Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì il risarcimento di un danno patito per effetto di un'adempienza contrattuale, quale il danno da usura psico - fisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale, la deduzione - da parte del datore di lavoro - dell'avvenuto risarcimento, mediante la previsione nella contrattazione collettiva di adeguate concessioni, comporta per lo stesso datore di lavoro l'onere di provare la effettiva sussistenza di tali benefici contrattuali e la idoneità di questi a fornire l'integrale ristoro del mancato recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.
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- 1. Dipendente pubblico, riposo settimanale, mancato godimento, usura, danniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2013
- 2. Lavoro, ferie, indennità sostitutiva, natura giuridica, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
FIAT AUTO s.p.a. in persona del suo procuratore speciale, Dott. Francesco Cerchiara, giusta procura per notar Ettore Morone di Torino del 14 aprile 1998, rep. 83011, rapp.to e difeso dagli avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti, del Foro di Torino, e prof. Raffaele De Luca Tamajo, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Roccaporena, n. 34, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
OM ST
rapp.to e difeso dagli avv.ti Claudio Borio, del Foro di Torino, e Mario Alù, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via Monte Asolone, n. 08, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n. 01412/98 del 11.03/20.05.1998, R.G. n. 01525/97, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mazzarella;
Uditi gli avv.ti Giorgio Fontana, in virtù di delega dell'avv. prof. Raffele De Luca Tamajo, per la Fiat Auto s.p.a., e Guido Romanelli, in virtù di delega dell'avv. Alù Mario per SO TE. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 08773/96 del 23 ottobre - 13 novembre 1996, Pretore di Torino accoglieva parzialmente la domanda proposta da TE SO
contro
Fiat Auto s.p.a. diretta al riconoscimento del risarcimento dei danni per il mancato godimento di riposi settimanali, e condannava la società al pagamento in favore del dipendente della somma di lire 2.245.838, oltre accessori. Aveva dedotto il SO che, in considerazione della propria attività di sorvegliante, articolata su tre turni avvicendati, ogni mese, in relazione all'orario di lavoro, per una o due volte, le previste 24 ore consecutive di riposo settimanale, in aggiunta al riposo giornaliero, in occasione del passaggio dal terzo al primo o al secondo turno di lavoro, non si erano completate.
Il Tribunale di Torino, a parziale modifica della sentenza pretorile, che confermava sulla questione di diritto, riduceva la somma a carico della società, riproporzionandola al principio che la soppressione dei riposi settimanali era stata solo parziale;
dichiarava per un terzo compensate le spese del grado, ponendo a carico della società i residui due terzi.
Osservava il Tribunale: costituiva principio giurisprudenziale che il riposo settimanale di 24 ore non poteva neanche parzialmente sovrapporsi a quello giornaliero;
la tesi della società circa la riduzione in tali ipotesi del periodo di riposo giornaliero non era percorribile, atteso che, se per cinque giorni consecutivi del terzo turno, le otto ore lavorate erano seguite dalle sedici ore di riposo giornaliero, le sedici ore di riposo giornaliero consecutive alle otto ore di lavoro della sesta giornata dovevano essere godute prima del cambio turno;
il mancato godimento di dette sedici ore perché non in supero alle ventiquattro ore successive di riposo, volte ad assicurare il riposo giornaliero, le prime, e quello settimanale di ventiquattro ore, le seconde, in realtà finiva con il determinare la illegittima sovrapposizione dei due riposi con conseguente fondamento dell'azione risarcitoria;
il danno andava risarcito in misura proporzionale alla quota di riposo settimanale in concreto sacrificata;
andava applicata la prescrizione decennale, trattandosi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro. Ricorre per cassazione la Fiat Auto s.p.a. con due motivi di censura, illustrati anche da successiva memoria.
OM TE si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Fiat Auto s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge 22 febbraio 1993, n. 370, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: è vero che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale di ventiquattro ore continuative, da aggiungersi al riposo giornaliero, senza che detti riposi avessero comunque anche parziali periodi di sovrapposizione, tuttavia, nel caso di specie, l'effetto risarcitorio non trova spazio perché, in concreto, si era anche previsto dalla contrattazione collettiva un qualche vantaggio compensativo;
in realtà, il ricorrente aveva goduto di un riposo aggiuntivo in occasione del mancato rispetto del riposo compensativo di ventiquattro ore allorché, per ragioni di turnazione, di tale ultimo non aveva goduto per intero.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio consolidato, in thema, che il riposo settimanale necessario, dopo sei giorni consecutivi di lavoro, per il recupero delle energie psico-fisiche, costituisce oggetto di un diritto garantito, oltre che dall'art. 2109, comma 1, cod. civ., dall'art. 36, comma terzo, della Costituzione, che ne ha sancito l'irrinunciabilità.
