Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 1
Nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del g.i.p. alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini per motivi del tutto contingenti, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2003, n. 19892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19892 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI Mario Presidente
1. Dott. FABBRI Gianvittore Consigliere
2. Dott. CHIEFFI Severo Consigliere
3. Dott. MARCHESE IO Consigliere
4. Dott. CAMPO Stefano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1) RE AN N. il 10/10/1939;
2) AR ET GI N. il 22/11/1952;
3) RU NT N. il 19/09/1951;
4) GU VI N. il 20/09/1966;
5) IN GI N. il 25/11/1963;
6) MA NT N. il 13/10/1943;
7) SI GI N. il 28/06/1960;
avverso la sentenza del 08/02/2002 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona del dr. Anna Maria DE SANDRO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Emanuele MONTI per LL, MA e NO VI LO GIUDICE per ZO, Carlo AO per DI, IU GI per NO, PI CH per IM, i quali concludono per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. OSSERVA
1. Con sentenza in data 8 febbraio 2002 la Corte di assise di appello di Catanzaro confermava per quanto interessa in questa sede, quella in data 11 settembre 2000 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, con la quale AR SA, ZO IO, MA PI IO, NO IO, IM IO, DI VI e LE RG - imputati, tutti, dei reati di omicidio pluriaggravato in danno di NE De CE IO, di detenzione porto illegali delle armi usate per l'omicidio , di ricettazione di un'autovettura e delle armi citate, e AR, MA, ZO, NO e IM anche di quello di detenzione e porto illegali di un fucile e di una pistola - erano stati condannati alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno, ad esclusione dei IM, cui era stata inflitta quella di anni otto e mesi quattro di reclusione e di LE, cui era stata inflitta quella di dieci anni di reclusione con applicazione, per entrambi, della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge 12.7.1991 n.203, oltre, per tutti, a quelle accessorie di legge.
La corte territoriale, respinta l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per non essere stata richiesta l'autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo che le stesse erano state archiviate perchè ignoti gli autori dell'omicidio, inquadrava, sulla scorta di quanto risultante da diverse sentenze divenute definitive, l'omicidio del NE De CI nella lotta instauratasi tra la preesistente organizzazione di tipo mafioso che faceva capo a CI IU e quella diretta dal AR che era prevalsa procedendo all'eliminazione fisica dei rivali escludendo, come principale, ogni altra causale, e precisava che era stato possibile ricostruire la vicenda omicidiaria che si occupa a seguito delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LE RG, IM VI e SS TO (assolto in sede di appello dalle stesse imputazioni rivolte agli odierni ricorrenti) comparate e riscontrate sia dal suddetto contesto criminale che dagli elementi di prova generica acquisiti agli atti.
In particolare affermava che ZO, MA, NO e IM avevano partecipato a una riunione a casa del AR, nella quale era stata decisa, all'esito dell'incontro avuto con costui, l'eliminazione del NE De CI;
che il ZO aveva mantenuto i contatti con il LE, il quale aveva dato la propria disponibilità a uccidere la sunnominata vittima;
che IM, NO e ZO avevano curato la fase di studio delle abitudini e degli spostamenti del NE De CI, assumendo informazioni anche attraverso la moglie del NO imparentata con la vittima;
che MA, NO e DI avevano organizzato l'agguato mortale, incaricando il LE e tale SA OM (non imputato nel presente processo) per la sua realizzazione dopo avere effettuato un sopralluogo, il giorno precedente quello dell'omicidio, nella zona destinata a tale evento che per identificare il posto ove era stata parcheggiata l'autovettura "Fiat Uno ", sulla quale gli autori materiali dell'omicidio avrebbero atteso la vittima;
che DI aveva fornito agli autori materiali dell'omicidio le pistole, una cal. 357 Magnum e una cal. 38, usate per uccidere il NE (il fucile cal. 12 a canne mozze, anch'esso adoperato dagli assassini, era stato fornito da altro coimputato oggi non ricorrente), la chiave dell'abitazione della madre del ZO e il compenso, tre milioni, per il delitto;
che ZO aveva messo a disposizione del LE e del SA la casa della propria madre, ove costoro si erano nascosti dopo l'omicidio.
Motivava in ordine all'attendibilità soggettiva e alla credibilità oggettiva dei collaboratori di giustizia, indicando gli elementi di riscontro estrinseco alle loro dichiarazioni e spiegando perchè le discordanze e contraddittorietà evidenziate dai difensori degli imputati non ne inficiavano la validità.
