Sentenza 6 agosto 2001
Massime • 1
Il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, coincide con il momento in cui l'esistenza dell'atto stesso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto stesso, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone; non è richiesto che quest'ultimo sia un atto esecutivo in senso stretto, valendo unicamente a dare conoscenza dell'esistenza di un procedimento esecutivo a carico di un determinato soggetto, al quale è fatto carico di prendere visione degli atti che sono stati compiuti in suo danno e verificarne la legittimità ai fini dell'esperimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui l'opposizione agli atti esecutivi contro il precetto e il pignoramento invalidamente notificati doveva essere proposta nei cinque giorni dalla comunicazione dell'istanza di sostituzione del custode dei beni pignorati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10841 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RESTINVEST SRL IN LIQ, in persona del liquidatore pro tempore signor UR Castelli, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO-CREDITO FONDIARIO SPA;
- intimata -
e sul 2° ricorso n° 13411/99 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante Prof. Luigi Abete, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO PILATO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RESTINVEST SRL IN LIQ, in persona del liquidatore pro tempore signor UR Castelli, con sede in Milano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA S MARIA IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO TOFFOLETTO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 723/99 del Tribunale di MILANO, emessa il 27/12/98 e depositata il 28/01/99 (R.G. 13432/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giuliano BERRUTI (per delega Avv. P. QUATTROCCHI);
udito l'Avvocato Lucio DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.r.l. ES in liquidazione, con ricorso del 5 ottobre 1996 al giudice unico dell'esecuzione del tribunale di Milano, ha proposto opposizione contro l'atto di precetto che la Banca Nazionale del Lavoro, per conseguire il pagamento della somma di oltre lire 16 milioni, le aveva notificato il precedente giorno 27 luglio e contro il successivo atto di pignoramento.
Con l'opposizione la Società ha denunciato la nullità della notificazione dell'atto di precetto e del pignoramento, assumendo che non ne era venuta a conoscenza, perché gli atti erano stati notificati presso un domicilio non esatto e presso l'ufficio del protocollo del Comune di Milano e non presso la segreteria dello stesso Comune, ove aveva eletto domicilio. L'opponente ha precisato che era venuta a conoscenza del procedimento esecutivo quando, il 19 settembre 1996, le era stata data comunicazione di un atto di surroga del custode dei beni pignorati e ciò mediante notificazione non nella propria sede legale.
La Banca Nazionale del Lavoro si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, siccome proposta fuori termine, e, in subordine, ha chiesto che l'opposizione fosse rigettata.
2. L'opposizione agli atti esecutivi è stata dichiarata inammissibile con sentenza del 28 gennaio 1999, la quale ha dichiarato che l'opposizione era stata proposta fuori termine.
3. Per la cassazione di questa sentenza la s.r.l. ES in liquidazione ha proposto ricorso.
Resiste controricorso la Banca Nazionale del Lavoro, che ha proposto anche ricorso incidentale ed ha depositato memoria. La ricorrente principale ha proposto anche controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto sono stati proposti contro la stessa sentenza.
2. Con l'unico motivo del ricorso principale è dedotto che le notificazioni dell'atto di precetto e del pignoramento, effettuate presso l'ufficio del "protocollo generale" del Comune di Milano e non presso la "segreteria" dello stesso Comune, come era indicato nell'atto di elezione di domicilio, dovevano essere considerate inesistenti o affette da nullità insanabile ed in conseguenza non doveva essere rispettato il termine stabilito dalla legge per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi. Subordinatamente la Società ES aggiunge che la notificazione dell'atto di surrogazione del custode del bene pignorato non è atto con il quale si conduce l'espropriazione forzata, ma ha natura di provvedimento conservativo a contenuto ordinatorio e non decisorio contro il quale sia esperibile l'opposizione agli atti escutivi o il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Nell'assunto della ricorrente la notificazione dell'atto non era capace di far decorrere il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
In linea ancora più subordinata la RE sostiene che anche la notificazione del ricorso per surroga del custode non era valida perché non compiuta regolarmente.
Il ricorso principale non è fondato.
3. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente affermato il principio che il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di una serie autonoma di atti successivi.
Ciò vale a dire che in detto processo il principio della propagazione delle nullità dell'atto antecedente a quelli successivi, indicato dall'art. 159 cod. proc. civ., tendenzialmente, non trova applicazione e vale la regola che la mancata opposizione di un atto ne sana il vizio e che quest'ultimo non può essere rimesso in discussione attraverso l'opposizione di un qualsiasi atto successivo.
