Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1999, n. 7771
CASS
Sentenza 20 luglio 1999

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In tema di espropriazione, l'impresa appaltatrice chiamata a realizzare l'opera pubblica in nome e per conto dell'ente destinatario dell'opera stessa non risponde dei danni subiti dal proprietario dell'area occupata soltanto nell'ipotesi di ultimazione dell'opera entro il termine di occupazione legittima, mentre risponde in solido con il destinatario del decreto di occupazione (nonché beneficiario dell'"opus") se l'attività di costruzione si sia protratta anche dopo la scadenza del predetto termine. Tale responsabilità solidale ha, peraltro, riferimento esclusivo al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima del terreno e dalla successiva perdita della proprietà per effetto dell'acquisto della medesima, a titolo originario, da parte dell'occupante (cosiddetta accessione invertita), mentre, nella ipotesi in cui i proprietari del suolo occupato facciano valere un danno ulteriore, derivante dalla mera attività di cantiere svolta dall'impresa appaltatrice (nella specie, demolizione di manufatti di protezione dell'area circostante, e conseguenti spese ulteriori a carico proprietari per l'assunzione di un servizio di guardia notturna), viene meno ogni ragione di solidarietà, trattandosi di attività propria (e di responsabilità propria) dell'appaltatore, a meno che questi non abbia, all'uopo, eseguito, in qualità di "nudus minister", precise ed inequivoche disposizioni del committente.

Nel caso di abusiva occupazione ed irreversibile impiego di un fondo per la realizzazione di opera pubblica (integrante fatto illecito estintivo del diritto di proprietà del privato ed acquisitivo del diritto stesso a titolo originario in capo all'ente costruttore), il danno deve essere determinato in una somma pari all'intera perdita patrimoniale subita (da rivalutarsi in correlazione del diminuito potere d'acquisto della moneta a partire dalla data dell'illecito fino al giorno della liquidazione), e, pertanto, quando si tratti di un'opera stradale, deve comprendere anche la diminuzione di valore della residua proprietà del privato, derivante dal vincolo di inedificabilità imposto dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765, per le zone latistanti alla sede stradale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1999, n. 7771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7771
    Data del deposito : 20 luglio 1999

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