Indicava gli elementi in base ai quali era stato ritenuto il concorso nell'omicidio degli imputati che non ne erano stati gli autori materiali e spiegava la persistenza della volontà omicidiaria mantenutasi nel tempo da parte di costoro.
2. Ricorrono per cassazione AR, MA, UN, DI, IM, ZO e LE, i quali, per il tramite dei rispettivi difensori, deducono:
SI:
a) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P. in relazione all'art. 62-bis C.P.), rilevando che la corte territoriale aveva, nel denegare le richieste circostanze attenuanti generiche, erroneamente affermato che l'imputato, pur essendo un collaboratore di giustizia, risultava, in maniera rilevante, socialmente pericoloso, accomunando il LE, per tale valutazione, con quella effettuata per gli altri coimputati;
RU:
a) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b),c) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 192 co. 3 stesso codice e 110 C.P.), asserendo che il concorso morale del NO nell'omicidio del NE De CI è stato fatto derivare, contrariamente ai principi di diritto in tema di concorso di persone nel reato, dalla sola sua presenza, peraltro inattiva, alla riunione in cui detto delitto fu da altri deliberato;
che, peraltro, le dichiarazioni rese dai collaboratori IM e SS (coimputato assolto), unico elemento probatorio relativo al momento e alle modalità della deliberazione di uccidere la sunnominata vittima, erano tra di loro irrimediabilmente contrastanti;
b) erronea applicazione e violazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) e c) C.P.P. in relazione agli artt. 110 e segg. C.P.), affermando che, essendo trascorsi circa due anni tra la deliberazione e l'esecuzione dell'omicidio, non era stata indicata nella sentenza impugnata alcuna attività del NO comprovante la sua persistenza nel proposito criminoso;
che, essendo stato perpetrato il delitto dopo l'arresto del AR e di altri membri del sodalizio criminoso con conseguente "reggenza" dello stesso da parte di una triarchia della quale faceva parte il NO, costui, in quanto tale e pur non avendo contattato il LE, autore materiale dell'omicidio, era stato ritenuto concorrente nel reato in questione;
c) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 192 co. 3 stesso codice), in quanto le dichiarazioni del LE, relative alla presenza del NO a una riunione svoltasi il giorno precedente quello dell'omicidio presso il ristorante "L'Arca di Noè" di Schiavonea e a un sopralluogo effettuato dal medesimo nel posto dove si sarebbe l'indomani commesso il delitto, oltre che manifestamente illogiche sono prive di qualsivoglia riscontro;
d) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) C.P.P.), poichè la motivazione della causale dell'omicidio del NE De CI, laddove ritiene che la matrice di origine mafiosa è compatibile con quella di natura personale per il rancore portato dal LE nei confronti della vittima, risulta illogica, atteso che nel 1993, contrariamente che nel 1991, il NE De CI non rappresentava più un pericolo per l'associazione per delinquere facente capo al AR e il suo omicidio era stato commesso da persone, quali LE e SA, non appartenenti a detta organizzazione;
e) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.) relativamente all'omessa considerazione delle argomentazioni svolte nell'atto di appello, con connessa richiesta di acquisizioni di elementi probatori sul punto, idonei a chiarire l'assidua frequentazione e gli stretti e cordiali rapporti esistenti tra l'odierno ricorrente e la vittima, la cui presenza rendeva manifestamente illogico che il NO avrebbe svolto l'incarico di controllare i movimenti della vittima per conoscerne le abitudini;
f) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b)ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 62-bis e 133 C.P.), osservando che in tema di diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche e di determinazione della pena non v'era alcuna motivazione, rispetto a quanto specificato nell'atto di appello sul ruolo avuto dal NO nella vicenda e sulla sua positiva personalità, essendosi limitata la corte territoriale a motivare sul punto indistintamente per tutti gli imputati con il mero riferimento alla gravità del fatto;
IN:
a) inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) e c) C.P.P. in relazione agli artt. 178 lett. b) e c), 407 co. 3, 414 e 415 stesso codice), asserendo che, in mancanza del provvedimento di autorizzazione del competente giudice a riaprire le indagini su di un fatto di reato, come quello che ci occupa, già archiviato per essere ignoti gli autori, sono inutilizzabili tutti gli atti acquisiti dall'attività investigativa del pubblico ministero e utilizzati per la decisione, essendo indispensabile il controllo del giudice sulla regolarità dell'esercizio dell'azione penale (rispetto dei termini processuali;
tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 C.P.P.;
utilizzabilità dei precedenti atti di indagine) sia nel caso di archiviazione nei confronti di indagati noti, sia nella ipotesi di indagati ignoti;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 192 stesso codice e 110 C.P.), affermando che la corte territoriale ha erroneamente affermato l'esistenza sia di una condotta di concorso morale del IM nel deliberare l'eliminazione del NE De CI, sia di un comportamento di concorso materiale nella preparazione dell'omicidio, a tali fini dettagliatamente indicando gli elementi probatori posti a sostegno della prospettata censura, e rilevando che la motivazione era affetta da illogicità manifesta, atteso che i coimputati SS e AT erano stati assolti pur trovandosi nella medesima posizione processuale del IM;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P. in relazione agli artt. 62-bis e 114 C.P.), in quanto la corte territoriale, nel disattendere la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della minima partecipazione, non aveva tenuto nella debita considerazione, per l'applicabilità dell'attenuante ex art. 114 C.P., che il IM si trovava ristretto in carcere al momento dell'esecuzione dell'omicidio e, per la concessione di quella di cui all'art. 62-bis C.P., ne aveva negato l'applicazione riferendosi in maniera generica alla gravità del fatto e non prendendo in considerazione la differenza degli elementi da valutare per l'affermazione della sussistenza della concessa attenuante prevista dall'art. 8 legge 203/1991 rispetto a quelli da apprezzare per l'applicabilità di quella di cui all'art. 62-bis C.P.;
GU:
a) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. c) ed e) C.P.P. in relazione artt. 125, 192 co. 1 e 546 co. 1 lett. e) stesso codice), asserendo che la sentenza gravata, mediante argomentare mancante e illogico, aveva indicato solo apparentemente gli elementi di fatto posti a base della decisione adottata, ricostruendo i fatti senza tenere conto della rappresentazione degli elementi probatori effettuata dalle parti processuali e precisando che era stata omessa ogni effettiva, e non apparente, indicazione sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia e sulla inconciliabilità delle rispettive dichiarazioni e che non si erano prese in considerazione le argomentazioni sul punto prospettata dall'imputato nell'atto di appello, di guisa che si era in presenza di un vero e proprio travisamento del fatto rilevabile dallo stesso testo del provvedimento impugnato;
b) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. c) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 192 co. 3 stesso codice), rilevando che la ricostruzione del fatto omicidiario effettuata dal LE non solo era affetta da illogicità intrinseca e contraddetta da altre dichiarazioni accusatorie, ma era palesemente contrastante con la prova generica e che la chiamata in correità effettuata dal medesimo nei confronti del DI risultava priva di riscontri, a tali scopi dettagliatamente esaminando gli elementi probatori posti a sostegno di quanto affermato;
c) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) C.P.P. in relazione agli artt. 110 e 575 C.P.), in quanto illogicamente è stata ritenuta la partecipazione all'omicidio da parte del DI dal momento che egli non aveva partecipato alla riunione del 1991 in cui era stata deliberata l'eliminazione della vittima;
che l'accusa del LE di avergli procurato le due pistole utilizzate per il delitto non era riscontrata;
che apodittica risultava l'affermazione in ordine alla compatibilità tra l'orario - 7,30 - del suo incontro con gli autori dell'omicidio dopo la sua commissione a quello - 8,10 - della sua presenza nella stessa mattinata presso la propria abitazione come accertato dagli inquirenti all'atto della perquisizione effettuatavi;
d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 69, 114 e 133 C.P.), perché immotivatamente era stato effettuato un giudizio di mera equivalenza e non di prevalenza tra la concessa attenuante di cui all'art. 62-bis C.P. e le ritenute aggravanti;
non era stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114 C.P.; non era stata determinata nei minimi edittali la pena irrogata, pur in presenza dell'accertato "ruolo" di contorno avuto dal DI nella vicenda;
MA:
