Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione e non a quella della ricezione del plico postale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2017, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
AER 00847-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1799/17 Francesco Maria Ciampi - Presidente - Emanuele Di Salvo CC 16/11/2017 - Pasquale Gianniti Relatore - R.G.N. 36174/2017 Ugo Bellini Alessandro Ranaldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AL UC, nato il [...] a [...] mare avverso l'ordinanza del 24/10/2016 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per tardività della domanda di riparazione;
lette le richieste del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si è costituito tramite l'Avvocatura Generale dello Stato ed ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque infondato il ricorso, con ogni conseguente statuizione in punto di spese. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello dell'Aquila con l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, che era stata presentata in data 18/11/2015 da SA AL UC, sul presupposto che la sentenza assolutoria del Tribunale di Teramo fosse divenuta per lo stesso irrevocabile 14/11/2013. 2.Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensore di fiducia, ricorre l'interessato, denunciando violazione dell'art. 648 c.p.p. Il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la sentenza fosse divenuta irrevocabile il 14/11/2013 (data in cui era decorso, per lui, il termine per impugnare), in quanto non aveva preso in considerazione la scadenza del termine per l'impugnazione della Procura Generale presso la Corte di appello, termine decorrente dalla data di comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Essendo tale comunicazione avvenuta il 3/10/2013, il suddetto termine di impugnazione (pari a giorni 45) era scaduto il 17/11/2013, ma era prorogato ex lege cadendo il 17/11/2013 di domenica al giorno successivo, ovvero al 18/11/2013, data- nella quale la sentenza era divenuta irrevocabile. In definitiva, secondo il ricorrente, l'istanza da lui presentata in data 18/11/2015 (e cioè proprio a 2 anni di distanza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di merito) sarebbe tempestiva.
3. In vista dell'odierna udienza, tramite difensore di fiducia, il SA AL deposita nota, nella quale: nulla osserva in relazione alla memoria di costituzione del Ministero (che nulla deduce con riferimento alla specifica doglianza articolata in ricorso); mentre in relazione a quanto osservato dal Procuratore Generale in sede di requisitoria scritta (dove viene dato atto del fatto che la sentenza di proscioglimento era passata in giudicato il 18/11/2013, ma viene comunque eccepita la tardività della domanda di riparazione, per essere pervenuta a mezzo del servizio postale presso la Corte di appello dell'Aquila il 24 novembre 2015) - osserva che, essendo stata inoltrata la domanda a mezzo del servizio postale, ai fini della valutazione della tempestività della stessa, avrebbe dovuto essere presa in considerazione (non la data dell'avvenuta ricezione, ma) la data della spedizione dell'istanza (avvenuta in data 18/11/2015, quando cioé non era ancora scaduto il termine di due anni, a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento). 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Invero, la Corte territoriale dopo aver rilevato che il Tribunale di Teramo, nel pronunciare la sentenza impugnata, aveva riservato il deposito della motivazione in 90 giorni la sentenza 1/7/2013 del Tribunale di Teramo;
che detto termine era stato rispettato e che, essendo stato l'imputato assente alla lettura del dispositivo, il termine per impugnare era per lui scaduto il 14/11/2013 - ha ritenuto che la sentenza assolutoria, pronunciata dal Tribunale di Teramo, fosse passata in giudicato il 14/11/2013, con conseguente tardività della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, presentata dall'odierno ricorrente. Così operando, la Corte territoriale, facendo mal governo di principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr., di recente, Sez. 4, sent. n. 22627 del 25/01/2017, D'Alessandro, Rv. 27037301; nonché sent. n. 19666 del 24/03/2009 dep. 08/05/2009, Spezi, Rv. 24364001), ha erroneamente - computato il termine di decadenza dei due anni per la proposizione della domanda di riparazione, in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale in sede di requisitoria scritta, essendo stata effettuata il 3/10/2013 la comunicazione al PG dell'avviso di deposito della sentenza ed essendo festivo il giorno 17/11/2013, la sentenza è in realtà passata in giudicato il 18/11/2013. Ciò in quanto, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 648 c.p.p., soltanto in detta data si è consumato il potere impugnatorio del Pubblico Ministero. Ne consegue che, sotto detto profilo, la già proposta domanda di riparazione è stata erroneamente ritenuta non tempestiva.
