Sentenza 20 luglio 1999
Massime • 2
In tema di espropriazione, l'impresa appaltatrice chiamata a realizzare l'opera pubblica in nome e per conto dell'ente destinatario dell'opera stessa non risponde dei danni subiti dal proprietario dell'area occupata soltanto nell'ipotesi di ultimazione dell'opera entro il termine di occupazione legittima, mentre risponde in solido con il destinatario del decreto di occupazione (nonché beneficiario dell'"opus") se l'attività di costruzione si sia protratta anche dopo la scadenza del predetto termine. Tale responsabilità solidale ha, peraltro, riferimento esclusivo al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima del terreno e dalla successiva perdita della proprietà per effetto dell'acquisto della medesima, a titolo originario, da parte dell'occupante (cosiddetta accessione invertita), mentre, nella ipotesi in cui i proprietari del suolo occupato facciano valere un danno ulteriore, derivante dalla mera attività di cantiere svolta dall'impresa appaltatrice (nella specie, demolizione di manufatti di protezione dell'area circostante, e conseguenti spese ulteriori a carico proprietari per l'assunzione di un servizio di guardia notturna), viene meno ogni ragione di solidarietà, trattandosi di attività propria (e di responsabilità propria) dell'appaltatore, a meno che questi non abbia, all'uopo, eseguito, in qualità di "nudus minister", precise ed inequivoche disposizioni del committente.
Nel caso di abusiva occupazione ed irreversibile impiego di un fondo per la realizzazione di opera pubblica (integrante fatto illecito estintivo del diritto di proprietà del privato ed acquisitivo del diritto stesso a titolo originario in capo all'ente costruttore), il danno deve essere determinato in una somma pari all'intera perdita patrimoniale subita (da rivalutarsi in correlazione del diminuito potere d'acquisto della moneta a partire dalla data dell'illecito fino al giorno della liquidazione), e, pertanto, quando si tratti di un'opera stradale, deve comprendere anche la diminuzione di valore della residua proprietà del privato, derivante dal vincolo di inedificabilità imposto dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765, per le zone latistanti alla sede stradale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/1999, n. 7771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7771 |
| Data del deposito : | 20 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SpA, in persona del legale rappresentante dott. Bruno Corazza, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato VITALIANO EN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CARDILLO del foro di Genova che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI GI, DI ZI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO CROCETTA, LUIGI SILVA, del foro di Genova, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
OMP DI SPA, DI BR;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 03319/98 proposto da:
DI BR e O.M.P. DI SpA, in persona del legale rappresentante IO RD, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che unitamente all'avvocato LUIGI SILVA del foro di Genova li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SpA, in persona del legale rappresentante dott. Bruno Corazza, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato VITALIANO EN, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CARDILLO del foro di Genova che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
DI GI, DI ZI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 308/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 19/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/99 dal Consigliere Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli Avvocati Carlo CARDILLO e Federico SBRANA per delega dell'Avv. Paolo CROCETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 1979 RD MA, RD IO e RD GR, coeredi di RD UL, e la O.M.P. RD S.p.A. esponevano che in forza di un provvedimento autorizzativo del Prefetto di Genova la S.p.A. OS, e per essa l'Impresa Ing. Enzo Mantovani S.P.A., appaltatrice dei lavori di costruzione di un lotto della sede di raddoppio dell'autostrada Genova-Savona, aveva parzialmente occupato nel gennaio del 1971 un complesso industriale di loro proprietà sito in Genova Pegli, alla Via Varenna, costituito da capannoni ad uso industriale con relative aree di servizio e collegamenti interni, che era condotto in locazione dalla F.LI RD S.p.A. (poi confluita nella O.M.P. RD S.p.A.) proprietaria degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature e titolare dell'omonima azienda, concessa in affitto al defunto RD UL;
che la S.p.A. OS aveva tardivamente promosso l'emanazione del decreto di espropriazione che aveva interessato la sola superficie di mq. 82, corrispondente all'area di fondazione della pila di sostegno del viadotto Varenna, con asservimento a servitù di sovrappasso di ulteriori complessivi mq. 890, corrispondenti alla proiezione verticale del viadotto.
