Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARENULA 21, presso l'avvocato ISABELLA LESTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GUIDO CORSO, giusta procura speciale per Notaio Alberto Vladimiro Capasso rep. 45125 del 18/12/2000;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO GERACI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 666/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 19/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/10/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Corso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi;
SVOLGIMENTO DAL PROCESSO
Con atto 5.3.1997 l'Enel s.p.a. convenne il Comune di Palermo dinanzi alla Corte di Appello di Palermo e propose opposizione alla stima della indennità dovuta per la espropriazione di un terreno di sua proprietà esteso mq. 2089, occupato in via di urgenza il 21.6.1990, per la realizzazione di un edificio scolastico e poi espropriato con ordinanza sindacale dell'11.12.1996, con l'offerta di indennità complessive per L. 52.670.520, giudicate dall'opponente inadeguate.
La corte di appello ha respinto l'opposizione e condannato il Comune a versare presso la Cassa DD. PP., in favore dell'Enel, l'ulteriore somma di L. 7.900.578; ha compensato integralmente le spese del processo.
Ha ritenuto la corte territoriale infondata la opposizione, in quanto la destinazione urbanistica dell'area espropriata ne escludeva la edificabilità all'epoca del provvedimento espropriativo, trovandosi il terreno in zona destinata ad attrezzature ed essendo in concreto utilizzato per attività sportive, essendo stati realizzati alcuni campi da tennis con un fabbricato annesso.
Dopo avere premesso che i vincoli di piano regolatore generale si distinguono in strumentali o di mera inedificabilità - che si limitano a differire la possibilità di edificare ad un momento successivo al compimento di attività di programmazione - e vincoli sostanziali o di localizzazione, che identificano il luogo in cui sono destinate a sorgere opere pubbliche e sono dunque preordinati all'esproprio, sostanziandosi in una sorta di prenotazione di espropriazione, ha rilevato la erroneità del criterio di stima adottato dal c.t.u. nel determinare il valore del terreno in oggetto, con riferimento al contesto urbanistico circostante, in presenza di vincoli conformativi di inedificabilità del suolo, imposti nell'ambito della zonizzazione del territorio, in relazione ai quali il criterio estimativo applicabile è quello dei suoli agricoli. Peraltro il criterio di stima utilizzato dal Comune era stato ibrido, essendo il corrispondente risultato economico lontano dal valore agricolo e da quello delle circostanti aree edificabili, e ciò consentiva, in difetto di sua domanda riconvenzionale, di mantenere ferma una indennità più favorevole all'espropriato di quanto sarebbe stata quella reale ed effettiva, a nulla rilevando il fabbricato realizzato dall'Enel sul terreno, perché abusivo, ed influendo marginalmente il costo delle strutture sportive sul valore economico dell'area e comunque risultando ricompreso nella generosa indennità liquidata.
Propone ricorso per cassazione l'Enel con quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste il Comune di Palermo con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 5 bis D.L. 333/1992, conv. nella L. 359/1992.
Addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto che aree fabbricabili siano solo quelle destinate ad edilizia residenziale ed abbia così assimilato un'area destinata ad attrezzature (pubbliche o private), ricadente in un contesto altamente urbanizzato ad un terreno agricolo, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale, include tutti quelli in cui la edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita alla iniziativa privata.
Con il secondo motivo viene proposta analoga denunzia sotto il profilo che, rigettando la opposizione alla stima, la corte di appello abbia confermato la riduzione del 40% operata dal Comune, benché la offerta della indennità di cessione volontaria fosse inattendibile ed inaffidabile, essendo stato offerto un importo corrispondente a L. 30.000/mq, nonostante la Commissione provinciale per le espropriazioni, nella determinazione della indennità definitiva, avesse stabilito un valore unitario di L. 318.000/mq per tutti i terreni interessati alla realizzazione del nuovo ginnasio liceo G. Meli.
