Sentenza 15 novembre 2022
Massime • 1
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a un generico rinvio "per relationem" a quelli redatti, con separato atto, da altro difensore. (Fattispecie relativa al richiamo, con la formula "che qui si intendono ritrascritti", ai motivi dedotti da altro difensore privo di legittimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2022, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2022 |
Testo completo
00778-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA IO -Presidente - Sent. n. sez. 1442/2022 UP 15/11/2022- DANIELE CAPPUCCIO R.G.N. 17121/2022 EVA TOSCANI ALESSANDRO CENTONZE CARMINE RUSSO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL CO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
udito il Procuratore generale, dr.ssa ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità dell'atto di ricorso dell'avv. Santangelo per difetto di legittimazione, e l'inammissibilità dell'atto di ricorso dell'avv. Quarta per manifesta infondatezza dei motivi;
uditi i difensori, avv. COPPI ed avv. SANTANGELO che concludono chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
4 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 luglio del 2020 la Corte d'assise di Foggia, in rito ordinario, ha condannato MA LL alla pena di 24 di reclusione per l'omicidio volontario di UI De OC, persona attinta per aberratio del colpo diretto in realtà a BR LL, per la detenzione e porto sulla pubblica via del fucile calibro 12 a canne tagliate con cui fu commesso l'omicidio e per la ricettazione della stessa arma, fatti avvenuti a Foggia il 28 giugno 2018. Con sentenza del 15 dicembre 2021 la Corte di assise di appello di Bari, ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite dei difensori, con due distinti atti di ricorso, in cui sono proposti i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nel primo atto di ricorso in ordine temporale (atto di ricorso avv. Santangelo) si deduce quanto segue. Con il primo motivo deduce violazione legge penale, processuale, vizio di motivazione, in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di nullità dell'acquisizione dei file audio estrapolati dal telefono cellulare di BR LL. In particolare, il telefono da cui sono stati estrapolati i file non è stato sequestrato da polizia giudiziaria o pubblico ministero;
il successivo accertamento irripetibile sul telefono soltanto successivamente sequestrato non ha consentito di ottenerne copia per malfunzionamento dell'hardware. Con il secondo motivo deduce violazione legge penale, processuale, vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone PA RR su quanto a lui riferito da BR LL nell'immediatezza del fatto. Il poliziotto RR si è trovato in abiti civili e libero dal servizio a passare sul luogo dell'omicidio subito dopo il fatto ed ha acquisito da BR LL dichiarazioni che non ha verbalizzato e che ha riferito in dibattimento in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen., trattandosi di dichiarazioni che lo stesso ha assunto comunque, pur se libero dal servizio, quale poliziotto, e non quale privato cittadino. Con il terzo motivo deduce violazione di legge penale, processuale, vizio di motivazione con riferimento alla avvenuta valutazione frazionata delle dichiarazioni di BR LL. La Corte di assise di appello ha utilizzato i principi sulla possibilità di una valutazione frazionata che però sono dettati per le dichiarazioni rese in occasione di chiamata di correo, non del testimone puro;
in 2 ogni caso, vi sarebbe interferenza logica e fattuale tra le dichiarazioni su cui BR LL non è stato ritenuto credibile e quelle su cui è stato ritenuto credibile. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla complessiva valutazione delle prove. Sarebbe stata ritenuta acquista la certezza sulla individuazione dell'auto su cui viaggiava la persona che ha sparato, come auto in disponibilità di altro fratello di nome CO, ma questa certezza in realtà non vi sarebbe, sia perché sono evidenziati dalla telecamere sono due caratteri della targa sia perché l'auto in questione era talmente mal ridotta che non avrebbe potuto compiere il tragitto che poi nel percorso logico della sentenza impugnata, avrebbe compiuto l'omicida dopo essersi dileguato. Sarebbe stata ingiustamente valorizzata la circostanza che MA LL, prima che gli venisse contestato alcun addebito, si era già reso irreperibile. Sarebbe stato attribuito rilievo ad una telefonata intercorsa dopo i fatti tra la moglie di MA LL e la sorella, in cui la prima mette la seconda a conoscenza dell'episodio e nella ricostruzione della Corte si dice convinta che il marito sia