Ciò premesso, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova l'A.N.A.S. e la S.p.A. OS per sentirle condannare al pagamento delle indennità loro spettanti, al risarcimento del danno per l'occupazione illegittimamente attuata al di fuori delle previsioni del decreto autorizzativo, nonché di quello arrecato alla gestione dell'azienda e di ogni altro eventuale maggior danno da essi subito.
Nel contempo gli attori, essendo stata disposta l'espropriazione con decreto prefettizio del 7 dicembre 1978, proponevano opposizione alla stima dell'indennità dinanzi alla Corte d'Appello di Genova, la quale, con sentenza del 6-26 marzo 1987, passata in giudicato, dichiarava illegittima l'occupazione del terreno successiva al 2 novembre 1975, data di scadenza dell'ultima proroga, e affermava che il decreto di espropriazione doveva ritenersi inutiliter datum poiché relativo ad un bene che era già divenuto proprietà della pubblica Amministrazione per acquisto a titolo originario essendo stata l'opera pubblica ultimata prima della emanazione del provvedimento ablatorio, con la conseguente improponibilità dell'opposizione.
Quindi, con sentenza non definitiva del 30 gennaio - 27 febbraio 1992, il tribunale, riunite le cause, estrometteva l'A.N.A.S. dal giudizio e condannava la S.p.A. OS al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo del terreno degli attori, disponendo con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, e, con sentenza definitiva del 9 febbraio - 1^ marzo 1995, dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti di RD MA, che aveva ceduto le proprie ragioni litigiose alla figlia RU, e condannava la S.p.A. OS al pagamento delle somme, rispettivamente, di L.
1.476.262.442 a favore di RD IO e RD GR, eredi di RD UL, di L. 230.430.000 in favore della O.P.M. RD S.p.A., e di L. 27.033.876 in favore della O.M.P. RD S.p.A. e di RD RU in parti eguali per l'occupazione senza titolo del loro terreno. Su gravame sia della S.p.A. OS, sia di RD IO e RD GR, nonché della O.M.P. RD S.p.A. e di RD RU, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 19 marzo - 19 maggio 1997, rigettava l'appello principale della S.p.A. OS e, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava in L. 125.459.000, i danni subiti dalla O.M.P. RD S.p.A. e da RD RU per le demolizioni effettuate nella proprietà immobiliare.
Osservava preliminarmente la corte che la sentenza non definitiva di primo grado, passata in giudicato, aveva dato atto che a seguito del giudicato esterno, relativo alla pronuncia resa dalla corte d'appello sull'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, doveva ritenersi definitivamente accertato fra le parti che l'occupazione del terreno era stata riconosciuta illegittima solo per il periodo successivo al 2 novembre 1975 e che l'Amministrazione aveva acquistato la proprietà del terreno occupato a titolo originario per essere stata l'opera pubblica realizzata prima dell'emanazione del decreto di espropriazione. Osservava, inoltre, che il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di condanna generica precludeva la riproposizione nel giudizio di determinazione del danno di deduzioni di fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi antecedentemente a tale pronuncia: conseguentemente doveva ritenersi passata in giudicato l'affermazione che l'occupazione dei terreni in questione era avvenuta senza titolo indipendentemente da qualsiasi limitazione temporale rispetto alla domanda degli attori, e, quindi, sin dall'origine a seguito dell'evidente, seppur implicito, accoglimento della tesi sostenuta dagli attori, secondo cui il decreto di occupazione di urgenza doveva ritenersi illegittimo, sia perché non conteneva l'offerta di alcuna indennità, sia perché l'occupazione era stata estesa in via di fatto ad aree diverse e superiori da quelle originariamente previste, sia, infine, perché l'occupazione era stata effettuata non in vista della successiva espropriazione, bensì per utilizzo di cantiere, per cui avrebbe dovuto operare la procedura degli artt. 64 e 68 della legge n. 2359 del 1865. Parimenti dovevano ritenersi coperte dal giudicato sia l'esistenza di danni di tipo aziendale e immobiliare, sia la responsabilità della S.p.A. OS.
