CASS
Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
Massime • 1
Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 18865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18865 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
18865-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 752 ANDREA PELLEGRINO UP 03/04/2024 ON D'IA Relatore - R.G.N. 5813/2024 GIUSEPPE NICASTRO AR NU TU TO SA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RN CL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, il quale ha concluso chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. ALFREDO BESI, in difesa di OR CL, il quale, dopo la discussione, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/04/2023, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 22/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, per quanto qui ancora interessa: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di CL OR in ordine ai reati di sequestro di persona in concorso, ai danni, rispettivamente, di AN NT US MU e di RI RN, di cui ai capi C) e D) dell'imputazione, per mancanza della querela;
2) confermava la condanna dello stesso CL OR per i reati di: 2.1) rapina aggravata (dall'essere stata la violenza commessa da più persone riunite) in concorso (con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di AN NT US MU di cui al capo B) dell'imputazione; 2.2) estorsione continuata e pluriaggravata (dall'essere stata la minaccia commessa con armi e da più persone riunite) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di RI RN di cui al capo E) dell'imputazione; 2.3) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall'essere stata la rninaccia commessa con armi e da più persone riunite) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di RI RN di cui al capo F) dell'imputazione; 2.4) lesioni personali pluriaggravate (dall'essere stato il fatto commesso da più persone riunite e dall'avere agito per motivi futili) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di NT US MU di cui al capo G) dell'imputazione; 2.5) lesioni personali pluriaggravate (dall'essere stato il fatto commesso con armi e da più persone riunite e dall'avere agito per motivi futili) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di RI RN di cui al capo H) dell'imputazione; 3) concedeva al OR le circostanze attenuanti generiche (le quali erano state invece negate dal Tribunale di Roma) equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva infraquinquennale e rideterminava, di conseguenza, in 4 anni e 8 mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa la pena irrogata allo stesso OR per i reati menzionati, unificati dal vincolo della continuazione.
2. Avverso tale sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, CL OR, affidato a sette motivi, i quali sono preceduti da un'esposizione dei fatti, dalla trascrizione dei motivi del proprio atto di appello e da un riassunto degli esiti del giudizio di appello (pagine dalla prima alla sesta del ricorso).
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, dello stesso codice. Il ricorrente premette che il Tribunale di Roma aveva applicato «la pena e le aggravanti [...] in misura paritetica per tutti gli imputati», come si evincerebbe dall'affermazione dello stesso Tribunale secondo cui «[I]a pena è pertanto determinata in modo eguale per ogni imputato», con la conseguenza che si dovrebbe ritenere che il Tribunale di Roma avesse escluso l'applicazione, nei suoi confronti, della recidiva infraquinquennale, circostanza aggravante che era stata contestata soltanto allo stesso OR. Tale statuizione, in quanto non impugnata dal pubblico ministero, sarebbe passata in giudicato. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel procedere al giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, abbia compreso tra queste ultime anche la recidiva infraquinquennale, il che avrebbe impedito un giudizio di prevalenza delle suddette circostanze attenuanti generiche, tenuto anche conto del fatto che la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto la minore pregnanza, rispetto agli altri concorrenti, della sua partecipazione ai fatti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 597, comma 1, e 650 dello stesso codice. Il ricorrente ribadisce che la sentenza di primo grado, sul punto dell'esclusione della recidiva infraquinquennale, era passata in giudicato, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, con la conseguente erroneità dell'applicazione, da parte della Corte d'appello di Roma, di tale circostanza aggravante.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta credibilità delle persone offese. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe considerato la circostanza, che era stata dedotta con il proprio atto di appello, secondo cui la narrazione delle persone offese «non avrebbe supporti credibili, non solo ad un k sommario esame, ma anche maggiormente se sottoposta al più attento vaglio dovuto quando chi denuncia [...] si costituisce parte civile>. Sarebbe, in particolare, privo di «supporti credibili» il fatto, riferito dalla persona offesa (RI RN), che «un televisore da 50" unitamente ad un complesso stereofonico con 5 casse acustiche sarebbe stato caricato su una Fiat Panda già contenente 5 persone>>.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, il vizio della motivazione con riguardo all'entità delle lesioni e al momento della loro causazione, contestando, in particolare, l'utilizzazione, da parte della Corte d'appello di Roma, con riguardo alle stesse lesioni, di una motivazione solo possibilistica», in quanto fondata sulle espressioni «il referto medico in sé non esclude» e «può ben darsi che le lesioni descritte siano state effettivamente causate [...] anche dall'uso di un'arma impropria».
