Art. 20. Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformita' all' articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , e successive modificazioni, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 .
Note all'art. 20:
- Per il testo dell' art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'art. 13.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , si veda nelle note alle premesse.
2. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 1° luglio 2017, in conformita' all' articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , e successive modificazioni, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti stabilite ai sensi dell' articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 .
Note all'art. 20:
- Per il testo dell' art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'art. 13.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57 , si veda nelle note alle premesse.