Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 2793
CASS
Sentenza 5 maggio 1998

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In materia di procedimento di esecuzione, il decreto di inammissibilità può essere emesso nelle ipotesi espressamente richiamate di manifesta infondatezza dell'istanza o di mera riproposizione di richiesta già rigettata. La manifesta infondatezza, in specie, deve riguardare il difetto delle condizioni di legge, intese, in senso restrittivo, come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla norma. Dunque, la ratio del provvedimento "de plano", in assenza di contraddittorio, consiste proprio nella rilevabilità "ictu oculi" di ragioni che rivelino alla semplice prospettazione, senza uno specifico approfondimento, la mancanza di fondamento dell'istanza. Ne consegue che ogni qualvolta si pongano problemi di valutazione, imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al "thema probandum", deve essere data all'istante la possibilità dell'instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto - sul modello di quello tipico ex art.127 cod. proc. pen. - dai commi 3/9 dell'art.666 cod. proc. pen.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/1998, n. 2793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2793
Data del deposito : 5 maggio 1998

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