Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
In tema di divieto di "reformatio in peius" a seguito di impugnativa proposta dal solo imputato, il giudice dell'appello, anche quando riconosca una circostanza attenuante e di conseguenza irroghi una sanzione complessiva inferiore rispetto a quella già applicata, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata dal giudice di primo grado.
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 3903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3903 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 1296
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 3151/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LA, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza n. 4685 della Corte di appello di LI emessa il 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. POLICASTRO Aldo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinviò limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di LI - in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, AN LA e AL TO rispettivamente alla pena di anni 1 di reclusione e Euro 15.000,00 di multa e mesi 8 di reclusione e Euro 10.000,00 di multa -ribadito il riconoscimento di ambedue, in concorso tra loro, quali responsabili del reato di cui alla lettera d) del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, per avere effettuato, in zona caratterizzata dalla cosiddetta "emergenza rifiuti", un trasporto, in assenza di autorizzazione, di rifiuti pericolosi e non pericolosi, li condannava, concesse le attenuanti generiche anche al AN, al quale erano state negate dal giudice di prime cure, ed applicata a tutti e due la riduzione della pena per effetto della scelta del rito abbreviato, erroneamente non disposta dal Tribunale, alla pena di mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa quanto al AN e mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 6.600,00 di multa quanto al CastaLdo. Avverso detta sentenza proponeva, in proprio, ricorso per cassazione il solo AN il quale lamentava, in sostanza, la violazione di legge per avere la Corte territoriale contravvenuto al disposto di cui all'art. 597 c.p.p., in tema di divieto di reformatio in pejus;
in particolare rilevava il ricorrente che, mentre il giudice di primo grado, che non aveva riconosciuto al AN ne' le attenuanti generiche ne' la riduzione della pena per la scelta del rito, lo aveva condannato sulla base di una pena di un anno di reclusione e Euro 15.000,00 di multa, la Corte di appello era partita da una pena, già comprensiva della diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche, di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, quindi superiore a quella determinata dal Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, avente ad oggetto la sola determinazione della pena, di tal che già deve ritenersi essere divenuta definitiva la pronunzia della Corte di appello in ordine alla affermazione della penale responsabilità del AN in ordine al reato a lui ascritto, è, nei predetti limiti, derivanti dalla solo parziale devoluzione dei temi esaminati nella fase di merito di fronte alla Corte di cassazione, fondato e, pertanto, deve essere accolto. La questione che forma l'oggetto della presente decisione è se il divieto di reformatio in pejus della sentenza appellata esclusivamente dall'imputato deve ritenersi violato solo se il risultato finale della operazione di computo della pena operato dai giudici del gravame porta alla irrogazione di una sanzione più afflittiva di quella irrogata dal giudice di prime cure, ovvero se esso concerne anche i singoli elementi che debbono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione della pena in concreto. Deve premettersi in punto di fatto, al fine di evidenziare la rilevanza del quesito nel presente giudizio e il conseguente interesse ad impugnare del AN, che questi è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, all'esito di giudizio abbreviato e senza che gli siano state concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione e Euro 15.000,00 di multa.
Considerato che il capo di imputazione non riportava alcuna circostanza ne' aggravante ne' attenuante di cui tenere conto e che, per come emerge dalla lettura della sentenza della Corte di appello di LI (si veda, infatti, quanto riportato a pag. 4 della motivazione, riga 13), il Tribunale aveva omesso di considerare la diminuente per la scelta del rito, deve ritenersi che la pena in concreto irrogata abbia coinciso con la cosiddetta "pena base" che costituisce l'elemento fondamentale del successivo computo della pena in concreto.
Sempre in punto di fatto deve rilevarsi che, a sua volta, la Corte di appello di LI - adita, si badi bene, solo dagli imputati e non anche dal Pm -ritenuto di dovere concedere al AN le circostanze attenuanti generiche e rettificato il computo della pena applicando la diminuente per la scelta del rito, ha rideterminato la pena da infliggere al AN nella complessiva misura di mesi 9 e giorni 10 di reclusione e Euro 8.000,00 di multa.
A tale pena è giunta partendo da una sanzione, già comprensiva della diminuzione per le attenuanti generiche (applicate in misura non precisata ma dichiaratamente inferiore a quella massima), di anni 1 e mesi 2 di reclusione e Euro 12.000,00 di multa, diminuita di un terzo per effetto della scelta del rito.
