Inammissibile
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2976 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02976/2026REG.PROV.COLL.
N. 08473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8473 del 2025, proposto da
NE De IR, rappresentato e difeso dall'avvocato FR Cosimo Zaca', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Orta Nova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FR PI IL, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V n. 02454/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Orta Nova;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’avviso di rito ex art. 73 comma 3 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. DI NI e uditi per le parti gli avvocati De Vivo in sostituzione dell'avv. Zacà e Lo Pinto in sostituzione dell'avv. Grimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con il presente ricorso, notificato in data 29 ottobre 2025 e depositato in pari data, il sig. NE De IR, ex assessore del Comune di Orto Nova, agisce in ottemperanza, ex art. 114 c.p.a., relativamente al giudicato formatosi sulla sentenza di questa sezione, n. 2454/2024, ai fini della refusione del contributo unificato del grado di appello e del contributo unificato del ricorso introduttivo di prime cure.
1.1. A sostegno del ricorso ha addotto le seguenti circostanze di fatto:
- con ricorso iscritto al n. R.G. n. 830/2022 del T.a.r. per la Puglia, EG impugnava i provvedimenti con cui il Segretario Generale del Comune di Orta Nova, e la Vice Segretaria, eludevano il giudicato derivante dalla sentenza n. 583/2022 dello stesso T.a.r. che aveva annullato il provvedimento di revoca della delega al contenzioso, impendendogli di esercitare le sue funzioni da Assessore (anche) al contenzioso, deducendone l’elusione del giudicato;
- con successivo ricorso per motivi aggiunti, proposti nell’ambito del giudizio R.G. n. 830/2022, impugnava il decreto sindacale n. 116/2022 di revoca dell’incarico di Assessore;
- con sentenza n. 717/2023, il T.a.r. per la Puglia dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, stante la sopravvenienza del provvedimento di revoca dell’incarico di Assessore, e respingeva il ricorso per motivi aggiunti, di impugnativa di tale provvedimento di revoca;
- detta sentenza veniva da lui appellata, con ricorso iscritto al R.G. n. 9543/2023 del Consiglio di Stato;
- con sentenza n. 2454/2025, questa sezione, in parziale riforma dell’appellata sentenza n. 717/2023, accoglieva il ricorso introduttivo di primo grado, ai soli fini dell’accertamento dell’illegittimità in vista della proposizione dell’azione risarcitoria, ex art. 34 comma 3 c.p.a., confermando il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, compensando le spese di lite del grado;
- tale sentenza veniva notificata in data 27 marzo 2025 all’ente civico ed al suo difensore, e passava in giudicato;
- con pec dell’8 luglio 2025 veniva quindi richiesto il rimborso del contributo unificato relativamente al ricorso introduttivo di primo grado e dell’intero contributo unificato, relativamente al contributo del grado di appello;
- stante il mancato pagamento, veniva azionato l’odierno giudizio di ottemperanza.
2. Si è costituito il Comune di Orto Nova, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’adito G.A., sulla base del rilievo che in ipotesi di soccombenza reciproca, come nell’ipotesi di specie, non potendosi seguire la regola della soccombenza, la giurisdizione sarebbe del giudice tributario, citando al riguardo la recente sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 4 gennaio 2024, n. 152.
Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso, sulla base del rilievo che affinché si possa “pretendere” in via di ottemperanza il rimborso del contributo unificato versato in caso di compensazione delle spese di lite, è condizione necessaria la pronuncia in merito al rimborso ovvero la accertata soccombenza di una delle parti.
Nella specie per contro, come affermato anche dal ricorrente, vi era stata soccombenza reciproca e, quindi, il ricorso per l’ottemperanza, in tesi del Comune, sarebbe inammissibile, non essendoci alcuna pronuncia di condanna ovvero di soccombenza di una delle parti; né potrebbe desumersi dalla previsione normativa l’eventuale debenza dell’importo del contributo unificato da parte del Comune resistente per legittimare il giudizio di ottemperanza.
Nel merito ha comunque insistito per il rigetto del ricorso, in quanto parte soccombente in senso sostanziale doveva intendersi il ricorrente, posto che la sentenza di appello si era limitata a riconoscere l’accertamento della illegittimità dell’azione del Comune con riferimento alla mancata reintegra nella delega al contenzioso in vista di una successiva azione risarcitoria, ma aveva confermato la sentenza di rigetto di prime cure, riferita al ricorso per motivi aggiunti relativo al provvedimento di revoca di tutte le funzioni assessorili.
