Sentenza 6 febbraio 1999
Massime • 1
L'art. 3, terzo comma, della convenzione dell'O.I.L. n. 146 del 1976, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 159, il quale, per la gente di mare cui si applica la convenzione stessa, stabilisce che la durata del congedo annuale (retribuito) non deve essere in alcun modo inferiore a trenta giorni civili per ogni anno di servizio, costituisce una norma programmatica, la quale, anche nel periodo successivo alla data (29 luglio 1982) di entrata in vigore della legge di ratifica, è priva di immediato valore precettivo ove alla detta convenzione non sia stata data attuazione con la promulgazione di ulteriori atti legislativi interni o con la stipulazione di appositi contratti collettivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/1999, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale Pontrandolfi - Presidente -
" Giovanni Prestipino - Consigliere Rel. -
" Vincenzo Castiglione "
" Gabriella Coletti "
" Grazia Cataldi "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da
CO AF, elett.te dom.to in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Leopoldo Spedaliere per procura speciale a margine del ricorso.
- Ricorrente -
contro
S.p.a. TIRRENIA DI NAVIGAZIONE, in persona del rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Via delle Tre Madonne n. 8, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- Controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2073 del 28.8.1995 (R.G.n. 46288/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.6.1998 dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito l'Avv. Maurizio Marazza per la resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 12 febbraio 1993 AF CO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Napoli la s.p.a. Tirrenia di Navigazione ed esponeva che, avendo prestato attività lavorativa in qualità di marittimo alle dipendenze di tale società da epoca precedente all'anno 1982, a decorrere dal 29 luglio 1982, data di entrata in vigore della l. 10 aprile 1981 n. 159, che aveva ratificato e reso esecutiva in Italia la convenzione internazionale n. 146 adottata il 29 ottobre 1976 dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Generale del Lavoro, non gli era stato riconosciuto - contrariamente al disposto dell'art. 3 della convenzione - il diritto a fruire di trenta giorni di ferie retribuiti per ogni anno di servizio. Il ricorrente chiedeva, quindi, che la convenuta fosse condannata a corrispondergli, per il periodo successivo al 29 luglio 1982, le differenze retributive compensative, da quantificarsi in separato giudizio, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che solamente con il contratto collettivo del 1984 era stata data completa attuazione alle disposizioni della convenzione, avendo queste natura programmatica e non immediatamente precettiva. Con sentenza del 23 dicembre 1993 il Pretore accoglieva il ricorso, ma questa decisione, impugnata dalla società Tirrenia di Navigazione, veniva interamente riformata dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 28 agosto 1995, con la quale la domanda proposta dal lavoratore veniva rigettata.
Il Tribunale osservava che la disposizione contenuta nell'art. 3 della convenzione O.I.L. n. 146 del 1976, che aveva stabilito in misura non inferiore a trenta giorni la durata del periodo annuale di ferie per i marittimi, non aveva natura immediatamente precettiva, dal momento che la stessa presupponeva l'esatta definizione del personale appartenente alla gente di mare, impiegato a bordo di una imbarcazione marittima, concetto, quest'ultimo, non ancora bene individuato (non potendosi fare riferimento alla nozione datane dal codice della navigazione) a causa della mancata specifica determinazione da parte del legislatore.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, che ha dedotto un unico, complesso motivo. Ha resistito con controricorso la società Tirrenia di Navigazione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che la società Tirrenia di Navigazione ha depositato in cancelleria due distinti controricorsi, dei quali, peraltro, deve essere dichiarata l'inammissibilità, il primo in quanto privo di una valida procura, il secondo in quanto notificato alla controparte dopo la scadenza del termine stabilito dal codice di rito. Ciò nonostante, la difesa della controricorrente, ritualmente, è stata ammessa a partecipare alla discussione orale, dato che la procura al difensore risulta regolarmente apposta a margine del controricorso notificato fuori termine (art. 370, primo comma, c.p.c.). Ciò posto, con l'unico motivo dell'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 della convenzione OIL n. 146 del 1976, della legge 10 aprile 1981 n.159 e dell'art. 12 delle preleggi e sostiene che, contrariamente a quanto è stato ritenuto nella sentenza impugnata, le norme contenute nella suddetta convenzione hanno natura immediatamente precettiva. Il ricorrente al riguardo, deduce: a) che la sua tesi trova conferma nel disposto dell'art. 2 della legge n. 159 del 1981, di ratifica della convenzione, secondo cui "piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente"; b) che la disposizione di cui all'art. 3 della convenzione, relativa alle ferie, è perfettamente conciliabile con l'ordinamento italiano, risultando già realizzate in tale ordinamento le norme cui fare riferimento;
c) che in effetti il concetto di gente di mare, destinataria della suddetta disposizione, è definito dall'art. 115 del codice della navigazione e dall'art. 219 e segg. del regolamento per la navigazione mercantile e lo stesso dicasi per il concetto di nave, definito dall'art. 136 del codice della navigazione;
d) che il criterio del calcolo per la determinazione del diritto al congedo era già risultante dalla contrattazione nazionale collettiva stipulata nel 1982 e non è stato modificato successivamente;
e) che, per conseguenza, si deve ritenere che la legge di ratifica sia stata, di per sè, lo strumento di adeguamento al precetto della disposizione contenuta nella convenzione, precetto che non era necessario reiterare in un successivo provvedimento di uguale contenuto. Tutte queste censure sono prive di fondamento.