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al rigetto della tesi della propria difesa in ordine alla configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui all'art. 393 cod. pen., per avere egli agito al fine di fare ottenere un risarcimento in favore del VI e del OI. m Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma «non ha spiegato quale differenza si sarebbe dovuta valutare per dedurre una volizione interiore difforme dalla ragion fattasi allorché i fatti lesivi hanno causato in tutto uno e tre giorni di prognosi alle parti offese». Il OR deduce altresì che: a) «le azioni sono state sempre e comunque volte ad un materiale profitto e come conseguenza dei fatti della sera prima, nella quale VI e OI avevano riportato lesioni causate da colpi con cocci di vetro inferti al collo [...], ben più gravi con quelle di uno e tre giorni avute dalle parti lese»; b) «[i]| fatto che si sia tentato un prelievo di contanti al bancomat e che in assenza di contanti si sia intimato un versamento in Euro per un periodo successivo, costituiscono certamente prova di richiesta di denaro».
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Roma avrebbe erroneamente escluso che il fatto di tentata estorsione di cui al capo F) dell'imputazione integrasse un reato impossibile ai sensi dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., in ragione della mancanza di fondi sul conto corrente del RN dal quale questi fu costretto a tentare di eseguire un prelievo.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che «[p]ermane allo stato tutta la doglianza già esposta (anche per le altre ipotesi criminose) per aver, la Corte di Appello, comminato una grave pena sulla scorta di ipotesi e non fatti. Ipotesi neppure suffragate dalla deduzione della probabilità». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, devono essere anzitutto esaminati i motivi dal terzo al settimo, in quanto concernenti l'affermazione di responsabilità.
2. Il terzo motivo non è consentito. La Corte di cassazione afferma, in modo assolutamente costante, che occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070- 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730- 01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Quest'ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale le conformi sentenze dei giudici di merito hanno argomentato, con una motivazione ampia e priva di vizi logici, il proprio giudizio di credibilità delle due persone offese AN NT US MU e RI RN, evidenziando, altresì, sussistenza di elementi di riscontro alle stesse dichiarazioni, idonei a corroborarne l'attendibilità quali, in particolare, le immagini riprese dalla telecamera di - videosorveglianza dell'ufficio postale di NA (con riferimento all'episodio di cui al capo "F" dell'imputazione) -, avendo il RN riferito come il OR avesse materialmente partecipato all'aggressione ai suoi danni (pag. 11 della sentenza di primo grado) e avendo entrambe le persone offese narrato come lo stesso OR fosse stato comunque presente in tutte le fasi esecutive delle aggressioni ai loro danni, manifestando un'inequivoca adesione e fornendo un rafforzamento anche all'azione degli altri correi. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si può ritenere illogico reputare credibile che su una Fiat Panda, ancorché già contenente 5 persone, possa essere caricato anche un televisore e uno stereo con le relative casse. A fronte di ciò, cioè di una logica valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e del complessivo compendio probatorio, le doglianze del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei menzionati atti processuali, il che non è consentito fare in sede di legittimità, atteso che il sindacato della Corte di cassazione non può mai implicare una rivisitazione della ricostruzione del fatto, attraverso una nuova valutazione delle emergenze processuali finalizzata a individuare percorsi logici alternativi al fine di inficiare il convincimento che è stato espresso dal giudice del merito.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessun vizio di violazione di legge né motivazionale può essere riscontrato nelle affermazioni della Corte d'appello di Roma che l'acquisito referto medico «in sé non esclude che le lesioni, pur refertate, siano state causate da corpi contundenti», sicché «può ben darsi che le lesioni descritte siano state effettivamente causate, non solo da pugni, ma anche dall'uso di un'arma impropria», atteso che tali possibilistiche affermazioni si devono ritenere del tutto legittimamente utilizzate dalla stessa Corte d'appello al fine di escludere che, come era stato sostenuto nell'atto di appello del OR, 5 le lesioni refertate fossero incompatibili con l'utilizzazione, da parte degli imputati, di un'arma impropria.
