Sentenza 5 maggio 1998
Massime • 1
In materia di procedimento di esecuzione, il decreto di inammissibilità può essere emesso nelle ipotesi espressamente richiamate di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La manifesta infondatezza, in specie, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma. Dunque, la ratio del provvedimento "de plano", in assenza di contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità "ictu oculi" di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art.127 cod. proc. pen. - dai commi 3/9 dell'art.666 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Guida Ietti Presidente del 5/5/1998
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " IO OT " N. 2793
3. " SQ NE " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 47307/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AT IN nato il [...] a [...] avverso decreto presidente tribunale sorveglianza di Bologna in data 14.10.1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. N. Cicchetti. Il Pubblico Ministero ha concluso l'annullamento senza rinvio. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnato decreto, reso ex art. 666 co. 2 c.p.p., dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza l'istanza di riabilitazione, proposta dal AT ex artt. 179 e 179 c.p. Riteneva l'impugnato decreto che non era trascorso il termine quinquennale dall'ultima condanna ne' erano state adempiute le obbligazioni civili derivanti da reato o comunque dimostrata l'impossibilità di farlo.
Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Il termine ex art. 179 co. 1 c.p. non doveva decorrere dall'ultima condanna per la quale non, era stato chiesto il beneficio.
2) L'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili era stata prospettata nell'istanza per la mancata conoscenza dei danneggiati, in relazione ai reati suscettibili di far sorgere quelle obbligazioni.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnato decreto.
Ritiene questa corte di dover accogliere il ricorso, sulle analoghe conclusioni del P.G.
Il ricorso avverso il decreto di inammissibilità; è prevista specificamente dall'art. 666 co. 2 c.p.p.- richiamato, quanto al procedimento di sorveglianza, dall'art. 679 c.p.p. Il controllo di legittimità consentito a questa corte attiene al corretto usa, da parte del giudice, del potere di avvalersi del decreto nelle ipotesi espressamente richiamate di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata.
La manifesta infondatezza, poi, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese queste ultime, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma.
La ratio del provvedimento "de plano", in assenza di contraddittorio consiste proprio nella rilevabilità "ictu oculi" di ragioni che rivelano alla semplice prospettazione, senza uno specifica approfondimento, la mancanza di fondamento della istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto -sul modello di quello tipico ex art. 127 c.p.p.- dai commi 3/9 dell'art. 666 c.p.p. Nella specie la prospettata, "impossibilità" di adempiere alle obbligazioni civili, derivanti da reato, imponeva una valutazione di merito approfondita in relazione alle ragioni allegate dall'istante, con il correlato obbligo di congruità argomentativa della motivazione, che non, può essere soddisfatto nell'economia di un semplice decreto.
Inoltre il rimedio del ricorso, avverso tale provvedimento, può essere utilizzato anche nel caso in cui venga un errore di lettura su elementi attinenti all'oggetto della domanda, sicché debba cadere il presupposto del decreto.
Nella specie, si contesta il "dies a quo" del termine quinquennale, fissato tra le condizioni della riabilitazione ex art.179 co. 1 c.p. Il decreto impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, poiché l'esame della domanda -già dichiarata inammissibile- deve passare al vaglio dell'organo collegiale, nell'ambito del rito camerale.
P. T. M.
Annulla senza rinvio l'impugnato decreto ed ordina la trasmissione degli atti al tribunale di sorveglianza di Bologna per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, Camera di consiglio il 5 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 1998