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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16932 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TI ET, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il giorno 11/05/2022 dalla Corte d'Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Riccardi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16932 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ET TI, avv. Enrico Scopesi, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n.1) e 223, comma 1, legge fall. - perché, quale concorrente "extranea", in concorso con l'amministratore unico e liquidatore della società di capitali "IN.CO.FIN. s.r.l.", dichiarata fallita in data 23 dicembre 2014, sottraeva la somma di euro 317.503 dal conto corrente bancario aperto dalla s.r.l. presso l'istituto Unicredit, mediante l'emissione di tre assegni - e ha ridotto ad anni due la pena accessoria inflitta all'imputata. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità della ricorrente senza tener conto della circostanza che parte del denaro, asseritamente distratto a mezzo di emissione di assegni, rappresentava la restituzione di somme elargite dalla TI alla s.r.l. a titolo di finanziamento soci, e ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto senza idoneamente motivare sul punto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza apparenti ragioni, non hanno concesso alla ricorrente l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen. e solleva questione di legittimità costituzionale della norma in relazione all'art. 3 Cost. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 37 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare il motivo per il quale, in violazione dell'art. 37 cod. pen., ha determinato la durata delle pene accessorie in misura superiore alla pena detentiva irrogata all'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo 2 corpo argomentativo (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di prove in merito sia a un pregresso conferimento iniziale di somme da parte della TI in favore della s.r.I., idoneo a giustificare l'emissione di assegni, per un importo complessivo di euro 255.000,00, a titolo di restituzioni, sia ad attività professionali svolte dall'imputata in favore della fallita, idonee a legittimare compensi. In buona sostanza, nulla dimostrava che la ricorrente avesse ricoperto incarichi nella società o si fosse occupata della gestione della stessa, né che avesse conferito somme alla s.r.l. Con tali argomentazioni la ricorrente non si confronta, limitandosi ad una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione compete al giudice del merito. 3.1 In merito, poi, alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, la corte d'appello ha evidenziato: - quanto al profilo oggettivo, la ricezione, non contestata, da parte della ricorrente di due assegni circolari del valore di 250.000 euro e di 5.000 euro, in assenza di titolo giustificativo;
- quanto al profilo soggettivo, per un verso, la consapevolezza della ricorrente sia della provenienza del denaro dalle casse della società, sia degli sviluppi potenziali, anche negativi, della situazione della s.r.I., e, per altro verso, l'irrilevanza della fiducia che la TI aveva riposto nelle capacità del padre, amministratore unico e successivamente liquidatore della "IN.CO.FIN. s.r.l.", in merito alla gestione della società. Invero, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo richiesta, invece, la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. La corte territoriale, in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante invocata, ha evidenziato che la somma concordata con la curatela del fallimento, pari a euro 17.000,00, 3 non rispondeva affatto all'integrale riparazione del danno richiesta dall'art. 62, comma 1, n.6) cod. pen., così facendo buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie" (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315; Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276). 4.1 In merito, poi, al profilo che investe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, n. 6), prima parte, cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., sul rilievo la norma, prevedendo la necessaria riparazione integrale del danno prima del giudizio, determina una disparità di trattamento a seconda delle effettive capacità patrimoniali dell'imputato, va evidenziato che: - la questione non appare rilevante, in quanto l'incapacità patrimoniale dell'imputata non è stata neanche supposta;
- il tema è stato affrontato dal Giudice delle leggi che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, n.6), cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. sul rilievo che, se è vero che l'attenuante trova «la sua giustificazione nella rilevanza giuridica che il risarcimento assume quale specifica circostanza rivelatrice del ravvedimento del reo che, attraverso quel mezzo, ha provveduto ad eliminare uno degli effetti prodotti dalla sua azione antigiuridica», sicché «l'attenuante del risarcimento non ha a suo oggetto immediato e diretto la tutela degli interessi della vittima», è anche vero che non bisogna «ritenere che nella determinazione della quantità della pena, sempre ispirata a ragioni che trascendono l'interesse del singolo, l'ordinamento penale debba restare indifferente di fronte alla valutazione dei danni conseguenti al reato e, corrispondentemente, al comportamento del reo che volontariamente, ha provveduto alla loro riparazione» (Corte Cost., ord. n. 272 del 1976; sent. n. 111 del 1964). 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che involge la durata delle pene accessorie che la corte territoriale ha determinato in misura superiore alla pena detentiva inflitta all'imputata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella determinazione delle pene accessorie non prefissate nella loro durata, nel caso in cui la sanzione in concreto applicata venga assestata in misura inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, l'irrogazione non richiede una motivazione specifica e particolarmente ampia, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986, Ronzan, Rv. 171948; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788), 4 J2C mentre, invece, è necessaria una motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, nel caso di irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale (Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 5, n. 35100 dei 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno applicato correttamente il principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, la pena deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Ne consegue che la pena accessoria individuata, anche se superiore alla durata della pena detentiva, risulta legittima. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Riccardi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 16932 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: CARUSILLO ELENA Data Udienza: 16/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ET TI, avv. Enrico Scopesi, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Genova, ha confermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n.1) e 223, comma 1, legge fall. - perché, quale concorrente "extranea", in concorso con l'amministratore unico e liquidatore della società di capitali "IN.CO.FIN. s.r.l.", dichiarata fallita in data 23 dicembre 2014, sottraeva la somma di euro 317.503 dal conto corrente bancario aperto dalla s.r.l. presso l'istituto Unicredit, mediante l'emissione di tre assegni - e ha ridotto ad anni due la pena accessoria inflitta all'imputata. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 216 legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha affermato la penale responsabilità della ricorrente senza tener conto della circostanza che parte del denaro, asseritamente distratto a mezzo di emissione di assegni, rappresentava la restituzione di somme elargite dalla TI alla s.r.l. a titolo di finanziamento soci, e ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto senza idoneamente motivare sul punto. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza apparenti ragioni, non hanno concesso alla ricorrente l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen. e solleva questione di legittimità costituzionale della norma in relazione all'art. 3 Cost. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 37 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha omesso di spiegare il motivo per il quale, in violazione dell'art. 37 cod. pen., ha determinato la durata delle pene accessorie in misura superiore alla pena detentiva irrogata all'imputata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo 2 corpo argomentativo (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 4, n. 15227 dell11/4/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, la corte territoriale ha evidenziato l'assenza di prove in merito sia a un pregresso conferimento iniziale di somme da parte della TI in favore della s.r.I., idoneo a giustificare l'emissione di assegni, per un importo complessivo di euro 255.000,00, a titolo di restituzioni, sia ad attività professionali svolte dall'imputata in favore della fallita, idonee a legittimare compensi. In buona sostanza, nulla dimostrava che la ricorrente avesse ricoperto incarichi nella società o si fosse occupata della gestione della stessa, né che avesse conferito somme alla s.r.l. Con tali argomentazioni la ricorrente non si confronta, limitandosi ad una rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione compete al giudice del merito. 3.1 In merito, poi, alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, la corte d'appello ha evidenziato: - quanto al profilo oggettivo, la ricezione, non contestata, da parte della ricorrente di due assegni circolari del valore di 250.000 euro e di 5.000 euro, in assenza di titolo giustificativo;
- quanto al profilo soggettivo, per un verso, la consapevolezza della ricorrente sia della provenienza del denaro dalle casse della società, sia degli sviluppi potenziali, anche negativi, della situazione della s.r.I., e, per altro verso, l'irrilevanza della fiducia che la TI aveva riposto nelle capacità del padre, amministratore unico e successivamente liquidatore della "IN.CO.FIN. s.r.l.", in merito alla gestione della società. Invero, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo richiesta, invece, la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2017, Bolzoni, Rv. 271123; Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. La corte territoriale, in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante invocata, ha evidenziato che la somma concordata con la curatela del fallimento, pari a euro 17.000,00, 3 non rispondeva affatto all'integrale riparazione del danno richiesta dall'art. 62, comma 1, n.6) cod. pen., così facendo buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, cod. pen., presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie" (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Fukuta, Rv. 278315; Sez. 3, n. 25326 del 19/02/2019, Perani, Rv. 276276). 4.1 In merito, poi, al profilo che investe la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, n. 6), prima parte, cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost., sul rilievo la norma, prevedendo la necessaria riparazione integrale del danno prima del giudizio, determina una disparità di trattamento a seconda delle effettive capacità patrimoniali dell'imputato, va evidenziato che: - la questione non appare rilevante, in quanto l'incapacità patrimoniale dell'imputata non è stata neanche supposta;
- il tema è stato affrontato dal Giudice delle leggi che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, n.6), cod. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. sul rilievo che, se è vero che l'attenuante trova «la sua giustificazione nella rilevanza giuridica che il risarcimento assume quale specifica circostanza rivelatrice del ravvedimento del reo che, attraverso quel mezzo, ha provveduto ad eliminare uno degli effetti prodotti dalla sua azione antigiuridica», sicché «l'attenuante del risarcimento non ha a suo oggetto immediato e diretto la tutela degli interessi della vittima», è anche vero che non bisogna «ritenere che nella determinazione della quantità della pena, sempre ispirata a ragioni che trascendono l'interesse del singolo, l'ordinamento penale debba restare indifferente di fronte alla valutazione dei danni conseguenti al reato e, corrispondentemente, al comportamento del reo che volontariamente, ha provveduto alla loro riparazione» (Corte Cost., ord. n. 272 del 1976; sent. n. 111 del 1964). 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso che involge la durata delle pene accessorie che la corte territoriale ha determinato in misura superiore alla pena detentiva inflitta all'imputata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella determinazione delle pene accessorie non prefissate nella loro durata, nel caso in cui la sanzione in concreto applicata venga assestata in misura inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, l'irrogazione non richiede una motivazione specifica e particolarmente ampia, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986, Ronzan, Rv. 171948; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019, dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788), 4 J2C mentre, invece, è necessaria una motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, nel caso di irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale (Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 5, n. 35100 dei 27/06/2019, Torre, Rv. 276932). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno applicato correttamente il principio di diritto secondo cui la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, la pena deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286). Ne consegue che la pena accessoria individuata, anche se superiore alla durata della pena detentiva, risulta legittima. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/02/2023.