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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2025, n. 6950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6950 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6313/2021
riunita in camera di consiglio e composta da Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6313 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 18.06.2025 TRA nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Massimiliano Passi;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE E
( , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Allocca APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE E (P.IVA Controparte_2
), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Marina Giannetti APPELLATA – APPELLATA INCIDENTALE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5089/2021, pubblicata il 24.03.2021, non notificata CONCLUSIONI: per l'appellante:
“- nel merito, in via principale, per i motivi esposti con il presente gravame, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, accertato e riconosciuto il diritto di parte appellante agli interessi moratori ex d.lgs.231/02, in accoglimento della domanda principale, condannare la al CP_1 pagamento della somma di € 336.396,35, oltre interessi ex art.1284, 4°comma, c.c., dall'introduzione del giudizio di primo grado al soddisfo;
- nel merito, in via subordinata, laddove ritenesse prescritti gli interessi maturati sulle fatture relative all'annualità 2006, accertato e riconosciuto il
1 diritto di parte appellante agli interessi moratori ex d.lgs.231/02, condannare la al pagamento della somma di € 281.133,08, CP_1 oltre interessi ex art.1284, 4° co., c.c., dall'introduzione del giudizio di primo grado al saldo;
- in eventuale accoglimento dell'appello condizionato, condannare al pagamento delle somme di cui ai precedenti capi di domanda, la
[...]
Parte_2
Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” per la : CP_1
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato per le ragioni tutte illustrate in narrativa e, dunque, le domande tutte da esso proposte con conseguente conferma della sentenza n. 5089/2021 del Tribunale di Roma, Sezione II, Giudice Dott. Patruno, pubblicata in data 24 marzo 2021, non notificata, resa inter partes a definizione del giudizio R.G. n. 7733/2018; 2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell ed ha accolto la domanda Parte_3 proposta in via subordinata da di condanna della Parte_1 CP_1
al pagamento in favore dell'attrice degli interessi legali e del maggior
[...] danno originato dal ritardato pagamento corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e quello degli interessi legali (se inferiori) dalla date individuate in parte motiva. 3) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. per la Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello condizionato proposto dalla soc. avverso l'impugnata sentenza n. 5089/2021 del Parte_1
Tribunale di Roma per le ragioni di cui sopra e per l'effetto respingere tutte le domande dalla stessa avanzate nei confronti della . Con Parte_3 vittoria di spese di lite secondo il principio della soccombenza processuale.” RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_3
2 b) rigetta la domanda di condanna al pagamento degli interessi ex D.lgs. 231/2002; c) accoglie la domanda proposta in via subordinata da Parte_1
e condanna la al pagamento in favore dell'attrice degli CP_1 interessi legali e del maggior danno originato dal ritardato pagamento corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e quello degli interessi legali (se inferiori) dalle date individuate in parte motiva, con richiamo alla griglia della relazione di c.t.u. (pag. 16) per ciascuna fattura non prescritta (le n. 134/2013, n. 167/2013, n. 3/15,8/15, n. 13/15, n. 14/15, n. 15/15, n. 23/15) sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché al pagamento degli interessi di cui all'articolo 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (20.03.2018) sino all'effettivo soddisfo. d) dichiara prescritte le altre pretese. c) Condanna convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla attrice che liquida nella misura di € 7254,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A) da corrispondere in favore di parte attrice. Le spese di consulenza tecnica di ufficio sono poste integralmente a carico della parte convenuta. d) compensa integralmente le spese tra la e la società Parte_3 attrice.” Nel giudizio di primo grado, la aveva convenuto innanzi Parte_1 il Tribunale di Roma la e la al fine di sentirle Parte_3 CP_1 condannare al pagamento di € 336.396,35 di cui della fattura n. 48/DCA/2018 relativa agli interessi ex D.lgs. 231/2002 maturati sulle somme dovute e corrisposte per le prestazioni assistenziali rese dalla struttura sanitaria attrice in regime di accreditamento. Il primo giudice Tribunale di Roma con sentenza n. 5089/2021 ha accolto parzialmente la domanda. In dettaglio, il Tribunale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto:
