CASS
Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 8351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8351 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA AL NC GA PA AN - Relatore - SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di XXXX udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di XXXXXha dichiarato inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ed ha contestualmente rigettato la contestuale istanza di cui all’art. 47-quinquies, comma 7, Ord. pen., presentate nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, detenuta con fine pena fissato al 02/8/2030, condannata con più sentenze per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen., la quale è m a d r e d i u n m i n o r e a f f e t t o d a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Il Tribunale, dato atto che entrambi i genitori sono detenuti e che il minore è affidato alla sorella maggiore, ha rigettato la detenzione domiciliare speciale richiesta sulla base del rilevato pericolo di recidiva, desunto dai numerosi precedenti penali per furti consumati e tentati dal settembre 1999 al 2019, nonché per i risultati dell’osservazione in carcere, ritenuti poco rassicuranti a causa della rilevata “insufficiente evoluzione personologica” (limitata disponibilità al confronto e alla narrazione dell’esperienza di vita pregressa, improntata a diffidenza e superficialità, asseritamente dovuta alle sue condizioni economiche) e, infine, per la circostanza che il domicilio indicato, ove le due sorelle dovrebbero convivere con il minore da assistere senza percepire alcun reddito lecito (esclusa l’indennità d’accompagnamento riconosciuta al minore XXXXXXXX), insiste in una zona (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) frequentata da moltissimi pregiudicati con i quali, secondo le informazioni fornite dai Carabinieri, si accompagnano i familiari della ricorrente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8351 Anno 2026 Presidente: TO CE Relatore: MO VI Data Udienza: 21/11/2025 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, a mezzo di rituale ministero difensivo, deducendo un unico coacervato motivo, che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 47-quinquies, Ord. pen., nonché più vizi della motivazione in relazione all’art. 47-quinquies, comma 1, Ord. pen., per aver il Tribunale di sorveglianza ritenuto la sussistenza di un pericolo di recidiva, in realtà solamente ipotetico, stante l’ultima condanna della ricorrente risalente al 2019, nonché non è stato considerato che l’affidataria non ha la responsabilità genitoriale del minore, con conseguente necessità da parte dei medici di dover acquisire con urgenza dalla madre ristretta, ogni volta che si prospetti come necessario, il consenso per i trattamenti sanitari 3. Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, da rigettare.
2. L'istituto regolato dall'art. 47-quinquies Ord. pen. è diretto a tutelare l'interesse di un soggetto debole, diverso dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore in tenera età che dovrebbe instaurare, in una fase fondamentale per il suo corretto sviluppo, un rapporto quanto più possibile "normale" con il genitore (e, in particolare, con la madre) anche se destinatario di una pena detentiva;
tale interesse, esteso alla prole affetta da grave disabilità (ancorché non infradecenne), ha indotto la Corte costituzionale, attraverso le dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), ad affermare la concedibilità della detenzione domiciliare speciale, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art.
4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall'età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all'esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga (Sez. 1, n. 7451 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280557). L'interesse del minore, quindi, a poter fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali non è oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla commissione di un reato, e alle condizioni che la regolano. Questa Corte, infatti, ha già affermato che ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa (Sez. 1, n. 47092 del 19/7/2018, Rv. 274481; Sez. 1, n. 38731 del 7/3/2013, Rv. 257111). Proprio a tale logica di bilanciamento risponde (v. anche Corte cost. n. 76 del 2017 e 177 del 2009), la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare “speciale”, 2 stabilita, qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art. 47-ter Ord. pen., dall'art. 47- quinquies, comma 1, Ord. pen., tra le quali figura anche quella dell’insussistenza di un reale ed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. Perché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine è tuttavia necessario, come ammonisce la stessa giurisprudenza costituzionale cui si è fatto riferimento, che la sussistenza e la consistenza di queste ultime esigenze venga verificata in concreto, secondo quanto richiesto dalla disposizione in esame, in termini positivi anziché essere collegata ad indici presuntivi che precludano al giudice ogni autonomo margine di apprezzamento e intervento(Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023, dep. 2024, Rv. 285616). In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di sorveglianza è, quindi, chiamato a contemperare ragionevolmente tutti gli interessi in esame ovvero le esigenze del minore di poter fruire delle cure genitoriali, così come quelle di difesa sociale e di contrasto alla criminalità (Sez. 1, n. 26681 del 27/3/2019, n.m.; Sez. 1, n. 53426 del 10/2/2017, n.m.).