colpevole, telefonata che in realtà è stata trascritta male ed è stata spiegata dall'interessata in dibattimento. Sarebbe stato pretermessa, inoltre, l'importanza di una conversazione ambientale intercettata presso la caserma dei carabinieri tra BR LL, il figlio e la moglie, in cui BR LL parlando del fratello CO dice che se non gli dà il locale di via Vittime civili lo fa incatenare. Sarebbe stato pretermesso che il figlio di BR LL, pur presente all'agguato, dà una descrizione della persona che ha sparato ma non riconosce in essa lo zio MA, e che nella conversazione intercettata in caserma dei carabinieri tra BR LL ed il figlio questi dice apertamente "non siamo sicuri" su chi abbia sparato ed il padre non lo smentisce. Sarebbe stata pretermessa la valutazione di una conversazione intercettata tra BR LL e la sorella SA, in cui questa le dice che con le "buone" si può ottenere tutto, ottenendo in risposta da BR LL che con le "buone" non aveva mai ottenuto niente, ed in cui la sorella SA gli chiede del perché di tutto questo odio verso il fratello MA e di cosa gli avesse fatto il fratello MA. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inattendibilità dell'alibi dell'imputato. La sera dei fatti verso le ore 20.00 vi era stata una riunione di famiglia nella campagna dei genitori dei due fratelli, cui aveva partecipato anche MA LL, come confermato da due testimoni che erano presenti e sono stati sentiti in dibattimento, che ingiustamente non sono stati ritenuti credibili. Così come è ingiusta la valutazione di tardività dell'alibi che sarebbe emerso solo in dibattimento, in quanto la circostanza che l'interrogatorio di garanzia sia stato trascritto solo in forma riassuntiva, e non vi sia registrazione integrale, non consente di verificare se MA LL abbia in realtà parlato da subito o meno di tale alibi. 3 Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al mancato rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto vi sarebbero diversi elementi che dovrebbero ingenerare il dubbio sulla responsabilità dell'imputato, dalla inattendibilità delle dichiarazioni di BR LL, all'alibi riferito dai testimoni, alla mancanza di riscontro sullo stub, alla distanza tra il luogo in cui è avvenuto l'agguato alle ore 20.50 ed il luogo in cui dall'analisi del g.p.s. dell'autovettura con cui aveva iniziato la fuga MA LL risulta essersi trovato alle ore 21.06 Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al diniego della domanda delle attenuanti generiche, motivate solo sull'assunto della non meritevolezza, ed all'eccessivo aumento per la continuazione per reati satellite.
2.2. Con il secondo atto di ricorso in ordine temporale (atto di ricorso avv. Quarta) si deduce quanto segue. Con unico motivo, sia pure accompagnato da una intitolazione su cinque punti, si deduce violazione delle regole sulla valutazione della prova, evidenziando anche qui la inattendibilità delle dichiarazioni di BR LL, la impossibilità di una valutazione frazionata delle stesse, la motivazione fondata su giudizi meramente congetturali o travisati, il mancato esame di censure formulate con l'atto di appello di 100 pagine, non tutte esaminate dal giudice di secondo grado, e l'omessa valutazione di circostanze che avrebbero portato ad escludere la responsabilità dell'imputato.
3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, dr.ssa Assunta Cocomello, ha concluso per l'inammissibilità dell'atto di ricorso dell'avv. Santangelo per difetto di legittimazione, e l'inammissibilità dell'atto di ricorso dell'avv. Quarta per manifesta infondatezza dei motivi. Il difensore delle parti civili MA CE De OC, ON D'EN, IO D'EN, UIa AN ZE, avv. Andrea Bazzani, non ha partecipato alla discussione orale, ma ha depositato nota di conclusioni scritte, in cui ha chiesto di confermare la sentenza d'appello. Il difensore della parte civile NA D'EN, avv. Diego Petroni, non ha partecipato alla discussione orale, ma ha depositato nota di conclusioni scritte, in cui ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. I difensori dell'imputato, avv. Francesco Santangelo e Franco Coppi, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 4 1. L'atto di ricorso a firma dell'avv. Santangelo è inammissibile. Come evidenziato dal Procuratore generale durante la discussione in udienza, MA LL aveva revocato la nomina dell'avv. Santangelo il 25 febbraio 2022 con dichiarazione resa nella matricola del carcere. Il ricorso è stato depositato il 27 aprile 2022, circa due mesi dopo la revoca. Il ricorso firmato solo dal difensore, non ci sono né in calce, né a margine, nuove procure in suo favore. In presenza di un secondo difensore di fiducia (nel caso in esame, l'avv. Quarta) non opera la previsione dell'ultrattività del mandato del difensore revocato o rinunciante fino alla nomina del difensore d'ufficio di cui all'art. 107, comma 3, cod. proc. pen. Nella discussione orale in udienza l'avv. Santangelo, nelle more rinominato, ha sostenuto di ritenere di non essere mai stato in concreto revocato, perché ha svolto la difesa in modo continuativo, ma le nomine per facta concludentia sono ritenute irrilevanti nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 7151 del 18/12/2020, dep. 2021, Di Matteo, Rv. 281878: ai fini del ricorso per cassazione, la nomina del difensore di fiducia costituisce un atto formale che non ammette equipollenti, atteso che l'art. 613, comma 2, cod. proc. pen., nel prevedere espressamente che «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», esclude la rilevanza di eventuali nomine precedenti che non contengano l'espresso mandato alla presentazione del ricorso per cassazione, e, a maggior ragione, di nomine basate su "facta concludentia". Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore cui era stato revocato il mandato difensivo, considerando irrilevante, agli effetti del giudizio di legittimità, la circostanza che il legale avesse continuato ad assistere l'imputato nella fase di merito anche in epoca successiva alla revoca del mandato). Sempre nella discussione orale in udienza l'avv. Santangelo ha sostenuto che i motivi del proprio ricorso sono stati comunque trasfusi in quello presentato il giorno successivo dal co-difensore avv. Quarta, che a pag. 12 del proprio ricorso, riferendosi ad essi, ha usato l'espressione "che di seguito devono intendersi ritrascritti". Ma neanche questa opinione può essere condivisa, innanzitutto perché la lettura della frase precedente del ricorso dell'avv. Quarta consente di comprendere che l'espressione "che di seguito devono intendersi ritrascritti" si riferisce soltanto alla "ritenuta inattendibilità parziale dei riferimenti di BR LL", e quindi non a tutti gli altri motivi esposti nel ricorso dell'avv. Santangelo. 5 43 Inoltre, va ricordato che l'impugnazione per relationem non è ammessa nel corrente sistema processuale. La giurisprudenza di legittimità ha precisato più volte con riferimento al rapporto tra impugnazione del pubblico ministero e - sollecitazione all'impugnazione della parte civile, ma il principio è più generale e può essere riproposto anche nel caso di rapporti tra ricorsi di diversi difensori - che, se in un ricorso ci si intende riferire ad un atto esterno ad esso, questo atto deve essere trascritto, e non può essere soltanto citato (Sez. 4, Sentenza n. 14014 del 04/03/2015, Bellucci, Rv. 263016: È ammissibile l'appello del pubblico ministero, il quale trascriva nel proprio atto d'appello, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta allo stesso presentata ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., risultando così rispettato il requisito di specificità dei motivi. In motivazione la S.C. ha sottolineato la differenza dell'ipotesi in esame con quella in cui l'appello del pubblico ministero si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse dalla parte civile nella propria impugnazione, senza indicare le ragioni sulla sentenza appellata;
del dissenso Sez. 5, Sentenza n. 41782 del 26/05/2016, P.G. in proc. Lonardi, Rv. 267864: È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero a richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., nel quale il P.M. si limiti ad esprimere condivisione per le censure contenute nella predetta richiesta, senza indicare le ragioni del proprio dissenso dalla sentenza impugnata. In motivazione, la S.C. ha anche precisato che il requisito di specificità può dirsi rispettato qualora nell'atto di appello siano trascritte, testualmente e per esteso, le doglianze contenute nell'istanza della parte civile, ma non nell'ipotesi di un rinvio "per relationem" a queste ultime;
Sez. 3, Sentenza n. 15205 del 15/11/2019, dep. 2020, Capuano, Rv. 278915: È ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante, ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto). Ne consegue che l'utilizzo di formule quali "che di seguito devono intendersi ritrascritti", o similari, non è sufficiente per ritenere incardinato il rapporto processuale su motivi esterni rispetto all'atto di ricorso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte. In definitiva, l'atto di ricorso dell'avv. Santangelo è inammissibile per difetto di legittimazione, ed i relativi motivi non possono essere recuperati mediante il richiamo effettuato ad essi dall'atto di ricorso dell'avv. Quarta.