- che era legittimata passiva la , quale ente finanziatore e CP_1 quindi incaricato del pagamento del corrispettivo;
- che la rinuncia agli interessi moratori di cui all'atto transattivo ratificato Parte con delibera dell di n. del 28.07.201 non si riferiva Parte_3 Pt_4 ai crediti in questione riassunti nella fattura n.48/DCA/2018;
- che, a prescindere dal termine di prescrizione da applicarsi, erano sicuramente prescritte le pretese degli accessori derivanti dalle fatture 6/2006 7/2006, 8/2006, 9/2006;
- che era intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle fatture n. 11 del 31.1.2012, n. 56 del 30.4.2012, n. 69 del 31.5.2012 e n. 111 del 30.9.2012, atteso che prima della notifica del ricorso avvenuta il
3 20.03.2018 non risultava effettuata la messa in mora che era, invece, necessaria, dovendosi applicare le norme in materia di contabilità pubblica, in ragione di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8;
- che non erano quindi prescritte solo le fatture nn. 134/2013, 167/2013, 3/15, 8/15, 13/15, 14/15, 15/15, 23/15 in quanto gli accessori erano stati pretesi nel termine quinquennale con la proposizione della domanda giudiziale;
- che non spettavano all'attrice gli interessi ex d.lgs. n. 231/02 posto che il rapporto obbligatorio tra la struttura sanitaria e la pubblica amministrazione era sorto prima della data di entrata in vigore della disciplina sui ritardi nelle prestazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002 (08.08.2002);
- che potevano essere però riconosciuti gli interessi moratori nella misura legale dalla data del dovuto pagamento (a 30 giorni per le fatture emesse sino al 30.12.2014 ed a 60 giorni per quelle successive) oltre il maggior danno.
La ha impugnato la suddetta sentenza articolando diversi Parte_1 motivi. Con il primo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dovesse applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, co.1, n. 4 e fosse necessaria la messa in mora del debitore. Sostiene l'appellante che 1) al caso di specie dovrebbe applicarsi il termine decennale atteso che gli interessi moratori si prescrivono nei tempi e nei modi in cui si prescrive l'obbligazione principale;
2) il d.lgs.231/02 prevede espressamente all'art. 4, comma 1 che: “Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” senza che sia necessario alcun atto di messa in mora del debitore. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/02 sull'erroneo presupposto che il rapporto di accreditamento provvisorio si sostanzi in una sorta di proroga del regime concessorio previsto dalla normativa previgente operante fino all'entrata in vigore del nuovo regime di accreditamento definitivo con la stipula dei contratti. Sostiene l'appellante che le fatture erano state emesse non solo in forza di accreditamento definitivo, ma anche in ragione degli accordi contrattuali sottoscritti con le controparti prodotti in atti e stipulati dopo l'8.8.2002.
4 Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello e CP_1 proponendo appello incidentale. Con il primo motivo l'appellante incidentale contesta la sentenza nella parte Parte in cui ha ritenuto legittimata passiva la in luogo della CP_1
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza per avere il tribunale condannato la al pagamento degli interessi legali CP_1
e del maggior danno originate dal ritardato pagamento certificato sulle fatture n. 134/2013, 167/2013, 3/15, 8/15, 13/15, 14/15, 15/15, 23/15 dalla data dei 30 o dei 60 giorni di ciascuna fattura sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché al pagamento degli interessi di cui all'articolo 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (20.03.2018) sino all'effettivo soddisfo. Sostiene la che gli interessi moratori CP_1 non possono decorrere dalla data di scadenza di ogni singola fattura, in assenza di un valido atto di messa in mora e in ogni caso le fatture non sono Parte mai state emesse nei confronti della , ma della CP_1
