Sentenza 14 ottobre 2014
Massime • 3
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi sia per negare sia per concedere il beneficio, qualora "aliunde" emerga un tenore di vita di valore, in un caso superiore, nell'altro inferiore, rispetto al limite legale.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione, cui si deve fare riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio ex art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella rispetto alla quale, al momento del deposito dell'istanza, è scaduto il termine per la presentazione, salvo che il richiedente abbia presentato una nuova dichiarazione, il cui termine sia maturato ma non ancora scaduto, dovendo farsi riferimento, in tal caso, a quest'ultima. Corte di Cassazione sez. IV penale, ud. 8 aprile 2025 (dep. 18 aprile 2025), n. 15460 Presidente Bellini - Relatore Mari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di …
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L'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata. Corte di cassazione sez. IV penale ud. 27 febbraio 2024 (dep. 22 aprile 2024), n. 16716 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, ha respinto l'opposizione proposta da A.A. contro il decreto del 18 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2014, n. 46382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46382 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 14/10/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1686
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 15873/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LO N. IL 19/12/1988;
avverso l'ordinanza n. 6043/2010 GIP TRIBUNALE di FORLÌ, del 30/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Piero Gaeta che nella requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. PI NI ricorre per cassazione avverso il decreto emesso il 30/10/2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì, con cui, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, è stato revocato il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già concesso in data 23/03/2011 (istanza del 23/03/2011).
2. Il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76 per avere ritenuto il superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riguardo all'annualità 2010, non indicata nella segnalazione dell'Ufficio finanziario, omettendo di valutare la variazione di reddito effettivamente intervenuta, in senso riduttivo, nel medesimo anno 2010.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Piero Gaeta, nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento con rinvio in quanto nel provvedimento impugnato compare il riferimento temporale all'annualità 2010, non indicata nella segnalazione dell'Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come correttamente dedotto dal ricorrente e rilevato dal Procuratore Generale, nel provvedimento di revoca si è erroneamente fatto riferimento ai redditi percepiti da RE NI e dalla convivente nell'anno 2010, non indicati nella richiesta di revoca avanzata dall'Ufficio finanziario. Il Giudice per le indagini preliminari di Forlì, in punto di diritto, ha infatti ritenuto provato il presupposto per la revoca disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d), ossia "la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92", risultante dal reddito indicato dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno 2009, pari a complessivi Euro 22.956,00, all'anno 2011, pari a complessivi Euro 19.606,00, nonché all'anno 2012, pari a complessivi Euro 17.584,00.
3. In base al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale, sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22" (L'importo di Euro 10.766,33, indicato nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, così come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è stato da ultimo aggiornato in Euro 11.369,24 con D.M. 1 aprile 2014). 3.1. È vero che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è affermato il criterio interpretativo in base al quale i limiti di reddito vanno accertati con riferimento alla data di presentazione dell'istanza, e che l'ultima dichiarazione dei redditi è solo un parametro di riferimento, considerato che il giudice può calcolare unitamente al reddito anche il tenore di vita, le condizioni personali e familiari e le attività economiche eventualmente svolte, secondo l'espressa previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2, (Sez. 4, n. 32138 del 22/04/2004, Dantini, Rv. 228937). Ma
tale principio è stato espresso con riferimento al caso in cui intervenga un arricchimento dell'istante o dei suoi conviventi successivo all'annualità di riferimento.
3.2. Con successive pronunce, questa Sezione ha ulteriormente sviluppato la tematica, affermando che anche le diminuzioni di reddito avvenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento hanno rilevanza e possono essere prese in esame ai fini dell'ammissione al beneficio, ancorché tale ipotesi non sia espressamente disciplinata, in quanto "nè la lettera della legge ne' lo scopo da essa perseguito autorizzano a ritenere esclusa la possibilità per il richiedente di dimostrare l'intervenuta variazione di reddito a suo sfavore, anche perché una diversa interpretazione inciderebbe negativamente sull'effettività della difesa dell'imputato" (Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, Rossella, Rv. 251099; Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493).
3.3. Con riguardo alla condizione reddituale che il giudice deve prendere in esame ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero ai fini del provvedimento di revoca del beneficio già concesso, l'ultima dichiarazione dei redditi può dunque essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto.
3.4. Da tali principi può, quindi, desumersi la possibilità di integrare l'ultima dichiarazione dei redditi anche con l'esame di dichiarazioni relative ad annualità successive. La rilevanza di redditi superiori od inferiori al limite previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, citato art. 76, comma 1, che siano stati percepiti in epoca successiva può desumersi, indirettamente, dal rilievo attribuito alle variazioni di reddito intervenute successivamente che, a norma dell'art. 79, comma 1, lett. d) stesso decreto, l'interessato ha l'obbligo di comunicare.
4. È bene, tuttavia, precisare che questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, nello stabilire l'obbligo di documentare o dichiarare il reddito risultante dall'ultima dichiarazione, introduce un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare al fine di domandare il patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varane, Rv. 246698). Con l'ulteriore precisazione che il suindicato dato di certezza deve essere desunto dalla disciplina che regola tali adempimenti, in particolare dai termini previsti per la presentazione della dichiarazione. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, si riferisce, infatti, al "reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione", per cui, poiché all'epoca della proposizione dell'istanza (23 marzo 2011), non era scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2010, occorreva far riferimento alla dichiarazione del 2010, quindi ai redditi percepiti nel 2009 (Sez. 4, n. 1617 del 20/11/2007, Corona, n.m.), correttamente comunicati dall'Ufficio finanziario.
5. Ulteriore elemento significativo nel caso in esame è che il procedimento penale nel cui ambito si era svolto il procedimento di ammissione al patrocinio è stato archiviato in data 9/12/2011, per cui occorreva considerare esclusivamente le variazioni intervenute sino a tale data (Sez. 4, n. 18195 del 10/01/2013, Girgi, Rv. 255220).
6. Conclusivamente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per l'ulteriore corso al Tribunale di Forlì, che si atterrà ai seguenti principi:
a) qualora all'epoca della proposizione dell'istanza non sia scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno precedente, ai fini dell'ammissione al beneficio o della verifica delle condizioni originarie di reddito occorre far riferimento all'annualità per la quale sia già scaduto detto termine;
b) l'ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto;
c) ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le variazioni intervenute precedentemente alla definizione del procedimento e dunque sino alla data della sua definizione.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Forlì per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014