2. Acclarato che la sentenza di proscioglimento di SA AL, pronunciata dal Tribunale di Teramo, è passata in giudicato il 18/11/2013 - va ora affrontata l'ulteriore questione, sollevata dal Procuratore Generale in sede di requisitoria, se, in caso di inoltro della domanda di riparazione a mezzo del servizio postale, la tempestività della stessa deve essere valutata avendo riguardo alla data della spedizione della domanda ovvero alla data di pervenimento della stessa.
2.1. Al riguardo, va in primo luogo precisato che dagli atti del fascicolo, al quale questa Corte accede a motivo della natura del vizio denunciato, risultano i seguenti due dati fattuali: -in data 18/11/2015 (e, quindi, proprio due anni dopo detto passaggio in giudicato) il ricorrente ha spedito a mezzo del servizio postale la domanda di 3 Т riparazione (per la detenzione custodiale, a suo tempo sofferta per i fatti, dai quali era stato poi assolto); - detta domanda è pervenuta presso la Cancelleria della Corte di appello di L'Aquila in data 24 novembre 2015 (e, quindi, successivamente allo spirare del termine di due anni, previsto dall'art. 315 comma 1 c.p.p.). Ai dati fattuali che precedono occorre aggiungere il rilievo che proprio questa Sezione della Suprema Corte ritornando su un proprio precedente - orientamento (cfr. sent. n. 11962 del 07/11/2006, 2007, Sia e altro, Rv. 23627501) ha avuto modo di recente di precisare che (cfr. sent. n. 2103 del - 06/10/2011, 2012, Scarlata, Rv. 25173501), non essendo prevista dalla legge nessuna specifica modalità per il deposito della domanda di riparazione, è ammissibile la trasmissione di quest'ultima a mezzo del servizio postale, sempre che ne sia certa la provenienza (provenienza che, nel caso di specie, non ha formato oggetto di contestazione ed è, quindi, da ritenersi pacifica tra le parti). D'altronde, la trasmissione della domanda di riparazione, a mezzo del servizio postale, non è preclusa: né dal disposto dell'art. 645 c.p.p., in quanto tale norma ricollega la sanzione della inammissibilità soltanto alla scadenza del termine biennale;
e neppure dal disposto dell'art. 121 c.p.p., quanto tale norma - nel prevedere che in ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria - non prevede alcuna sanzione per l'utilizzo di una diversa modalità di presentazione.
2.2. Orbene, acclarato che è ammissibile la trasmissione della domanda di riparazione a mezzo del servizio postale, va ora affermato il principio che, nel caso in cui detta domanda sia stata inoltrata a mezzo del servizio postale, la tempestività della stessa deve essere valutata avendo riguardo alla data della spedizione (e non alla data di pervenimento). Vero è che l'art. 583 c.p.p. prevede la trasmissione a mezzo del servizio postale soltanto per l'atto di impugnazione e che tale non è la domanda di riparazione. Come pure è vero che proprio questa stessa Sezione nella citata sentenza Scarlata, dopo aver affermato l'ammissibilità della presentazione della domanda di riparazione a mezzo del servizio postale, ha affermato, sia pure soltanto incidentalmente, che la tempestività della presentazione dovrà in tal caso essere riferita al momento della ricezione del plico postale (richiamando all'uopo Sez. 6, sent. n. 2100 del 05/05/2000, Mounir F., Rv. 218341; Sez. 1, sent. n. 25185 del 17/02/2009, Ben Kassi, Rv. 243808). Senonché, non è senza rilievo il fatto che le Sezioni Unite Penali di questa Corte, successivamente a detti richiamati precedenti, hanno affermato (cfr. sent. n. 42043 del 18/5/2017, Puica, Rv. 270726) che il giudice, ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 comma 2-bis c.p.p., nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve far riferimento alla data di spedizione (e non a quella di ricezione): il fatto che l'art. 175 comma 2-bis c.p.p. non rinvii espressamente alla disciplina delle impugnazioni - ha osservato il Supremo Collegio - costituisce "dato neutro" e non può essere interpretato come volontà del legislatore di non applicare la previsione