a) violazione di legge (art. 606 co. 1 lett. c) C.P.P. in relazione agli artt. 178 lett. b) e c) e 414 stesso codice), perchè erano stati utilizzati gli atti di indagine svolti dal pubblico ministero successivamente al decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dell'omicidio del NE De CI in mancanza di un provvedimento del g.i.p. di autorizzazione alla riapertura delle indagini;
b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.), asserendo che non costituivano indizio di reità le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla partecipazione dell'odierno ricorrente alla riunione, nella quale era stata deliberata l'eliminazione della vittima, perchè non risultava con certezza la relativa data - approssimativamente indicata come "Pasqua del 1991 o del 1992" - così non consentendosi all'accusato di prospettare un alibi e che illogicamente era stata ritenuta provata, peraltro sulla base di fatti non veri, la continuità tra la sua partecipazione alla riunione e l'evento mortale realizzatosi mediante le circostanze che egli aveva appreso in carcere dal AR dell'avvenuto omicidio e che, poi, si era congratulato con il LE per quanto da costui commesso;
c) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) C.P.P. in relazione all'art. 41 C.P.), perchè dagli atti emerge che tra la deliberazione dell'omicidio del NE De CI presa dalla cosca "AR" nella riunione tenutasi nel 1991 o nel 1992 e la eliminazione di costui avvenuta nel 1993 è sopravvenuta una causa sufficiente ed esclusiva per la consumazione dell'evento (consistita dalla personale causale portata dal LE ed evidenziata dalla non appartenenza dei due autori materiali dell'omicidio alla sunnominata organizzazione criminale) tale da interrompere il nesso di causalità con quella precedente di natura "mafiosa": punto sul quale la sentenza impugnata era carente di motivazione;
d) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.), osservando che non solo la sentenza gravata ha omesso ogni motivazione in merito all'esistenza di una prova certa che la causale "mafiosa", estintasi per il decorso del tempo, ha contribuito, pur in presenza della causale "personale" all'evento del reato di omicidio, ma anche è microscopicamente contraddittoria laddove ha assolto i coimputati SS e AT, che si trovavano nella medesima posizione processuale del ZO;
e) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 114 C.P.), non essendo stata presa in alcuna considerazione, per l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 C.P., la marginalità della condotta realizzata dal ZO nella vicenda con conseguente omissione di qualsivoglia motivazione sul punto;
f) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 577 c.p.), avendo la corte territoriale ritenuto a carico del ZO l'aggravante della premeditazione, pur in assenza di alcun nesso tra la deliberazione del 1991 e l'evento omicidiario del 1993, giustificandola soltanto con la sussistenza di detta aggravante in capo ad altri coimputati;
g) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 110 C.P.), non presentando la sentenza impugnata alcuna motivazione in merito al ritenuto concorso nella detenzione e porto illegali delle armi, non appartenenti alla "cosca AR" nè conseguente a costoro dal ZO, utilizzate da parte degli autori materiali del detto reato;
h) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 62-bis, 81. 132 e 133 C.P.), in quanto il provvedimento gravato non motiva nè in ordine all'entità della pena inflitta al ZO, nè relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
RE e AR (e, ancora RU) con un comune atto di ricorso:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) C.P.P. in relazione agli artt. 192 stesso codice, 62-bis, 114 e 575 C.P.), asserendo che il ritenuto concorso nel reato da parte dei sunnominati imputati era stato contraddittoriamente motivato, attese la soluzione di continuità tra la deliberazione presa nella riunione del 1991 e l'eliminazione della vittima avvenuta nel 1993 - tanto più in presenza di contrastanti affermazioni di IM e SS in merito all'identità e al numero dei partecipanti a detta riunione e al contenuto e alle modalità di svolgimento della stessa -, l'illogicità della spiegazione data relativamente alla conoscenza da parte del detenuto AR della partecipazione del SA all'omicidio, la palese contraddittorietà dell'asserita compatibilità tra le due diverse causali, quella "mafiosa" e quella "personale" riguardante il solo LE;
e rilevando che immotivatamente non erano state applicate le circostanze attenuanti generiche di cui agli artt. 62-bis e 114 C.P.
3. I ricorsi degli imputati LE, AR, IM, MA e ZO sono infondati, mentre risultano meritevoli di accoglimento, nei limiti che si diranno, quelli proposti da NO e DI.
