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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1525/2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1525/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 30.9.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PONS ELENA ANASTASIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Garlasco, Piazza Repubblica n. 22
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vigevano in data 4.7.2006 tra le parti e trascritto al
Registro atti di matrimonio del Comune di Vigevano al n. 38, Parte I, anno 2006; ordinare all'Ufficiale di stato civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3 dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno già regolato con reciproca soddisfazione tutte le questioni patrimoniali ed economiche tra loro pendenti;
nulla sulle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia dell'accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vigevano in data 19.4.2024, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da diversi anni (v. verbale di udienza del 30.9.2025).
Le parti non hanno avuto figli per cui nulla va statuito al riguardo.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 15.4.2025 così decide:
1) dichiara la contumacia della resistente;
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vigevano in data 4.7.2006 tra e Parte_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 38, Parte I, anno CP_1
2006);
3) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato,
e per le ulteriori incombenze;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1525/2025 R.G. riservata in decisione all'udienza del 30.9.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PONS ELENA ANASTASIA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Garlasco, Piazza Repubblica n. 22
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vigevano in data 4.7.2006 tra le parti e trascritto al
Registro atti di matrimonio del Comune di Vigevano al n. 38, Parte I, anno 2006; ordinare all'Ufficiale di stato civile di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 3 dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed hanno già regolato con reciproca soddisfazione tutte le questioni patrimoniali ed economiche tra loro pendenti;
nulla sulle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia dell'accordo di separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Vigevano in data 19.4.2024, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da diversi anni (v. verbale di udienza del 30.9.2025).
Le parti non hanno avuto figli per cui nulla va statuito al riguardo.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato il 15.4.2025 così decide:
1) dichiara la contumacia della resistente;
2) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Vigevano in data 4.7.2006 tra e Parte_1
(trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune al n. 38, Parte I, anno CP_1
2006);
3) ordina all'ufficio dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato,
e per le ulteriori incombenze;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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