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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19909 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN MO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 14/10/2025 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA ST, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/10/2025, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 21/11/2024 del Tribunale di Brescia, esclusa la contestata recidiva, riduceva a un anno di reclusione ed euro 250,00 di multa la pena irrogata a MO AN per il reato di tentata rapina ai danni di NE IC, commessa il 30/06/2018. 2. Avverso l’indicata sentenza del 14/10/2025 della Corte d’appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Agostino Savarese, MO AN, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, dello stesso codice, «per aver operato una riduzione ex art. 56 c.p. inferiore a quella operata dal giudice di primo grado»; «eventualmente, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. ), cod. proc. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 19909 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2026 «motivazione mancante». Espone che il Tribunale di Brescia, il quale aveva ritenuto la circostanza aggravante della recidiva equivalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, nel determinare la pena per il tentativo con il metodo cosiddetto bifasico, aveva ridotto la pena detentiva per il reato consumato di quattro anni di reclusione nella misura massima di due terzi prevista dall’art. 56, secondo comma, cod. pen., così ottenendo la pena detentiva di un anno e quattro mesi di reclusione. Ciò esposto, il AN lamenta che la Corte d’appello di Brescia, nell’escludere la recidiva contestata, avrebbe operato «una riduzione della pena detentiva per il reato tentato inferiore a quella effettuata dal Tribunale di Brescia». Rappresenta al riguardo che, «se fosse stata applicata la medesima riduzione di 2/3 ex art. 56 cod. pen., così come già riconosciuta dal giudice di primo grado, la pena detentiva finale avrebbe dovuto essere di mesi dieci e giorni venti di reclusione anziché di anni uno», secondo il seguente calcolo: «pena base anni 4 di reclusione ed € 927,00 di multa, ridotta ex art. 62-bis c.p. ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 618,00 di multa ovvero 32 mesi ovvero 960 giorni, ridotta ulteriormente di 2/3 ovvero di 640 giorni, per una pena finale di 320 giorni ovvero mesi 10 e giorni 20». Il AN deduce poi che, in ogni caso, «anche qualora fosse ritenuta legittima la diversa riduzione applicata dalla Corte d’Appello», tale «circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata al fine di consentire l’effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. ), cod. proc. pen., la mancanza, la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione «con riferimento al giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dall’imputato» (il quale aveva reso esame davanti alla Corte d’appello di Brescia). Dopo avere esposto che, con il proprio atto di appello, aveva rappresentato la necessità di un ulteriore rigoroso vaglio di attendibilità della persona offesa, il AN lamenta che la Corte d’appello di Brescia: a) non avrebbe «affrontato il problema (emerso anche in aula) relativo alle evidenti difficoltà linguistiche manifestate dalla persona offesa»; b) non avrebbe considerato la dichiarazione del IC «una volta mi dice perché ha rubato il mio caricatore di cellulare, io ho pagato 40 euro», dalla quale sarebbe risultato: b.1) la veridicità di quanto era stato riferito dal AN in ordine al fatto che il IC gli aveva in precedenza rubato il caricabatterie del cellulare;
b.2) l’esistenza «in capo alla persona offesa [di] un motivo di ostilità (l’aver corrisposto 40 euro per il caricabatterie del cellulare), tale, quantomeno, di opportuna verifica e pesatura da parte del giudice»; b.3) la mancanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Brescia, di ragioni di ostilità da parte sua nei confronti della persona offesa, «in quanto soddisfatto dall’avvenuto risarcimento»; c) avrebbe ritenuto l’infondatezza della versione dei fatti dell’imputato «sulla base delle dichiarazioni del teste [della polizia giudiziaria] SI che, in realtà, non scalfiscono e non attengono alla ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere esaminato per primo il secondo motivo. Esso è manifestamente infondato.
1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [...], Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, [...], Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, [...], Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – e anch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965-01). Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e 3 interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362-01). La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato che occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01. Successivamente: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, [...], Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, [...], Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, [...], Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, [...], Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261730-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, [...]; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609-01).