3. In vista dell’udienza camerale, fissata per la discussione del ricorso, il ricorrente ha depositato la documentazione inerente alla notifica della sentenza, nonché alla successiva richiesta di refusione del contributo unificato, nonché memoria per replicare alle avverse eccezioni.
4. Il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 19 marzo 2026, nella cui sede il collegio ha dato avviso alle parti della sussistenza di ulteriori possibili profili di inammissibilità del ricorso, ex art. 73 comma 3 c.p.a., e successivamente è stato introitato in decisione.
DIRITTO
5. In limine litis vanno delibate le eccezioni pregiudiziali e preliminari di rito, sollevate dal Comune di Orto Nova e rilevate d’ufficio.
5.1. Come noto infatti l'esame delle questioni preliminari deve precedere la valutazione del merito della domanda (Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4), salve esigenze eccezionali di semplificazione che possono giustificare l'esame prioritario di altri aspetti della lite, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali (Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5); inoltre l'ordine di esame delle questioni pregiudiziali di rito non rientra nella disponibilità delle parti (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
5.2. La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone inoltre di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti , ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione (tale fondamentale canone processuale è stato ribadito anche da Cons. Stato Ad. Plen. 3 giugno 2011, n. 10).
6. Va pertanto analizzata prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune resistente, in favore della giurisdizione del giudice tributario.
6.1. La stessa va disattesa.
6.2. Infatti il collegio intende discostarsi dai precedenti invocati dal Comune secondo cui in caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza reciproca, la giurisdizione relativamente alla refusione del contributo unificato sarebbe del giudice tributario, fondati sul rilievo che “ nel caso di specie, tuttavia, questo Consiglio di Stato non ha espressamente previsto, nel dispositivo della sentenza, l'obbligo in capo alla Amministrazione resistente di rimborsare il contributo unificato, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso e nemmeno potendosi ritenere ricompresa nella suindicata normativa anche l'ipotesi di reciproca soccombenza. 6.4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in quanto, sul punto, la giurisprudenza consolidata ha avuto modo di chiarire che: "la cognizione della controversia avente ad oggetto sia la spettanza che la misura del contributo unificato, in cui rientra l'accoglimento parziale, compete invero al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992" (cfr. C.d.S., V, 13 marzo 2019, n. 1670) ” (Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2024, n. 152).
6.3. Vi è infatti da evidenziare che secondo la più recente giurisprudenza seguita dalla sezione “ l'azione di ottemperanza volta all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione soccombente, anche con riguardo al rimborso del contributo unificato, della statuizione di condanna alla rifusione delle spese di causa in favore della parte ricorrente, contenuta nella sentenza amministrativa fatta valere in sede esecutiva, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo; ciò in quanto il giudizio di ottemperanza, nel quale la parte vittoriosa agisca nei confronti della parte soccombente, non involge alcuna questione di natura tributaria circa l'an o il quantum del contributo unico dovuto all'erario - essendo stata la relativa obbligazione regolarmente assolta e non sussistendo controversia sul punto - che possa radicare la giurisdizione del giudice tributario (Cons. Stato, Sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5408).
La giurisdizione al riguardo del giudice amministrativo si radica proprio sul rilievo che l’obbligazione del contributo unificato è stata assolta a monte dalla parte che ha iscritto a ruolo la causa, per cui viene in rilievo solo una questione di ribaltamento delle spese, sulla base del principio della soccombenza, che trova peraltro il suo fondamento nel T.U. sulle spese di giustizia ” (Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1988).
6.3.1. In termini analoghi si sono espresse peraltro le sez. un. della Cassazione, con riferimento alle parti di un giudizio civile affermando che “ Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi” (Cass., sez. un., ordinanza 3 aprile 2025, n. 8810).
6.4. Né la giurisdizione in capo al giudice tributario può dirsi sussistente per il solo fatto che, venendo in rilievo una soccombenza reciproca, non potrebbe ritenersi sussistente l’obbligazione ex lege prevista a carico della parte soccombente, posto che la giurisdizione tributaria verte sull’ an e sul quantum del versamento del contributo unificato nei rapporti con l’erario, dovendo il contributo unificato versarsi dalla parte ricorrente all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo, laddove anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, si versa sulla questione di eventuale ripetizione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente e quindi dei rapporti tra le parti in lite, che in alcun modo potrebbero devolversi al giudice tributario.
