Sentenza 18 marzo 2014
Massime • 1
L'invito a presentarsi rivolto dal P.M. all'indagato per rendere l'interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di Polizia giudiziaria all'uopo delegato dal Pubblico Ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2014, n. 18919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18919 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/03/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 741
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 46581/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AS N. IL 02/09/1961;
avverso l'ordinanza n. 96/2013 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI, del 21/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo che ha chiesto rigettarsi il proposto ricorso.
Udito il difensore Avv. Iaia Giampiero e avv. Ciaglia Luca che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 21.6.2013 il Tribunale di Brindisi rigettava l'appello cautelare reale relativamente al provvedimento di rigetto del GIP di Brindisi della richiesta di dissequestro avanzata da EL AS.
Il GIP in data 6.11.2012 aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile sito in Villa CA (Brindisi), Contrada Eredità 142, di proprietà di EL AS.
I reati ipotizzati sono quelli di abuso d'ufficio e di lottizzazione. In particolare, l'ipotesi di incolpazione prevede che, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, numerosi indagati, ciascuno consapevole delle altrui condotte, abbiano realizzato in Villa CA (in Contrada Parpullo, Contrada San Barbato e Contrada Eredità) numerose ville residenziali, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti (e comunque non disponendo la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatola adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione) così attuando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale ed un aggravio del carico urbanistico in zona agricola non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata.
Un ruolo centrale nell'attività delittuosa di cui all'ipotesi accusatoria riveste SU PA, pubblico ufficiale, dirigente pro-tempore da 2004 al 2008 dell'Ufficio tecnico del Comune di Villa CA, il quale rilasciava una serie di atti amministrativi a sua firma che si assumono illegittimi.
In particolare avrebbe prima emanato una nota interpretativa del lotto minimo edificabile, riducendolo, e poi rilasciato 21 permessi di costruire in favore di altrettanti soggetti indagati, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dei fatti, così intenzionalmente procurando un ingiusto danno al comune e un ingiusto vantaggio per i titolari dei permessi di costruire rilasciati. A questi ultimi viene imputato, pertanto, il concorso nell'abuso d'ufficio del pubblico dipendente, oltre che la lottizzazione in relazione ai singoli permessi per costruire ottenuti e le violazioni urbanistiche in relazione ai lavori realizzati sui loro fabbricati.
Con riguardo agli interventi edilizi di cui al LOTTO A, tra i quali anche quello dell'istante, la condotta contestata riguarda un'ipotesi di lottizzazione abusiva mista, negoziale e materiale, nell'ambito della quale la trasformazione del territorio è stata compiuta attraverso il frazionamento e la vendita dei lotti così ricavati e la realizzazione su di essi dei manufatti, eseguiti in base a permessi di costruire illegittimi in quanto rilasciati a soggetti privi dei requisiti soggettivi previsti.
2. Ricorre per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, EL AS, che deduce:
a. Violazione degli artt. 81, 157, 158, 159 e 160 c.p. in relazione agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30 e art. 44, comma 1, lett. c) (capo a) nonché in relazione all'art. 375 cod. proc. pen.. b. Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost., comma 7, all'art. 125 c.p.p., comma 3 e conseguente nullità
dell'impugnata ordinanza per omessa o apparente motivazione in relazione alla dedotta intervenuta prescrizione dei reati ascritti di lottizzazione abusiva.
c. Violazione dell'art. 110 cod. pen. e art. 27 Cost. in relazione agli artt. 30 e 31, art. 44, comma 1, lett. c) del cit. D.P.R. in relazione all'art. 321 cod. proc. pen.. Violazione dell'art. 2729 cod. civ. in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2.
Il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame di Brindisi non abbia rilevato l'intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, unico per il quale sia stata chiesta la misura del sequestro preventivo. Intervenuta prescrizione affermata reiteratamente dalla difesa dell'odierno ricorrente anche con l'appello cautelare dell'aprile 2013, con la produzione di una serie di documenti che attesterebbe la fine dei lavori a far data dal 2007.