3. a. Riguardo alle censure comuni a diversi imputati la Corte rileva che costantemente (esiste soltanto l'isolata e risalente pronuncia: Cass. Sez. 1, 1/10/1996, Palombo, Arch. Nuova Proc. Pen. 1996, 875 in senso contrario) è stato affermato (da ultimo Cass. Sez. 1, 7/7/2000, p.m. in proc. Crisafulli, Giur. It. 2001, 796) che il tenore letterale dell'art. 414 co. 1 C.P.P., che prevede il decreto motivato del giudice per la riapertura delle indagini "... dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti...", e la collocazione della fattispecie della pronuncia di tale provvedimento nella ipotesi in cui sia ignoto l'autore del reato nel successivo art. 415 C.P.P., inducono ad escludere che il p.m. debba richiedere il decreto di riapertura delle indagini quando l'archiviazione sia stata disposta perchè ignoto l'autore del reato. Ciò è confermato dalla ratio legis sottesa alle due diverse ipotesi. Infatti, mentre nel primo caso l'archiviazione è basata sull'infondatezza della notitia criminis riferibile ad una persona, ed è pronunciata a conclusione di un procedimento e la relativa decisione esprime un controllo di legittimità della richiesta al pari di quanto compete al giudice per le indagini preliminari in caso di richiesta di giudizio - con la conseguenza che il relativo provvedimento è destinato a produrre una preclusione rimovibile soltanto con la prescritta autorizzazione - nel secondo caso, invece, il decreto di archiviazione è diretto a congelare l'attività di indagine per motivi del tutto contingenti ed è volto a legittimare tale blocco solamente "allo stato degli atti", senza preclusione alcuna allo svolgimento di ulteriori attività di indagine, ricollegabile direttamente all'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Costituzione. Ne discende, contrariamente all'avviso dei ricorrenti, la piena utilizzabilità degli atti compiuti dal p.m. successivamente al decreto di archiviazione emesso per essere ignoti gli autori del reato, non applicandosi alla fattispecie la sanzione processuale dell'inutilizzabilità di cui all'art. 407 co. 3 C.P.P.
3.a.1. Relativamente alla attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia e alla loro credibilità intrinseca le critiche rivolte sul punto alla sentenza gravata si risolvono in censure di fatto, dal momento che i ricorrenti mirano a ottenere una valutazione diversa da quella fatta dai giudici del merito - con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logico-giuridici o da errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo del giudice di legittimità - così richiedendo, inammissibilmente in questa sede, un giudizio sul fatto, non previsto dalla legge (art. 606 ult. co. C.P.P.) come motivo per ricorrere per cassazione.
3.a.2. Per quanto, poi, riguarda la compatibilità di due differenti moventi per l'omicidio di NE De CI - l'uno di natura "mafiosa" concernente l'eliminazione della vittima in quanto rimasta fedele alla cosca avversaria facente capo a CI, l'altro di natura "personale" per il rancore profondo maturato dal LE nei confronti dell'ucciso per l'indegno comportamento da costui mantenuto nei riguardi dei propri parenti, causa di una serie di gravi vicende familiari - la corte territoriale ne ha ampiamente e logicamente spiegato la conciliabilità, di guisa le censure sul punto risultano inammissibili, siccome volte a ottenere una diversa valutazione degli elementi probatori presi in considerazione dai giudici del merito per supportare la decisione adottata sul punto.
3.a.3. Relativamente alla dedotta illogicità dell'asserito mantenimento per oltre due anni della deliberazione di eliminare il NE De CI, nonostante la cattura di diversi sodali della "cosca AR" e del suo capo, il mutamento verificatosi nel contesto socio-criminale della zona di competenza e la perpetrazione del delitto da parte di soggetti estranei al sodalizio 'indranghetista, la spiegazione datane dai giudici del merito è suffragata dagli elementi probatori presi in considerazione, di guisa che una diversa interpretazione, sempre possibile, si risolve in inammissibile, in sede di legittimità, critica in fatto. Invero, il controllo della Corte di cassazione sulla congruità logica degli argomenti adoperati dal giudice del merito nella formazione del suo convincimento e nella ricostruzione dei fatti è limitato alla verifica dell'apparato argomentativo secondo una sequenza che si snoda, da un lato, nel dovere di enunciare i fatti probatori e, dall'altro, nell'obbligo di esplicitare i criteri posti a sostegno della valutazione degli stessi.
Ne discende che non può parlarsi di vizio della motivazione - come tale censurabile in cassazione - qualora, ferma la correttezza nei termini spiegati, non convinca o non persuada la verità del sillogismo, nel senso che lasci permanere una diversa lettura delle risultanze processuali.
3.a.4. In ordine alle doglianze sulla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 C.P., è appena il caso di rilevare che il secondo comma di detto articolo ne esclude l'applicabilità in presenza della circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112 co. 1 n. 1 C.P., esistente nella specie atteso che i concorrenti nell'omicidio sono stati più di cinque, di guisa che, a prescindere dalle argomentazioni, sia pure succinte, adoperate dai giudici del merito per denegarne l'applicazione per taluni degli imputati, l'invocata attenuante correttamente non è stata concessa.
