Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19909
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione del divieto di reformatio in peius

    La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la tesi del ricorrente, affermando che il giudice d'appello, su impugnazione del solo imputato, non può diminuire la pena per il delitto tentato con una frazione inferiore a quella applicata dal tribunale, pena altrimenti determinata in misura superiore a quella stabilita dal giudice di prime cure.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione e contraddittorietà sulla credibilità della persona offesa

    La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, affermando che la valutazione della credibilità della persona offesa è una questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, salvo manifeste contraddizioni. Ha inoltre ritenuto che le argomentazioni dei giudici di merito non presentassero contraddizioni o illogicità manifeste, e che le censure del ricorrente mirassero a una rivalutazione del merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19909
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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