1.2. Quest’ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, nel riscontrare come non fossero emersi motivi tali da aver potuto indurre il IC ad accusare falsamente il AN, hanno argomentato, senza incorrere in manifeste contraddizioni, come il racconto del IC, il quale, a seguito di contestazioni in aiuto della memoria, aveva al fine confermato quanto aveva denunciato ai Carabinieri nell’immediatezza della verificazione dei fatti – cioè che, al suo rifiuto di dargli dei soldi, il AN aveva cercato di sottargli il portafogli, afferrandolo a tale fine per la maglietta, e che, poiché al suo tentativo di divincolarsi e di darsi alla fuga il AN non lasciava la presa, i due erano caduti a terra e il AN lo aveva morso al braccio destro e lo aveva colpito con calci e pugni, fino a che egli era riuscito a fuggire –avesse anche trovato riscontro nelle dichiarazioni del testimone della polizia giudiziaria SS SI, il quale, intervenuto sul posto nell’immediatezza dei fatti, aveva potuto verificare lo stato di agitazione in cui versava il IC e i segni che egli presentava sul corpo. Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa e della valenza probatoria dell’ulteriore indicato elemento di prova, il che, come si è detto al punto 1.1., non è possibile fare in sede di legittimità. In ordine a tali censure si osserva comunque che: a) né i Carabinieri che raccolsero la denuncia del IC né il giudice del Tribunale di Brescia che lo ha sentito nel corso 4 dell’udienza del 03/10/2024 hanno rappresentato che le «difficoltà linguistiche» della persona offesa fossero tali da non consentirle di esprimersi e di essere compreso;
b) l’eventuale veridicità del precedente episodio di sottrazione del caricabatterie del cellulare non appare di per sé tale da inficiare logicamente il giudizio di attendibilità del riscontrato racconto della persona offesa in ordine all’episodio in contestazione né da fare ritenere invece veritiera la versione dell’imputato di non avere avuto, in occasione dello stesso episodio, alcun contatto con il IC;
c) diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il racconto del testimone della polizia giudiziaria SS SI circa la verifica, da parte sua, di segni sul corpo del IC si deve ritenere logicamente tale da costituire un riscontro alla versione dei fatti dello stesso IC e una smentita della versione dei fatti dell’imputato. 2. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale di Brescia, ritenuta la circostanza aggravante della recidiva equivalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva determinato la pena per il tentativo con il metodo cosiddetto bifasico, determinando prima la pena per il reato consumato in quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa (pari al minimo edittale applicabile ratione temporis) e riducendo poi tale pena nella misura massima di due terzi prevista dall’art. 56, secondo comma, cod. pen., così pervenendo alla pena irrogata di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 320,00 di multa. La Corte d’appello di Brescia, avendo escluso la circostanza aggravante della recidiva, ha: 1) determinato la pena per il reato consumato sempre in quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa (come il Tribunale di Brescia); 2) diminuito tale pena per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, così pervenendo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa;
3) diminuito tale pena per il tentativo, così pervenendo alla pena finale detentiva di un anno di reclusione. Il ricorrente sostiene che, così facendo, la Corte d’appello di Brescia avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., perché, in presenza di appello proposto dal solo imputato, ha applicato per il tentativo, sulla pena in concreto per il reato consumato diminuita per le circostanze attenuanti generiche, una diminuzione proporzionalmente inferiore a quella di due terzi che era stata applicata dal Tribunale di Brescia. Il Collegio ritiene che tale tesi sia corretta. Si deve in proposito ribadire il principio, che è stato affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di divieto di reformatio in peius a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell’appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo a una pena 5 complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata (Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, [...], Rv. 269802-01). Allo stesso modo, viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca a quest’ultimo una circostanza attenuante e, per l’effetto, gli infligga una pena