Ciò premesso la corte, passando ad esaminare i motivi di gravame proposti contro al sentenza definitiva di primo grado, rigettava l'appello principale della S.p.A., OS perché le doglianze da essa proposte per contestare il diritto al risarcimento dei danni aziendali degli eredi di RD UL e della O.M.P. RD S.p.A. erano precluse dal giudicato interno, mentre quelle mosse contro le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio si rivelavano infondate alla luce di un puntuale riesame delle critiche mosse contro l'operato del consulente sicché doveva essere confermata la condanna al risarcimento dei danni consistenti nelle spese di guardiania derivanti dalla demolizione del muro di cinta della proprietà RD e di queLI rappresentati dai maggiori costi dovuti a difficoltà dei trasporti interni di materiali e manufatti.
Passando all'esame degli appeLI incidentali, riconosceva, in riforma della sentenza impugnata, la somma di L. 125.459.000 in favore di RD RU e della O.M.P. RD S.p.A. a titolo di risarcimento del danno per la demolizione del muro di cinta, ma rigettava le doglianze mosse contro il diniego del risarcimento dei danni conseguenti alle asserite minusvalenze edificatorie, poiché gli appellanti incidentali non avevano fornito alcuna pro va del concreto pregiudizio subito dalla residua parte del fondo, che avrebbe potuto essere indennizzato solo in presenza di un rapporto immediato e diretto fra l'espropriazione parziale e il danno lamentato, mentre restava escluso nel caso in cui, come nella specie, il deprezzamento della parte residua del fondo fosse dovuta alle limitazioni legali della proprietà, che avevano carattere generale ed erano indipendenti dall'intervento ablatorio, gravando su tutti i beni che fossero venuti a trovarsi in una posizione di contiguità con l'opera pubblica;
tale conclusione risultava confermata dal rilievo che nessuno dei progetti edilizi relativi a palazzine da costruirsi sull'area appartenente ai RD era stato approvato e realizzato.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la S.p.A. OS con tre motivi.
Resistono RD GR e RD IO con controricorso.
Resistono altresì con autonomo controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, RD RU e la O.M.P. RD S.p.A.
La ricorrente principale ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
Ciascuna parte ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale la S.p.A. OS denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360. nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ravvisato la preclusione da giudicato interno in ordine ai danni aziendali che gli attori avrebbero subito nel periodo dell'occupazione legittima, e cioè sino al 2 novembre 1975, data di scadenza dell'ultima proroga, poiché la sentenza non definitiva di primo grado si era limitata a prendere atto del giudicato esterno derivante dal la pronuncia resa dalla corte d'appello sull'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, e ad affermare il diritto al risarcimento nei confronti della Soc. OS del solo danno derivante dall'occupazione illegittima, escludendo così ogni pregiudizio indennizzabile per il periodo precedente, e ciò con particolare riferimento al risarcimento del cosiddetto danno aziendale subito dagli affittuari del complesso occupato, che si erano interamente consumati sia per RD UL, dante causa di RD IO e RD GR (affittuario sino al 31 dicembre 1973), sia per la O.M.P. RD S.p.A. (affittuaria dal 1^ gennaio al 30 settembre 1974), durante il periodo di occupazione legittima.
