Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 3903
CASS
Sentenza 13 maggio 2014

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In tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando riconosca una circostanza attenuante e di conseguenza irroghi una sanzione complessiva inferiore rispetto a quella già applicata, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado.

Commentario1

  • 1Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 3903
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3903
Data del deposito : 13 maggio 2014

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