La violazione di legge si concretizzerebbe nel fatto che il tribunale brindisino accoglierebbe le doglianze del ricorrente di tipo giuridico, in ordine al termine di decorrenza della prescrizione, ma poi in fatto non ne farebbe uso.
Il ricorrente contesta, soprattutto, che il Gip, nel provvedimento di rigetto cui ha fatto seguito l'appello al tribunale del riesame, ma anche nel decreto di sequestro preventivo (cfr. pag. 74) afferma che le condotte sono ancora in atto poiché non è stato rilasciato il certificato di agibilità.
Per giungere a tale affermazione il Gip richiama la sentenza di questa sez. 3 n. 40033 del 18.10.2011 che, a suo dire, affermerebbe tale principio.
Contesta invece il ricorrente che la pronuncia in questione non richiede il certificato di agibilità, ma richiede che l'immobile si consideri ultimato se possiede i requisiti di agibilità. In altre parole, se il manufatto è strutturalmente e funzionalmente ultimato, anche nelle rifiniture interne ed esterne ed è a norma con gli impianti.
Viene evidenziato come il tribunale del riesame, a pag. 3 dell'ordinanza dichiari "di condividere l'assunto difensivo relativo al momento consumativo del reato, momento che non va individuato con quello del rilascio del certificato di agibilità, ma con quello dell'ultimazione dell'edificio che risulti concretamente funzionale e che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, indipendentemente dal conseguimento del relativo certificato". Il ricorrente rileva peraltro come da tempo la giurisprudenza di questa Corte Suprema abbia affermato che la realizzazione delle rifiniture interne ed esterne, degli intonaci e degli infissi segni il momento consumativo delle contravvenzioni contestate. Tuttavia il tribunale del riesame ritiene che la documentazione prodotta, e in particolar modo le fatture inerenti gli arredi o quelle inerenti l'avvenuta attivazione delle o l'acquisto degli infissi non provino in maniera sufficiente che l'immobile fosse ultimato strutturalmente e funzionalmente sin dall'estate del 2007. Viene evidenziato, tuttavia, che vi era in atti la comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza di Francavilla Fontana del 14/9/2009, che viene prodotta, la quale, in ordine alla pratica edilizia n. 3 del 2007 e al permesso di costruire del 16/1/2007 rilasciato a favore dell'odierno ricorrente, indica quale inizio dei lavori il 19/1/2007 e quali fine degli stessi il 7 maggio 2007. Lamenta, peraltro, il ricorrente che nella medesima informativa di PG si da conto di come, per quanto riguarda gli immobili del gruppo A, gli ultimi lavori siano terminati 26/8/2008. Di talché, anche a voler fare riferimento alla ultimazione del più recente tra i fabbricati del lotto A, ci si troverebbe di fronte ad un reato prescritto prima dell'esercizio dell'azione penale. Il ricorrente evidenzia, come a suo avviso, non ci sarebbe stata interruzione della prescrizione perché c'è stato un invito a rendere l'interrogatorio dinanzi al pm, ma poi l'interrogatorio è stato reso dinanzi alla PG delegata.
Ancora ci si duole della mancanza di elemento soggettivo in ordine al reato di lottizzazione.
Si evidenzia, in particolare, che il permesso di costruire rilasciato all'odierno ricorrente risale al 16 gennaio 2007, che l'immobile fu ultimato pochi mesi dopo, che il ricorrente non ha partecipato ad atti negoziali propedeutici a frazionamenti ne' ad altri negozi giuridici se non a quelli interessanti la sua area, e pertanto non ha potuto apprendere o prevedere ciò che poi si sarebbe verificato. Viene richiamata la giurisprudenza di questa Suprema Corte (tra cui sez. 3 n. 20671 del 20.3.2012; conf sez. 3 n. 1966/2002 e n. 21715/2012 laddove si afferma che "in tema di lottizzazione abusiva la permanenza del reato per il venditore lottizzatore cessa solo con il completamento dell'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti sui singoli lotti o con il verificarsi di interventi esterni incidenti sul reato, come il sequestro preventivo o l'intervento dell'ente territoriale competente, mentre per ciascuno dei singoli acquirenti che non hanno dato causa alla lottizzazione ex art. 41 cod. pen. cessa con la conclusione delle attività da ognuno di essi poste in essere sul proprio lotto".
