Sentenza 16 dicembre 2005
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L'invito a presentarsi davanti al Pubblico Ministero ha efficacia interruttiva della prescrizione del reato, anche se all'interrogatorio abbia proceduto un ufficiale della polizia giudiziaria all'uopo delegato dal P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2005, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MARINI Pier FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 1340
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 003160/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. SEZ. DIST. di SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
nei confronti di:
1) FO EL, N. IL 15/05/1964;
2) DI FR NZ, N. IL 10/08/1964;
3) FI IT, N. IL 14/06/1954;
4) TA TO, N. IL 19/01/1952;
avverso SENTENZA del 11/05/2004 TRIB. SEZ. DIST. di SAN BENEDETTO DEL TRONTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FR;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la sostituzione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata, per l'ulteriore corso. La Corte:
OSSERVA
Con sentenza predibattimentale dell'11/05/2004, il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto (Giudice unico), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RA IO, Di FR EN, AC TO e LI VI in ordine ai reati di rissa aggravata (contestata a tutti) e lesioni personali (reciproche), commessi in data 18/09/1998, perché estinti per intervenuta prescrizione. Ha rilevato il Tribunale, infatti, che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso oltre il quinquennio quanto a Di FR e AC e che non hanno efficacia interruttiva, quanto a RA e LI, le notifiche per interrogatorio, rispettivamente in data 21/07/2003 e 15/09/2003, da effettuarsi dalla P.G. su delega del Procuratore della Repubblica. Avverso la sentenza ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, deducendo violazione di legge, sul rilievo che, seppur non costituisca atto interruttivo della prescrizione l'interrogatorio delegato dal P.M., tuttavia tale natura riveste l'invito a presentarsi alla P.G. per rendere l'interrogatorio su delega;
con effetto estensivo quanto i coimputati Di FR e AC ex art. 161 cod. pen.. La Corte di Appello di Ancona, con ordinanza 18/01/2005, ha qualificato l'impugnazione come ricorso per Cassazione, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, premesso che, in ogni caso, il termine ordinario di prescrizione non poteva ritenersi decorso quanto alla rissa, contestata come aggravata e punita con reclusione non inferiore a cinque anni (donde il termine di anni 10 ex art. 157 c.p., comma 1, n. 3), risulta dal verbale dell'udienza che, nella specie, all'udienza il P.M. produsse i due inviti a rendere l'interrogatorio facendo esplicito riferimento ad un autonomo atto di delega per lo svolgimento dell'incombente; circostanza non contestata dai difensori, limitatisi ad insistere nell'assunto di inefficacia interruttiva dei due atti. Si verte, pertanto, nella ipotesi di invito a presentarsi davanti al P.M., ritenuta dalla più recente giurisprudenza, idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se all'interrogatorio abbia poi proceduto un ufficiale della polizia giudiziaria all'uopo delegato dal Pubblico Ministero (Cass. Sez. 4^, 27/03/2003 n. 34450, Imperiale), trattandosi, in tal caso, di atto sicuramente rappresentativo della "rottura" dell'inerzia che sta a fondamento della causa estintiva, rivelatore del persistere dell'interesse punitivo statuale e, dunque, ricomprensibile nell'elenco di cui all'art. 160 cod. pen. comma 2, (che indica, fra le altre, l'invito); e, ciò, senza contrastare, peraltro ed ovviamente, il principio di segno opposto dettato dal Giudice di legittimità, nella sua più autorevole espressione, in punto di interrogatorio cd. "delegato" (Cass. Sez. Un., 11/07/2001 n. 33543, P.G. in proc. Brembati).
Si è prodotto, pertanto, l'effetto interruttivo della prescrizione (inviti entrambi nel quinquennio), esteso nei confronti dei coimputati, concorrenti nei reati) ex art. 161 cod. pen.); sicché la sentenza impugnata, in ragione di tale error in iudicando, deve essere annullata senza rinvio;
disponendosi la restituzione degli atti al Tribunale di Piceno Ascoli Piceno per l'ulteriore corso (il giudizio).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone restituirsi gli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2006