Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2013, n. 8837
CASS
Sentenza 20 novembre 2013

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Massime1

In tema di riesame, non costituisce violazione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. la circostanza che il PM, selezionando gli atti da produrre a sostegno della richiesta di applicazione della misura cautelare, abbia trasmesso, in luogo della videoregistrazione del fatto oggetto di indagine, annotazioni di servizio in cui erano riportati i dati relativi a quanto videoregistrato, posto che all'accusa compete la direzione dell'inchiesta e la scelta degli atti su cui basare la richiesta della misura. (Nella fattispecie la Corte ha rilevato che il GIP non aveva comunque mai preso visione della videoregistrazione ed aveva considerato per l'emissione della misura le annotazioni di servizio della P.G., regolarmente trasmesse al Tribunale del riesame).

Commentario1

  • 1Rilievi tecnici della difesa, quale valore? (Cass. 3624/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2013, n. 8837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8837
Data del deposito : 20 novembre 2013

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