Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 34960
CASS
Sentenza 14 giugno 2007

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È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiari inammissibile "de plano" il ricorso concernente questioni di diritto e preliminari accertamenti in fatto, in quanto siffatto decreto può essere emesso nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 666, comma secondo, cod. proc. pen.di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Poichè la "ratio" del provvedimento "de plano" consiste nella rilevabilità "ictu oculi" della mancanza di fondamento dell'istanza, ne consegue che, nel caso in cui (come nella specie) si pongano problemi di valutazione, imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", è dovuta l'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto dall'art. 666, commi terzo e ss. cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Art. 240-bis - Confisca in casi particolari (1)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2007, n. 34960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34960
Data del deposito : 14 giugno 2007

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