La censura merita accoglimento poiché la sentenza non definitiva di primo grado - suscettibile di diretto riesame da parte del giudice di legittimità attesa la portata della censura che investe i limiti del giudicato interno (Cass. 21 maggio 1996, n. 4676) - non contiene alcuna espressione dalla quale possa desumersi l'implicito accoglimento della tesi prospettata dagli attori, secondo cui il decreto di occupazione d'urgenza sarebbe stato sin dall'origine illegittimo e avrebbe dato luogo ad una occupazione senza titolo alcuno, e, sebbene la società OS avesse puntualmente eccepito in limine litis che l'unica domanda risarcitoria ammissibile poteva essere quella relativa ai danni verificatisi dopo la scadenza dell'occupazione legittima, e cioè dal 1^ gennaio al 7 dicembre 1978 (pag. 9 della sentenza non definitiva), presenta una assoluta carenza di pronunzia al riguardo, nonostante le puntuali contestazioni mosse dalla parte convenuta. Nè poi risulta che gli attori, in presenza di siffatta contestazione che circoscriveva in un ambito temporale ben definito i danni suscettibili di risarcimento, abbiano formulato idonee istanze istruttorie per dimostrare che l'occupazione legittima doveva essere in ipotesi riferita alla sola area poi definitivamente occupata dall'opera pubblica e che la società occupante aveva arbitrariamente esteso il cantiere di lavoro oltre i limiti segnati dal decreto di occupazione di urgenza, del quale non è dato neppure conoscere l'esatto tenore per quanto concerne l'esatta individuazione della zona della quale si consentiva l'occupazione per la realizzazione dell'opera pubblica.
Ciò risulta, del resto, confermato dalla stessa motivazione della sentenza impugnata la quale riconosce (pag. 8) che il tribunale ha specificato che il proprietario del fondo che abbia subito una trasformazione irreversibile a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica prima dell'emanazione del decreto di espropriazione ha diritto all'indennità di occupazione per il periodo di occupazione legittima, al risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo per il periodo successivo di occupazione illegittima e al controvalore del bene acquistato a titolo originario dall'Amministrazione occupante, senza giustificare in alcun modo l'affermazione che nella specie, accanto all'occupazione legittima si era verificata una occupazione di altre parti del fondo non sorretta da alcun provvedimento autorizzatorio.
E, non avendo la sentenza non definitiva di primo grado preso in considerazione la prospettazione dell'originaria illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza formulata dagli attori, quanto meno a causa della arbitraria estensione dell'occupazione oltre i limiti consentiti, erronea deve ritenersi l'asserita evidenza di un accoglimento implicito della medesima, e deve invece affermarsi, più correttamente, che, in mancanza di specifica impugnazione sul punto, tale prospettazione sia stata invece implicitamente disattesa, con la conseguente esclusione di ogni pregiudizio per la conduzione aziendale nel periodo di occupazione legittima, e cioè dal 1^ gennaio 1971 fino alla scadenza dell'ultima proroga, tenuto conto del fatto che il contratto di affitto di azienda è proseguito sino alla sua naturale scadenza (31 dicembre 1973) durante il periodo di occupazione legittima sicché nessun pregiudizio è derivato per gli eredi RD dal comportamento della società occupante. Tale conclusione trova, del resto, un valido elemento di riscontro nel rilievo che, in occasione della precisazione delle conclusioni riportate nella sentenza non definitiva di primo grado, gli attori hanno chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione d'urgenza del loro terreno, previo accertamento della sua illegittimità "originaria o sopravvenuta", mentre, nel rinnovare le conclusioni riportate nella sentenza definitiva di primo grado, hanno chiesto la condanna della S.p.A. OS al pagamento delle indennità per l'occupazione temporanea legittima dal gennaio 1971 sino alla scadenza dell'ultima proroga (individuata nel novembre del 1975) mostrando in tal modo la loro consapevolezza del mancato accoglimento della tesi originariamente prospettata, secondo cui l'occupazione sarebbe stata sin dall'origine illegittima per difetto di un valido titolo.
Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a ritenere che il riconoscimento del diritto degli attori al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione senza titolo del terreno di cui in premessa, contenuta nella sentenza non definitiva di primo grado passata in giudicato, non consente altra interpretazione se non quella che la quantificazione dei danni risarcibili rimessa al prosieguo non poteva esorbitare dall'ambito del pregiudizio derivato dall'occupazione illegittima e dalla successiva perdita della proprietà verificatasi dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima, restando così esclusa ogni pretesa risarcitoria per il danno aziendale, verificatosi prima della scadenza di tale periodo temporale.