4. Il quinto motivo non è consentito. La Corte d'appello di Roma ha escluso in fatto che gli imputati avessero agito con l'intento di ottenere un risarcimento dei danni subiti da IE OI a seguito della colluttazione che questi aveva avuto con RI RN nelle prime ore del mattino del giorno dei fatti (11/07/2020), ritenendo che tale esclusione fosse comprovata sia dal fatto che il suddetto supposto intento non era mai stato esplicitato da alcuno degli imputati in alcuna delle fasi delle aggressioni, sia dal fatto che, di riflesso, esso non era mai stato percepito dalle persone offese, le quali avevano invece percepito la richiesta di denaro - peraltro, del tutto sproporzionata rispetto al danno subito come un puro e generico atto predatorio (e non - risarcitorio), con la conseguenza che si doveva ritenere che il OR avesse agito perseguendo, per sé o per gli altri correi, un profitto ingiusto. Tale motivazione risulta esente da contraddizioni e da illogicità manifeste, sicché, a fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli atti processuali, al fine di giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di essi, il che, come si è detto esaminando il terzo motivo, non è consentito fare in sede di legittimità.
5. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha avuto più volte modo di chiarire che l'inesistenza dell'oggetto del reato tale è, in effetti, l'ipotesi che potrebbe venire astrattamente in rilievo nel caso in esame dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria e assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, Tagliamento, Rv. 278902-01; Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Rv. 264396-01; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzironi, Rv. 258531-01; Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Obrayu, Rv. 242669-01). Quest'ultima pronuncia ha in particolare affermato che, in tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha affermato la sussistenza del reato di tentata rapina per avere il soggetto rovistato nella borsa della vittima al cui interno non vi era denaro. 6 Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha correttarnente rilevato come l'inesistenza di fondi su un conto corrente bancario segnatamente, quello del - RN, dal quale questi fu costretto a tentare di eseguire un prelievo (capo F dell'imputazione) - costituisca un fatto puramente accidentale e transeunte, atteso che è del tutto probabile che un correntista abbia disponibilità di fondi sul proprio conto corrente, e ha quindi escluso, alla luce di tale dato di comune esperienza, e facendo così esatta applicazione dei sopra indicati principi affermati dalla Corte di cassazione, che, pertanto, ricorresse la figura del reato impossibile, essendo, invece, configurabile il contestato delitto di tentata estorsione.
6. Il settimo motivo non è consentito perché è del tutto generico. Con tale motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello di Roma avrebbe comminato una grave pena sulla base di ipotesi e non fatti», «[i]potesi neppure suffragate dalla deduzione della probabilità». Tale doglianza risulta evidentemente priva di specifiche censure rivolte alla motivazione della sentenza impugnata ed è, perciò, del tutto generica e, come tale, non consentita.
7. Il primo motivo è fondato. Tra i vari coimputati, al solo OR era stata contestata la recidiva (infraquinquennale). Peraltro, il Tribunale di Roma, avendo stabilito la pena «in modo eguale per ogni imputato» (pag. 16 della sentenza di primo grado), non ha evidentemente tenuto conto, nel determinare la pena per il OR, della recidiva che era stata contestata a tale imputato. La Corte d'appello di Roma, avendo riconosciuto al OR le circostanze attenuanti generiche, nell'operare, conseguentemente, il giudizio di comparazione tra le stesse circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, ha preso in considerazione anche la recidiva («[i]l giudizio di cornparazione con le contestate aggravanti e recidiva va risolto nel senso dell'equivalenza ex art. 133 cp.>>; penultima pagina della sentenza impugnata). Così facendo, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, la Corte d'appello di Roma ha violato il divieto di reformatio in peius, atteso che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello, quando affermi la sussistenza di una circostanza attenuante, può effettuare il giudizio di bilanciamento solo con riferimento a circostanze aggravanti già ritenute sussistenti e valutate dal giudice di primo grado e non può, in particolare, prendere in considerazione la recidiva della quale il primo giudice non abbia tenuto conto nella determinazione della pena, incorrendo, in caso contrario, nella violazione del divieto previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16584 del 27/03/2009, Giuliani, Rv. 244550-01). 7 8. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
9. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattarnento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 03/04/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente PP ST DR LL DEPOSITATO IN CANCELLARIA CORTE SECONDA SEZIONE PENALE * 14 MAG. 2024 IL IL FUNZIONA KR GIU S E R P U S M A S A C AU NE 0 08
