Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 18865
CASS
Sentenza 3 aprile 2024

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Viola il divieto di "reformatio in pejus" il giudice di appello che, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, pone in comparazione un'attenuante, di cui ritiene la sussistenza, con la recidiva, ritualmente contestata, ma di cui però il primo giudice non ha fatto applicazione nel determinare la pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di bilanciamento può operare solo con le aggravanti già valutate e ritenute sussistenti in primo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/04/2024, n. 18865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18865
    Data del deposito : 3 aprile 2024

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