2. L'atto di ricorso dell'avv. Quarta è infondato. 6 4 Nell'atto di ricorso si sostiene la inattendibilità delle dichiarazioni di BR LL e la impossibilità di una valutazione frazionata delle stesse, che sarebbe possibile per le dichiarazioni del chiamante in correità ma non per quelle del testimone puro. Il motivo è infondato, perché la possibilità per il giudice di valutare in modo frazionato le dichiarazioni rese in giudizio da una stessa fonte è una species del più generale principio della libera valutazione delle prove di cui all'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., ed è una caratteristica della prova dichiarativa in generale. A tal fine, non rileva quale sia lo statuto processuale del dichiarante, perchè essa può caratterizzare, infatti, sia le dichiarazioni dell'imputato che quelle del testimone che quelle delle figure intermedie tra l'uno e l'altro (Sez. 5, Sentenza n. 25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103: è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica - ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica - con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell'intero racconto;
Sez. 4, Sentenza n. 21886 del 19/04/2018, Cataldo, Rv. 272752: In tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte (conforme Sez. 5, Sentenza n. 46471 del 19/10/2015, Rosano, Rv. 265874). Il limite per il giudice della possibilità di procedere a valutazione frazionata sta nell'esistenza di una interferenza logico-fattuale, ovvero di un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica, tra le dichiarazioni ritenute attendibili e quelle ritenute inattendibili. L'espressione "interferenza logico-fattuale" significa che non possono essere ritenute vere le dichiarazioni sul fatto a valle se non sono ritenute vere le dichiarazioni sul fatto a monte. Nel caso in esame, però, non vi è alcuna interferenza logico-fattuale tra le dichiarazioni di BR LL, giudicate false, sul contenuto dell'incarico dato a LL e De OC, sull'aver consegnato una pistola a salve a LL, sull'aver consegnato una siringa a De OC, e quelle, giudicate vere, sul riconoscimento di MA LL come autore dell'agguato, perché all'evidenza le prime non condizionano le seconde, in quanto possono essere false senza escludere che le seconde, invece, possano essere vere. 7 4 Va anche osservato che la motivazione che ha dato la Corte d'appello per giustificare la falsità della prima parte delle dichiarazioni di BR LL, che la difesa non ha apprezzato ed ha censurato a pag. 9 del ricorso, ovvero che, se BR LL avesse ammesso la natura dell'incarico a LL e De OC, avrebbe dovuto ammettere di aver preordinato una estorsione in danno del fratello CO, sono del tutto logiche, e conformi anche al contenuto dell'art. 198, comma 2, cod. proc. pen. Il motivo di ricorso censura, poi, il giudizio di attendibilità del teste formulato dal giudice d'appello anche alla luce di alcune circostanze che smentirebbero la versione resa da BR LL (l'unico sparo accertato dal consulente tecnico, anziché i due riferiti dal teste;
il parziale travisamento del volto di chi ha sparato), circostanze che non sono state valorizzate nella sentenza di secondo grado, ma che, in doppia conforme, risultano valutate in quella di primo grado alle pag. 59 e 27. Non si verifica, pertanto, un travisamento per omissione, né può essere ritenuta illogica la conclusione del giudice del merito che ritiene che si tratti di particolari che non inficiano il racconto per la concitazione in cui è avvenuta l'azione. La stessa conversazione tra padre e figlio intercettata presso la caserma dei Carabinieri non si presta all'interpretazione univoca che intende attribuirle la difesa, in quanto, a fronte della protesta del figlio che riferiva che non c'era la certezza che ad aver sparato fosse lo zio MA, BR LL, in realtà, conferma di essere convinto sia lui, attribuendo la certezza alla circostanza che il fratello sia sparito subito dopo i fatti, ovvero ad un fatto oggettivo che è estraneo al dichiarante, e che, quindi, nella conversazione con il figlio acquista più autorevolezza rispetto alla mera ripetuta convinzione di BR di averlo riconosciuto. Il motivo di ricorso censura anche il giudizio che la Corte d'appello ha dato dell'alibi introdotto dalla difesa dell'imputato, ma sul punto va osservato che qui non è dedotto alcun tipo di travisamento né per omissione, né per invenzione, né per falsificazione, perché le prove in punto di alibi sono quelle valutate dalla Corte d'appello, e le doglianze mosse dal ricorrente si risolvono in una ricostruzione alternativa delle evidenze probatorie, che di per sé non è apprezzabile in sede di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01), e che conduce alla dichiarazione di inammissibilità dell'argomento difensivo. Da ultimo, il motivo di ricorso censura la mancata risposta ad alcuni argomenti contenuti nell'atto di appello, di cui si riferisce che era composto di oltre 100 pagine, ma un argomento di questo tipo è inammissibile, in quanto l'atto di ricorso 8 non contiene la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879; è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'applicazione del principio è ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per "relationem" alla sentenza di questi, poichè in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate).
3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
4. Non si provvede a condanna dell'imputato alla rifusione delle spese delle parti civili, che non hanno partecipato all'udienza di discussione, ma si sono limitate al deposito di conclusioni scritte. Quando la trattazione del ricorso segue rito della discussione orale, non è ammessa la trattazione scritta solo per alcune parti, che darebbe vita ad un rito misto non ammesso dal sistema processuale. Ne consegue che, non essendo stata svolta dalle parti civili attività processuale in udienza, non si può riconoscere alle stesse le spese per quella svolta fuori dall'udienza stessa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese DEPOSITAT processuali. IO IN CANCELLERIA Così deciso in Roma, il 15 novembre 2022. R IA IZ D IU 12 GEN 2023 Il consigliere estensore Il presidente G CARIO IO at Angela Tardio R Carmine Russo g A lca N Angele s ZIO a C a N rin U Li n e F Sta IL 9