Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3298
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì il risarcimento di un danno patito per effetto di un'adempienza contrattuale, quale il danno da usura psico - fisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale, la deduzione - da parte del datore di lavoro - dell'avvenuto risarcimento, mediante la previsione nella contrattazione collettiva di adeguate concessioni, comporta per lo stesso datore di lavoro l'onere di provare la effettiva sussistenza di tali benefici contrattuali e la idoneità di questi a fornire l'integrale ristoro del mancato recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.

Commentari2

  • 1Dipendente pubblico, riposo settimanale, mancato godimento, usura, danniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2013

  • 2Lavoro, ferie, indennità sostitutiva, natura giuridica, prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3298
Data del deposito : 7 marzo 2002

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