inferiore a quella precedentemente irrogata, determinando la pena base in misura superiore a quella stabilita dal giudice di prime cure (Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, [...], Rv. 281428-01; Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, [...], Rv. 263193-01). E parimenti viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado (Sez. 1, n. 45236 del 22/10/2013, [...], Rv. 257775-01); così come ugualmente viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena (Sez. 2, n. 18865 del 03/04/2024, [...], Rv. 286429-01). Da tali princìpi discende che la Corte d’appello di Brescia, avendo escluso la circostanza aggravante della recidiva e avendo di conseguenza applicato la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, nel determinare la pena per il delitto tentato con il metodo bifasico, non poteva diminuire la pena prevista per il delitto consumato di una frazione inferiore a quella che era stata applicata dal Tribunale di Brescia, atteso che, così facendo, la stessa Corte d’appello ha finito col determinare la pena base per il delitto tentato in misura superiore a quella che era stata stabilita dal giudice di prime cure, con la conseguente violazione del divieto di reformatio in peius La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, potendo la pena essere rideterminata dal Collegio sulla base delle statuizioni dei giudici del merito (art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.) nei seguenti termini: pena per il delitto consumato quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa;
ridotta per le circostanze attenuanti generiche a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa;
ridotta di due terzi ai sensi dell’art. 56, secondo comma, cod. pen., alla pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 206,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 206 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6 7
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GA ST, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Nicastro. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14/10/2025, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 21/11/2024 del Tribunale di Brescia, esclusa la contestata recidiva, riduceva a un anno di reclusione ed euro 250,00 di multa la pena irrogata a MO AN per il reato di tentata rapina ai danni di NE IC, commessa il 30/06/2018. 2. Avverso l’indicata sentenza del 14/10/2025 della Corte d’appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Agostino Savarese, MO AN, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce: in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 597, comma 3, dello stesso codice, «per aver operato una riduzione ex art. 56 c.p. inferiore a quella operata dal giudice di primo grado»; «eventualmente, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. ), cod. proc. pen., Penale Sent. Sez. 2 Num. 19909 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 24/04/2026 «motivazione mancante». Espone che il Tribunale di Brescia, il quale aveva ritenuto la circostanza aggravante della recidiva equivalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, nel determinare la pena per il tentativo con il metodo cosiddetto bifasico, aveva ridotto la pena detentiva per il reato consumato di quattro anni di reclusione nella misura massima di due terzi prevista dall’art. 56, secondo comma, cod. pen., così ottenendo la pena detentiva di un anno e quattro mesi di reclusione. Ciò esposto, il AN lamenta che la Corte d’appello di Brescia, nell’escludere la recidiva contestata, avrebbe operato «una riduzione della pena detentiva per il reato tentato inferiore a quella effettuata dal Tribunale di Brescia». Rappresenta al riguardo che, «se fosse stata applicata la medesima riduzione di 2/3 ex art. 56 cod. pen., così come già riconosciuta dal giudice di primo grado, la pena detentiva finale avrebbe dovuto essere di mesi dieci e giorni venti di reclusione anziché di anni uno», secondo il seguente calcolo: «pena base anni 4 di reclusione ed € 927,00 di multa, ridotta ex art. 62-bis c.p. ad anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 618,00 di multa ovvero 32 mesi ovvero 960 giorni, ridotta ulteriormente di 2/3 ovvero di 640 giorni, per una pena finale di 320 giorni ovvero mesi 10 e giorni 20». Il AN deduce poi che, in ogni caso, «anche qualora fosse ritenuta legittima la diversa riduzione applicata dalla Corte d’Appello», tale «circostanza avrebbe dovuto essere adeguatamente motivata al fine di consentire l’effettivo e pieno esercizio del diritto di difesa».