Con il terzo motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 L. 22.10.1971 n. 865 e la omessa motivazione. Lamenta la ricorrente che la Corte territoriale abbia mancato di motivare sulla misura della indennità, allorché ha disatteso quelle determinate dalla Commissione ex art. 15 L. 865/1971, della quale la opponente era venuta a conoscenza nel corso del giudizio promosso contro la stima della indennità provvisoria. Di tale indennità definitiva e delle sue differenze con la provvisoria la corte di merito avrebbe mancato di tenere conto, ragionando come se definitiva fosse stata la stima indicata nel decreto opposto, disattendendo, senza alcuna motivazione, le conclusioni della Commissione provinciale che era partita dalla premessa della edificabilità, assegnando all'area il valore di L. 318.000/mq.
Con il 4^ motivo si denunziano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 72 L. 2359/1865 e dell'art. 20 L 865/1971, con riferimento alla indennità di occupazione.
Assume, infatti, la ricorrente che gli errori compiuti nella determinazione della indennità di espropriazione si sono ripercossi sul calcolo di quella di occupazione, da determinarsi in base agli interessi legali sul valore venale dell'immobile o in subordine sull'importo dell'indennità di espropriazione "calcolato alla stregua dei criteri sanciti dalla decisione dei superiori motivi di ricorso".
Nessuno dei motivi merita di essere accolto.
Il primo muove dalla premessa, corretta in punto di diritto, che la edificabilità non è solo quella destinata ala edilizia residenziale, ad essa dovendosi equiparare, con le dovute distinzione ai fini della concreta determinazione della indennità di esproprio, qualunque forma di trasformazione del suolo, purché sia attuabile ad iniziativa dei privati, soggetta a preventiva autorizzazione comunale (Cass. SS.UU. 172/2001; Cass. 112/2003; 15704 e 15419/2001; 9669 e 8028/2000). La doglianza tuttavia non ha pregio, giacché si limita ad assumere la natura edificatoria sulla base di quanto accertato dalla sentenza impugnata e cioè che il terreno si trova in zona destinata ad attrezzature ed era in concreto utilizzato per attonita sportive, essendovi stati realizzati alcuni campi da tennis con un fabbricato annesso.
Manca il ricorrente di indicare, così incorrendo nella violazione del principio di autosufficienza del ricorso,donde abbia tratto fondamento la affermazione che si tratta di area destinata dallo strumento urbanistico ad attrezzature "suscettive di essere realizzate da privati, oltreché dalla mano pubblica", a nulla rilevando la avvenuta edificazione di un fabbricato, posto che, come la corte territoriale riferisce, si tratta di immobile abusivo. Il secondo ed il terzo motivo - il cui esame va compiuto congiuntamente, in quanto entrambi riferiti alla determinazione della indennità definitiva della Commissione provinciale per le espropriazioni - non possono avere sorte migliore, considerato che la riduzione del 40% apportata alla stima della indennità trova piena giustificazione nella misura dell'importo offerto, sensibilmente superiore alla stima, e che a nulla rileva la determinazione della Commissione predetta, la quale non produce alcuna preclusione alla determinazione giudiziale, una volta che il giudice sia stato investito del potere - dovere dell'accertamento.
Peraltro nulla il ricorrente deduce in ordine al criterio di determinazione adottato dalla C.p.e., se cioè fondato sulla edificabilità legale o di fatto;
mentre la doglianza circa la mancata valutazione di quell'elemento processuale trova ragione di essere disattesa nella stessa deduzione del ricorso (p. 8) laddove si afferma che il riferimento ad esso fu compiuto con la comparsa conclusionale e dunque tardivamente. Al di là del fatto che il giudice, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, e tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse (Cass. 4347/1999; 2008/1996;
3498/1994).
L'ultimo motivo e in parte assorbito dal rigetto dei precedenti, mentre è palesemente infondato laddove sostiene che la indennità di occupazione debba essere ragguagliata al valore venale dell'immobile, contrariamente al principio che debba invece rapportarsi alla indennità di espropriazione.
Le spese processuali seguono al soccombenza e si liquidano in Euro 1.600, di cui 100 per esborsi e 1.500 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in Euro 1.600 di cui 100 per esborsi e 1.500 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004