Col secondo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2967 cod. civ. , in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. , con riferimento al risarcimento del danno di carattere industriale, che non risulterebbe sorretto da sicuri elementi probatori. Si afferma, inoltre, che erroneamente sarebbero stati ad debitati ad essa ricorrente i danni derivanti dalla normale attività di cantiere svolta dalla società appaltatrice con riferimento alla demolizione del muro di cinta della proprietà RD, tanto più che non risultava che tali opere riguardassero aree oggetto di occupazione.
L'esame della censura, che ha chiara natura subordinata, resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo, per effetto del quale durante il periodo di occupazione legittima nessuna pretesa risarcitoria possono vantare i proprietari dell'area occupata, cui compete la sola indennità prevista dalla legge.
Per quanto riguarda poi l'affermazione della responsabilità esclusiva della S.p.A. OS per tutti i danni subiti dai RD, essa forma oggetto di più specifica trattazione nell'illustrazione nel motivo successivo, cui si rinvia. Con il terzo motivo viene dedotta, infatti, analoga censura con riferimento alla responsabilità della ricorrente per le spese di guardiania conseguenti alla demolizione del muro di cinta, e si con testa l'erroneo riferimento alla preclusione da giudicato interno, affermata al riguardo dalla sentenza impugnata, in base alla considerazione che la sentenza non definitiva di primo grado si sarebbe limitata ad affermare la legittimazione passiva esclusiva della S.p.A. OS accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal l'A.N.A.S., senza peraltro pronunziarsi sulla responsabilità della società convenuta anche per i danni derivanti da demolizioni eseguite di propria iniziativa dalla società appaltatrice su un'area, per di più, estranea alla attuata occupazione d'urgenza.
La censura merita accoglimento in quanto entrambe le ragioni poste a fondamento della statuizione della sentenza impugnata appaiono destituite di fondamento.
E infatti l'affermazione della responsabilità esclusiva della soc. OS per i danni derivanti dall'occupazione acquisitiva di parte del fondo RD contenuta nella sentenza non definitiva di primo grado passata in giudicato va letta in concomitanza con l'operata estromissione dell'A.N.A.S., anch'essa convenuta in giudizio, e non può rivestire una portata tale da comportare che l'affermazione di responsabilità riguardi "tutti" i danni lamentati dagli attori, si da precludere nel giudizio successivo ogni ulteriore distinzione all'interno di essi.
Nè poi vale il rilievo che non era condivisibile l'affermazione del primo giudice, secondo cui le conseguenze della demolizione del muro di cinta non potessero imputarsi alla S.p.A. OS, mancando la prova che essa avesse impartito specifiche istruzioni al riguardo all'impresa appaltatrice, o che tali demolizioni fossero indispensabili per la realizzazione dell'opera appaltata, poiché dagli elementi istruttori raccolti emergeva che le demolizioni in questione erano state eseguite per ineludibili esigenze tecniche correlate all'esecuzione dei lavori.
Va considerato, infatti, che, se in linea di massima l'autore materiale dell'opera pubblica, nel caso in cui essa venga realizzata da un'impresa appaltatrice in nome e per conto dell'ente destinatario dell'opera stessa, non risponde dei danni subiti dal proprietario dell'area occupata solo se l'opera venga terminata durante il periodo di occupazione legittima, mentre risponde in solido con il destinatario del decreto di occupazione, beneficiario dell'opera, se l'attività di costruzione si sia protratta anche dopo la scadenza del periodo suddetto (Cass. 21 marzo 1995, n. 3249), tale responsabilità solidale ha per oggetto unicamente il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione illegittima del terreno e dalla successiva perdita della proprietà per effetto dell'acquisto a titolo originario in favore dell'occupante a seguito della irreversibile trasformazione del suolo derivante della realizzazione dell'opera pubblica.