6.5. Pertanto la questione, in ipotesi di soccombenza reciproca, in assenza di statuizioni contenute nella sentenza azionata in sede di ottemperanza, che si sia limitata a compensare le spese di lite, attiene semmai alla possibilità o meno di agire direttamente con l’azione di ottemperanza a carattere esclusivamente esecutivo, ovvero volta alla diretta ripetizione della somma di denaro versata all’erario a titolo di contributo unificato.
7. Viene pertanto in rilievo semmai un profilo di inammissibilità dell’azione di ottemperanza a carattere esclusivamente esecutivo, quale quella promossa nella presente sede, eccepita in nuce nelle difese del Comune, e meglio evidenziata dal collegio, con l’avviso di rito ex art. 73 comma c.p.a..
7.1. Infatti, in caso di soccombenza reciproca, non potrebbe applicarsi il principio, secondo il quale “ il pagamento del contributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente e rappresenta un'obbligazione ex lege espressamente prevista dall'art. 13, comma 6 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, per la cui ottemperanza non è neppure necessaria una esplicita pronuncia di condanna da parte dell'Autorità giurisdizionale” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6587) .” (Cons, Stato, 4 giugno 2020, n. 3517).
Pertanto, in mancanza di espressa condanna contenuta nella sentenza di appello circa l’an e il quantum di refusione del contributo unificato, giammai la parte ricorrente avrebbe potuto agire direttamente con un’azione a carattere esclusivamente esecutivo, dovendo semmai agire con un’azione di ottemperanza a carattere cognitorio, volta a integrare il decisum della sentenza di questa sezione, n. 2454/2024, ai fini della statuizione in ordine all’eventuale parte del contributo unificato da porre a carico del Comune resistente.
7.2. Infatti, se è vero che il ricorrente ha richiesto la refusione, con riferimento al contributo unificato di prime cure , del solo contributo unificato versato per il ricorso introduttivo, in relazione al quale, sulla base del dictum della sentenza di appello, azionata in sede di ottemperanza, il Comune era risultato soccombente, avuto riguardo all’accertamento dell’illegittimità ex art. 34 comma 3 c.p.a. - e non anche di quello versato in relazione al ricorso per motivi aggiunti (relativamente al quale era risultato soccombente) - è anche vero EG ha richiesto la refusione, relativamente al ricorso in appello, dell’intero contributo unificato, laddove avrebbe dovuto, come innanzi precisato, agire in ottemperanza ai fini della sola statuizione dell’ an e/o quantum di contributo unificato da porre a carico del Comune, avuto riguardo al criterio della maggiore soccombenza.
7.2.1. È infatti noto che il giudizio di ottemperanza può rivestire un carattere non solo esecutivo, ma anche carattere cognitorio, potendo condurre a un giudicato a formazione progressiva.
Secondo la giurisprudenza infatti “ il giudice amministrativo, secondo la nota teorica del giudicato a formazione progressiva, in sede di giudizio di ottemperanza, può talvolta integrare il comando contenuto nella sentenza amministrativa, in quanto a volte la regola del caso concreto per la futura esecuzione contenuta in sentenza si presenta come implicita, incompleta, elastica e condizionata, tanto che il giudice dell'ottemperanza può e deve spesso esplicitare e integrare, individuando il provvedimento da adottare, verificando eventuali vincoli per l'azione dell'amministrazione, e integrando quegli aspetti non incisi in via diretta dal giudicato amministrativo (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 362; Cons. Stato, sez. VI, 19 agosto 2014, n. 4269; Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 2680; Cons. Stato, sez. VI, 19 giugno 2012, n. 3569. (Cons. Stato, sez. VI, ord., 4 novembre 2021, n. 7378).
7.2.2. Né con la presente sentenza, in violazione del principio della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, potrebbe integrarsi in parte qua il contenuto della sentenza n. 2454/2024.
Infatti il giudice amministrativo non può, in virtù del principio della domanda che regge il processo amministrativo, sostituire la forma di tutela richiesta dal ricorrente, preferendogliene, in mancanza di apposita domanda, una diversa.
Sussiste infatti il vizio di ultrapetizione quando l'accertamento compiuto in sentenza finisce per riguardare un petitum e una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all'esame del giudice, con conseguente attribuzione di un bene o di un'utilità non richiesta dalla parte ricorrente (o comunque attribuita per ragioni dalla stessa non esternate), e pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente (Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2026, n. 795, Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2022 n. 8728; Ad. plen. 13 aprile 2025, n 4).