Questa Corte, che già ha avuto modo di esaminare la questione che forma oggetto della presente controversia e che consiste nello stabilire se l'art. 3, terzo comma, della convenzione O.I.L. n. 146 del 29 ottobre 1976, ratificata e resa esecutiva in Italia con la l.10 aprile 1981 n. 159, ha portata immediatamente precettiva o programmatica, con orientamento uniforme ha sempre sostenuto che il suddetto art. 3, terzo comma - con il quale è stato disposto che, per la gente di mare, cui si applica la convenzione stessa, la durata del congedo annuale (retribuito) non deve essere in alcun modo inferiore a trenta giorni per ogni anno di servizio - costituisce una norma programmatica, la quale, anche nel periodo successivo alla data del 29 luglio 1982, di entrata in vigore della legge di ratifica, è priva di immediato valore precettivo ove alla detta convenzione non sia stata data attuazione con la promulgazione di immediati atti legislativi interni o con la stipulazione di appositi contratti collettivi di lavoro (v. Cass. 24 novembre 1989 n. 5048, Cass. 5 febbraio 1993 n. 1437 e Cass. 10 settembre 1993 n. 9459). A questo principio deve essere data piena adesione in base alle seguenti considerazioni.
I. Come è stato in passato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 1453 del 21 maggio 1973, per stabilire il momento.- in cui le disposizioni di un trattato internazionale trovano applicazione nell'ordinamento degli Stati aderenti, occorre verificare se tali disposizioni, valutate nel loro complesso, abbiano di per sè la capacità di essere automaticamente recepite all'interno di ognuno degli Stati sottoscrittori oppure se sia necessario un ulteriore atto proveniente dal singolo Stato che si aggiunga alla legge di ratifica. Ed invero, nell'ipotesi di norme internazionali c.d. self executing, in relazione alle quali non vi è necessità di specifico adattamento da parte di successive statuizioni, la legge che ratifica e rende esecutiva la convenzione permette a quest'ultima di spiegare immediatamente i suoi effetti e, quindi, di essere applicata nell'ordinamento interno fin dal giorno dell'entrata in vigore della medesima legge d ratifica. Viceversa, in caso di norme c.d. non self executing, che mancano della forza intrinseca per essere subito applicate nell'ordinamento degli Stati aderenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella legge di ratifica costituisce elemento necessario per l'adattamento della norma internazionale nel diritto interno, ma non sufficiente per la sua piena applicabilità, in modo tale che la medesima norma, in attesa di essere applicata, assume una funzione assimilabile a quella spiegata dalle disposizioni c.d. di principio o di organizzazione. Al riguardo, nella suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stato precisato che, ai fini della immediata applicabilità, occorre che le norme della convenzione internazionale siano complete e determinate nel loro preciso contenuto, con la conseguenza che, qualora tale contenuto sia determinabile non già per mezzo degli strumenti ermeneutici indispensabili per chiarire il significato di qualsiasi norma di legge, bensi attraverso un'opera di produzione giuridica - che esula dall'attività dell'interprete - il risultato dell'adeguamento nell'ordinamento dello Stato deve essere attuato con il normale procedimento diretto alla creazione delle norme interne di attuazione;
e con l'ulteriore conseguenza che, in quest'ultima ipotesi, deve escludersi che l'ordine di esecuzione, contenuto nella legge di ratifica, abbia un'efficacia diretta ed automatica, ai fini dell'inserimento delle norme della convenzione nell'ordinamento interno, senza la necessità di una ulteriore attività di adeguamento.
II. La natura programmatica e, quindi, di non immediata applicabilità della norma di cui all'art. 3, terzo comma, della convenzione OIL n. 146 del 1976 si trae dal contenuto di altre norme della convenzione, dalle quali si evince che la convenzione stessa, non essendo self executing, necessita degli indispensabili adattamenti per potere incidere sui rapporti giuridici posti in essere nell'ordinamento interno.
In particolare, tale carattere si desume dai seguenti articoli della convenzione.