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI CUOMO, il quale ha concluso chiedendo che ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. ALFREDO BESI, in difesa di OR CL, il quale, dopo la discussione, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/04/2023, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del 22/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Roma, emessa in esito a giudizio abbreviato, per quanto qui ancora interessa: 1) dichiarava non doversi procedere nei confronti di CL OR in ordine ai reati di sequestro di persona in concorso, ai danni, rispettivamente, di AN NT US MU e di RI RN, di cui ai capi C) e D) dell'imputazione, per mancanza della querela;
2) confermava la condanna dello stesso CL OR per i reati di: 2.1) rapina aggravata (dall'essere stata la violenza commessa da più persone riunite) in concorso (con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di AN NT US MU di cui al capo B) dell'imputazione; 2.2) estorsione continuata e pluriaggravata (dall'essere stata la minaccia commessa con armi e da più persone riunite) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di RI RN di cui al capo E) dell'imputazione; 2.3) tentata estorsione continuata e pluriaggravata (dall'essere stata la rninaccia commessa con armi e da più persone riunite) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di RI RN di cui al capo F) dell'imputazione; 2.4) lesioni personali pluriaggravate (dall'essere stato il fatto commesso da più persone riunite e dall'avere agito per motivi futili) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di NT US MU di cui al capo G) dell'imputazione; 2.5) lesioni personali pluriaggravate (dall'essere stato il fatto commesso con armi e da più persone riunite e dall'avere agito per motivi futili) in concorso (sempre con IE OI, ID VI, IR OI, OR D'NZ e SI OC) ai danni di RI RN di cui al capo H) dell'imputazione; 3) concedeva al OR le circostanze attenuanti generiche (le quali erano state invece negate dal Tribunale di Roma) equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva infraquinquennale e rideterminava, di conseguenza, in 4 anni e 8 mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa la pena irrogata allo stesso OR per i reati menzionati, unificati dal vincolo della continuazione.
2. Avverso tale sentenza del 06/04/2023 della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, CL OR, affidato a sette motivi, i quali sono preceduti da un'esposizione dei fatti, dalla trascrizione dei motivi del proprio atto di appello e da un riassunto degli esiti del giudizio di appello (pagine dalla prima alla sesta del ricorso).
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 597, comma 3, dello stesso codice. Il ricorrente premette che il Tribunale di Roma aveva applicato «la pena e le aggravanti [...] in misura paritetica per tutti gli imputati», come si evincerebbe dall'affermazione dello stesso Tribunale secondo cui «[I]a pena è pertanto determinata in modo eguale per ogni imputato», con la conseguenza che si dovrebbe ritenere che il Tribunale di Roma avesse escluso l'applicazione, nei suoi confronti, della recidiva infraquinquennale, circostanza aggravante che era stata contestata soltanto allo stesso OR. Tale statuizione, in quanto non impugnata dal pubblico ministero, sarebbe passata in giudicato. Ciò premesso, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma, nel procedere al giudizio di bilanciamento tra le concesse circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, abbia compreso tra queste ultime anche la recidiva infraquinquennale, il che avrebbe impedito un giudizio di prevalenza delle suddette circostanze attenuanti generiche, tenuto anche conto del fatto che la Corte d'appello di Roma aveva riconosciuto la minore pregnanza, rispetto agli altri concorrenti, della sua partecipazione ai fatti.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 597, comma 1, e 650 dello stesso codice. Il ricorrente ribadisce che la sentenza di primo grado, sul punto dell'esclusione della recidiva infraquinquennale, era passata in giudicato, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, con la conseguente erroneità dell'applicazione, da parte della Corte d'appello di Roma, di tale circostanza aggravante.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta credibilità delle persone offese. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma non avrebbe considerato la circostanza, che era stata dedotta con il proprio atto di appello, secondo cui la narrazione delle persone offese «non avrebbe supporti credibili, non solo ad un k sommario esame, ma anche maggiormente se sottoposta al più attento vaglio dovuto quando chi denuncia [...] si costituisce parte civile>. Sarebbe, in particolare, privo di «supporti credibili» il fatto, riferito dalla persona offesa (RI RN), che «un televisore da 50" unitamente ad un complesso stereofonico con 5 casse acustiche sarebbe stato caricato su una Fiat Panda già contenente 5 persone>>.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e con riferimento all'art. 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, il vizio della motivazione con riguardo all'entità delle lesioni e al momento della loro causazione, contestando, in particolare, l'utilizzazione, da parte della Corte d'appello di Roma, con riguardo alle stesse lesioni, di una motivazione solo possibilistica», in quanto fondata sulle espressioni «il referto medico in sé non esclude» e «può ben darsi che le lesioni descritte siano state effettivamente causate [...] anche dall'uso di un'arma impropria».