In ogni caso, la evidenzia che la struttura sanitaria richiede il CP_1 pagamento della fattura n. 48/DCA del 30/04/2017, pari a € 336.396,35, quali presunti interessi per l'asserito e non provato ritardato pagamento di alcune fatture emesse dalla Casa di cura negli anni 2006, 2012, 2013 e 2015, genericamente riportate in un elenco allegato al ricorso introduttivo, nel quale non viene indicata né la data di emissione delle fatture né quella dell'effettivo pagamento delle stesse. Infine, sotto altro profilo, la Regione riferisce che la fattura per interessi n.48/DCA del 30 aprile 2017 fa riferimento a interessi moratori relativi ai crediti azionati relativamente al periodo 2008-2016 cui la ha Parte_1 rinunciato con accordo transattivo del 12/07/17. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_3
L'appello principale è fondato nei limiti che seguono. Occorre ricordare che nell'assetto definito dalla riforma attuata con il d.lgs. 502/92 e dalla l.r. n. 4/03 che vi ha dato concreta attuazione in ambito territoriale, la regolazione del rapporto tra la P.A. e i soggetti privati che per conto della prima erogano prestazioni di natura sanitaria è caratterizzata dalla sequenza operativa definita come regime delle “3 A”, perché basata su tre atti distinti:
- l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la regione previa verifica che l'attività soddisfi i soddisfi i "requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto";
- l'accreditamento istituzionale, rilasciato dalla regione e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione
5 di pubblico servizio;
- l'accordo contrattuale che ha per oggetto l'attività che in concreto la struttura sanitaria svolgerà per il servizio sanitario, e quindi per i fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente. In tale sequenza, l'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, come ritenuto dal Tribunale, ma condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive. Ciò premesso, quanto all'individuazione della fonte del rapporto contrattuale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica”. In caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano, pertanto, alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con la conseguenza che gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. 28413/2024). Venendo al caso di specie, si osserva che la ha prodotto Parte_1 in giudizio solo gli accordi contrattuali stipulati con la pubblica amministrazione in data 1.07.2013, 4.03.2013 e 13.10.2015 (doc. 2, atto di citazione San Raffaele). Alla luce dei suesposti principi, gli interessi di cui al d.lgs. 231/02, maturati dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento sino alla data del pagamento, possono essere quindi riconosciuti solo in relazione alle fatture emesse sulla scorta dei suddetti accordi contrattuali in atti. A nulla rileva, per le ragioni già evidenziate dal Tribunale e di fatto non sovvertite dagli argomenti del , l'accordo transattivo del 12.07.2017 che Parte_1 Parte risulta peraltro privo dell'allegato che, a detta della avrebbe contenuto il dettaglio delle fatture oggetto dell'accordo.
6 Pertanto, tenuto conto dei suddetti criteri e dei calcoli effettuati dal CTU di seguito riportati (pagg. 16 e 17 CTU), spetta all'appellante l'importo di € 45.008,53, tenendo conto della scadenza a 60 giorni lì dove non indicata.
Su tale complessivo importo sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. co. 4, senza necessità di alcuna messa in mora, contrariamente a quanto ritenuto dalla attesa la decorrenza automatica dalla domanda giudiziale fino CP_1 al saldo. Tale rilievo assorbe il motivo di appello sulla questione della prescrizione. Al pagamento è condannata la , a nulla rilevando che le fatture CP_1 Parte Parte siano state intestate e indirizzate alla atteso che la agisce solo quale ente che liquida materialmente le somme in nome e per conto della che rimane l'obbligato principale. CP_1
Tale ulteriore rilievo conduce al rigetto dell'appello incidentale per entrambi i profili svolti. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e del divario tra petitum (cfr. conclusioni atto di appello) e liquidato, le spese del grado vanno compensate per la metà e si liquidano come da dispositivo in base all'accolto riducendo altresì ex art. 92 co. 1 c.p.c. la quota di contributo unificato versata in eccedenza rispetto all'accoglimento della domanda. Parte Nel rapporto con la sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese per gli ondivaghi orientamenti di legittimità in materia Parte di legittimazione
P.Q.M.
