Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/06/2002, n. 8691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8691 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
EPUBBL0 869 1 /0 2 O L L O 4 B ) 7 E 3 E . E C N N , A O 1 P I 9 Z I 9 A 1 D R - T 1 E S 1 IN NOME DEL POLO ITALIANO I - C 1 G I E 2 D R . U A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I 9 D G Oggetto 3 E E T APPALTO CORRISPET N N 6 . SEZIONE SECONDA CIVILE E 4 S T TIVO - COMMITTENTE- . E S T I ASSEGNATARIO ALLOGGIO ( T R COOPERATIVA EDILIZIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A LEGITTIMALONE - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 21181/99 Cron.23807 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Ud.21/02/02 Dott. Vincenzo COLARUSSO Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RI LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO BORSIERI 13, presso lo studio dell'avvocato ARTURO GIALLOMBARDO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR ZZ legale rapp.te dell'impresa "EDIL 50" snc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADDA 105, presso lo STUDIO CHIAROMONTE, difeso dall'avvocato FELICE MAFFEY, giusta delega in atti;
2002 A· controricorrente - 274 avverso la sentenza n. 629/99 del Giudice di pace di -1- SALERNO, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Nel novembre 1997, la Edil 50 s.n.c. di NO luzzolino, citò davanti al Giudice di pace di Salerno AR De PR per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 1.556.518, a titolo di corrispettivo per lavori di straordinaria manutenzione eseguiti sui balconi dell'appartamento di proprietà della convenuta, facente parte dello stabile sito in quella città al civico 29 del Lungomare Cristoforo Colombo. La De PR resistette alla domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Assunta una prova testimoniale, il giudice adito accoglieva la domanda, rilevando, tra l'altro, che la convenuta era passivamente legittimata giacché l'alloggio ove erano stati effettuati i lavori le era stato assegnato in proprietà individuale dalla cooperativa edilizia costruttrice dell'edificio e della quale era socia. Avverso tale sentenza, depositata il 22 giugno 1999, la De PR ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, illustrati con memoria. Resiste la Edil 50 s.n.c. con controricorso. Motivi della decisione I motivi primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo risultano così rubricati: Violazione dell'art. 139 del R.D. 29.4.938 n. 1165, Testo Unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;
Violazione del combinato disposto dall'art. 67 del citato T.U. e dell'art. 1388 c.c.; - Violazione dell'art.2511 c.c.; 2 - Violazione dell'art. 1326, comma IV;
c.c. - Violazione dell'art. 2697, comma II, c.c.; - Violazione dell'art. 1220 c.c. Sia dalla formulazione testuale dei motivi sopra riportati che dalla loro concreta prospettazione, emerge all'evidenza come essi contengano censure affatto inammissibili in questa sede. Deve invero preliminarmente rilevarsi che, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha (necessariamente) deciso secondo equità, a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991 n. 374, a nulla rilevando che dell'equità non abbia fatto menzione in sentenza (cfr. Cass. nn. 5422/1995, 7448/2001). Al riguardo il Collegio ritiene di dover richiamare i principi - dei quali qui di seguito si riportano i tratti essenziali - affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella nota sentenza n. 716 del 1999 (e ribaditi con le successive sentt. nn. 4223/2001, 3673/2001, 3290/2001, 717/2001, 9799/2000 delle sezioni semplici), circa i limiti entro cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal giudice di pace secondo equità. A tali sentenze sono applicabili le conclusioni cui le Sezioni Unite (con sentenza n. 6794 del 1991) erano pervenute a proposito delle decisioni emesse dal conciliatore prima dell'entrata in vigore della ricordata legge n. 374 del 1991, con la sola esclusione delle affermazioni relative al rispetto dei “principi regolatori della materia", ai quali la normativa riguardante il giudice di pace, a differenza di quella abrogata concernente 3 il conciliatore, non fa più riferimento. Il giudice di pace è tenuto a riferirsi all'equità per quanto concerne la decisione di merito, non anche per quanto riguarda il procedimento, atteso che il nuovo testo dell'art. 113 non ha deformalizzato il giudizio di equità, onde le questioni relative ai problemi in procedendo devono essere decise secondo diritto. Le sentenze sono quindi ricorribili per cassazione ogniqualvolta si denunzi la violazione di norme processuali e ciò anche nell'ipotesi in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia a una norma sostanziale. E conseguentemente sono al riguardo ammissibili motivi di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 1, 2 e 4 c.p.c. Nel merito invece la decisione deve essere resa secondo equità e pertanto ove sia stata formalmente applicata una regola di diritto- occorre ritenere che il giudice di pace abbia (anche implicitamente) considerato questa regola conforme a quella equitativa. Peraltro, l'eventuale coincidenza della legge con l'equità non elide la radicale differenza fra il giudizio secondo diritto (caratterizzato dalla qualificazione giuridicagiuridica della fattispecie e dall'individuazione della disciplina di diritto applicabile) da quello secondo equità (connotato invece dalla diretta formulazione da parte del giudice della regola decisoria del caso concreto). L'equità cui fa riferimento l'art. 113, comma 2, c.p.c. è "sostitutiva" (della regola di diritto), in linea con la valutazione più libera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore (come del resto accade nel caso, previsto dall'art. 114, in cui le parti abbiano concordemente domandato, in materia di diritti disponibili, una decisione diversa da quella secundum ius). Non si tratta quindi di equità “integrativa” della regola legale, la quale implicherebbe che il giudice di pace sia tenuto, proprio nelle controversie minori, a individuare