contenuta nell'art. 583 comma 2 c.p.p.. Anche sulla base di tale argomentazione, oltre che sulla natura strumentale dell'istanza di restituzione rispetto alla successiva impugnazione, le Sezioni Unite hanno ritenuto tempestiva la richiesta di restituzione nel termine, avendo riguardo alla data dell'inoltro della domanda a mezzo del servizio postale. Il Supremo Collegio - "con riferimento alla proposizione di numerose altre istanze o richieste", previste dal codice di rito ha poi in generale osservato che: "Per ciascuna di - esse verrà quindi valutata, di volta in volta, l'esistenza di un'autonoma ragione di applicazione della disciplina delle impugnazioni". Sviluppando tale ordine di considerazioni, occorre qui precisare che la tempestività della domanda di riparazione, nel caso in cui sia stata trasmessa a mezzo del servizio postale, va valutata con riferimento (non già alla data di ricezione, ma) alla data di spedizione (sempre che sia indubbia la certezza della provenienza della domanda): è rispetto a detta ultima data, infatti, che va valutato se il ricorrente sia incorso o no in decadenza. In altri termini, la disciplina posta dall'art. 583 comma 2 c.p.p. limitatamente all'atto di impugnazione, è suscettibile di essere estesa ad atti diversi da quest'ultimo (quale per l'appunto è, per quanto qui interessa, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione). Infatti, una volta affermata l'ammissibilità della trasmissione della domanda di riparazione a mezzo del servizio postale, non vi è ragione per porre a carico del soggetto richiedente il pregiudizio derivante da eventuali disservizi: la generale garanzia di certezza giuridica va infatti contemperata con l'esigenza di evitare che sul soggetto richiedente ricadano le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del servizio postale, di un servizio cioè la cui attività è sottratta alla sfera di dominio del richiedente. Allargando l'orizzonte all'ordinamento processuale civile, sono rinvenibili ulteriori elementi a sostegno della suddetta soluzione ermeneutica. Precisamente: a) le Sezioni Unite Civili già da oltre un ventennio (cfr. sent. n. 1729 del 1996) hanno statuito che, in caso di notifica di un atto a mezzo del servizio postale, bisogna distinguere il perfezionamento della notifica nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando il primo con il momento in cui viene completata l'attività incombente sul notificante;
b) la 5 т Corte costituzionale, con sentenza n. 477 del 26/11/2002, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., il combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3 della legge n. 890 del 1992, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (anziché, per l'appunto, a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario); c) l'art. 149 comma 3 c.p.c., come modificato dalla legge 28/12/2005 n. 263, prevede oggi espressamente che: "la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto". Alla luce di tutti i suddetti elementi, unitariamente considerati, va dunque affermato il principio sopra indicato.
2.3. Proprio in applicazione di detto indicato principio, nel caso di specie, la domanda di riparazione è tempestiva (e, quindi, ammissibile) anche in quanto risulta essere stata inoltrata a mezzo del servizio postale in data (il 18/11/2013 per l'appunto) in cui il termine biennale di legge non era ancora scaduto (e, dunque, non era intervenuta alcuna decadenza).
3.Per le ragioni che precedono, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti devono essere rinviati alla Corte di appello di Perugia per l'ulteriore corso. Alla Corte territoriale viene anche demandata la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Perugia, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese per questo giudizio di cassazione. Così deciso il 16/11/2017. Il Consigliere s estensore Il Presidente Pasquale Gianniti FrancescoApriaCiampi Depositata in Cancelleria Oggi. 11 GEN. 2019 A M E Il Funzionar b iudiziaric Patrizia Ciarra 6