Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2012, n. 20671
CASS
Sentenza 20 marzo 2012

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In tema di lottizzazione abusiva, la permanenza del reato per il venditore lottizzatore cessa solo con il completamento dell'attività edificatoria eseguita dagli acquirenti sui singoli lotti o con il verificarsi di interventi esterni incidenti sul reato, come il sequestro preventivo o l'intervento dell'ente territoriale competente, mentre, per ciascuno dei singoli acquirenti che non hanno dato causa alla lottizzazione ex art. 41 cod. pen., cessa con la conclusione della attività da ognuno di essi posta in essere sul proprio lotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2012, n. 20671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20671
    Data del deposito : 20 marzo 2012

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