anzitutto la disciplina di diritto positivo applicabile in astratto e a spiegare poi le ragioni per le quali in concreto se ne discosti, con un'attività decisoria che risulterebbe notevolmente più complessa di quella secondo diritto e che sarebbe inspiegabilmente compiuta in unico grado, considerato il carattere generale dell'inappellabilità delle sentenze pronunziate secondo equità, prevista dall'art. 339, commi 2 e 3, c.p.c. Sulla base di queste premesse, diviene agevole delineare i limiti entro i quali le sentenze di equità del giudice di pace possono - per quanto concerne la decisione di merito essere impugnate con il ricorso per cassazione. Unico limite del giudizio di equità è il dovere del giudice di pace di conformarsi alle norme di rango costituzionale, siccome poste da una fonte di livello superiore a quello della legge originaria che il giudizio equitativo prevede, e di rispettare, sempre in virtù del principio di gerarchia delle fonti, le norme comunitarie, di valore superiore alle norme ordinarie. Pertanto, la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite. Al di là di siffatta ipotesi, l'ammissibilità del ricorso per violazione 5 di legge è concettualmente preclusa dalla non configurabilità -a proposito del giudizio equitativo- della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone invece un giudizio secondo diritto. Tanto premesso, in ricorso viene lamentato che il giudice a quo non ha applicato diverse norme di diritto sostantivo. Ma, come si è visto, nel giudizio di equità il giudice di pace non è tenuto a applicare le norme di diritto sostanziale, ma solo quelle di rango costituzionale e sovranazionali. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia violazione dell'art. 100 c.p.c. per avere il Giudice di pace negato l'estraneità di essa convenuta al rapporto giuridico dedotto in giudizio derivante dal disposto dell'art.2514 c.c., secondo cui per le obbligazioni sociali risponde la società cooperativa a con il suo patrimonio. Il motivo svolge una censura in thesi ammissibile poiché, come già detto, il giudice di pace, decidendo secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2 c. p. c., ha l'obbligo di osservare le norme processuali. Pertanto, l'inosservanza da parte di detto giudice del dovere di accertare la sussistenza del c.d. interesse a contraddire, quale figura speculare dell'interesse a agire, integra un vizio della sentenza denunciabile con ricorso per cassazione. Per la verità, più esattamente, con la censura in esame la ricorrente ribadisce, sotto diverso profilo, l'eccezione già prospettata con il primo mezzo e qualificata come carenza di "legittimazione passiva”. Nel caso in ispecie, tuttavia, non si è di fronte ad un'ipotesi di legittimazione passiva, eventualmente rilevante sotto il profilo del buon governo delle norme processuali, poiché la Di PR ha si eccepito il proprio difetto di “legittimazione passiva”, ma con gli argomenti addotti ha in realtà negato di essere la titolare dal punto di vista passivo del rapporto dedotto in giudizio, facente capo, secondo essa convenuta, alla cooperativa edilizia committente i lavori eseguiti dall'appaltatore e obbligata al pagamento del corrispettivo. Ed è noto che la legitimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto stesso. E' ormai acquisito in giurisprudenza che per determinare la legittimazione (o, se si vuole, la situazione legittimante) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale. Si considera, infatti, che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore, nel chiamare in giudizio il convenuto, afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli ed il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo. Se, dunque, l'attore afferma di essere creditore del convenuto, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva. In diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso;
costituisce, invece, questione di merito 7 quella sollevata - come nel caso in esame- dal convenuto col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece da parte attrice (cfr. Cass. nn. 2458/88; 8573/90; 377/95; 11190/95; 2224/95; 3110/95; 8432/96; 6916/97; 5407/97; 10843/97; 2105/2000). Quando il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio viene a discutersi non di una condizione della trattazione del merito della causa, quale è la legitimatio ad causam nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Consegue che, a differenza del difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica, secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio deducibile, pertanto, come motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace (essendo tenuto detto giudice all'osservanza delle norme processuali), il difetto di effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo equità da detto giudice involgendo una questione di merito e non di legittimazione passiva (cfr., in particolare, Cass. n. 2105/2000, in una fattispecie pressoché identica alla presente). Ritenendo tenuta al pagamento del corrispettivo dell'appalto la convenuta e non la cooperativa, il Giudice di pace non ha risolto, in maniera errata secondo l'assunto del ricorrente, una questione di legittimazione 8 passiva ma di merito. Non è stata, in altri termini, violata la regola di legittimazione, che è regola processuale;
è stata semmai accertata nel merito la titolarità passiva del rapporto dedotto in lite in applicazione di una regola iuris appartenente al diritto sostanziale. Discende dalle fatte considerazioni il rigetto del ricorso. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro be, el. oltre a euro 500,00 per onorari. “ተ O Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002 L L O B 4 II Presidente Il Consigliere estensore 7 ) E 3 E . E N C N , Dott. Sergio Del Core Dott. Vincenzo Baldassare O A 1 I Куо Велати P Sergio fel love 9 Z I 9 A 1 R D - T 1 S E 1 I - C G 1 I E 2 D R . U L A I D 9 G 3 E T E E N 6 N E . 4 S T . E S T IL CANCELLIERE C1 I T ( R Dott.ssa Donatella D'Anna A لو DISPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GIU. 2002 Home TLCANCELLEMECI