Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
Sussiste l'inconciliabilità dei fatti posti a fondamento di due diverse sentenze che legittima la richiesta di revisione ex art. 630, comma primo, lett. a, cod.proc.pen., qualora il giudice di appello minorile affermi la responsabilità del minore per sequestro di persona e violenza sessuale in concorso con altri imputati maggiorenni, nei confronti dei quali sia, invece, pronunciata, nel relativo giudizio, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, posto che, in tal caso, non si tratta di una diversa valutazione degli stessi fatti e, quindi, di assoluzione fondata sulla mancanza di prove di colpevolezza dei soli imputati maggiorenni bensì di inconciliabilità dei fatti stabiliti a fondamento di due diverse sentenze, nel senso che lo stesso fatto ritenuto esistente dall'una è ritenuto inesistente dall'altra.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2007, n. 27013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27013 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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