Pertanto, la mancata concessione del riposo settimanale, con definitiva perdita del medesimo (in quanto dal lavoratore non utilizzato, o non utilizzato completamente, in un tempo utile al recupero delle energie psico-fisiche), è illegittima, siccome in contrasto con il precetto costituzionale. Ed, in quanto tale, non può essere validamente disciplinata ne' da clausole di contratto (collettivo o individuale), che sarebbero nulle per contrarietà a norme imperative o, più precisamente, per illiceità dell'oggetto (artt. 1418 e 1346 cod. civ.), ne' dalla legge, che sarebbe fondatamente sospettabile di illegittimità costituzionale. Tale danno - di natura contrattuale perché correlato all'inadempimento del datore di lavoro, il quale compie una scelta organizzativa in contrasto con norme imperative - è oggetto, quanto all'an, di presunzione assoluta (Cass. n. 5015/92), posto che, dalla norma dell'art. 36 Cost., si desume che la mancata fruizione del riposo settimanale è lesiva di un diritto fondamentale, che deve essere rispettato per tutelare il benessere fisico e psichico dei lavoratori (v. Cass. 26 gennaio 1999, n. 00 704, Cass. 19 novembre 1997, n. 11524). Si osserva nelle dette decisione anche che l'entità del danno, non determinabile in astratto, deve essere stabilita (eventualmente in via equitativa) dal giudice del merito secondo una motivata valutazione, che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti ed istituti affini della disciplina collettiva (Cass. n. 1607/89; n. 5019/92; n. 4087/93), nonché di clausole collettive che, a differenza di quelle (nulle e, perciò, inutilizzabili), che direttamente regolamentino l'ipotesi dell'illecita prestazione nel settimo giorno con definitiva perdita del riposo, si limitano a disciplinare il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell'ipotesi anzidetta. Con la precisazione che il giudice deve astenersi dalla liquidazione di tale pregiudizio soltanto nel caso in cui il contratto collettivo preveda un'indennità per mancato riposo, tenuto conto, peraltro, che per escludere tale diritto non è certamente sufficiente la mera acquiescenza del lavoratore a turni di lavoro unilateralmente predisposti dall'azienda.
Attenendosi solo in parte a questi principi, la tesi prospettata dall'azienda introduce una mancata verifica della disciplina collettiva, che, ove effettuata dal giudice di merito, avrebbe consentito di rilevare l'avvenuta garanzia, in toto, dell'integrale risarcimento del mancato recupero delle energie psico-fisiche;
avrebbe verificato, cioè, che la legge e la detta contrattazione avrebbero, in particolare, "inserito non poche ulteriori giornate di non lavoro per riposi o permessi di variegata natura". Orbene, va rilevato che dal principio sopra enunciato di presunzione assoluta del danno per effetto dell'inadempimento contrattuale del datore di lavoro non può non desumersi, quanto meno, l'obbligo del lavoratore di dedurre le circostanze impeditive del suo riconoscimento, se e come esistenti nella contrattazione collettiva;
tali circostanze, risultano affermate, invece, genericamente, nel ricorso in esame, in via solo di principio e in termini finanche contraddittori, ove riferite a non poche giornate di non lavoro per riposi o permessi di variegata natura, e quindi comunque motivati da esigenze di natura diversa.
Ne deriva che non trova smentita alcuna l'affermazione del giudice del riesame allorché si esprime nel senso della insussistenza della situazione ipotizzata dal datore di lavoro e della irrilevante mancanza di prova da parte del lavoratore attesa la già affermata presunzione della sua esistenza.
Con il secondo motivo di ricorso la Fiat Auto s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.: il dovuto eventuale, nel caso di specie, era costituito da retribuzione non corrisposta di prestazione avente ad oggetto la messa a disposizione di energie lavorative;
anche nella ipotesi della natura risarcitoria di esso, comunque essa andava ricondotta alla medesima causa debendi delle spettanze del lavoratore mese per mese.
Anche questo secondo motivo è infondato.
Secondo il consolidato principio di questa Corte, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, "nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda in giudizio l'accertamento di un diritto avente ad oggetto non già una voce ordinaria o straordinaria della retribuzione, bensì il risarcimento di un danno patito per effetto di un'inadempienza contrattuale del datore di lavoro (nella specie, danno da usura psico-fisica provocato dal mancato godimento del riposo settimanale), la tutela richiesta non riguarda prestazioni periodiche od aventi causa debendi continuativa, ma l'accertamento di un debito connesso e tuttavia di distinta natura, per il quale vale la regola generale della prescrizione nel termine ordinario (decennale), e non la disciplina della prescrizione (quinquennale) dei crediti stabilita dall'art. 2948 cod. civ." (Cass. 24 dicembre 1997, n. 13039, Cass. 04 dicembre 1997, n. 12334, Cass. 27 aprile 1992, n. 0 5015). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Per il principio della soccombenza la Fiat Auto s.p.a. va condannata al rimborso in favore del SO delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la Fiat Auto s.p.a. al rimborso in favore di SO TE delle spese del giudizio di cassazione, in euro 19,00, oltre ad euro 2.000,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002