Quindi nei casi analoghi a quello in esame, riguardanti un singolo proprietario, che ha edificato in forza di un regolare permesso di costruire, la sentenza da ultimo richiamata ha valorizzato il principio per il quale occorrerà di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto, compiendo un'analisi accurata circa la potenziale consapevolezza del singolo proprietario riguardo a condotte allo stesso del tutto estranee.
Proprio al riguardo della lottizzazione mista, come quella che qui ci occupa, viene richiamata la pronuncia 21715/2012 di questa Terza Sezione laddove si afferma che il concorso degli acquirenti dei singoli lotti proseguirà nella sua permanenza fino a quando continuerà l'attività edificatoria dei proprio lotto e nella realizzazione di opere di urbanizzazione dell'area interessata alla lottizzazione e che non può, invece, il singolo acquirente rispondere dell'ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri lotti.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio o eventualmente con rinvio al tribunale del riesame di Brindisi, in questo secondo caso al fine di consentire una compiuta valutazione degli elementi di vizio normativo sopra descritti, in forza dei quali appare illegittima la permanenza della misura cautelare del sequestro preventivo sull'immobile dell'SE stante l'intervenuta prescrizione del reato di lottizzazione materiale attribuito allo stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare fondato, nei termini che si andranno a specificare, e pertanto l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Brindisi.
2. Va ricordato, in premessa, che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede, che contro le ordinanza in materia di riesame di misure cautelari reali il ricorso per cassazione possa essere proposto solo per violazione di legge.
La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha, tuttavia, più volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093).
Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative.). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.
3. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso all'odierno esame si sia in presenza di un deficit motivazionale tale da configurare l'errata applicazione di norme di diritto, in ordine all'ultimazione dei lavori e al dies a quo della prescrizione.
È stato più volte sottolineato da questa Suprema Corte (cfr. in ultimo questa sez. 3, n. 21715/2012, Fedeli, non mass.) che il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell'evento, la cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno di essi perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta antigiuridica dei concorrenti.
Conseguentemente, il concorso del venditore lottizzatore permane sino a quando continua l'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti, atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti, risponde, a norma dell'art. 41 cod. pen., dell'evento, che potrebbe fare cessare attivando il potere di sospensione della lottizzazione del sindaco della L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 18, comma 7, o richiedendo il sequestro preventivo dal pubblico ministero.
La permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue, invece, sino a quando continua l'attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il singolo acquirente non ha dato causa all'operazione lottizzatoria e risponde nei limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l'attività negoziale o edificatoria nel proprio lotto (cfr. sez. 3, n. 20671 del 20.3.2012, D'Alessandro, rv. 252914).
Non potrà, invece, il singolo acquirente rispondere dell'ulteriore attività edificatoria realizzata negli altri lotti (cfr. Sez. Un. del 24.4.1992, Fogliani;
sez. 3, del 15.10.1997, Sapuppo ed altri;
sez. 3, 26.1.1998 Cusumano, sez. 3, n. 1966 del 15- 12.2001, dep. 21.1.2002, Venuti ed altri, rv 220853; sez. 3, n. 20006 del 20.4.2011, P.M. in proc. Buratti e altri, rv 250387). È stato più specificamente precisato, in relazione ad un caso analogo a quello che ci occupa, che il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento (sez. 3, n. 35968 del 14.7.2010, P.M. in proc. Rusani e altro, rv. 248483).
