Sentenza 27 marzo 2003
Massime • 1
L'invito a presentarsi rivolto dal P.M. all'indagato per rendere l'interrogatorio ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale di Polizia giudiziaria all'uopo delegato dal Pubblico Ministero.
Commentario • 1
- 1. Art. 160 - Interruzione del corso della prescrizionehttps://www.filodiritto.com/
[Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna [c.p.p. 533] o dal decreto di condanna [c.p.p. 565] (1).] Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2003, n. 34450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34450 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni D'URSO Presidente
Dott. Enzo COSTANZO Consigliere
Dott. Benito DE GRAZIA Consigliere
Dott. Carlo BRUSCO Consigliere
Dott. Ettore PALMIERI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 9 dicembre 2002 della Corte di appello di Milano. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Brusco.
Udito il Pubblico Ministero in persona della dott. Elisabetta Cesqui che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
ER GA ha proposto ricorso avverso la sentenza 9 dicembre 2002 della Corte d'Appello di Milano che ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza 11 febbraio 2002 del Tribunale di Como che lo aveva condannato per il delitto di furto, aggravato dalla destrezza, di una "fiche" del valore di 1000 franchi svizzeri commesso all'interno del casinò di Campione d'Italia il 27 settembre 1995 in danno del cittadino svizzero ER RT. A fondamento del ricorso si deducono i seguenti motivi:
- la violazione degli artt. 512 bis e 514 c.p.p. perché i giudici di merito avrebbero fondato la loro decisione di colpevolezza su un verbale di denunzia che non avrebbe potuto essere acquisito al fascicolo per il dibattimento. L'acquisizione era infatti avvenuta in violazione dell'art. 512 bis indicato e le dichiarazioni della persona offesa costituivano l'unica fonte di prova diretta;
inoltre l'impossibilità di esaminare il testimone sarebbe stata tratta esclusivamente dalla mancata citazione del teste nel domicilio dichiarato e senza che venisse disposta alcuna ulteriore ricerca;
si sottolinea ancora, nel medesimo motivo di ricorso, che la mancata comunicazione del cambiamento del domicilio potrebbe configurare una volontaria sottrazione all'esame con la conseguente applicazione della disciplina prevista dalla l. 63/2001 con la precisazione, relativamente a quanto previsto dalla norma transitoria prevista dall'art. 26 di questa legge, che l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento del verbale in questione è avvenuta dopo la data del 25 febbraio 2000;
- la violazione dell'art. 195 c.p.p. perché la Corte di merito avrebbe fondato il suo convincimento sulla deposizione del teste SI CI, dipendente del casinò, che aveva riferito le dichiarazioni della persona offesa della quale però non era stata disposta la nuova citazione malgrado la richiesta dell'imputato;
inoltre la Corte avrebbe utilizzato la deposizione del teste BELFIORE, maresciallo dei Carabinieri, in violazione del disposto dell'art. 195 camma 4 c.p.p.;
- l'inosservanza dell'art. 157 comma 1 n. 4 cod. pen. Il reato è stato commesso il 27 settembre 1995 e il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dal decreto di citazione a giudizio che risulta essere stato emesso il 23 ottobre 2000 quando era già decorso il termine quinquennale di prescrizione applicabile al caso di specie in quanto il primo giudice aveva concesso le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante;
- l'erronea applicazione dell'art. 625 n. 4 cod. pen. per avere ravvisato l'aggravante della destrezza in assenza di qualsiasi gesto che comportasse l'utilizzazione di una particolare abilità manuale o tecnica dell'agente; inoltre, su questo punto, la sentenza sarebbe manifestamente illogica perché prescinderebbe completamente dall'esame del caso concreto. Ne conseguirebbe che i giudici di merito avrebbero dovuto ravvisare l'ipotesi del furto semplice con le conseguenze ulteriori anche sul problema della procedibilità dell'azione penale.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Preliminarmente deve essere esaminato il problema relativo all'eventuale intervenuta prescrizione sotto i due profili prospettabili.