Tanto precisato osserva il Collegio che con riferimento al divieto di reformatio in pejus di cui all'art. 597 c.p.p., sono presenti nella giurisprudenza della Corte due orientamenti interpretativi. Secondo un primo orientamento, più risalente nel tempo, in quanto formatosi sotto il vigore del precedente codice di rito, ma ancora non pienamente abbandonato, il divieto della riforma peggiorativa per il giudizio in grado di appello afferisce soltanto al risultato finale della operazione di computo della pena e non anche ai criteri di determinazione della medesima e ai relativi calcoli (Corte di cassazione, Sezione 1^ penale, 2 luglio 1992, n. 7619; idem Sezione 2^ penale, 9 giugno 1993, n. 5787). Si è, in particolare ritenuto che il fatto che il giudice nella sentenza di appello abbia determinato taluni aumenti in modo diverso e meno favorevole per l'imputato, rispetto a quanto calcolato dal giudice di primo grado, non da luogo ad alcuna violazione del principio di cui si discute in quanto il divieto di reformatio in pejus concerme la parte dispositiva della sentenza e non si estende alla motivazione nella cui formulazione il giudice non può subire condizionamenti (in questo senso in particolare Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 24 marzo 2010, n. 25606; cui adde: idem Sezione I penale, 3 aprile 2007, n. 13702; idem 5 aprile 2005, n. 12806). Secondo un diverso e maggioritario orientamento, invece, il divieto di reformatio in peius in appello, in assenza di gravame proposto dalla parte pubblica, riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicché, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena riferita ai singoli elementi presi in considerazione per la sua determinazione (Corta di cassazione, Sezione 5^ penale, 18 aprile 2012, n. 14991). È stato, in altra occasione, precisato che viola il divieto di reformatio in pejus il giudice d'appello che, pur provvedendo alla determinazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti nella sentenza impugnata, applichi alla pena base l'aumento per un'aggravante in una misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado (Corte di cassazione, Sezione 2^ penale, 21 agosto 2013, n. 35183; nello stesso sostanziale senso, solo fra le più recenti, anche: idem Sezione 1^ penale, 8 novembre 2013, n. 45236). Tale secondo orientamento, che del resto ha avuto anche l'autorevole avallo delle Sezioni unite di questa Corte, le quali ebbero ad affermare che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in pejus della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione (Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, 10 novembre 2005, n. 40910), appare decisamente da preferire al precedente.
Esso, infatti, è, per un verso, garanzia di effettività del risultato, in caso di suo positivo esperimento, della impugnazione proposta dall'imputato, che diversamente, ove si eccettui la sola tutela apprestata dell'art. 597 c.p.p., comma 4, peraltro limitata all'accoglimento dell'appello avente ad oggetto l'esistenza o meno di circostanze o di reati concorrenti, potrebbe nei fatti essere vanificato attraverso una diversa quantificazione delle componenti che portano alla determinazione della pena finale tale da lasciare questa in definitiva inalterata e, per altro verso, appare più rispettosa al contempo sia della regola, immanente in ogni moderno sistema processuale, del ne eat judex ex officio (regola che evidentemente sarebbe violata laddove il giudice, in assenza della sollecitazione derivante dalla impugnazione del pubblico ministero potesse rivedere in senso deteriore per il condannato i criteri di determinazione della pena irrogata), sia dello stesso principio di definitività delle pronunzie giudiziarie che, se non impugnate da chi sia legittimato a tale incombente e vi abbia interesse, non sono soggette ad essere modificate ne' nel loro risultato finale ne' negli elementi che, sulla base di dati e regole obbiettive, hanno portato a tale risultato.
Può, pertanto, affermarsi, con riferimento al caso di specie nel quale la Corte di appello di LI ha ritenuto di dovere riconoscere, coeteris paribus, in favore del AN le circostanze attenuanti generiche negate in primo grado, il seguente principio di diritto, secondo il quale il giudice di appello, anche quando riconosce a beneficio dell'imputato appellante una circostanza attenuante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può, comunque, fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella già determinata dal giudice di prime cure.
Poiché nel caso che ora interessa il giudice di appello è partito da una pena base - già comprensiva della diminuzione ex art. 62 bis c.p., applicata in proporzione non precisamente indicata ma dichiaratamente in misura inferiore al massimo - di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, laddove il Tribunale aveva determinato la pena base, incidentalmente coincidente con quella finale, in anni 1 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, è evidente la violazione del principio del divieto della reformatio in pejus, sebbene, una volta applicata dalla Corte di appello di LI la diminuente per la scelta del rito, omessa dal giudice di prime cure, la sanzione finale inflitta al AN in grado di appello sia tuttavia risultata inferiore a quella irrogata in primo grado. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di LI che si atterrà all'esposto principio di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di LI.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2015