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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2023, n. 50465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50465 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OR AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di AVELLINO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50465 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/11/2023 Ritenuto in fatto LE LA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino che, decidendo in sede di rinvio ordinato dalla prima sezione della Corte di .Cassazione ha rigettato la di lei istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale il 26 ottobre 2020, con l'annullamento del conseguente ordine di carcerazione. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato: che l'istante si era doluta, nel sollevare l'originario incidente di esecuzione, della mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza citata in quanto depositata oltre la scadenza del termine di 15 giorni in difetto di esplicita fissazione di diverso termine e, di conseguenza, della corretta formazione del titolo esecutivo;
che con l'originaria ordinanza il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza, sul presupposto che nel dispositivo letto in udienza fosse stato indicato il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza e che, per mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, nel testo della sentenza regolarmente depositata il 5 gennaio 2021 non fosse stato espressamente riportato il maggior termine per il deposito, e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di deposito ex art. 548 comma 2 cod. proc. pen.; che nel ricorso per cassazione la difesa aveva impropriamente mutato la ricostruzione dei fatti, lamentando che le parti non avevano presenziato alla lettura del dispositivo in udienza e che in considerazione dell'omessa notifica dell'avviso di deposito la LE non aveva mai avuto conoscenza del provvedimento, tanto che la Corte di Cassazione - interpretando il motivo di ricorso come fondato sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod. proc. pen. - aveva annullato l'ordinanza del G.E. sulla scorta di un principio tuttavia inapplicabile al caso specifico, anche perché sull'istanza di restituzione nel termine avrebbe dovuto deliberare il giudice dell'impugnazione e non il giudice dell'esecuzione, sin dall'inizio chiamato a pronunciarsi solo sulla questione della validità del titolo esecutivo, la cui legittimità avrebbe dovuto, in definitiva, essere ribadita con il provvedimento, oggetto dell'attuale scrutinio. La ricorrente ha articolato 3 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Col primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. perché l'ordinanza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento con rinvio, per essa vincolante, che avrebbe evidenziato la potenzialità induttiva di un errore di valutazione per l'imputata destinataria della sentenza di condanna, in ragione della divergenza tra dispositivo letto in udienza e contenuto del documento della sentenza una volta depositata, priva dell'indicazione del maggior termine per il deposito, con il delinearsi di una situazione riconducibile ai casi di cui all'art. 175 comma 1 cod. proc. pen.. 1 2.Col secondo motivo ha lamentato il medesimo vizio di natura processuale, sul rilievo che la Corte Costituzionale - con sentenza n. 7 del 2022 - avrebbe dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che, in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione debba essere rappresentato da diversa persona fisica rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato dalla Corte di Cassazione. 3.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. perché il giudice del rinvio si sarebbe pronunciato "de plano", senza fissare l'udienza in camera in consiglio, nel contraddittorio tra le parti. 3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Francesca Costantini, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il terzo motivo di ricorso, assorbente il primo, che comunque coglie nel segno, è fondato. 1.11 modello delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice;
tuttavia, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu culi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza. In assenza dei relativi presupposti, il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile 2 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Rv. 260524 - 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Rv. 254939 - 01; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Rv. 242477 - 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Rv. 211550 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 - 01; Sez. 1, n. 29505 dell11/06/2013, Rv. 256111 - 01). 2.Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha peraltro emesso un provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, come interpretata dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, con un percorso argomentativo non esauriente, che avrebbe richiesto, di per sé, una compiuta valutazione della duplice ricorrenza dei presupposti di cui all'ad. 670 commi 1 e 3 cod. proc. pen., ovvero, in primo luogo, la sussistenza dei crismi necessari all'esecutività del titolo - e, da qui, la competenza del giudice dell'esecuzione, che ha affrontato il relativo profilo - e, in secondo luogo, la verifica se in seno alla richiesta di accertamento della non esecutività del titolo, l'istanza non contenesse anche la prospettazione delle condizioni per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza ("Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione"). Ed invero, deve osservarsi che in via principale il ricorrente aveva presentato al Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, una richiesta di incidente di esecuzione con cui aveva contestato la validità e corretta formazione del titolo esecutivo e, dunque, la esecutività della sentenza di condanna di cui all'ordine di esecuzione a lui notificato;
aveva tuttavia richiesto di "annullare l'ordine di esecuzione della pena, con [ogni] altra conseguenza prevista dalla legge, anche con riferimento alla rimessione in termini per impugnare la sentenza n.1518/2020". In definitiva, non pare affatto che la difesa abbia prospettato con il ricorso per cassazione, sul quale è intervenuta la decisione dalla prima sezione di questa Corte, "una ricostruzione dei fatti del tutto differente da quella illustrata nell'incidente di esecuzione" ed il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento oggi impugnato, ha comunque proceduto de plano deliberando, sull'istanza connotata dai due aspetti tra loro complementari appena citati, in assenza di contraddittorio e in consapevole contrasto con il dictum della pronuncia rescindente. 3.Non è invece fondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che la res iudicanda investe esclusivamente profili di natura processuale e non comporta valutazioni di merito sulla responsabilità o sulla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogabile alla ricorrente, omologhe a quelle del giudizio di cognizione, così vedendosi al di fuori del perimetro di 3 intervento delle pronunce della Consulta n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, richiamata, quest'ultima, dalla difesa (così, per il principio espresso, Cass. sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, Marcello, Rv. 278461).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Così deciso in Roma, il 8/11/2023 Il consig er7\iestensore Il Presidente
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50465 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/11/2023 Ritenuto in fatto LE LA ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino che, decidendo in sede di rinvio ordinato dalla prima sezione della Corte di .Cassazione ha rigettato la di lei istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale il 26 ottobre 2020, con l'annullamento del conseguente ordine di carcerazione. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato: che l'istante si era doluta, nel sollevare l'originario incidente di esecuzione, della mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza citata in quanto depositata oltre la scadenza del termine di 15 giorni in difetto di esplicita fissazione di diverso termine e, di conseguenza, della corretta formazione del titolo esecutivo;
che con l'originaria ordinanza il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza, sul presupposto che nel dispositivo letto in udienza fosse stato indicato il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza e che, per mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione, nel testo della sentenza regolarmente depositata il 5 gennaio 2021 non fosse stato espressamente riportato il maggior termine per il deposito, e che, pertanto, non avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di deposito ex art. 548 comma 2 cod. proc. pen.; che nel ricorso per cassazione la difesa aveva impropriamente mutato la ricostruzione dei fatti, lamentando che le parti non avevano presenziato alla lettura del dispositivo in udienza e che in considerazione dell'omessa notifica dell'avviso di deposito la LE non aveva mai avuto conoscenza del provvedimento, tanto che la Corte di Cassazione - interpretando il motivo di ricorso come fondato sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 175 comma 1 cod. proc. pen. - aveva annullato l'ordinanza del G.E. sulla scorta di un principio tuttavia inapplicabile al caso specifico, anche perché sull'istanza di restituzione nel termine avrebbe dovuto deliberare il giudice dell'impugnazione e non il giudice dell'esecuzione, sin dall'inizio chiamato a pronunciarsi solo sulla questione della validità del titolo esecutivo, la cui legittimità avrebbe dovuto, in definitiva, essere ribadita con il provvedimento, oggetto dell'attuale scrutinio. La ricorrente ha articolato 3 motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.Col primo motivo ha dedotto il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. perché l'ordinanza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla sentenza di annullamento con rinvio, per essa vincolante, che avrebbe evidenziato la potenzialità induttiva di un errore di valutazione per l'imputata destinataria della sentenza di condanna, in ragione della divergenza tra dispositivo letto in udienza e contenuto del documento della sentenza una volta depositata, priva dell'indicazione del maggior termine per il deposito, con il delinearsi di una situazione riconducibile ai casi di cui all'art. 175 comma 1 cod. proc. pen.. 1 2.Col secondo motivo ha lamentato il medesimo vizio di natura processuale, sul rilievo che la Corte Costituzionale - con sentenza n. 7 del 2022 - avrebbe dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che, in sede di rinvio, il giudice dell'esecuzione debba essere rappresentato da diversa persona fisica rispetto a quello che ha emesso il provvedimento annullato dalla Corte di Cassazione. 