Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
Qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., dato che essa comporta la omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché deliberi nelle forme previste.
Commentario • 1
- 1. L'inammissibilità de plano dell'istanza di risarcimento per sovraffollamento carcerarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2016
Abstract Con la sentenza in argomento, la Cassazione ha affrontato la tematica connessa alla rilevabilità de plano dell'inammissibilità di una istanza avanzata a norma dell'art. 35 ter legge n. 354/1975. Il fatto Con provvedimento adottato de plano, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino dichiarava inammissibile la richiesta avanzata ex art. 35 ter O.P. dal detenuto il quale aveva lamentato di avere sofferto la restrizione detentiva in condizioni di sovraffollamento e quindi in violazione di quanto disposto dall'art. 3 CEDU. In particolare, la declaratoria di inammissibilità veniva fatta derivare dal tenore letterale della norma richiamata, la quale avrebbe imposto il requisito della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Giovanni Pioletti Presidente del 29/5/1998
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. Nicola Quitadamo Consigliere N.1730
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.5907/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da VI IL, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal pretore di Benevento, sezione distaccata di Montesarchio;
nella udienza in camera di consiglio in data 29 maggio 1998;
sentita la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 21 dicembre 1993, e divenuta irreversibile il 20 febbraio 1994, il pretore di Benevento, sezione distaccata di Montesarchio, ordinò a VI IL, LA IO e CI AN MA, tra l'altro, di presentare entro sessanta giorni al Genio civile di Benevento un nuovo progetto volto alla eliminazione delle opere non rispondenti alla normativa antisismica disponendo che, in mancanza, tale adempimento fosse ottemperato dall'ufficio tecnico del genio civile ai sensi dell'art. 24 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Il 26 novembre 1996 la sig.ra IL VI inviò all'ufficio del genio civile di Benevento, e per conoscenza al pretore di Benevento, sezione distaccata di Montesarchio, una lettera con la quale comunicava di voler procedere alla verifica sismica del fabbricato in questione, salvo diverse determinazione dell'ufficio del Genio civile, in mancanza delle quali avrebbe iniziato le operazioni necessarie, esonerando il detto ufficio da ogni responsabilità.
In calce a tale lettera il pretore di Benevento, sezione distaccata di Montesarchio, il 10 marzo 1997 emise ordinanza con la quale autorizzò la VI alla esecuzione in proprio della verifica sismica del fabbricato in questione e di tutti gli adempimenti previsti nella sentenza, entro il termine di 120 giorni, allo scadere dei quali, qualora i lavori non fossero stati eseguiti o terminati, il Genio civile sarebbe stato di nuovo tenuto alla esecuzione in danno.
Avverso questa ordinanza la VI propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione degli artt. 666 e 179 cod. proc. pen., in relazione all'art., 606, primo comma, lett. c) e d), cod, proc. pen. Osserva che l'ordinanza de qua è stata emessa dal pretore come giudice dell'esecuzione penale, il cui intervento è possibile solo a seguito di una domanda giudiziale, che però nella specie non vi è mai stata. Il giudice dell'esecuzione avrebbe poi dovuto fissare l'udienza in camera di consiglio con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'ordinanza impugnata è quindi affetta da nullità assoluta per mancanza di qualsiasi procedimento. b) violazione degli artt. 648, 649, 667-676 cod. proc. pen. in relazione 606, primo comma, lett. b) e c), cod. proc. pen. Lamenta che il provvedimento impugnato ha disapplicato, nella parte in cui ordina i lavori, l'art. 648 cod. proc. pen. che determina la immodificabilità delle sentenze passate in giudicato. Invero il giudice dell'esecuzione, con l'ordine impartito alla VI, ha modificato la sentenza penale, ampliandone la condanna, come se avesse sottoposto la VI stessa ad un nuovo giudizio, e travalicando completamente dalle sue competenze.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Invero, l'unica interpretazione possibile che può darsi al provvedimento impugnato - che si autoqualifica come ordinanza - è che esso deve intendersi adottato dal pretore quale giudice dell'esecuzione.
Ora, in materia di procedimenti di esecuzione le disposizioni di cui all'art. 666, commi terzo, quarto e quinto cod. proc. pen. - relative all'avviso della data di udienza alle parti ed al difensori, alla presenza necessaria del difensore, all'assunzione di prove in contraddittorio - hanno la precipua funzione di regolare la forma di tutti siffatti procedimenti a meno che non sia specificatamente prevista la procedura "de plano". Ne consegue che qualora il giudice dell'esecuzione abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio ed abbia adottato un provvedimento "de plano" fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., dato che essa comporta l'omessa citazione dell'imputato e l'assenza del suo difensore in casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto, la Corte di cassazione, adita con ricorso contro un tale provvedimento, deve previamente rilevare il vizio procedurale ed annullare senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché deliberi nelle forme previste dall'art. 666 cod. proc. pen. (cfr. Sez. I, 4 novembre 1997, Zicchitella, m.
209.134; Sez. I, 18 luglio 1994, Cipriano, m. 200.047; Sez. I, 15 marzo 1994, Rasa, m,. 197.526; Sez. I, 18 gennaio 1994, Sangiorgio, m. 196.672; Sez. I, 19 novembre 1991, De Paola, m. 188.711). Gli altri motivi restano assorbiti.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla pretura circondariale di Benevento. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 29 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 29 luglio 1998