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare in CP_1
7 favore della l'importo di € 45.008,53 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale s.p.a.;
- condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante del CP_1
50% delle spese del grado, quota che liquida in € 4.500,00, oltre rimborso spese generali e rimborso contributo unificato nell'importo già ridotto di € 400,00;
- compensa le spese ulteriori;
- rigetta l'appello incidentale;
Parte
- dichiara compensate le spese nei rapporti con la Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
8
riunita in camera di consiglio e composta da Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6313 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 – ter c.p.c. del 18.06.2025 TRA nella persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, (P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Massimiliano Passi;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE E
( , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, dall'avv. Giuseppe Allocca APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE E (P.IVA Controparte_2
), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa P.IVA_3 dall'avv. Marina Giannetti APPELLATA – APPELLATA INCIDENTALE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5089/2021, pubblicata il 24.03.2021, non notificata CONCLUSIONI: per l'appellante:
“- nel merito, in via principale, per i motivi esposti con il presente gravame, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto, accertato e riconosciuto il diritto di parte appellante agli interessi moratori ex d.lgs.231/02, in accoglimento della domanda principale, condannare la al CP_1 pagamento della somma di € 336.396,35, oltre interessi ex art.1284, 4°comma, c.c., dall'introduzione del giudizio di primo grado al soddisfo;
- nel merito, in via subordinata, laddove ritenesse prescritti gli interessi maturati sulle fatture relative all'annualità 2006, accertato e riconosciuto il
1 diritto di parte appellante agli interessi moratori ex d.lgs.231/02, condannare la al pagamento della somma di € 281.133,08, CP_1 oltre interessi ex art.1284, 4° co., c.c., dall'introduzione del giudizio di primo grado al saldo;
- in eventuale accoglimento dell'appello condizionato, condannare al pagamento delle somme di cui ai precedenti capi di domanda, la
[...]
Parte_2
Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.” per la : CP_1
“1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla in quanto Parte_1 infondato per le ragioni tutte illustrate in narrativa e, dunque, le domande tutte da esso proposte con conseguente conferma della sentenza n. 5089/2021 del Tribunale di Roma, Sezione II, Giudice Dott. Patruno, pubblicata in data 24 marzo 2021, non notificata, resa inter partes a definizione del giudizio R.G. n. 7733/2018; 2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell ed ha accolto la domanda Parte_3 proposta in via subordinata da di condanna della Parte_1 CP_1
al pagamento in favore dell'attrice degli interessi legali e del maggior
[...] danno originato dal ritardato pagamento corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e quello degli interessi legali (se inferiori) dalla date individuate in parte motiva. 3) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. per la Parte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello condizionato proposto dalla soc. avverso l'impugnata sentenza n. 5089/2021 del Parte_1
Tribunale di Roma per le ragioni di cui sopra e per l'effetto respingere tutte le domande dalla stessa avanzate nei confronti della . Con Parte_3 vittoria di spese di lite secondo il principio della soccombenza processuale.” RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_3
2 b) rigetta la domanda di condanna al pagamento degli interessi ex D.lgs. 231/2002; c) accoglie la domanda proposta in via subordinata da Parte_1
e condanna la al pagamento in favore dell'attrice degli CP_1 interessi legali e del maggior danno originato dal ritardato pagamento corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e quello degli interessi legali (se inferiori) dalle date individuate in parte motiva, con richiamo alla griglia della relazione di c.t.u. (pag. 16) per ciascuna fattura non prescritta (le n. 134/2013, n. 167/2013, n. 3/15,8/15, n. 13/15, n. 14/15, n. 15/15, n. 23/15) sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché al pagamento degli interessi di cui all'articolo 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (20.03.2018) sino all'effettivo soddisfo. d) dichiara prescritte le altre pretese. c) Condanna convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla attrice che liquida nella misura di € 7254,00 (oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A) da corrispondere in favore di parte attrice. Le spese di consulenza tecnica di ufficio sono poste integralmente a carico della parte convenuta. d) compensa integralmente le spese tra la e la società Parte_3 attrice.” Nel giudizio di primo grado, la aveva convenuto innanzi Parte_1 il Tribunale di Roma la e la al fine di sentirle Parte_3 CP_1 condannare al pagamento di € 336.396,35 di cui della fattura n. 48/DCA/2018 relativa agli interessi ex D.lgs. 231/2002 maturati sulle somme dovute e corrisposte per le prestazioni assistenziali rese dalla struttura sanitaria attrice in regime di accreditamento. Il primo giudice Tribunale di Roma con sentenza n. 5089/2021 ha accolto parzialmente la domanda. In dettaglio, il Tribunale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto:
