Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 19892
CASS
Sentenza 11 febbraio 2003

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Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini per motivi del tutto contingenti, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 19892
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19892
    Data del deposito : 11 febbraio 2003

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