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. ), cod. proc. pen., la mancanza, la mera apparenza e la contraddittorietà della motivazione «con riferimento al giudizio di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dall’imputato» (il quale aveva reso esame davanti alla Corte d’appello di Brescia). Dopo avere esposto che, con il proprio atto di appello, aveva rappresentato la necessità di un ulteriore rigoroso vaglio di attendibilità della persona offesa, il AN lamenta che la Corte d’appello di Brescia: a) non avrebbe «affrontato il problema (emerso anche in aula) relativo alle evidenti difficoltà linguistiche manifestate dalla persona offesa»; b) non avrebbe considerato la dichiarazione del IC «una volta mi dice perché ha rubato il mio caricatore di cellulare, io ho pagato 40 euro», dalla quale sarebbe risultato: b.1) la veridicità di quanto era stato riferito dal AN in ordine al fatto che il IC gli aveva in precedenza rubato il caricabatterie del cellulare;
b.2) l’esistenza «in capo alla persona offesa [di] un motivo di ostilità (l’aver corrisposto 40 euro per il caricabatterie del cellulare), tale, quantomeno, di opportuna verifica e pesatura da parte del giudice»; b.3) la mancanza, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Brescia, di ragioni di ostilità da parte sua nei confronti della persona offesa, «in quanto soddisfatto dall’avvenuto risarcimento»; c) avrebbe ritenuto l’infondatezza della versione dei fatti dell’imputato «sulla base delle dichiarazioni del teste [della polizia giudiziaria] SI che, in realtà, non scalfiscono e non attengono alla ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, deve essere esaminato per primo il secondo motivo. Esso è manifestamente infondato.
1.1. Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, [...], Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01). È parimenti consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, [...], Rv. 280155-01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, [...], Rv. 272018-01; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, [...], Rv. 256837-01). Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione – e anch’esso, come i precedenti, condiviso dal Collegio – quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, [...], Rv. 262965-01). Non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e 3 interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...], Rv. 250362-01). La Corte di cassazione ha altresì costantemente affermato che occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01. Successivamente: Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, [...], Rv. 279070-01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, [...], Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, [...], Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, [...], Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261730-01). Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, [...]; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609-01).
1.2. Quest’ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale i giudici del merito, con le loro conformi sentenze, nel riscontrare come non fossero emersi motivi tali da aver potuto indurre il IC ad accusare falsamente il AN, hanno argomentato, senza incorrere in manifeste contraddizioni, come il racconto del IC, il quale, a seguito di contestazioni in aiuto della memoria, aveva al fine confermato quanto aveva denunciato ai Carabinieri nell’immediatezza della verificazione dei fatti – cioè che, al suo rifiuto di dargli dei soldi, il AN aveva cercato di sottargli il portafogli, afferrandolo a tale fine per la maglietta, e che, poiché al suo tentativo di divincolarsi e di darsi alla fuga il AN non lasciava la presa, i due erano caduti a terra e il AN lo aveva morso al braccio destro e lo aveva colpito con calci e pugni, fino a che egli era riuscito a fuggire –avesse anche trovato riscontro nelle dichiarazioni del testimone della polizia giudiziaria SS SI, il quale, intervenuto sul posto nell’immediatezza dei fatti, aveva potuto verificare lo stato di agitazione in cui versava il IC e i segni che egli presentava sul corpo. Tale motivazione appare del tutto priva di contraddizioni e di illogicità manifeste, sicché essa si sottrae a censure in questa sede, in particolare, a quelle che sono state avanzate dal ricorrente, le quali appaiono in realtà sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa valutazione dell’attendibilità della persona offesa e della valenza probatoria dell’ulteriore indicato elemento di prova, il che, come si è detto al punto 1.1., non è possibile fare in sede di legittimità. In ordine a tali censure si osserva comunque che: a) né i Carabinieri che raccolsero la denuncia del IC né il giudice del Tribunale di Brescia che lo ha sentito nel corso 4 dell’udienza del 03/10/2024 hanno rappresentato che le «difficoltà linguistiche» della persona offesa fossero tali da non consentirle di esprimersi e di essere compreso;