7.2.3. Né la domanda di accertamento dell’ an e/o del quantum del contributo unificato del grado di appello, da porre a carico del Comune di Orto Nova, potrebbe ritenersi implicita in quanto funzionale alla richiesta condanna della refusione del contributo unificato, azionato nella presente sede, non potendo quest’ultima domanda ritenersi ammissibile, in mancanza del titolo esecutivo, da intendersi formato solo a seguito dell’esperimento dell’azione di ottemperanza volta all’integrazione del dictum giudiziale, secondo quanto innanzi precisato.
7.2.4. Ed invero, solo a seguito del formarsi di detto titolo esecutivo, in grado di integrare in parte qua le statuizioni della sentenza n. 2454/2024, la parte potrà agire per la debenza del contributo unificato, previa notifica di detto titolo esecutivo nelle forme previste per legge.
7.2.5. È infatti noto che “ ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza, finalizzato al pagamento di somme di denaro da parte della P.a., per giurisprudenza costante occorre la previa notifica del titolo esecutivo e il successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni ai sensi dell’art. 14 comma 1, d.l. 669 del 1996 (ex multis da ultimo sentenza Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2024 n. 9604; Cons. Stato sez. V, 9 marzo 2015, n.1174 secondo cui l'obbligo, imposto dall'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, si applica anche al giudizio di ottemperanza sulla base di una sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal c.p.c., trattandosi di istituti che, ancorché per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall'ordine del giudice)” (Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2025, n. 2920).
8. Né il presente ricorso per ottemperanza può ritenersi ammissibile, come già rilevato in sede di udienza, ex art. 73 comma 3 c.p.a., in applicazione della richiamata giurisprudenza, riferita alla necessità della previa notifica del titolo esecutivo e al successivo decorso del termine di centoventi giorni, con riferimento alla ripetizione del contributo unificato relativo al ricorso introduttivo di p rime cure , in relazione al quale, con l’azionata sentenza di questa sezione, 02454/2024, si è accertata la soccombenza del Comune.
8.1. Infatti dalla documentazione in atti si evince che con Pec del 27 marzo 2025 la difesa di parte ricorrente si è limitata a notificare copia di detta sentenza, senza nulla precisare in ordine alle finalità della notifica, da intendersi peraltro effettuata, secondo quanto dato evincere dal contenuto del ricorso, ai fini del decorso del termine per l’impugnazione in Cassazione e dunque ai fini della formazione del giudicato.
Pertanto, da tale notifica, in quanto non titolata, non poteva decorrere l’evidenziato termine di centoventi giorni.
8.2. Né tale termine può intendersi decorso dalla successiva Pec dell’8 luglio 2025, con cui la difesa di parte ricorrente si è limitata a richiedere il rimborso del contributo unificato relativamente al ricorso introduttivo di primo grado e dell’intero contributo unificato relativamente al contributo del grado di appello, non essendosi proceduto a rinotificare la sentenza.
8.3. Da ciò l’inammissibilità del ricorso anche in ordine alla refusione del contributo unificato del ricorso introduttivo di pri me cure, posto che sebbene sia vero che la c.d. riforma AB (D.lgs. n. 149/2022) abbia eliminato, dal 1° marzo 2023, la necessità di apporre la formula esecutiva (ex art. 475 c.p.c.) sui titoli esecutivi giudiziali e notarili, deve pur sempre ritenersi necessaria la notifica di una copia conforme all'originale “titolata”, ovvero accompagnata da un atto di precetto ai fini dell’esecuzione in sede civile, o da una formale richiesta di corresponsione delle somme, ai fini della proposizione dell’azione di ottemperanza, dovendo porsi l’amministrazione in grado di completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme di denaro.
Infatti, come innanzi precisato, la necessità del decorso del termine dilatorio per la proposizione del giudizio di ottemperanza, ancorato al previo esperimento del cennato adempimento – notifica di copia conforme al titolo esecutivo “titolato - va ricondotta alla sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal c.p.c., trattandosi di istituti che, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall'ordine del giudice.
9. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
10. Sussistono nondimeno, ad avviso del collegio, data la novità della questione e la sussistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno declinato la giurisdizione in relazione a fattispecie analoghe, i presupposti per la compensazione delle spese di lite, ferma rimanendo la debenza del contributo unificato del presente giudizio a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese di lite del presente giudizio, ferma rimanendo la debenza del contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO AB, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
DI NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI NI | GO AB |
IL SEGRETARIO