3.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. perché il giudice del rinvio si sarebbe pronunciato "de plano", senza fissare l'udienza in camera in consiglio, nel contraddittorio tra le parti. 3.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Francesca Costantini, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Considerato in diritto Il terzo motivo di ricorso, assorbente il primo, che comunque coglie nel segno, è fondato. 1.11 modello delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. per il procedimento di esecuzione è costituito dalle forme dell'udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice;
tuttavia, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d'inammissibilità mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge». La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perché imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936). Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilità ictu culi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessità di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell'istanza. In assenza dei relativi presupposti, il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione "de plano", senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile 2 d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Rv. 260524 - 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Rv. 254939 - 01; Sez. 3, n. 46786 del 20/11/2008, Rv. 242477 - 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Rv. 211550 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Rv. 283306 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397 - 01; Sez. 1, n. 29505 dell11/06/2013, Rv. 256111 - 01). 2.Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha peraltro emesso un provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine, come interpretata dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, con un percorso argomentativo non esauriente, che avrebbe richiesto, di per sé, una compiuta valutazione della duplice ricorrenza dei presupposti di cui all'ad. 670 commi 1 e 3 cod. proc. pen., ovvero, in primo luogo, la sussistenza dei crismi necessari all'esecutività del titolo - e, da qui, la competenza del giudice dell'esecuzione, che ha affrontato il relativo profilo - e, in secondo luogo, la verifica se in seno alla richiesta di accertamento della non esecutività del titolo, l'istanza non contenesse anche la prospettazione delle condizioni per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza ("Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'art. 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione"). Ed invero, deve osservarsi che in via principale il ricorrente aveva presentato al Tribunale di Avellino, quale giudice dell'esecuzione, una richiesta di incidente di esecuzione con cui aveva contestato la validità e corretta formazione del titolo esecutivo e, dunque, la esecutività della sentenza di condanna di cui all'ordine di esecuzione a lui notificato;
aveva tuttavia richiesto di "annullare l'ordine di esecuzione della pena, con [ogni] altra conseguenza prevista dalla legge, anche con riferimento alla rimessione in termini per impugnare la sentenza n.1518/2020". In definitiva, non pare affatto che la difesa abbia prospettato con il ricorso per cassazione, sul quale è intervenuta la decisione dalla prima sezione di questa Corte, "una ricostruzione dei fatti del tutto differente da quella illustrata nell'incidente di esecuzione" ed il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento oggi impugnato, ha comunque proceduto de plano deliberando, sull'istanza connotata dai due aspetti tra loro complementari appena citati, in assenza di contraddittorio e in consapevole contrasto con il dictum della pronuncia rescindente. 3.Non è invece fondato il secondo motivo di ricorso, dal momento che la res iudicanda investe esclusivamente profili di natura processuale e non comporta valutazioni di merito sulla responsabilità o sulla determinazione del trattamento sanzionatorio irrogabile alla ricorrente, omologhe a quelle del giudizio di cognizione, così vedendosi al di fuori del perimetro di 3 intervento delle pronunce della Consulta n. 183 del 2013 e n. 7 del 2022, richiamata, quest'ultima, dalla difesa (così, per il principio espresso, Cass. sez. 1, n. 5042 del 07/05/2019, Marcello, Rv. 278461).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avellino. Così deciso in Roma, il 8/11/2023 Il consig er7\iestensore Il Presidente