- che era legittimata passiva la , quale ente finanziatore e CP_1 quindi incaricato del pagamento del corrispettivo;
- che la rinuncia agli interessi moratori di cui all'atto transattivo ratificato Parte con delibera dell di n. del 28.07.201 non si riferiva Parte_3 Pt_4 ai crediti in questione riassunti nella fattura n.48/DCA/2018;
- che, a prescindere dal termine di prescrizione da applicarsi, erano sicuramente prescritte le pretese degli accessori derivanti dalle fatture 6/2006 7/2006, 8/2006, 9/2006;
- che era intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle fatture n. 11 del 31.1.2012, n. 56 del 30.4.2012, n. 69 del 31.5.2012 e n. 111 del 30.9.2012, atteso che prima della notifica del ricorso avvenuta il
3 20.03.2018 non risultava effettuata la messa in mora che era, invece, necessaria, dovendosi applicare le norme in materia di contabilità pubblica, in ragione di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, del decreto legge 25 novembre 1989 n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8;
- che non erano quindi prescritte solo le fatture nn. 134/2013, 167/2013, 3/15, 8/15, 13/15, 14/15, 15/15, 23/15 in quanto gli accessori erano stati pretesi nel termine quinquennale con la proposizione della domanda giudiziale;
- che non spettavano all'attrice gli interessi ex d.lgs. n. 231/02 posto che il rapporto obbligatorio tra la struttura sanitaria e la pubblica amministrazione era sorto prima della data di entrata in vigore della disciplina sui ritardi nelle prestazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002 (08.08.2002);
- che potevano essere però riconosciuti gli interessi moratori nella misura legale dalla data del dovuto pagamento (a 30 giorni per le fatture emesse sino al 30.12.2014 ed a 60 giorni per quelle successive) oltre il maggior danno.
La ha impugnato la suddetta sentenza articolando diversi Parte_1 motivi. Con il primo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che dovesse applicarsi il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, co.1, n. 4 e fosse necessaria la messa in mora del debitore. Sostiene l'appellante che 1) al caso di specie dovrebbe applicarsi il termine decennale atteso che gli interessi moratori si prescrivono nei tempi e nei modi in cui si prescrive l'obbligazione principale;
2) il d.lgs.231/02 prevede espressamente all'art. 4, comma 1 che: “Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento” senza che sia necessario alcun atto di messa in mora del debitore. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto non dovuti gli interessi ex d.lgs. 231/02 sull'erroneo presupposto che il rapporto di accreditamento provvisorio si sostanzi in una sorta di proroga del regime concessorio previsto dalla normativa previgente operante fino all'entrata in vigore del nuovo regime di accreditamento definitivo con la stipula dei contratti. Sostiene l'appellante che le fatture erano state emesse non solo in forza di accreditamento definitivo, ma anche in ragione degli accordi contrattuali sottoscritti con le controparti prodotti in atti e stipulati dopo l'8.8.2002.
4 Si è costituita la instando per il rigetto dell'appello e CP_1 proponendo appello incidentale. Con il primo motivo l'appellante incidentale contesta la sentenza nella parte Parte in cui ha ritenuto legittimata passiva la in luogo della CP_1
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la sentenza per avere il tribunale condannato la al pagamento degli interessi legali CP_1
e del maggior danno originate dal ritardato pagamento certificato sulle fatture n. 134/2013, 167/2013, 3/15, 8/15, 13/15, 14/15, 15/15, 23/15 dalla data dei 30 o dei 60 giorni di ciascuna fattura sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché al pagamento degli interessi di cui all'articolo 1284 n. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale (20.03.2018) sino all'effettivo soddisfo. Sostiene la che gli interessi moratori CP_1 non possono decorrere dalla data di scadenza di ogni singola fattura, in assenza di un valido atto di messa in mora e in ogni caso le fatture non sono Parte mai state emesse nei confronti della , ma della CP_1
In ogni caso, la evidenzia che la struttura sanitaria richiede il CP_1 pagamento della fattura n. 48/DCA del 30/04/2017, pari a € 336.396,35, quali presunti interessi per l'asserito e non provato ritardato pagamento di alcune fatture emesse dalla Casa di cura negli anni 2006, 2012, 2013 e 2015, genericamente riportate in un elenco allegato al ricorso introduttivo, nel quale non viene indicata né la data di emissione delle fatture né quella dell'effettivo pagamento delle stesse. Infine, sotto altro profilo, la Regione riferisce che la fattura per interessi n.48/DCA del 30 aprile 2017 fa riferimento a interessi moratori relativi ai crediti azionati relativamente al periodo 2008-2016 cui la ha Parte_1 rinunciato con accordo transattivo del 12/07/17. Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_3
