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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. n° 10057/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella PROCEDURA PREVIDENZIALE/ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con il numero sopra indicato promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Cosimo SAMMARCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dal funzionario dipendente dott.
Alessandro CACACE - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 21 ottobre 2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alle prestazioni dedotte (indennità di accompagnamento e L. n° 104/92, art. 3, co.
3). Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso. CP_1
All'udienza del 4 febbraio 2025, peraltro, parte ricorrente deduceva (esibendo la relativa documentazione, depositata anche in forma telematica) che l'ISTITUTO aveva provveduto, nelle more del giudizio, al riconoscimento del requisito sanitario richiesto: chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con rifusione delle spese.
Il procuratore dell' non si opponeva alla declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere, ma insisteva per la compensazione delle spese di lite, deducendo in particolare che la domanda amministrativa era stata presentata,
1
Sentenza R.G. n° 10057/24 in data 23 agosto 2024, senza che fosse specificato il carattere di urgenza ai sensi della legge n. 80 del 2006, mentre solo nel corso della visita della
COMMISSIONE (effettuata il 13 novembre 2024) era stata prodotta documentazione sanitaria (comunque rilasciata nell'ottobre 2024, dunque successivamente alla data di inoltro della domanda) inerente ad una patologia oncologica.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***********
In ordine all'accertamento sanitario, deve rilevarsi che - alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il requisito sanitario CP_1 richiesto in questa sede.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere: le parti, infatti, non vantano più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia dichiarativa sul requisito sanitario.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Occorre del resto rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere
… si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
2
Sentenza R.G. n° 10057/24 rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
Lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis
c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario non si concilierebbe con la regolamentazione delle spese del procedimento, che parte ricorrente rivendica a motivo della soccombenza virtuale dell'ente gestore.
Sarebbe, invece, una finzione l'omologa resa, senza l'espletamento di attività peritale, sul presupposto che la concessione, o addirittura il pagamento, della prestazione da parte dell' assuma valore confessorio circa l'esistenza del CP_1 requisito sanitario.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto alle spese processuali, la condotta posta in essere da parte ricorrente nella fase amministrativa induce nondimeno a disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 cpc..
Deve infatti rilevarsi che se, da un lato, il riconoscimento è sopravvenuto allorquando il giudizio era già pendente (dovendosi ovviamente avere riguardo, sotto tale profilo, per i procedimenti che si introducono con ricorso, alla data di deposito dell'atto introduttivo: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. I, 21
MAGGIO 2002 N° 7433 e succ. conf.), d'altro canto la durata del procedimento in sede amministrativa non pare imputabile (solo) all' , ma anche CP_1 all'istante.
E' vero che il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 (recante «MISURE URGENTI IN MATERIA
3
Sentenza R.G. n° 10057/24 DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»), convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, in particolare nell'art. 6, comma 3-bis, prevede che: «L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti».
Tuttavia, nel caso di specie, risultano asseverate ex actis le circostanze rimarcate da parte convenuta e, cioè, che la domanda amministrativa era stata presentata, in data 23 agosto 2024, senza che fosse specificato il carattere di urgenza ai sensi della legge n. 80 del 2006, mentre solo nel corso della visita della (effettuata il 13 novembre 2024) era stata prodotta CP_2 documentazione sanitaria (peraltro rilasciata nell'ottobre 2024, quindi comunque successivamente alla data di inoltro della domanda) inerente alla patologia oncologica, invero nemmeno allegata in sede giudiziale insieme al ricorso depositato il 21 ottobre 2024.
Anzi, ancor più radicalmente, deve osservarsi che nella domanda amministrativa nemmeno era stata richiesta l'indennità di accompagnamento:
Correttamente, quindi la domanda era stata trattata secondo le tempistiche
“ordinarie” – dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile già previsto dal d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (a decorrere dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, d.l. 24 dicembre
4
Sentenza R.G. n° 10057/24 2003 n. 355, convertito in L. 27 febbraio 2004 n. 47) e con l'introduzione di un termine decadenziale di sei mesi per l'esercizio dell'azione «dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa» (ai sensi dell' art. 42, terzo comma del d.l. 30 settembre 2003
n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326) – quindi con l'applicazione dell'ordinario spatium deliberandi entro il quale l'ente gestore può provvedere.
Rileva, in particolare, l'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e la L. 11 agosto 1973, n. 533 (recante «DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI
LAVORO E DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
OBBLIGATORIE»), sub art. 7 (rubricato «FORMAZIONE DEL SILENZIO RIFIUTO SULLA
RICHIESTA AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI»), secondo cui: «In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato» (sulla generale operatività di siffatto criterio, si veda ex plurimis CASS. LAV. 14 MAGGIO
2004 N° 9256).
Appare dunque richiamabile, sul punto, quanto rimarcato da VI- Parte_2
LAV. 9 GENNAIO 2023 N° 273, secondo cui: «Le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del
2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare “ante causam” i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria» (principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda
5
Sentenza R.G. n° 10057/24 amministrativa di riconoscimento dello “status” di invalido civile del “de cuius” istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994).
Si configura quindi, secondo il TRIBUNALE, una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e dichiara compensate le spese.
Taranto, 24 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
6
Sentenza R.G. n° 10057/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella PROCEDURA PREVIDENZIALE/ASSISTENZIALE EX ART. 445 BIS C.P.C. iscritta in R.G. con il numero sopra indicato promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Cosimo SAMMARCO - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dal funzionario dipendente dott.
Alessandro CACACE - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 21 ottobre 2024, la parte ricorrente domandava l'accertamento del requisito sanitario relativo alle prestazioni dedotte (indennità di accompagnamento e L. n° 104/92, art. 3, co.
3). Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso. CP_1
All'udienza del 4 febbraio 2025, peraltro, parte ricorrente deduceva (esibendo la relativa documentazione, depositata anche in forma telematica) che l'ISTITUTO aveva provveduto, nelle more del giudizio, al riconoscimento del requisito sanitario richiesto: chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con rifusione delle spese.
Il procuratore dell' non si opponeva alla declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere, ma insisteva per la compensazione delle spese di lite, deducendo in particolare che la domanda amministrativa era stata presentata,
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Sentenza R.G. n° 10057/24 in data 23 agosto 2024, senza che fosse specificato il carattere di urgenza ai sensi della legge n. 80 del 2006, mentre solo nel corso della visita della
COMMISSIONE (effettuata il 13 novembre 2024) era stata prodotta documentazione sanitaria (comunque rilasciata nell'ottobre 2024, dunque successivamente alla data di inoltro della domanda) inerente ad una patologia oncologica.
La causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine all'accertamento sanitario, deve rilevarsi che - alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto il requisito sanitario CP_1 richiesto in questa sede.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere: le parti, infatti, non vantano più un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia dichiarativa sul requisito sanitario.
E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. V, 4 AGOSTO 2017 N° 19568.
Occorre del resto rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere
… si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle
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Sentenza R.G. n° 10057/24 rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”
(sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N° 10553).
Lo sviluppo processuale che si è verificato non è contemplato dalla disciplina dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'invalidità previdenziale e assistenziale, ma a tale insufficienza strutturale della procedura ex art. 445 bis
c.p.c. si può porre rimedio mediante la pronuncia di una sentenza, perché non avrebbe addentellato normativo una pronuncia ricalcata sul tipo dell'omologa, che è un provvedimento peculiare.
D'altro canto, la statuizione di non luogo a provvedere sull'istanza di accertamento del requisito sanitario non si concilierebbe con la regolamentazione delle spese del procedimento, che parte ricorrente rivendica a motivo della soccombenza virtuale dell'ente gestore.
Sarebbe, invece, una finzione l'omologa resa, senza l'espletamento di attività peritale, sul presupposto che la concessione, o addirittura il pagamento, della prestazione da parte dell' assuma valore confessorio circa l'esistenza del CP_1 requisito sanitario.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Quanto alle spese processuali, la condotta posta in essere da parte ricorrente nella fase amministrativa induce nondimeno a disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92 cpc..
Deve infatti rilevarsi che se, da un lato, il riconoscimento è sopravvenuto allorquando il giudizio era già pendente (dovendosi ovviamente avere riguardo, sotto tale profilo, per i procedimenti che si introducono con ricorso, alla data di deposito dell'atto introduttivo: cfr. ex plurimis CASS. SEZ. I, 21
MAGGIO 2002 N° 7433 e succ. conf.), d'altro canto la durata del procedimento in sede amministrativa non pare imputabile (solo) all' , ma anche CP_1 all'istante.
E' vero che il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4 (recante «MISURE URGENTI IN MATERIA
3
Sentenza R.G. n° 10057/24 DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE»), convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, in particolare nell'art. 6, comma 3-bis, prevede che: «L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n.
295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti».
Tuttavia, nel caso di specie, risultano asseverate ex actis le circostanze rimarcate da parte convenuta e, cioè, che la domanda amministrativa era stata presentata, in data 23 agosto 2024, senza che fosse specificato il carattere di urgenza ai sensi della legge n. 80 del 2006, mentre solo nel corso della visita della (effettuata il 13 novembre 2024) era stata prodotta CP_2 documentazione sanitaria (peraltro rilasciata nell'ottobre 2024, quindi comunque successivamente alla data di inoltro della domanda) inerente alla patologia oncologica, invero nemmeno allegata in sede giudiziale insieme al ricorso depositato il 21 ottobre 2024.
Anzi, ancor più radicalmente, deve osservarsi che nella domanda amministrativa nemmeno era stata richiesta l'indennità di accompagnamento:
Correttamente, quindi la domanda era stata trattata secondo le tempistiche
“ordinarie” – dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile già previsto dal d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698 (a decorrere dal 10 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, d.l. 24 dicembre
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Sentenza R.G. n° 10057/24 2003 n. 355, convertito in L. 27 febbraio 2004 n. 47) e con l'introduzione di un termine decadenziale di sei mesi per l'esercizio dell'azione «dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa» (ai sensi dell' art. 42, terzo comma del d.l. 30 settembre 2003
n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326) – quindi con l'applicazione dell'ordinario spatium deliberandi entro il quale l'ente gestore può provvedere.
Rileva, in particolare, l'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e la L. 11 agosto 1973, n. 533 (recante «DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI
LAVORO E DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
OBBLIGATORIE»), sub art. 7 (rubricato «FORMAZIONE DEL SILENZIO RIFIUTO SULLA
RICHIESTA AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI»), secondo cui: «In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato» (sulla generale operatività di siffatto criterio, si veda ex plurimis CASS. LAV. 14 MAGGIO
2004 N° 9256).
Appare dunque richiamabile, sul punto, quanto rimarcato da VI- Parte_2
LAV. 9 GENNAIO 2023 N° 273, secondo cui: «Le “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del
2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare “ante causam” i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria» (principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda
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Sentenza R.G. n° 10057/24 amministrativa di riconoscimento dello “status” di invalido civile del “de cuius” istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994).
Si configura quindi, secondo il TRIBUNALE, una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e dichiara compensate le spese.
Taranto, 24 marzo 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 10057/24