2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al rigetto della tesi della propria difesa in ordine alla configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui all'art. 393 cod. pen., per avere egli agito al fine di fare ottenere un risarcimento in favore del VI e del OI. m Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Roma «non ha spiegato quale differenza si sarebbe dovuta valutare per dedurre una volizione interiore difforme dalla ragion fattasi allorché i fatti lesivi hanno causato in tutto uno e tre giorni di prognosi alle parti offese». Il OR deduce altresì che: a) «le azioni sono state sempre e comunque volte ad un materiale profitto e come conseguenza dei fatti della sera prima, nella quale VI e OI avevano riportato lesioni causate da colpi con cocci di vetro inferti al collo [...], ben più gravi con quelle di uno e tre giorni avute dalle parti lese»; b) «[i]| fatto che si sia tentato un prelievo di contanti al bancomat e che in assenza di contanti si sia intimato un versamento in Euro per un periodo successivo, costituiscono certamente prova di richiesta di denaro».
2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte d'appello di Roma avrebbe erroneamente escluso che il fatto di tentata estorsione di cui al capo F) dell'imputazione integrasse un reato impossibile ai sensi dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., in ragione della mancanza di fondi sul conto corrente del RN dal quale questi fu costretto a tentare di eseguire un prelievo.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che «[p]ermane allo stato tutta la doglianza già esposta (anche per le altre ipotesi criminose) per aver, la Corte di Appello, comminato una grave pena sulla scorta di ipotesi e non fatti. Ipotesi neppure suffragate dalla deduzione della probabilità». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In ordine logico, devono essere anzitutto esaminati i motivi dal terzo al settimo, in quanto concernenti l'affermazione di responsabilità.
2. Il terzo motivo non è consentito. La Corte di cassazione afferma, in modo assolutamente costante, che occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva e oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (ex plurimis: Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070- 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730- 01). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Quest'ultima circostanza è del tutto assente nel caso di specie, nel quale le conformi sentenze dei giudici di merito hanno argomentato, con una motivazione ampia e priva di vizi logici, il proprio giudizio di credibilità delle due persone offese AN NT US MU e RI RN, evidenziando, altresì, sussistenza di elementi di riscontro alle stesse dichiarazioni, idonei a corroborarne l'attendibilità quali, in particolare, le immagini riprese dalla telecamera di - videosorveglianza dell'ufficio postale di NA (con riferimento all'episodio di cui al capo "F" dell'imputazione) -, avendo il RN riferito come il OR avesse materialmente partecipato all'aggressione ai suoi danni (pag. 11 della sentenza di primo grado) e avendo entrambe le persone offese narrato come lo stesso OR fosse stato comunque presente in tutte le fasi esecutive delle aggressioni ai loro danni, manifestando un'inequivoca adesione e fornendo un rafforzamento anche all'azione degli altri correi. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si può ritenere illogico reputare credibile che su una Fiat Panda, ancorché già contenente 5 persone, possa essere caricato anche un televisore e uno stereo con le relative casse. A fronte di ciò, cioè di una logica valutazione della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e del complessivo compendio probatorio, le doglianze del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei menzionati atti processuali, il che non è consentito fare in sede di legittimità, atteso che il sindacato della Corte di cassazione non può mai implicare una rivisitazione della ricostruzione del fatto, attraverso una nuova valutazione delle emergenze processuali finalizzata a individuare percorsi logici alternativi al fine di inficiare il convincimento che è stato espresso dal giudice del merito.
3. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessun vizio di violazione di legge né motivazionale può essere riscontrato nelle affermazioni della Corte d'appello di Roma che l'acquisito referto medico «in sé non esclude che le lesioni, pur refertate, siano state causate da corpi contundenti», sicché «può ben darsi che le lesioni descritte siano state effettivamente causate, non solo da pugni, ma anche dall'uso di un'arma impropria», atteso che tali possibilistiche affermazioni si devono ritenere del tutto legittimamente utilizzate dalla stessa Corte d'appello al fine di escludere che, come era stato sostenuto nell'atto di appello del OR, 5 le lesioni refertate fossero incompatibili con l'utilizzazione, da parte degli imputati, di un'arma impropria.