3. La decisione del Tribunale di sorveglianza appare adeguata alla cornice normativa e giurisprudenziale sopra delineata, come da precedenti esattamente richiamati. Il Tribunale, infatti, ha riportato che la ricorrente, con più alias, è già stata condannata più volte per furti tentati e consumati, prevalentemente in abitazioni, in un ventennio (1999- 2019) e le informazioni attuali sull’ambiente familiare e ambientale (in riferimento all’abitazione ove tale misura alternativa sarebbe dovuta essere svolta) non sono rassicuranti per l’assenza di opportunità lavorative e per la presenza di più pregiudicati che solitamente frequentano i familiari della ricorrente, la quale, peraltro, nel periodo di detenzione - pur partecipando alle attività previste, non ha dato prova di rielaborazione critica del passato deviante e di convincente responsabilizzazione ed effettiva volontà di distaccarsi dalle pregresse scelte devianti che, invece, sono percepite come necessitate e inevitabili a causa della sua condizione economica. Dal che il pericolo di recidiva è stato correttamente ritenuto, con motivazione congrua, logica ed immune dai vizi denunciati, prevalente rispetto all’interesse del minore.
4. Dalle considerazioni precedenti deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge. Così è deciso, 21/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI MO CE TO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY che ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di XXXXXha dichiarato inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ed ha contestualmente rigettato la contestuale istanza di cui all’art. 47-quinquies, comma 7, Ord. pen., presentate nell’interesse di XXXXXXXXXXXX, detenuta con fine pena fissato al 02/8/2030, condannata con più sentenze per i reati di cui agli artt. 624-bis cod. pen., la quale è m a d r e d i u n m i n o r e a f f e t t o d a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Il Tribunale, dato atto che entrambi i genitori sono detenuti e che il minore è affidato alla sorella maggiore, ha rigettato la detenzione domiciliare speciale richiesta sulla base del rilevato pericolo di recidiva, desunto dai numerosi precedenti penali per furti consumati e tentati dal settembre 1999 al 2019, nonché per i risultati dell’osservazione in carcere, ritenuti poco rassicuranti a causa della rilevata “insufficiente evoluzione personologica” (limitata disponibilità al confronto e alla narrazione dell’esperienza di vita pregressa, improntata a diffidenza e superficialità, asseritamente dovuta alle sue condizioni economiche) e, infine, per la circostanza che il domicilio indicato, ove le due sorelle dovrebbero convivere con il minore da assistere senza percepire alcun reddito lecito (esclusa l’indennità d’accompagnamento riconosciuta al minore XXXXXXXX), insiste in una zona (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) frequentata da moltissimi pregiudicati con i quali, secondo le informazioni fornite dai Carabinieri, si accompagnano i familiari della ricorrente. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8351 Anno 2026 Presidente: TO CE Relatore: MO VI Data Udienza: 21/11/2025 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, a mezzo di rituale ministero difensivo, deducendo un unico coacervato motivo, che viene di seguito enunciato entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione all’art. 47-quinquies, Ord. pen., nonché più vizi della motivazione in relazione all’art. 47-quinquies, comma 1, Ord. pen., per aver il Tribunale di sorveglianza ritenuto la sussistenza di un pericolo di recidiva, in realtà solamente ipotetico, stante l’ultima condanna della ricorrente risalente al 2019, nonché non è stato considerato che l’affidataria non ha la responsabilità genitoriale del minore, con conseguente necessità da parte dei medici di dover acquisire con urgenza dalla madre ristretta, ogni volta che si prospetti come necessario, il consenso per i trattamenti sanitari 3. Il Procuratore generale ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, quindi, da rigettare.
2. L'istituto regolato dall'art. 47-quinquies Ord. pen. è diretto a tutelare l'interesse di un soggetto debole, diverso dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, qual è il minore in tenera età che dovrebbe instaurare, in una fase fondamentale per il suo corretto sviluppo, un rapporto quanto più possibile "normale" con il genitore (e, in particolare, con la madre) anche se destinatario di una pena detentiva;
tale interesse, esteso alla prole affetta da grave disabilità (ancorché non infradecenne), ha indotto la Corte costituzionale, attraverso le dichiarazioni di parziale illegittimità costituzionale degli artt.