Stabilisce l'art. 1 che le disposizioni del trattato possono trovare attuazione solamente per mezzo "di convenzioni collettive, sentenze arbitrali, decisioni giudiziarie", o mediante "organismi ufficiali concernenti la fissazione dei salari" o in altri modi, e, in ultima analisi, in base alla disciplina dettata dalla legislazione nazionale.
Dispone l'art. 2, terzo comma, che spetta alla legislazione nazionale individuare le navi che debbono essere considerate "imbarcazioni marittime ai fini della presente convenzione". Successivi commi del medesimo articolo, inoltre, prevedono che compete a ciascuno Stato, previa consultazione con le contrapposte organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, di "adottare misure al fine di escludere dalla applicazione della presente convenzione categorie limitate di persone impiegate a bordo di imbarcazioni marittime" (comma settimo) e che, successivamente alla ratifica, ognuno degli Stati aderenti deve esporre filo stato della propria legislazione", precisando in qual modo sia stato dato seguito "o ci si proponga di dare seguito" alla convenzione in relazione alle categorie interessate (comma ottavo). Secondo l'art. 5, per determinare il diritto al congedo, le modalità di calcolo del periodo di servizio relativo al lavoratore marittimo "verrà fissato dalla autorità competente o dall'organismo appropriato di ciascun paese".
L'art. 6 lett. b) rimette alle autorità competenti dei singoli Paesi la determinazione degli elementi per escludere "dal congedo pagato annuale minimo" i periodi di incapacità lavorativa risultanti da malattia o altri simili eventi.
III. Dal tenore di tutte queste disposizioni si deve trarre il convincimento che, per dare concreta attuazione al dettato di cui all'art. 3, terzo comma, non bastava l'ordine di esecuzione che è stato impartito dalla legge di ratifica n. 159 del 1981 (art. 2), essendo invece necessari l'emanazione di una specifica norma da parte dello Stato ovvero, secondo l'espressa previsione della convenzione, l'intervento della contrattazione collettiva. Di tal che, se la modifica della disciplina prima vigente e l'adeguamento al dettato della convenzione è stata attuata dalla contttazione collettiva in un momento successivo all'entrata in vigore della legge di ratifica - per effetto della naturale scadenza del precedente accordo - è da questo momento che tale nuova disciplina deve trovare applicazione. D'altra parte, al contrario di quanto afferma il ricorrente, fermo restando che la definizione "gente di mare", ai fini previsti dalla convenzione, è contenuta nel secondo comma dell'art. 2 della convenzione medesima (e non si vede, quindi, la necessità di fare ricorso alla nozione datane dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione mercantile), ciò che rileva è la disposizione di cui al successivo settimo comma dello stesso art. 2, perché, come sopra è stato già precisato, con tale disposizione si consente alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, o "ad ogni altro organismo appropriato", di escludere dalla applicazione del trattato "categorie limitate di persone impiegate a bordo di imbarcazioni marittime". Considerazione, codesta, che vale anche a confutare la successiva argomentazione svolta nel ricorso per cassazione in ordine alla nozione di imbarcazione, innanzi tutto perché la definizione che di tale figura dà il codice della navigazione (artt. 136 e segg.) può essere utilizzata per gli scopi previsti dal medesimo codice e non per i fini perseguiti dal trattato e, in secondo luogo, perché, come bene è stato osservato nella sentenza impugnata, l'art. 2, terzo comma, della convenzione, nello stabilire, ai fini presi in considerazione, che la legislazione nazionale deve determinare quali navi debbono essere ritenute "imbarcazioni marittime", usa in modo sintomatico il tempo verbale al futuro (nella norma, infatti, compare il termine determinerà) e, oltre tutto, prevede, a riprova che la disposizione deve necessariamente trovare concreta attuazione nell'ordinamento interno - senza possibilità che possano essere utilizzate norme già esistenti nel medesimo ordinamento - che debbono essere consultate le contrapposte "organizzazioni di armatori e di gente di mare interessate".
Come bene ha affermato il Tribunale di Napoli, quindi, poiché l'art. 2, terzo comma, richiede una specifica determinazione per mezzo di una successiva statuizione, la nozione relativa alla gente di mare, già presente nella legislazione italiana, non può essere invocata ai fini di ritenere l'immediata applicabilità della convenzione. E ciò conferma unitamente agli elementi che si ricavano dalle altre norme della convenzione, sopra esaminate, che la disposizione di cui si discute ha portata programmatica e non precettiva.
Avuto riguardo a tutti i rilievi che precedono, poiché la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dal ricorrente, la stessa deve essere tenuta ferma e il ricorso deve essere rigettato.
Giusti motivi sussistono per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 1999