Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
L'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini effettuato dalla polizia giudiziaria, a ciò delegata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 370 cod. proc. pen., non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, atteso che l'elencazione degli atti cui tale effetto è riconnesso, contenuta nell'art. 160 cod. pen., deve considerarsi tassativa e che non è consentita in materia penale l'interpretazione analogica "in malam partem".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2001, n. 5173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5173 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI VAROLA Presidente del 11/01/2001
Dott. PIETRO ANTONIO SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. NICOLA BOTTALICO Consigliere N. 28
Dott. MASSIMO ODDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VINCENZO TARDINO Consigliere N. 34152/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza resa del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, in data 18 aprile 2000, nei confronti di LL NA, nata a [...], il [...].
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Francesco Cosentino, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 18 aprile 2000, il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di truffa semplice ascritto a LL NA perché estinto per prescrizione, maturatasi nel termine di cinque anni in difetto di atti interruttivi.
Ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia assumendo che il Tribunale avrebbe errato a ritenere che l'interrogatorio dell'indagato effettuato alla polizia giudiziaria su delega dal pubblico ministero non interrompa il corso della prescrizione.
La censura è infondata.
Sulla questione sussiste un contrasto di giurisprudenza, conseguente a due pronunzie di questa Corte di segno opposto.
La sesta sezione ha, infatti, affermato che "l'interrogatorio dell'indagato compiuto dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, a norma dell'articolo 370 c.p.p. (come modificato dalla legge numero 356 del 1992), è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione del reato. (La S.C., nella specie, ha ritenuto che la funzione dell'interrogatorio dell'indagato, anche se delegato alla polizia giudiziaria, segni comunque un momento di interruzione dell'inerzia dell'inquirente nello svolgimento delle indagini e quindi del corso della prescrizione, a nulla rilevando che l'articolo 160 C.P. non sia stato modificato prevedendo anche l'ipotesi dell'interrogatorio delegato fra i casi di interruzione della prescrizione, in quanto è possibile una interpretazione adeguatrice della norma, conforme al dettato costituzionale che ragionevolmente impone una uguale disciplina in situazioni identiche)" (Cass. pen. sez. VI, 12 gennaio 1999, Dogali, RV 212796). Mentre la quinta sezione, in una più recente pronuncia, ha stabilito che "in materia di cause di estinzione del reato non può essere ritenuto atto interruttivo della prescrizione l'invito sottoscritto dal Pubblico ministero e rivolto all'indagato perché si presenti a rendere interrogatorio davanti agli ufficiali di polizia giudiziaria delegati. Ciò in quanto l'elenco degli atti interruttivi della prescrizione di cui all'articolo 160 C.P. ha natura tassativa, ne' è ammissibile alcuna possibilità di interpretazione analogica che in sede penale è preclusa quando sia in malam partem. (Ha precisato la Corte, con riferimento alla motivazione della sentenza di merito circa la delega data dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria e, di conseguenza, l'estensibilità a quest'ultima della disposizione sull'interrogatorio davanti al P.M. quale atto interruttivo, che tale atto di delega non cambia comunque la natura dell'organo di polizia, non giurisdizionale, e dunque non abilitato a compiere atti che producano effetti interruttivi della prescrizione)" (Cass. pen., sez. V, 30 maggio 2000, Di Simone, RV 216538). Delle due tesi su esposte sembra a questo Collegio preferibile la seconda, per le ragioni che verranno tra breve chiarite. Va, comunque, fatto rilevare che sul tema si era già pronunciata la Corte costituzionale, con ordinanza 16 dicembre 1998, numero 412, dichiarando manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 160, comma 2, C.P., nella parte in cui non prevede, tra gli atti interruttivi della prescrizione, l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero.
I giudici della Consulta, peraltro, nel provvedimento su indicato, dopo avere chiarito che era inibita alla Corte l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto nell'ordinanza di rimessione, ostandovi il principio di legalità sancito dall'articolo 125 della Costituzione, hanno affermato che è compito del giudice applicare e prescegliere una interpretazione adeguatrice della norma, conforme ai principi stabiliti dalla Costituzione.