Quando, invece, i proprietari del suolo occupato facciano valere un danno ulteriore, derivante dall'attività di cantiere esercitata dall'impresa appaltatrice la quale abbia demolito manufatti esistenti sull'area circostante determinando la necessità di spese ulteriori per i proprietari del suolo, che nella specie sono stati costretti ad affrontare spese di guardiania a seguito della demolizione del muro di cinta della loro proprietà, vie ne meno ogni ragione di solidarietà trattandosi di un'attività ulteriore compiuta dall'appaltatore il quale, com'è noto, opera con gestione a proprio rischio (art. 1665 cod. civ.) e risponde direttamente ed in via esclusiva per i danni arrecati a terzi, ancorché derivanti dall'esecuzione di lavori essenziali per la realizzazione dell'opera pubblica a lui affidata, con il solo limite che tale attività non sia stata compiuta in attuazione di precise disposizioni del committente, che fanno venir meno il rischio di gestione riducendo l'appaltatore a mero esecutore di ordini altrui (c.d. nudus minister), nel qual caso opera la responsabilità indiretta ex art.2049 cod. civ. Ne consegue che la responsabilità di tali danni incombe unicamente all'impresa appaltatrice dei lavori e non può far carico alla soc. OS.
Con il ricorso incidentale RD RU e la O.M.P. RD S.p.A. denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno derivante dal pregiudizio subito dalla residua parte della proprietà, la cui suscettibilità edificatoria sarebbe stata praticamente azzerata dalla realizzazione del manufatto autostradale. Sostengono, in particolare, che la prova del danno, ritenuta insussistente, emergerebbe dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che ha determinato in L. 160.270.000 la minusvalenza edificatoria del residuo fondo RD secondo i valori monetari del 1975, e prescinderebbe dalla dimostrazione della perdita di una concreta occasione di sfruttamento edificatorio;
contestano, inoltre, la validità dell'affermazione secondo cui la preclusione dell'edificazione sulla parte residua del fondo deriverebbe dall'obbligo di rispettare le distanze dalla sede autostradale, e cioè da una limitazione legale della proprietà, insuscettibile di risarcimento per la sua natura di vincolo di carattere generale derivante dalla legge.
La censura dei ricorrenti incidentali è fondata e merita accoglimento.
Motivi di ordine logico inducono a considerare preliminarmente il secondo profilo della censura in esame, con il quale si contesta che la disciplina dettata per l'indennizzo del pregiudizio subito dal la parte residua del fondo a seguito di espropriazione parziale sia suscettibile di applicazione anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia determinato l'acquisto a titolo originario del suolo sul quale essa sia stata realizzata indipendentemente dallo svolgimento di una regolare procedura espropriativa culminata nell'emanazione di un decreto di espropriazione.
Va rilevato in proposito che il pregiudizio subito dalla parte residua del fondo ha origini diverse nelle due fattispecie poste a raffronto poiché nel primo caso ha natura indennitaria, mentre nel secondo ha natura risarcitoria in quanto deriva da un fatto illecito che ha comportato l'estinzione del diritto di proprietà privata in dipendenza della irreversibile trasformazione dell'area occupata per la realizzazione di un'opera pubblica.
Nel caso di espropriazione parziale, infatti, il pregiudizio subito dalla parte residua del fondo concorre alla determinazione dell'indennità dovuta per la parte espropriata, la quale dovrà calcolata sulla base della differenza tra il giusto prezzo dell'intero fondo prima dell'occupazione e quello che potrà avere la parte residua dopo l'occupazione (art. 40 della legge n. 2359 del 1865), cosicché se la parte residua a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica dovesse restare priva di valore commerciale, l'indennità spettante all'espropriato finirà per essere determinata sulla base del valore di mercato dell'intero fondo e non della sola parte espropriata.
Ciò premesso, va condiviso il rilievo secondo cui la regola della non indennizzabilità del pregiudizio derivante alla residua parte del fondo per effetto delle limitazioni legali della proprietà derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica trova applicazione solo con riferimento all'espropriazione per pubblica utilità e costituisce espressione del principio generale secondo cui le limitazioni legali della proprietà costituiscono vincoli di natura conformativa, dei quali non può non tenersi conto nella determinazione dell'indennità di espropriazione, come reiteratamente evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità citata al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata.