In proposito va chiarito che per giustizia consolidata di questa Corte, nella vigenza del codice di rito del 1930 che di quello del 1988 (cfr., fra le tante, per il codice del 1930 Sez. 1, 11/5/1965, Angelino, Cass. pen. Mass. ann. 1966, 467, m. 711 e per il codice del 1988 Sez. 4, 11/5/1999, Mosquera, Cass. pen. 2000, 1758), una circostanza aggravante si ritiene ritualmente contestata, in assenza dell'omessa indicazione dell'articolo di legge che la concerne (nella fattispecie in esame è stato indicato solo l'art. 10 e non pure l'art. 112 co. 1 n. 1 C.P.), allorquando siano stati contestati nel relativo capo di imputazione gli elementi di fatto che la integrano (nella specie erano elencati i concorrenti nel reato di omicidio, nominativamente, in numero superiore a cinque).
3.a.5. Infine, le censure riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche risultano del tutto infondate, dal momento che la motivazione adottata dalla corte territoriale è congrua e giuridicamente corretta.
Infatti, per l'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62-bis C.P. il giudice deve fare riferimento ai parametri elencati nell'art. 133 C.P., di tal che la giustificazione per la sua mancata concessione correlata, come nella specie, alla gravità del fatto è corretta sul piano giuridico, perchè la scelta di uno dei suddetti parametri comporta la prevalenza su tutti gli altri, oltre che congrua sul piano motivazionale, in quanto detta indicazione è sufficiente per controllare l'iter argomentativo seguito dal giudice sul punto.
Inoltre detta scelta, siccome prevalente su ogni altro parametro, esclude, sia pure in maniera implicita, ogni necessità di ulteriormente motivare in merito a quanto argomentato sul punto negli atti di appello, perchè gli elementi evidenziati dai singoli imputati si riferiscono, sempre, ai parametri esclusi dal giudice per il proprio giudizio in merito all'applicabilità della invocata circostanza attenuante.
3.a.6. Le doglianze relative all'omessa motivazione dei criteri seguiti per determinare le pene irrogate non sono, per gli imputati cui è stata inflitta la pena di trenta anni di reclusione, fondate. Invero, in presenza di reato punibile con la pena dell'ergastolo e di altri reati puniti con pene temporanee unificati al primo per continuazione e della scelta fatta dagli imputati di adire il rito abbreviato, l'unica pena applicabile e, a norma dell'art. 442 co. 2 C.P.P., quella dell'ergastolo senza isolamento diurno, peraltro nella specie erroneamente determinata dal giudice con quella di anni trenta di reclusione (da ritenersi immutabile per mancata impugnazione da parte del pubblico ministero).
Ne discendo che, trattandosi di pena stabilita in maniera fissa dal legislatore, il giudice non ha l'obbligo di motivarne la scelta che è direttamente derivata dalla legge e, inoltre, che la mancata giustificazione della errata determinazione sopra rilevata non può costituire motivo di impugnazione da parte degli imputati, attesa la evidente mancanza di un loro interesse in concreto (art. 591 co. 1 lett. a) C.P.P.), non potendo un'eventuale accoglimento dell'impugnazione sul punto rimediare, in maniera più favorevole per gli imputati, all'errore di determinazione della pena effettuato dal giudice di primo grado.
4. Passando all'esame dei motivi riguardanti in maniera specifica singoli ricorrenti, la Corte rileva che:
Per LE, oltre che per le ragioni sopra esposte, correttamente sono state denegate le circostanze attenuanti generiche, non essendo la loro valutazione necessariamente connessa con il suo status di collaboratore di giustizia, in quanto la loro applicabilità riguarda l'apprezzamento da parte del giudice di tutte le oggettive modalità di verificazione del singolo reato, per il quale sono invocate, e non già il comportamento collaborativo complessivo mantenuto dall'interessato.
Relativamente a IM non sussiste la denunciata manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata riguardante l'affermazione della sua colpevolezza, sia perchè la posizione processuale dei coimputati, assolti, SS e AT è complessivamente diversa da quella del sunnominato ricorrente, sia perchè gli specifici rilievi evidenziati dal IM a sostegno della tesi ipotizzata si risolvono in inammissibili, in sede di legittimità, critiche in fatto, mentre, riguardo al diniego della circostanza di cui all'art. 62-bis C.P., si rimanda, oltre che a quanto esposto in generale sul tema, a quello che si è specificato esaminando la posizione del LE, attesa la similarità delle censure sul punto.
Infine, relativamente alla determinazione della pena, la corte territoriale ha congruamente motivato, riferendosi alla personalità propensa a delinquere dell'imputato come risultante dai suoi numerosi precedenti penali.