4-bis, comma 1, e 47-quinquies, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. (v. Corte Cost. n. 239 del 2014, n. 76 del 2017 e n. 18 del 2020), ad affermare la concedibilità della detenzione domiciliare speciale, anche in caso di condanna per uno dei delitti indicati dal predetto art.
4-bis e senza necessità di previa collaborazione con la giustizia, alla madre, o, eventualmente, al padre, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47-quinquies, di prole infradecenne o affetta da grave disabilità a prescindere dall'età anagrafica, che abbia riportato condanna per uno di tali delitti, senza necessità di previa sottoposizione all'esecuzione della pena detentiva per un periodo pari ad almeno un terzo della pena inflitta o, nell'ipotesi di condanna all'ergastolo, ad almeno quindici anni di reclusione, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga (Sez. 1, n. 7451 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280557). L'interesse del minore, quindi, a poter fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure genitoriali non è oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, pure di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale, sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore, in seguito alla commissione di un reato, e alle condizioni che la regolano. Questa Corte, infatti, ha già affermato che ai fini dell'applicazione della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il giudice, dopo aver accertato la sussistenza dei presupposti formali ed escluso il concreto pericolo di commissione di ulteriori reati, deve verificare la possibilità per il condannato sia di reinserimento sociale sia di effettivo esercizio delle cure parentali nei confronti di prole di età non superiore ai dieci anni, costituendo il primo un requisito necessario per l'ammissione al regime alternativo e la seconda la circostanza che giustifica il maggior ambito applicativo della misura alternativa (Sez. 1, n. 47092 del 19/7/2018, Rv. 274481; Sez. 1, n. 38731 del 7/3/2013, Rv. 257111). Proprio a tale logica di bilanciamento risponde (v. anche Corte cost. n. 76 del 2017 e 177 del 2009), la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare “speciale”, 2 stabilita, qualora non ricorrano i presupposti di cui all'art. 47-ter Ord. pen., dall'art. 47- quinquies, comma 1, Ord. pen., tra le quali figura anche quella dell’insussistenza di un reale ed effettivo pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte del condannato. Perché l'interesse del minore possa restare recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine è tuttavia necessario, come ammonisce la stessa giurisprudenza costituzionale cui si è fatto riferimento, che la sussistenza e la consistenza di queste ultime esigenze venga verificata in concreto, secondo quanto richiesto dalla disposizione in esame, in termini positivi anziché essere collegata ad indici presuntivi che precludano al giudice ogni autonomo margine di apprezzamento e intervento(Sez. 1, n. 2358 del 12/10/2023, dep. 2024, Rv. 285616). In sede di valutazione in concreto dei presupposti di concessione della detenzione domiciliare e di determinazione delle concrete modalità del suo svolgimento, il Tribunale di sorveglianza è, quindi, chiamato a contemperare ragionevolmente tutti gli interessi in esame ovvero le esigenze del minore di poter fruire delle cure genitoriali, così come quelle di difesa sociale e di contrasto alla criminalità (Sez. 1, n. 26681 del 27/3/2019, n.m.; Sez. 1, n. 53426 del 10/2/2017, n.m.).
3. La decisione del Tribunale di sorveglianza appare adeguata alla cornice normativa e giurisprudenziale sopra delineata, come da precedenti esattamente richiamati. Il Tribunale, infatti, ha riportato che la ricorrente, con più alias, è già stata condannata più volte per furti tentati e consumati, prevalentemente in abitazioni, in un ventennio (1999- 2019) e le informazioni attuali sull’ambiente familiare e ambientale (in riferimento all’abitazione ove tale misura alternativa sarebbe dovuta essere svolta) non sono rassicuranti per l’assenza di opportunità lavorative e per la presenza di più pregiudicati che solitamente frequentano i familiari della ricorrente, la quale, peraltro, nel periodo di detenzione - pur partecipando alle attività previste, non ha dato prova di rielaborazione critica del passato deviante e di convincente responsabilizzazione ed effettiva volontà di distaccarsi dalle pregresse scelte devianti che, invece, sono percepite come necessitate e inevitabili a causa della sua condizione economica. Dal che il pericolo di recidiva è stato correttamente ritenuto, con motivazione congrua, logica ed immune dai vizi denunciati, prevalente rispetto all’interesse del minore.
4. Dalle considerazioni precedenti deriva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge. Così è deciso, 21/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente VI MO CE TO IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3