Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2976
CS
Inammissibile
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di difetto di giurisdizione

    Il Collegio disattende l'eccezione, affermando che l'azione di ottemperanza volta all'esecuzione della statuizione di condanna alla rifusione delle spese, anche con riguardo al contributo unificato, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non involge questioni tributarie sull'an o il quantum dovuto all'erario, ma solo una questione di ribaltamento delle spese.

  • Accolto
    Eccezione di inammissibilità per mancata notifica del titolo esecutivo

    Il Collegio accoglie l'eccezione. In caso di soccombenza reciproca, non è applicabile il principio che il pagamento del contributo unificato sia dovuto dalla parte soccombente senza esplicita pronuncia. Pertanto, in mancanza di una condanna esplicita nella sentenza impugnata, non si poteva agire direttamente con un'azione esecutiva, ma occorreva un'azione di ottemperanza a carattere cognitorio per integrare il decisum e statuire sull'eventuale contributo a carico del Comune. Inoltre, la notifica della sentenza non era sufficiente a far decorrere il termine di 120 giorni per l'esecuzione, poiché mancava la qualifica di 'titolo esecutivo' o un atto di precetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2976
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2976
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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