Per quanto riguarda ZO va precisato che la contestazione rivoltagli nel capo di imputazione, e per la quale è stato condannato, riguarda la sua partecipazione alla riunione svoltasi in casa del AR per deliberare l'eliminazione del NE De CI in epoca antecedente alla uccisione di costui, mentre l'imprecisione sulla data della stessa - Pasqua del 1991 o del 1992 - è per il ricorrente funzionale alla censura riguardante l'affermata persistenza, per circa due anni, del proposito criminoso: doglianza sulla quale si sono esposte le ragioni per cui è stata ritenuta infondata.
E ciò senza considerare che la prova della colpevolezza del sunnominato ricorrente con si fonda soltanto sulla partecipazione alla riunione deliberativa dell'omicidio del NE De CI, ma anche sulla sua successiva partecipazione alle fasi di studio delle abitudini e degli spostamenti della vittima designata funzionali all'organizzazione dell'attentato: circostanza che, di tutta evidenza, differenziava la sua posizione processuale da quella dei coimputati SS e AT, che erano stati assolti. Relativamente, poi, alla ritenuta aggravante della premeditazione, a prescindere dal fatto che la stessa si comunica al concorrente nel reato che, pur non avendo premeditato l'omicidio, abbia avuto piena conoscenza dell'altrui premeditazione anteriormente alla realizzazione della propria condotta di partecipazione, la ricostruzione del fatto, così come esposto nella sentenza gravata e sopra narrato, ne evidenzia la sussistenza degli elementi necessari del rilevante spazio temporale tra la deliberazione e l'esecuzione del delitto e della persistenza nel tempo della volontà omicidiaria, di guisa che la relativa doglianza si appalesa infondata. Infine, l'attribuzione al ZO dei reati di ricettazione dell'autovettura di provenienza furtiva e di detenzione e porto illegali delle armi, oggetti utilizzati per l'omicidio, era stata correttamente giustificata dai giudici del merito dal momento che, trattandosi di reati accessori di quello di omicidio e necessari per la sua realizzazione secondo il piano deliberato, dei medesimi dovevano rispondere anche i concorrenti morali, a nulla rilevando a tale fine l'identità di colui o coloro che materialmente avevano messo tali cose a disposizione degli autori materiali dell'omicidio ovvero la provenienza delle medesime.
Per il AR e MA vale riportarsi, in ordine alle comuni doglianze avanzate in tema di attendibilità di collaboratori di giustizia, del ritenuto concorso morale del reato, di soluzione di continuità tra la deliberazione presa in ordine all'omicidio del NE De CI e la sua realizzazione, di compatibilità tra le due diverse causali, di determinazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche a quanto già detto su dette questioni in precedenza, trattandosi di doglianze, quasi inammissibili siccome illustrate con ragionamenti ai limiti della genericità, avanzate con argomentazioni similari a quello sopra dichiarate infondate.
Per quanto, poi, lamentato da detti ricorrenti in merito alle spiegazioni, asseritamente illogiche, date dai giudici del merito relativamente all'avvenuta conoscenza da parte del AR, all'epoca detenuto, della partecipazione all'omicidio del SA, la Corte osserva, per l'ennesima volta, che le censure sul punto si risolvono in mere critiche in fatto, come tali inammissibili in questa sede, dal momento che la corte territoriale ha dato su tale circostanza una persuasiva interpretazione degli elementi fattuali posti a sostegno della medesima.
5. La sentenza va, invece, annullata nei confronti dei ricorrenti DI e NO, nei limiti sotto evidenziati, essendo, invece,risultati infondati i restanti motivi, dei quali si è dette nella parte relativa alle doglianze comuni con gli altri ricorrenti (attendibilità dei collaboratori, ricostruzione del fatto, diniego di circostanze attenuanti e criteri di determinazione della pena).
5.a. Riguardo al primo va rilevato che dal testo della sentenza impugnata emerge che, riguardo alla più volte citata riunione in cui si deliberò l'omicidio in questione, le dichiarazioni rese dai collaboratori IM e SS sono tra loro discordanti sia sulla presenza del NO alla stessa, che sulla collegialità della decisione, non risultando dalle medesime l'indicazione di una condotta del NO particolarmente significativa di adesione a detta deliberazione, di guisa che la motivazione sul punto risulta palesemente illogica.
Infatti, in presenza di divergenti dichiarazioni su di una circostanza essenziale per la dimostrazione dell'esistenza di una condotta costituente reato realizzata dall'imputato il giudice non può limitarsi ad affermarne l'apparente contraddizione, ma deve specificare, in maniera approfondita e sulla base di elementi fattuali certi, le ragioni in base alle quali ritiene positivamente provata la condotta addebitata all'imputato, dal momento che, altrimenti operando come avvenuto nella fattispecie che ci occupa, incorre nel denunciato vizio di motivazione.