4. Il quinto motivo non è consentito. La Corte d'appello di Roma ha escluso in fatto che gli imputati avessero agito con l'intento di ottenere un risarcimento dei danni subiti da IE OI a seguito della colluttazione che questi aveva avuto con RI RN nelle prime ore del mattino del giorno dei fatti (11/07/2020), ritenendo che tale esclusione fosse comprovata sia dal fatto che il suddetto supposto intento non era mai stato esplicitato da alcuno degli imputati in alcuna delle fasi delle aggressioni, sia dal fatto che, di riflesso, esso non era mai stato percepito dalle persone offese, le quali avevano invece percepito la richiesta di denaro - peraltro, del tutto sproporzionata rispetto al danno subito come un puro e generico atto predatorio (e non - risarcitorio), con la conseguenza che si doveva ritenere che il OR avesse agito perseguendo, per sé o per gli altri correi, un profitto ingiusto. Tale motivazione risulta esente da contraddizioni e da illogicità manifeste, sicché, a fronte di ciò, le doglianze del ricorrente appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli atti processuali, al fine di giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria di essi, il che, come si è detto esaminando il terzo motivo, non è consentito fare in sede di legittimità.
5. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha avuto più volte modo di chiarire che l'inesistenza dell'oggetto del reato tale è, in effetti, l'ipotesi che potrebbe venire astrattamente in rilievo nel caso in esame dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria e assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, Tagliamento, Rv. 278902-01; Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Rv. 264396-01; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzironi, Rv. 258531-01; Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Obrayu, Rv. 242669-01). Quest'ultima pronuncia ha in particolare affermato che, in tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha affermato la sussistenza del reato di tentata rapina per avere il soggetto rovistato nella borsa della vittima al cui interno non vi era denaro. 6 Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha correttarnente rilevato come l'inesistenza di fondi su un conto corrente bancario segnatamente, quello del - RN, dal quale questi fu costretto a tentare di eseguire un prelievo (capo F dell'imputazione) - costituisca un fatto puramente accidentale e transeunte, atteso che è del tutto probabile che un correntista abbia disponibilità di fondi sul proprio conto corrente, e ha quindi escluso, alla luce di tale dato di comune esperienza, e facendo così esatta applicazione dei sopra indicati principi affermati dalla Corte di cassazione, che, pertanto, ricorresse la figura del reato impossibile, essendo, invece, configurabile il contestato delitto di tentata estorsione.
6. Il settimo motivo non è consentito perché è del tutto generico. Con tale motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte d'appello di Roma avrebbe comminato una grave pena sulla base di ipotesi e non fatti», «[i]potesi neppure suffragate dalla deduzione della probabilità». Tale doglianza risulta evidentemente priva di specifiche censure rivolte alla motivazione della sentenza impugnata ed è, perciò, del tutto generica e, come tale, non consentita.
7. Il primo motivo è fondato. Tra i vari coimputati, al solo OR era stata contestata la recidiva (infraquinquennale). Peraltro, il Tribunale di Roma, avendo stabilito la pena «in modo eguale per ogni imputato» (pag. 16 della sentenza di primo grado), non ha evidentemente tenuto conto, nel determinare la pena per il OR, della recidiva che era stata contestata a tale imputato. La Corte d'appello di Roma, avendo riconosciuto al OR le circostanze attenuanti generiche, nell'operare, conseguentemente, il giudizio di comparazione tra le stesse circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, ha preso in considerazione anche la recidiva («[i]l giudizio di cornparazione con le contestate aggravanti e recidiva va risolto nel senso dell'equivalenza ex art. 133 cp.>>; penultima pagina della sentenza impugnata). Così facendo, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire, la Corte d'appello di Roma ha violato il divieto di reformatio in peius, atteso che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice di appello, quando affermi la sussistenza di una circostanza attenuante, può effettuare il giudizio di bilanciamento solo con riferimento a circostanze aggravanti già ritenute sussistenti e valutate dal giudice di primo grado e non può, in particolare, prendere in considerazione la recidiva della quale il primo giudice non abbia tenuto conto nella determinazione della pena, incorrendo, in caso contrario, nella violazione del divieto previsto dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 16584 del 27/03/2009, Giuliani, Rv. 244550-01). 7 8. L'esame del secondo motivo resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
9. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto e deve essere dichiarata l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattarnento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 03/04/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente PP ST DR LL DEPOSITATO IN CANCELLARIA CORTE SECONDA SEZIONE PENALE * 14 MAG. 2024 IL IL FUNZIONA KR GIU S E R P U S M A S A C AU NE 0 08