Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2953
CASS
Sentenza 27 marzo 1999

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.(Nella specie la S. C. ha ritenuto che la sentenza di merito nel qualificare, con congrua motivazione, come "modesto" il fatto addebitato alla lavoratrice e nell'escludere, quindi, che esso potesse legittimarne il licenziamento, aveva implicitamente escluso che esso potesse comportare una violazione dei "doveri civici" passibile della suddetta sanzione; conseguentemente la S. C. ha considerato priva di pregio la censura relativa all'omesso esame,da parte del giudice di merito, della norma dell'art.139 del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali da applicare nella fattispecie, secondo cui tra i doveri dei lavoratori rientrava quello di "uniformarsi anche ai doveri civici").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/1999, n. 2953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2953
    Data del deposito : 27 marzo 1999

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