b) l’eventuale veridicità del precedente episodio di sottrazione del caricabatterie del cellulare non appare di per sé tale da inficiare logicamente il giudizio di attendibilità del riscontrato racconto della persona offesa in ordine all’episodio in contestazione né da fare ritenere invece veritiera la versione dell’imputato di non avere avuto, in occasione dello stesso episodio, alcun contatto con il IC;
c) diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, il racconto del testimone della polizia giudiziaria SS SI circa la verifica, da parte sua, di segni sul corpo del IC si deve ritenere logicamente tale da costituire un riscontro alla versione dei fatti dello stesso IC e una smentita della versione dei fatti dell’imputato. 2. Il primo motivo è fondato. Il Tribunale di Brescia, ritenuta la circostanza aggravante della recidiva equivalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, aveva determinato la pena per il tentativo con il metodo cosiddetto bifasico, determinando prima la pena per il reato consumato in quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa (pari al minimo edittale applicabile ratione temporis) e riducendo poi tale pena nella misura massima di due terzi prevista dall’art. 56, secondo comma, cod. pen., così pervenendo alla pena irrogata di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 320,00 di multa. La Corte d’appello di Brescia, avendo escluso la circostanza aggravante della recidiva, ha: 1) determinato la pena per il reato consumato sempre in quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa (come il Tribunale di Brescia); 2) diminuito tale pena per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, così pervenendo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa;
3) diminuito tale pena per il tentativo, così pervenendo alla pena finale detentiva di un anno di reclusione. Il ricorrente sostiene che, così facendo, la Corte d’appello di Brescia avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., perché, in presenza di appello proposto dal solo imputato, ha applicato per il tentativo, sulla pena in concreto per il reato consumato diminuita per le circostanze attenuanti generiche, una diminuzione proporzionalmente inferiore a quella di due terzi che era stata applicata dal Tribunale di Brescia. Il Collegio ritiene che tale tesi sia corretta. Si deve in proposito ribadire il principio, che è stato affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di divieto di reformatio in peius a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell’appello, anche quando escluda una circostanza aggravante, non può aumentare la pena base presa a riferimento dal giudice di primo grado né alcun altro dei segmenti del calcolo che non sia stato oggetto di impugnazione, pur pervenendo a una pena 5 complessivamente inferiore rispetto a quella già applicata (Sez. 3, n. 20225 del 10/01/2017, [...], Rv. 269802-01). Allo stesso modo, viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca a quest’ultimo una circostanza attenuante e, per l’effetto, gli infligga una pena inferiore a quella precedentemente irrogata, determinando la pena base in misura superiore a quella stabilita dal giudice di prime cure (Sez. 3, n. 24860 del 26/04/2021, [...], Rv. 281428-01; Sez. 3, n. 3903 del 13/05/2014, [...], Rv. 263193-01). E parimenti viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito di impugnazione del solo imputato, concedendo un'ulteriore attenuante diminuisca complessivamente la pena inflitta, operando, però, una minore riduzione per l'attenuante già riconosciuta in primo grado (Sez. 1, n. 45236 del 22/10/2013, [...], Rv. 257775-01); così come ugualmente viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena (Sez. 2, n. 18865 del 03/04/2024, [...], Rv. 286429-01). Da tali princìpi discende che la Corte d’appello di Brescia, avendo escluso la circostanza aggravante della recidiva e avendo di conseguenza applicato la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, nel determinare la pena per il delitto tentato con il metodo bifasico, non poteva diminuire la pena prevista per il delitto consumato di una frazione inferiore a quella che era stata applicata dal Tribunale di Brescia, atteso che, così facendo, la stessa Corte d’appello ha finito col determinare la pena base per il delitto tentato in misura superiore a quella che era stata stabilita dal giudice di prime cure, con la conseguente violazione del divieto di reformatio in peius La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, potendo la pena essere rideterminata dal Collegio sulla base delle statuizioni dei giudici del merito (art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.) nei seguenti termini: pena per il delitto consumato quattro anni di reclusione ed euro 927,00 di multa;
ridotta per le circostanze attenuanti generiche a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 618,00 di multa;
ridotta di due terzi ai sensi dell’art. 56, secondo comma, cod. pen., alla pena finale di dieci mesi e venti giorni di reclusione ed euro 206,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 206 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così è deciso, 24/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6 7