Il reato è stato commesso il 27 settembre 1995 e al ricorrente sono state concesse, fin dal primo grado di giudizio, le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante della destrezza. Ne consegue che il termine massimo ipotizzabile di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei che, teoricamente, decorrerebbero alla data odierna in cui è stato trattato il processo. Il decorso del termine estintivo avverrebbe dunque con la conclusione del giorno atteso che l'ultimo giorno deve essere computato ma, in ogni caso, esistono due cause di sospensione del giudizio di primo grado (dal 20 aprile al 26 settembre 2001 e dal 26 settembre 2001 all'11 gennaio 2002) per impedimento del difensore che dilazionano ulteriormente il termine in questione. Sotto il profilo evidenziato dal ricorrente il motivo è poi da ritenere infondato atteso che, dagli atti del procedimento, risulta che il ricorrente fu interrogato il 1 luglio 2000, e quindi prima del decorso del termine 'quinquennale, dalla polizia giudiziaria e tale atto, per giurisprudenza ormai uniforme, non ha efficacia interruttiva;
ma questo interrogatorio delegato fu preceduto dall'invito del pubblico ministero a presentarsi (ne dà atto il ricorrente nei motivi di ricorso) per rendere l'interrogatorio e questo atto, per espressa disposizione dell'art. 160, comma 2, c.p.p., ha invece efficacia interruttiva della prescrizione. Né
rileva che l'interrogatorio sia stato in concreto compiuto dalla polizia giudiziaria perché ciò che rileva, ai fini dell'interruzione della prescrizione, è che l'atto che si asserisce di natura interruttiva provenga e sia proprio dell'autorità giudiziaria che, con questa attività, mostra di avere interesse al procedimento. Diverso è quindi questo caso da quello dell'interrogatorio delegato in cui l'atto di cui si afferma l'efficacia interruttiva viene compiuto dalla polizia giudiziaria, sia pure su delega del pubblico ministero: nel nostro caso l'atto proviene direttamente dal pubblico ministero;
nell'altro caso è pur sempre atto della polizia giudiziaria.
Nel merito il ricorso è infondato, anche se le considerazioni del ricorrente in merito all'applicazione dell'art. 512 bis c.p.p. paiono fondate (quelle relative alla mancata citazione del teste di riferimento, e la dedotta violazione dell'art. 195, conseguono alla mancata citazione della persona offesa). In effetti risulta dagli atti del procedimento che l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da ER RT, persona offesa dal reato, avvenne in base alla mancata notificazione della citazione del medesimo che risultava essersi trasferito dal domicilio indicato al momento della denunzia. La mancata citazione non può peraltro consentire di ravvisare, in mancanza di qualsiasi ulteriore attività di ricerca della persona da citare, l'impossibilità di ripetizione dell'atto. Va peraltro rilevato che la sentenza impugnata non ha fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, né sulle dichiarazioni de relato rese dalla medesima all'ispettore del casinò ES CI ma sulla descrizione del comportamento di ER (che fu visto da ES allontanarsi dalla sala da gioco e abbandonare la fiche in questione su un divano), e sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel suo interrogatorio, tanto da ritenere "sostanzialmente ultronea" la denunzia della persona offesa. Ne consegue che le censure svolte dal ricorrente, seppur fondate, divengono irrilevanti avendo, i giudici di merito fornito di adeguata e non illogica motivazione lo loro decisione sulla responsabilità dell'imputato ritenuta accertata in base ad elementi di prova diversi da quelli censurati.
Quanto all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal maresciallo dei Carabinieri, per la mancata citazione del teste di riferimento, deve rilevarsi la manifesta infondatezza della censura posto che la sentenza impugnata non ha fatto alcun cenno a queste dichiarazioni. Inammissibile è infine la censura che si riferisce all'esistenza dell'aggravante contestata posto che la destrezza è fondata dal giudice di merito su valutazioni logiche (il furto è avvenuto mentre tutte le fiches si trovavano sul tavolo da gioco e non poteva che essere stato commesso con modalità richiedenti particolare abilità) e sul comportamento dell'imputato descritto dall'ispettore del casinò. Con le censure proposte il richiedente chiede quindi una rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito non consentita in questa sede.
Alle considerazioni svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 AGOSTO 2003.