Infatti, in tema di concorso morale, è stato più volte precisato (ex plurimis, Cass. 8/3/1989, Giorgini, Cass. pen. 1992. 304) che non basta la semplice adesione morale a un programma criminoso, poichè occorre comunque un apporto che produca un rafforzamento dell'attività criminosa dell'agente ovvero un aiuto all'attività di costui;
condotta che, nella ipotesi di soggetti partecipanti a una riunione per essere messi al corrente di iniziative criminose, che saranno realizzate da altri, può essere realizzata anche con il silenzio, sempre che, peraltro, detto atteggiamento tenuto dal concorrente palesemente mostri un'approvazione di dette iniziative e una disponibilità di collaborazione (sul punto, Cass. 10/50 1993, Algrati, Cass. pen. 1995, 51), di guisa che il decidente non può esimersi dall'approfondire, sulla scorta di elementi probatori in atti e non sulla sola base di affermazioni prive di supporto fattuale, la sussistenza degli elementi, come sopra evidenziati, comprovanti l'esistenza del concorso morale nel reato da parte dell'imputato.
Peraltro, il NO, secondo la sentenza impugnata, ha concorso nel reato di omicidio anche materialmente, provvedendo all'organizzazione dell'agguato mediante il conferimento dell'incarico a LE e SA, compiendo un sopralluogo nella zona dove, poi, era stato ucciso il NE De CI e indicando ai sunnominati autori materiali il luogo ove era stata parcheggiata l'autovettura, sulla quale costoro si erano appostati in attesa dell'arrivo della vittima.
Tuttavia, gli addebiti in questione derivano dalle sole dichiarazioni di LE, le quali, non essendo stati indicati a riscontro delle stesse elementi estrinseci di natura individualizzante - tali non essendo quelli presi in considerazione dai giudici del merito - non possono, di per se soli, costituire, a norma dell'art. 192 co. 3 C.P.P., prova a carico dell'imputato. Per detto tipo di concorso è, inoltre, opportuno chiarire che il ruolo di componente la c.d. triarchia, che aveva il compito di dirigere la "cosca AR" in assenza del capo che si trovava ristretto in carcere, di per se solo non comporta alcuna responsabilità per i reati-scopo dell'associazione per delinquere, occorrendo, di volta in volta, che sia provato il coinvolgimento, morale o materiale, del capo nella commissione di ciascun illecito, non essendo previsto dal vigente ordinamento penale una responsabilità concorsuale di posizione.
5.b. La responsabilità del DI, che non era tra i partecipanti alla riunione deliberativa dell'omicidio di AV De CI più volte ricordata, è fondata unicamente sulle dichiarazioni del LE e sulla carica ricoperta di componente sulla sopra citata triarchia. Così come rilevatosi per il NO, il ruolo di dirigente dell'associazione per delinquere di tipo mafioso non può, di per se solo, dimostrare il concorso, di colui che ne è investito, nei singoli reati commessi da altri per la realizzazione delle finalità dell'organizzazione, mentre le dichiarazioni del LE, le sole che hanno chiamato in correità il DI sotto diversi profili, non possono costituire prova della responsabilità di detto imputato in mancanza dei riscontri estrinseci di natura individualizzanti così come prescritto dal terzo comma dell'art. 192 C.P.P., precisandosi, per tale aspetto, che, in carenza di conferme derivanti da fatti certi, dette dichiarazioni non possono essere corroborate da mere deduzioni logiche.
6. Per le suesposte considerazioni, mentre vanno respinti siccome infondati i ricorsi di LE, AR, IM, MA e ZO, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NO e DI con conseguente rinvio ad altra sezione della stessa Corte di assise di appello, che provvederà a nuovo giudizio sui punti oggetto di annullamento: la carenza e la illogicità manifeste della motivazione riguardante l'affermata colpevolezza del NO, la mancata indicazione di elementi di riscontro individualizzanti per le dichiarazioni accusatorie del LE nei confronti del NO e del DI e l'erronea valutazione degli effetti giuridici derivanti dal ruolo di dirigente di un'associazione per delinquere di tipo mafioso, attenendosi, nel relativo esame, ai principi di diritto sopra evidenziati.
I ricorrenti, i cui gravami sono stati rigettati, vanno condannati in solido al pagamento delle ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO IO e DI VI e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro.
Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna in solido SI, RE, IN, AR E MA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma l'11 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 APRILE 2003.