Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 1730
CASS
Sentenza 29 maggio 1998

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Massime1

Qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., dato che essa comporta la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché deliberi nelle forme previste.

Commentario1

  • 1L'inammissibilità de plano dell'istanza di risarcimento per sovraffollamento carcerario
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2016

    Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affrontato la tematica connessa alla rilevabilità de plano dell'inammissibilità di una istanza avanzata a norma dell'art. 35 ter legge n. 354/1975. Il fatto Con provvedimento adottato de plano, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art. 35 ter O.P. dal detenuto il quale aveva lamentato di avere sofferto la restrizione detentiva in condizioni di sovraffollamento e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 3 CEDU. In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva fatta derivare dal tenore letterale della norma richiamata, la quale avrebbe imposto il requisito della …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 1730
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1730
Data del deposito : 29 maggio 1998

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