Ciò posto, questo Collegio osserva che il Legislatore al momento dell'entrata in vigore del codice di procedura penale vigente sostituì integralmente il comma 2 dell'articolo 160 C.P., operando una individuazione "tassativa" degli atti che interrompono il corso della prescrizione in stretta correlazione con gli istituti e le scelte adottate in sede codicistica (cfr. articolo 239 delle norme di coordinamento al c.p.p.).
E tra tali atti interruttivi della prescrizione non fu inserito l'interrogatorio dell'indagato da parte della polizia giudiziaria, anche perché l'articolo 370 del codice di rito prevedeva espressamente che tra gli atti delegati alla polizia giudiziaria non potessero essere compresi proprio "l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini ed i confronti con la medesima". Peraltro, tale espresso divieto di delega dimostra in maniera non equivoca che v'è una profonda differenza tra tali atti a seconda che siano compiuti dall'autorità giudiziaria ovvero da quella di polizia: e questa differenza è stata puntualmente individuata nella sentenza della quinta sezione, quando ha sottolineato la natura non giurisdizionale degli organi di polizia, ed ha ritenuto che per tale motivo essi non sono stati abilitati a compiere atti che producano effetti interruttivi della prescrizione.
In ogni caso, la sostanziale differenza relativa alla natura dei due organi ben giustifica una diversità di trattamento, senza che questa comporti una violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione: perciò, non sembra condivisibile la tesi di cui alla sentenza della sesta sezione, secondo cui l'interrogatorio dell'indagato compiuto dalla polizia giudiziaria interromperebbe la prescrizione, in quanto solo tale interpretazione dell'articolo 160, comma 2, C.P., sarebbe conforme al dettato costituzionale che impone una uguale disciplina in situazioni identiche.
Ciò non toglie che il legislatore abbia il potere di attribuire anche a tale atto, con espressa norma di legge, l'effetto interruttivo di che trattasi.
Sennonché, nessuna disposizione in tal senso è stata approvata dal Parlamento dopo la modifica dell'articolo 370 c.p.p., con cui è stato attribuito al pubblico ministero il potere di delegare gli interrogatori ed i confronti alla polizia giudiziaria (cfr. articolo 5, comma 3, del D.L. 8 giugno 1992, numero 306); e dunque,
considerato che l'elenco degli atti interruttivi di cui all'articolo 160 C.P. ha natura tassativa, che la materia dell'interruzione della prescrizione concerne il diritto penale sostanziale (e non quello processuale, come adombrato dal Procuratore della Repubblica di Bergamo) e che non è ammissibile in sede penale interpretazione analogica in malam partem, ne consegue che è fondata la tesi secondo cui l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria non è idoneo a interrompere il corso della prescrizione.
Nè è, infine, condivisibile quanto sostenuto da entrambi i ricorrenti e cioè che l'operazione ermeneutica da essi invocata non corrisponderebbe ad una forma di interpretazione analogica, ma ad una interpretazione "adeguatrice, conseguente ad un imperfetto coordinamento di una norma rispetto al sistema sul quale andava ad incidere", quasi che il legislatore avesse omesso, per mera dimenticanza, di modificare ulteriormente il disposto dell'articolo 160 C.P., dopo l'emanazione della novella del 1992.
Ed in vero, la volontà del legislatore sul punto era stata del tutto chiara;
ed anche a volere ammettere che riformando la materia abbia tralasciato, per mera svista, di inserire l'interrogatorio delegato dal pubblico ministero tra gli atti interruttivi della prescrizione, non è consentito all'autorità giudiziaria colmare una "dimenticanza" di tal sorta, e sostituirsi perciò al potere legislativo, ostando a tale comportamento il principio della separazione dei poteri.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2001