Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2013, n. 8837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8837 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 20/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2316
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 030284/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato MURGO Matteo, quale difensore di:
GR NL (n. il 04/01/1986) e NZ IS (n. il 01/01/1983);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 10/06/2013;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con ordinanza del 15/05/2013, il G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia dispose la misura cautelare della custodia cautelare in carcere di GR NL e NZ SA, indagati per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e omicidio preterintenzionale.
Avverso il provvedimento di cui sopra gli indagati proposero istanza di riesame, ma il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 10/06/2013, la respinse dopo aver dichiarato assorbito nel reato di omicidio preterintenzionale il reato di lesioni personali. Ricorre per cassazione il difensore degli indagati eccependo la perdita di efficacia della misura cautelare - ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 6, - per l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame del supporto contenente le videoriprese ritenute rilevanti ai fini della ricostruzione dei reati. Inoltre censurava la motivazione del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di dichiarare la nullità dell'ordinanza custodiale per l'omessa duplicazione delle videoriprese, duplicazione richiesta per tempo alla Procura che, però, non vi aveva provveduto. Il difensore degli indagati rileva, infine, le discrepanze tra la descrizione del teste oculare della NZ SA e, poi, del suo riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso teste. Quindi mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di perdita di efficacia della misura cautelare e di nullità della stessa sono infondate e vanno, pertanto, rigettate. Infatti, per quanto riguarda l'omessa trasmissione al Tribunale del riesame del supporto contenente le videoriprese ritenute dal G.I.P. rilevanti ai fini della ricostruzione dei reati, il Tribunale rileva che non solo non vi è la prova che tale supporto sia stato trasmesso al G.I.P., ma anzi dalla lettura dell'ordinanza custodiale emerge con chiarezza che il contenuto delle videoriprese il G.I.P. lo ha desunto dalle annotazioni di servizio della P.G. dell'11.03.2013 e 31.01.2013 (allegati 7 e 8 dell'informativa della Squadra Mobile di Reggio Emilia del 15.03.2013). Orbene questa Suprema Corte ha affermato il principio - condiviso dal Collegio - che in tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, il verbale di arresto in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura (nella fattispecie questa Corte ha rilevato che, peraltro in assenza di qualunque dubbio circa l'omessa trasmissione di elementi favorevoli all'indagato, il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura i verbali di arresto, regolarmente trasmessi al Tribunale del riesame;
Sez. 6^, Sentenza n. 39923 del 12/06/2008 Cc. - dep. 24/10/2008 - Rv. 241874).
Per quanto riguarda la nullità dell'ordinanza custodiale per l'omessa duplicazione delle videoriprese, duplicazione richiesta dalla difesa dei ricorrenti per tempo alla Procura che, però, non vi aveva provveduto si deve rilevare che il Tribunale alle pagine 3 e 4 dopo aver ricostruito tutto ciò che è agli atti in relazione a tale doglianza (ricostruzione alla quale si rinvia) richiama un condiviso principio più volte affermato da questa Suprema Corte e condiviso dal Collegio (che, invece, non condivide alcune pronunce contrarie - ad esempio: Sez. 6^, Sentenza n. 45984 del 10/10/2011 Cc. - dep. 12/12/2011 - Rv. 251273 - che tra l'altro sono precedenti alle decisioni condivise ed emesse dalla stessa Sezione). Il principio condiviso di cui sopra è che in tema di intercettazioni telefoniche, è onere del difensore informarsi dell'eventuale accoglimento o rigetto ovvero del mancato esame dell'istanza con cui ha chiesto di accedere alle registrazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare (nella specie, questa Corte ha confermato la decisione del Tribunale del riesame di rigetto dell'eccezione di nullità per la mancata autorizzazione all'ascolto dei nastri, essendosi il difensore limitato a rappresentare di averne fatto richiesta, senza dimostrare di essersi attivato per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata;
Sez. 6^, Sentenza n. 29848 del 24/04/2012 Cc. - dep. 20/07/2012 - Rv. 253252). Inoltre, non grava sul Pubblico Ministero alcun obbligo di comunicazione al difensore dell'indagato del provvedimento con cui ha deciso sull'istanza di accesso alle registrazioni delle intercettazioni telefoniche utilizzate per l'adozione di una misura cautelare, essendo onere dello stesso difensore informarsi dell'eventuale accoglimento ovvero del rigetto della suddetta istanza o anche solo della sua mancata considerazione (nella fattispecie la difesa aveva presentato istanza di audizione delle registrazioni in vista dell'udienza di riesame, nel corso della quale aveva eccepito di non essere stato posto in grado di esercitare il diritto di accesso perché l'autorizzazione del pubblico ministero gli era stata comunicata via fax solo il giorno precedente all'udienza medesima, adempimento la cui asserita tardività la Corte ha ritenuto non sussistere, ritenendo per l'appunto che spetti alla difesa attivarsi tempestivamente per prendere cognizione della sorte dell'istanza formulata;
Sez. 6^, Sentenza n. 38673 del 07/10/2011 Cc. - dep. 25/10/2011 - Rv. 250848). Infine, il difensore che deduca la nullità di ordine generale a regime intermedio per non aver ottenuto, nonostante la tempestiva richiesta in vista del giudizio di riesame, l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, ed utilizzate per l'emissione di un provvedimento di coercizione personale, ha l'onere di provare l'omesso o ritardato rilascio della documentazione (Sez. 6^, Sentenza n. 31440 del 24/04/2012 Cc. - dep. 01/08/2012-Rv. 253215).
Il resto del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché
le doglianze (sono le stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale - dopo aver richiamato il provvedimento genetico - ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni per le quali ritiene perfettamente credibile il teste NJ TI e valido il riconoscimento fotografico degli imputati effettuato dallo stesso. Inoltre sono esaustive e logiche le spiegazioni che il Tribunale fornisce in ordine alle presunte discrepanze tra la descrizione dell'indagata NZ SA da parte del teste oculare NJ e, poi, del suo riconoscimento fotografico effettuato dallo stesso teste;
discrepanze che correttamente il Tribunale non ravvisa (si vedano le pagine da 4 a 8 dell'impugnato provvedimento).
A fronte di tutto quanto sopra esposto il difensore dei ricorrenti contrappone, quindi, solo generiche contestazioni in fatto. In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Si veda fra le tante: Sez. 1^, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati si trovano ristretti perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014