Nell'ipotesi di opera pubblica realizzata senza la previa emanazione di un regolare provvedimento espropriativo costituisce invece affermazione costante della giurisprudenza di questa Corte che il danno risarcibile dev'essere commisurato all'intera perdita patrimoniale subita dal proprietario del fondo occupato e pertanto, nei casi in cui l'opera pubblica realizzata sia un'opera stradale, deve comprendere anche la diminuzione di valore della residua proprietà derivante dal vincolo di inedificabilità (Cass. 29 settembre 1987, n. 7317, 13 novembre 1987, n. 8344, citate dai ricorrenti incidentali).
Nè rileva la considerazione, espressa dalla S.p.A. OS nel controricorso da essa depositato per resistere al ricorso incidentale, secondo cui la vicinanza del fondo RD all'autostrada Genova-Savona era preesistente e che la inedificabilità dell'area residua non sarebbe perciò conseguenza dell'opera pubblica, consistente nel raddoppio della sede autostradale, poiché risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato - senza che al riguardo siano state mosse contestazioni dalla S.p.A. OS - che la potenzialità edificatoria della parte residua del fondo RD è stata praticamente azzerata dalla costruzione di un nuovo viadotto autostradale. Il giudice di primo grado ha tuttavia ritenuto irrilevanza per non avere gli attori assolto all'onere della prova, su di essi incombente, circa il nesso causale tra la realizzazione del raddoppio dell'autostrada Genova - Savona e il silenzio tenuto dall'Amministrazione comunale circa i progetti edilizi elaborati dai RD per la realizzazione costruzioni sulla loro proprietà. La sentenza impugnata, nel prestare adesione alla pronuncia del primo giudice ha aggiunto che ai fini della prova del danno derivante alla residua parte del fondo non era sufficiente la dimostrazione di una astratta, ipotetica possibilità di vendere o di costruire, ma occorrerebbe dimostrare l'esistenza di reali, effettive e concrete occasioni in tal senso, che siano state perdute per diretto e immediato effetto dell'occupazione abusiva, e che a tal fine non sarebbe sufficiente la mera presentazione di un progetto edilizio e la richiesta della relativa concessione, poiché tali circostanze varrebbero unicamente a dimostrare la mera possibilità di conseguire un vantaggio futuro, non già la perdita di un vantaggio concreto e attuale. Tali considerazioni non tengono tuttavia contro del fatto che gli appellanti incidentali, dolendosi che per effetto della realizzazione del raddoppio autostradale la parte residua del aveva visto praticamente azzerata ogni sua suscettività edificatoria avevano proposto al riguardo una esplicita doglianza sulla quale la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi pronuncia.
E infatti, le argomentazioni addotte dalla sentenza impugnata per rafforzare la ritenuta mancanza di prova in ordine al rapporto di causalità tra la realizzazione dell'opera pubblica e il danno lamentato dai RD con riferimento alle minusvalenze edificatorie, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla loro fondatezza, presuppongono che la doglianza formulata dagli appellanti incidentali sia del tutto irrilevante e debba intendersi implicitamente respinta, mentre sembra evidente a questa Corte che se risultasse suffragata da oggettivi elementi di riscontro l'asserita pressoché totale inedificabilità della parte residua del fondo per effetto della costruzione dell'o pera pubblica in funzione della quale era stata disposta l'occupazione parziale, tale circostanza sarebbe di per sè sola sufficiente a integrare le ragioni di danno fatte valere dagli appellanti incidentali, non essendo necessaria alcuna prova ulteriore per dimostrare la perdita della edificabilità dell'area residua la quale deriverebbe dalla stessa legge, che impone il rispetto di distanze le quali precludono o limitano l'attività edilizia.
Essendo stato omesso ogni accertamento al riguardo, la censura merita accoglimento non potendo prescindersi dalla verifica dell'affermazione degli appellanti incidentali secondo cui la parte residua del fondo avrebbe ormai perduto qualsiasi destinazione edificatoria.
In conclusione perciò in accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, nonché del ricorso incidentale, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà ai principi di diritto enunciati in motivazione e provvederà a fornire congrua e corretta motivazione in ordine alla asserita inedificabilità della parte residua del fondo RD in dipendenza della realizzazione dell'opera pubblica per la quale ne era stata disposta la parziale occupazione.
Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999