Sentenza 3 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2003, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE N. 131 TAB. ALL.
8 - N. 5 AI SENSI DEL D PR MATERIA TRIBUTARIA LICA ITALIANA DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 05 18 1 /03 E. ina u. SEZIO Composta dagli Ill.mi R.G.N. 20695/99 Dott. Enrico Presidente ALTIERI Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Cron. 11505 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere Rep. MELONCELLI Consigliere Ud. 07/06/02 Dott. Achille ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: MB LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell'avvocato FABIO DI GIOVANNI, difeso dall'avvocato GIOVANNI COZZO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
UFF DISTRETTUALE II DD LATINA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - resistente 2523 avversO la sentenza n. 83/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 16/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato COZZO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine il rigetto. Ritenuto in fatto e considerato in diritto che, con ricorso n.20695 del 1999, illustrato da memoria, IO AL ha proposto ricorso per cassazio- ne avverso la sentenza della Commissione tributaria re- gionale del Lazio n.83/21/99 del 16 giugno 1999; che il ricorso risulta proposto nei confronti dell' "Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Latina in persona del legale rappresentante pro tempo- re" e notificato, in data 10-11 novembre 1999 allo stesso Ufficio sia nella sede di Latina, sia nel domi- cilio presso l'Avvocatura dello Stato;
che per le parti intimate si è costituita l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 5 settembre 2000; - che il ricorso medesimo, come concretamente pro- posto e notificato, deve essere dichiarato inammissibi- 2 le, per violazione del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992, 366 comma 1 n.1 cod. proc. civ. e 11 comma 1 del R.d. n.1611 del 1933, in quanto 1'Ufficio tributario perifericO è, comunque, privo di legittimazione processuale nel giudizio dinan- zi alla Corte di cassazione;
che, infatti, costituisce, dopo qualche iniziale incertezza, costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e da ultime, sentt. nn.8714, 15233 e 15927 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt.62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992, 366 comma 1 n.1 cod.proc.civ. e 11 commi 1 e 2 del r.d. n. 1611 del 1933, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale deve essere proposto nei confronti del Ministro delle Finan- ze e non già, come nella specie, nei confronti dell'Ufficio tributario periferico privo di soggettivi- tà esterna nel giudizio di cassazione, posto che il vi- zio dell'atto di impugnazione deriva dall'errata indi- viduazione della "parte" (ufficio tributario periferi- CO, anziché ministro) e non attiene alla sola sua noti- ficazione;
e secondo cui, trattandosi di vizio relativo all'atto di impugnazione, per violazione di un suo re- quisito di forma richiesto a pena di inammissibilità, 3 rilevabile d'ufficio, non vale a sanarlo nemmeno la co- stituzione in giudizio del ministro delle finanze;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese;
che il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
-- visto l'art.375 comma 1 n. 1, nel testo sost. dall'art.1 della legge n.89 del 2001.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 7 giugno 2002 Il Cop el- ed est.a l-edest. Il Presidente SAZ Enrico Altieri Пало CELLIERE C1Glove DEPOSITATO IN CANCELLERIA to a AB APRAPR 2003 Oggi 4