Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1062
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Sentenza 6 febbraio 1999

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L'art. 3, terzo comma, della convenzione dell'O.I.L. n. 146 del 1976, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 159, il quale, per la gente di mare cui si applica la convenzione stessa, stabilisce che la durata del congedo annuale (retribuito) non deve essere in alcun modo inferiore a trenta giorni civili per ogni anno di servizio, costituisce una norma programmatica, la quale, anche nel periodo successivo alla data (29 luglio 1982) di entrata in vigore della legge di ratifica, è priva di immediato valore precettivo ove alla detta convenzione non sia stata data attuazione con la promulgazione di ulteriori atti legislativi interni o con la stipulazione di appositi contratti collettivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1062
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1062
    Data del deposito : 6 febbraio 1999

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