Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari inammissibile "de plano" il ricorso concernente questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto, in quanto siffatto decreto può essere emesso nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Poichè la "ratio" del provvedimento "de plano" consiste nella rilevabilità "ictu oculi" della mancanza di fondamento dell'istanza, ne consegue che, nel caso in cui (come nella specie) si pongano problemi di valutazione, imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", è dovuta l'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto dall'art. 666, commi terzo e ss. cod. proc. pen..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 34960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34960 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 14/06/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 955
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 047574/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ST RE, N. IL 14/05/1941;
avverso ORDINANZA del 26/07/2006 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
letta la requisitoria del ?G che ha concluso chiedendo annullamento e trasmissione atti.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
RA SA ricorre avverso il provvedimento del GE del 26.7.2006 che ha dichiarato de plano inammissibile il ricorso dallo stesso proposto ai sensi dell'art 670 c.p.p., volto alla dichiarazione di nullità della intimazione di pagamento per somma dovuta a seguito di condanna al versamento di somma di denaro a favore della Cassa ammende a seguito di sentenza della Corte di cassazione del 3.10.2003. Deduce violazione di legge e carenze motivazionali, sostenendo che è stato travisata la norma ex art. 666 c.p.p., che erroneamente il GE ha ritenuto irrilevante la assenza nel corpo del documento-intimazione dei riferimenti normativi, in quanto tutti gli atti (amministrativi o giurisdizionali) devono indicare i presupposti legislativi che li legittimano, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, la eccezione di inesistenza del titolo esecutivo (al momento della intimazione) era fondata, atteso che il provvedimento della Corte della cassazione all'epoca non risultava fisicamente in esistenza (e comunque non era stato pubblicato), di talché quello che è stato indicato come "estratto" non poteva essere tale, che la trattazione in contraddittorio era stata erroneamente negata sul presupposto che, anche dopo la modifica dell'art 111 Cost. sia possibile nel nostro ordinamento, il cd. contraddittorio cartolare, cosa che non è per ragioni di gerarchia delle fonti normative e di coordinamento temporale tra le norme, che il GE non si è pronunziato sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 666 c.p.p. e che in nessun conto ha tenuto le pronunzie di segno contrario di altre AAGG, che infine la pronunzia non avrebbe potuto essere resa da magistrati a suo tempo ricusati.
Tanto premesso, si osserva che va innanzitutto esaminata la censura con la quale si contesta l'adozione della procedura de plano. Al proposito, non può concordarsi con l'opinione espressa dal ricorrente in base al quale, a seguito della riformulazione dell'art.111 Cost., l'unica forma di contraddittorio ammessa nel sistema sarebbe quello orale, dovendo viceversa ritenersi che continui ad a/tere cittadinanza anche il ed. contraddittorio cartolare, purché effettivo, atteso che la predetta norma prevede il contraddittorio orale nella formazione della prova (salve le eccezioni derivanti dal consenso dell'imputato), ma che, nelle altre materie, giusta il dettato del comma 2, il contraddittorio deve svolgersi in condizioni di parità tra le patri e davanti a un giudice imparziale, condizioni che non sono certamente escluse nel contraddittorio indiretto e differito (quale appunto è quello cartolare). Tanto premesso va tuttavia notato che(in materia di procedimento di esecuzione, il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano nelle ipotesi espressamente richiamate di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La manifesta infondatezza, in specie, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma. Dunque, la ratio del provvedimento de plano, in assenza di contraddicono, consiste proprio nella rilevabilità ictu oculi di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum, deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddicono con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p., dell'art.666 c.p.p., commi 3 e 9 (ASN 199802793-RV 210936).
Nel caso in esame, in considerazione della natura delle argomentazioni prospettate, involgenti questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto (ad es. sulla giuridica esistenza del provvedimento dal quale sarebbe sorto l'obbligo di pagamento), il GE avrebbe dovuto istaurare la procedura di cui all'art 666 c.p.p., comma 2 e ss.. Consegue annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Va disposta la restituzione degli atti al Tribunale di Cagliari perché proceda con rito camerale.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2007