Sentenza 21 marzo 2000
Massime • 1
L'individuazione del difensore non può avvenire con riferimento a nomine relative a diversi procedimenti e neppure, per la fase esecutiva, a quella intervenuta nel precedente giudizio di cognizione. (Conf. Sez. I, 22 marzo 2000 n. 2129, Castagliuolo, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/03/2000, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 21.3.2000
1. Dott. Gianvittore FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore N. 2109
3. " Anna MABELLINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Enrico DELEHAYE Consigliere N. 44092/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL GR, n. 22.11.1953 a Milano
avverso l'ordinanza in data 1.7.1999 del G.I.P. presso il Tribunale di Milano
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni Lette le richieste del P.M., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA:
Il 23.7.1997 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano emetteva ordine di esecuzione della condanna ad otto anni di reclusione pronunciata il 5.5.1995 dal G.U.P. in sede nei confronti di LL GR, irrevocabile il 23.5.1997. Il condannato proponeva, con successivi atti e sotto distinti profili, incidente di esecuzione: sosteneva infatti l'invalidità del titolo, in quanto la sentenza era stata pronunciata da magistrato incompatibile per avere nella fase delle indagini più volte respinto sue istanze di sostituzione della custodia in carcere con altra misura cautelare, e la nullità dell'ordine di esecuzione, perché non notificato al difensore di fiducia a norma degli artt. 655, co. 5, e 656 C.P.P.. Il G.I.P., in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibili le istanze dell'interessato; il decreto era peraltro annullato da questa Corte (c.c. 16.4.1998) per difetto di motivazione.
Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P., all'esito della procedura camerale, dichiarava infondato l'incidente di esecuzione. Ha interposto ricorso per cassazione l'interessato, riproponendo le questioni disattese nella sede di merito e segnalando altresì che, con provvedimento del 15.6.1999, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano aveva provveduto al cumulo di pene concorrenti, onde il G.I.P. non poteva ritenersi competente a decidere sull'incidente.
Il ricorso è manifestamente infondato. Invero:
1) le cause di incompatibilità non incidono sulla capacità del giudice - correttamente intesa come possesso dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, indipendentemente dalle condizioni specifiche per lo svolgimento di tali funzioni in un determinato procedimento - e non determinano la nullità o addirittura l'inesistenza giuridica del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile;
l'incompatibilità costituisce esclusivamente motivo di ricusazione che va fatto valere con l'apposita procedura incidentale, restando altrimenti ininfluente sulla vicenda processuale (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., c.c. 17.4.1996, D'Avino; Sez. VI, c.c. 15.4.1998, Ferretti). 2) Nell'emettere l'ordine di esecuzione il P.M. nominò un difensore d'ufficio, cui dispose la notifica dell'atto. Il ricorrente si duole che non sia stata considerata la nomina fiduciaria di altro difensore e domiciliatario nel giudizio di cognizione e in altri procedimenti, anche esecutivi. Va al proposito ribadito che l'individuazione del difensore non può avvenire con riferimento a nomine relative a diversi procedimenti, e neppure, per la fase esecutiva, a quella intervenuta nel precedente giudizio di cognizione (cfr., per tutte, Cass., Sez. I, c.c. 6.5.1998, Pesce). 3) Quanto alla competenza del giudice dell'esecuzione, essa, nell'ipotesi di più condanne succedutesi nel tempo, è determinata in relazione al provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art.665, co. 4, C.P.P.) e può quindi variare in relazione alle sopravvenienze. In base al principio della "perpetuatio" il momento di riferimento è però sempre quello dell'atto introduttivo della procedura;
nel caso di specie l'incidente riguardava una singola condanna, non modificata in sede di impugnazione, emessa dal G.I.P., sicché questi era competente a norma dei primi tre commi dell'art. 665 citato. D'altra parte la questione non può essere più posta in discussione, poiché la competenza dell'ufficio costituito presso il Tribunale - e non della Corte d'Appello - è stata stabilita da questa Corte con la sentenza di annullamento con rinvio del decreto di inammissibilità in precedenza emesso dal G.I.P.. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna alle spese ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che va equamente determinata in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000