.c. La censura, secondo la quale il litigio, in realtà, non sarebbe stato determinato da "motivi privati" si risolve in un rilievo del tutto apodittico, in contrasto con quanto accertato dal Tribunale;
nè rileva che la motivazione "privata" del litigio fosse stata oggetto di specifica richiesta probatoria, ben potendo il Tribunale nella valutazione delle risultanze processuali ritenere, senza cadere in vizio di illogicità della motivazione, che il diverbio tra le due dipendenti - che trovava la sua causa prossima nella regolazione del condizionatore d'aria, che poteva essere di nocumento alla salute della TO - fosse in definitiva una questione del tutto "privata", perché sfornita di quella rilevanza, all'interno ed all'esterno dell'azienda, che potesse compromettere il regolare svolgimento della vita aziendale o che potesse menomare il "prestigio" esterno dell'azienda, anche perché, se in ipotesi nella stanza ove avvenne il diverbio potevano accedere altri dipendenti, in fatto il Tribunale ha accertato che, al momento del litigio, erano presenti solo le due dipendenti in discorso. Nè ha pregio la censura, secondo la quale sarebbe stato comunque rilevante che nella sede lavorativa della CO, e durante l'orario di lavoro, fosse avvenuto un diverbio tra dipendenti "con minacce e pugni", in quanto il fatto cui fa riferimento la società (minaccia alla SI da parte della TO "con pugni verso la faccia della stessa"), non integra, come ha ritenuto il Tribunale, nella interpretazione dell'art. 124 cit., gli estremi delle "vie di fatto", e cioè le "percosse", ma solo, eventualmente gli elementi di una minaccia.
Al riguardo il Tribunale, nell'escludere la sussistenza delle "vie di fatto" ha fornito una motivazione corretta e rispettosa del significato letterale delle parole ai sensi dell'art. 1362 c.c., criterio individuato quale mezzo fondamentale e prioritario per la ricerca della comune intenzione delle parti (v. tra le altre, Cass.3 luglio 1982 n. 3974). Il richiamo da parte della ricorrente ad un preteso carattere esemplificativo dell'art. 124 citato è, ancora una volta, una interpretazione della norma contrattuale, da parte della società, diversa da quella congruamente motivata e logica del Tribunale;
e pertanto è da ritenere inammissibile in questa sede. Nè il Tribunale poteva valorizzare il "turbamento" aziendale - come vorrebbe la società - avendo escluso in fatto, e con motivazione congrua, che nella specie potesse ricorrente un "serio rilevante turbamento aziendale" tenuto conto dell'entità dell'episodio e delle modalità, anche ambientali, secondo le quali lo stesso - pur avvenuto all'interno dell'azienda ed in orario di lavoro - si era svolto.
La ricorrente richiama poi l'art. 139 del c.c.n.l. - che include tra i doveri dei lavoratori anche quello di uniformarsi "ai doveri civici" - e lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare tale disposto.
Senonché, considerato che il licenziamento disciplinare è previsto dal comma 4 dell'art. 144 del c. collettivo solo per "grave violazione" degli obblighi di cui all'art. 139, primo e secondo comma, è da rilevare che il Tribunale ha, quanto meno implicitamente, escluso anche detta "grave violazione" dei doveri civici allorché ha qualificato il fatto come "modesto" diverbio litigioso.
È poi inconferente il richiamo, da parte della ricorrente, agli artt. 2104 e 2119 c.c., sul presupposto che non poteva ritenersi ammissibile la prosecuzione del rapporto di lavoro con una dipendente che in servizio minaccia ed "usa violenza" nei confronti di una inerme collega nei locali aziendali "aperti al pubblico". Osservato infatti che il locatore ove avvenne il litigio era "aperto al pubblico" solo nel senso che potevano accedervi gli altri dipendenti, come assume la stessa ricorrente, e che di fatto il Tribunale ha accetato, come ripetutamente indicato, che in detto locale, al momento del litigio vi erano soltanto la TO e la SI, è evidente l'erroneità dell'assunto della ricorrente, che dà per verificato un "uso della violenza" che invece il Tribunale ha escluso (e proprio sulla base di tale esclusione ha ritenuto illegittimo il licenziamento).
È infondato infine il quarto ed ultimo motivo.
Anche qui devesi anzitutto rilevare l'inammissibilità della censura nella parte in cui investe la sentenza del RE, essendo consentito alla ricorrente muovere censure alla sentenza impugnata, e non anche alla sentenza pretorile, quantunque questa sia stata sostanzialmente confermata dal Tribunale. Aggiungasi, comunque, che l'erroneo presupposto da cui muove la ricorrente è che il Tribunale avrebbe "dimenticato" la richiesta subordinata, da essa avanzata in appello, di conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo.
Come risulta chiaramente dalla sentenza impugnata il Tribunale ha infatti escluso, richiamando la sentenza del RE, la sussistenza di giusta causa o di "giustificato motivo" dell'intimato licenziamento (avendo ravvisato nell'episodio solo un modesto diverbio litigioso) ed ha altresì affermato, richiamando ancora una volta la sentenza pretorile, che la condotta manifestata dalla TO era d'entità così lieve da risultare del tutto inidonea a creare un serio rilevante turbamento dello svolgimento dell'attività lavorativa dell'azienda, e pertanto non poteva in alcun modo costituire giusta causa o "giustificato motivo" di licenziamento. Nessuna "conversione" del licenziamento per giusta causa in licenziamento per "giustificato motivo" poteva intervenire, avendo il Tribunale escluso anche la sussistenza del "giustificato motivo" di licenziamento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente CO S.p.A. a pagare alla controricorrente TO IN le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire 48.000, oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorario difensivo.