Sentenza 11 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di revisione, il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica attribuita da due diversi giudici all'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato, in un caso affermandosi la responsabilità del giudicabile e nell'altro pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2014, n. 16458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16458 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 11/02/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - N. 300
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 37625/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SA LI n. 12/2/1964;
avverso l'ordinanza n. 521/2013 del 18/7/2013 della CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO GALLI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
La RO IL, condannato alla pena dell'ergastolo con sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo divenuta irrevocabile il 18 aprile 2008 in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio di FI NI, il 20 maggio 2013 chiedeva la revisione del procedimento assumendo di essere stato condannato sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Drago ma che le dichiarazioni di tale stesso collaboratore, in altro processo a suo carico definito con sentenza passata in giudicato, non erano state ritenute sufficienti per condannarlo per un diverso omicidio. Rileva quindi che sussistono le condizioni cui all'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. A e B. Tale richiesta di revisione è stata ritenuta inammissibile con ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta del 18 luglio 2013 che ha innanzitutto ritenuto irrilevanti gli argomenti relativi alla presunta inattendibilità dei collaboratori di giustizia non trattandosi di "fatti nuovi" e che la diversità delle decisioni trovava pacifica giustificazione nella diversità dei fatti in quanto la sentenza di assoluzione era giustificata dalla assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Contro tale decisione propone ricorso La RO con atto a firma del proprio difensore. Con primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. D ed E rilevando che con la dichiarazione di inammissibilità de plano la Corte ha impedito al ricorrente di precisare in contraddittorio le ragioni della propria istanza;
richiama una sentenza della Corte di Cassazione che afferma la necessità di procedere in contraddittorio anche in fase di valutazione preliminare di ammissibilità. Con secondo motivo deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello non ha approfondito le doglianze del ricorrente che non chiedeva affatto la rivalutazione delle prove bensì osservava come i fatti accertati dalla sentenza passata in giudicato erano inconciliabili con quelli della citata sentenza in cui il ricorrente era stato assolto. A fronte degli elementi offerti dal ricorrente la corte non aveva affatto valutato la contraddittorietà dei giudicati. Il procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, rileva la adeguatezza della motivazione, ritenuto altresì la correttezza della adozione della decisione di inammissibilità de plano, chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Anzitutto risulta corretta la decisione della Corte di dichiarare l'inammissibilità "de plano" a fronte della evidenza delle ragioni di tale decisione;
la Corte di merito ha applicato regole conformi alla comune giurisprudenza di questa corte di legittimità.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto non può certo ritenersi che la Corte di Appello abbia scarsamente approfondito i temi proposti dalla richiesta di revisione che era sostanzialmente priva di specifiche argomentazioni, argomentazioni in merito poi sviluppate solo nel ricorso per cassazione, sede chiaramente inidonea per invocare un giudizio sul fatto. In ogni caso, confermata la valutazione in diritto sull'ambito del giudizio di revisione, esclusa la rilevanza della diversa ricostruzione del materiale probatorio quale proposta dal ricorrente, è manifestamente infondato l'unico argomento in teoria rilevante, ovvero quello del preteso contrasto di giudicati. Non vi è stata alcuna difforme valutazione ma le decisioni di segno opposto, a parte ogni questione di portata complessiva del materiale probatorio, vedevano in un caso utilizzabili le dichiarazione del collaboratore di giustizia perché accompagnate dai necessari riscontri e, nell'altro, l'assenza di elementi di conferma della attendibilità che, quindi, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3 non consentiva la utilizzazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia quali prove nel processo. Le difformità sono conseguenza del criterio legale di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità.
Valutate le ragioni della inammissibilità il ricorrente va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014