L'appello principale è fondato nei limiti che seguono. Occorre ricordare che nell'assetto definito dalla riforma attuata con il d.lgs. 502/92 e dalla l.r. n. 4/03 che vi ha dato concreta attuazione in ambito territoriale, la regolazione del rapporto tra la P.A. e i soggetti privati che per conto della prima erogano prestazioni di natura sanitaria è caratterizzata dalla sequenza operativa definita come regime delle “3 A”, perché basata su tre atti distinti:
- l'autorizzazione, al cui rilascio è preposta la regione previa verifica che l'attività soddisfi i soddisfi i "requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto";
- l'accreditamento istituzionale, rilasciato dalla regione e che segna l'ingresso della struttura nel sistema sanitario nazionale nella forma della concessione
5 di pubblico servizio;
- l'accordo contrattuale che ha per oggetto l'attività che in concreto la struttura sanitaria svolgerà per il servizio sanitario, e quindi per i fruitori del servizio sanitario pubblico, nonché la determinazione del credito che conseguentemente maturerà nei confronti dell'ente. In tale sequenza, l'accreditamento non è dunque la fonte diretta del rapporto contrattuale, come ritenuto dal Tribunale, ma condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti, i quali hanno le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive. Ciò premesso, quanto all'individuazione della fonte del rapporto contrattuale per l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs n. 231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica”. In caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano, pertanto, alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con la conseguenza che gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass. 28413/2024). Venendo al caso di specie, si osserva che la ha prodotto Parte_1 in giudizio solo gli accordi contrattuali stipulati con la pubblica amministrazione in data 1.07.2013, 4.03.2013 e 13.10.2015 (doc. 2, atto di citazione San Raffaele). Alla luce dei suesposti principi, gli interessi di cui al d.lgs. 231/02, maturati dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento sino alla data del pagamento, possono essere quindi riconosciuti solo in relazione alle fatture emesse sulla scorta dei suddetti accordi contrattuali in atti. A nulla rileva, per le ragioni già evidenziate dal Tribunale e di fatto non sovvertite dagli argomenti del , l'accordo transattivo del 12.07.2017 che Parte_1 Parte risulta peraltro privo dell'allegato che, a detta della avrebbe contenuto il dettaglio delle fatture oggetto dell'accordo.
6 Pertanto, tenuto conto dei suddetti criteri e dei calcoli effettuati dal CTU di seguito riportati (pagg. 16 e 17 CTU), spetta all'appellante l'importo di € 45.008,53, tenendo conto della scadenza a 60 giorni lì dove non indicata.
Su tale complessivo importo sono dovuti gli interessi ex art. 1284 c.c. co. 4, senza necessità di alcuna messa in mora, contrariamente a quanto ritenuto dalla attesa la decorrenza automatica dalla domanda giudiziale fino CP_1 al saldo. Tale rilievo assorbe il motivo di appello sulla questione della prescrizione. Al pagamento è condannata la , a nulla rilevando che le fatture CP_1 Parte Parte siano state intestate e indirizzate alla atteso che la agisce solo quale ente che liquida materialmente le somme in nome e per conto della che rimane l'obbligato principale. CP_1
Tale ulteriore rilievo conduce al rigetto dell'appello incidentale per entrambi i profili svolti. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello e del divario tra petitum (cfr. conclusioni atto di appello) e liquidato, le spese del grado vanno compensate per la metà e si liquidano come da dispositivo in base all'accolto riducendo altresì ex art. 92 co. 1 c.p.c. la quota di contributo unificato versata in eccedenza rispetto all'accoglimento della domanda. Parte Nel rapporto con la sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese per gli ondivaghi orientamenti di legittimità in materia Parte di legittimazione
P.Q.M.
- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la a pagare in CP_1
7 favore della l'importo di € 45.008,53 oltre interessi ex Parte_1 art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale s.p.a.;
- condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante del CP_1
50% delle spese del grado, quota che liquida in € 4.500,00, oltre rimborso spese generali e rimborso contributo unificato nell'importo già ridotto di € 400,00;
- compensa le spese ulteriori;
- rigetta l'appello incidentale;
Parte
- dichiara compensate le spese nei rapporti con la Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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