Il ricorso appare fondato in quanto la motivazione del Tribunale di Brindisi circa l'ultimazione dei lavori da conto della ritenuta irrilevanza della documentazione prodotta dalla difesa (fatture attestanti l'avvenuta attivazione delle utenze, fatture riguardanti l'acquisto degli infissi, contratto di vigilanza, etc.), ma non fornisce alcuna spiegazione circa quanto emergerebbe ex actis dalla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza - Compagnia Francavilla Fontana da cui emergerebbe che l'immobile del ricorrente risulterebbe ultimato il 9 maggio 2007 e l'ultimo immobile del lotto (quello di My Luigi pdc n. 31.2007 del 31.8.2007) il 26 agosto 2008. 4. Ai fini dell'esatto computo del termine prescrizionale, va, tuttavia rilevato che è infondato è il motivo di ricorso in cui si contesta che ci sia stata interruzione della prescrizione in quanto "l'invito a rendere interrogatorio risulta essere stato emesso dal PM, perché l'interrogatorio si svolgesse dinanzi a lui (rectius, a loro, trattandosi di un invito a Firma di due Magistrati)", ma si sarebbe trattato "di un invito meramente apparente essendo stata fornita medio tempore delega alla Polizia Giudiziaria per la concreta effettuazione dell'interrogatorio" (cfr. pag. 12 del ricorso). È ormai pacifica l'affermazione giurisprudenziale secondo cui l'interrogatorio dell'indagato, effettuato dalla polizia giudiziaria per delega del pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen., non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione,
non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell'art. 160 c.p., comma 2, e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale (cfr. Sez. Unite n. 33543 dell'11.7.2001, PG in Proc. Brembati, rv. 219222; conf. sez. 2, n. 5173 dell'11.1.2001, PM in proc. Bertelli, rv. 217877; sez. 1 n. 328 del 23.11.2001 dep. 8.1.2002, Bonforte, rv. 220549; sez. 4 n. 31485 del 10.7.2002, P.G. in proc. Viviani, rv. 222210; sez. 5, n. 35741 dell'11.7.2003, P.M. in proc. El Zaouia, rv. 225823). Ma questa Corte Suprema ha anche successivamente e condivisibilmente precisato che l'invito a presentarsi rivolto dal P.M. all'indagato per rendere l'interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di Polizia giudiziaria all'uopo delegato dal Pubblico Ministero (sez. 4, n. 34450 del 27.3.2003, Imperiale, rv. 225954; conf. sez. 5, n. 2787 del 16.12.2005 dep. 24.1.2006, P.M. in proc. Foracappa ed altri, rv. 233035).
Nel caso che ci occupa l'interrogatorio delegato fu preceduto dall'invito del pubblico ministero a presentarsi (ne da atto, come visto, il ricorrente stesso nei motivi di ricorso) per rendere l'interrogatorio e questo atto, per espressa disposizione dell'art. 160 c.p.p., comma 2, ha esso stesso efficacia interruttiva della prescrizione. Nè rileva che l'interrogatorio sia stato poi in concreto compiuto dalla polizia giudiziaria perché ciò che è importante, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è che l'atto che si asserisce di natura interruttiva provenga e sia proprio dell'A.G. che, con lo stesso, mostra di avere interesse al procedimento.
Diverso è, dunque, il caso in esame da quello dell'interrogatorio delegato, in cui l'atto di cui si afferma l'efficacia interruttiva viene compiuto dalla polizia giudiziaria, sia pure su delega del pubblico ministero: nel nostro caso l'atto proviene direttamente dal pubblico ministero;
nell'altro caso è pur sempre atto della polizia giudiziaria.
5. Alla luce delle considerazioni finora svolte e dei principi di diritto sinora enunciati, consegue che necessita, ai fini dell'individuazione della cessazione o meno della permanenza del reato di lottizzazione abusiva nei confronti dell'indagato SE AS, accertare in modo concreto ed esaustivo l'epoca non solo dell'ultimazione dell'immobile edificato dallo stesso, ma anche la data di ultimazione delle opere di urbanizzazione interessanti il cosiddetto lotto A.
Si tratta di un accertamento necessario e preliminare ai fini della validità del sequestro preventivo de quo, non potendosi disporre detto sequestro se dovesse risultare che, alla data di emissione del provvedimento, il relativo reato come contestato in atti, era già estinto in sede di indagini preliminari, ossia prima ancora del promovimento dell'azione penale.
6. Va annullata, pertanto, l'impugnata ordinanza del Tribunale di Brindisi, nei termini come sopra indicati, con rinvio a detto Ufficio giudiziario per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Brindisi. Così deciso in Roma, il 18 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2014