Ne è fatto discendere che l'opposizione disciplinata dall'art. 617 cod. proc. civ. è opposizione per singoli atti.
Tuttavia, le situazioni invalidanti, che riguardano singoli atti, sono comunque suscettibili d'impugnazione nel corso ulteriore del processo quando impediscono che il processo consegua il risultato che ne costituisca lo scopo: cioè l'espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori;
ogni altra situazione invalidante, di per sè non preclusiva dello scopo, deve essere fatta valere con opposizione per singoli atti nei termini indicati per ciascuna forma di espropriazione: ss. uu. 27 ottobre 1995, n. 11178 e 8 gennaio 2001, n. 190, per tutte.
3.1.Per stare alla fattispecie che si sta esaminando, la regola comporta, come prima conseguenza, che la nullità della notificazione dell'atto di precetto deve essere fatta valere con l'impugnazione del pignoramento immediatamente successivo;
quella della notificazione dell'atto di pignoramento deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione dell'atto immediatamente successivo che sia compiuto nell'ambito del processo esecutivo.
Nè vale obbiettare che la regola non trovava applicazione nella situazione concreta, perché il vizio della notificazione era quello dell'inesistenza.
Nella giurisprudenza di questa Corte è pure consolidato il principio che la notificazione di un atto(e quindi, del precetto e del pignoramento) è affetta da nullità insanabile (o inesistente) quando esorbiti dal suo schema legale e ciò si verifica quando l'atto o il plico che lo contiene sia consegnato in un luogo o nei confronti di una persona che non presentino alcun collegamento con il destinatario;
se uno di questi collegamenti è individuabile, la notificazione è, invece, affetta da nullità sanabile: sentenze 13 aprile 2000, n. 4753; 14 giugno 1999, n. 5884. Vale a dire che la nullità sanabile della notificazione del precetto o del pignoramento deve essere fatta valere mediante opposizione agli atti esecutivi e questa deve essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni decorrente dalla conoscenza o dalla comunicazione dell'atto esecutivo successivo a quello denunciato:
Cass. 8 gennaio 2001, n. 190, già citata.
3.2. Nella specie è pacifico che la notificazione dell'atto di precetto e del pignoramento dovevano essere compiuti presso il Comune di Milano, che era il domicilio eletto dal debitore nel contratto di mutuo dal quale nasceva il credito non pagato. Il ricorrente, nondimeno, sostiene che dette notificazioni, in quanto avvenute presso l'"Ufficio del Protocollo" e non presso quello della "Segreteria" del Comune di Milano sono affette da nullità insanabile.
La tesi è infondata, come quella che non tiene conto che ufficio del protocollo e segreteria del Comune di Milano, per essere articolazioni interne di uno stesso soggetto, non sono entità estranee al luogo ed al soggetto in confronto del quale le notificazioni dovevano essere effettuate.
La notificazione del pignoramento, effettuata nel domicilio eletto dalla attuale ricorrente, era cioè affetta da nullità sanabile e questa doveva essere fatta valere mediante opposizione contro l'atto immediatamente successivo.
4.1. Si è già detto che, per porsi al riparo della conseguenza testè indicata, il ricorrente sostiene che, ai fini della tempestività dell'opposizione, l'atto successivo al pignoramento non poteva essere costituito dell'atto di sostituzione del custode dei beni pignorati, trattandosi di atto che non appartiene al processo esecutivo.
La tesi non è corretta.
4.2. Quando si dice che il debitore, per denunciare il vizio di un atto di cui non ha avuto conoscenza, deve proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla conoscenza dell'atto successivo non si presuppone che questo sia atto esecutivo in senso stretto. Infatti, ai fini che interessano, la valenza dell'atto successivo è solo quella di dare conoscenza dell'esistenza di un procedimento esecutivo a carico di un determinato soggetto, al quale (se diligente) è fatto carico di prendere visione degli atti che sono stati compiuti in suo danno e verificarne la legittimità ai fini dell'esperimento del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi. Da questo punto di vista la comunicazione dell'atto di sostituzione del custode dei beni pignorati in danno di un soggetto determinato è elemento sufficiente di conoscenza del processo esecutivo a carico dello stesso soggetto e sarebbe sterile interrogarsi sulla natura esecutiva o non dell'istanza.
Pertanto, l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che l'opposizione agli atti esecutivi contro il precetto ed il pignoramento dovevano essere proposta nei cinque giorni dalla comunicazione dell'istanza del creditore procedente di sostituzione del custode dei beni pignorati in danno dell'attuale ricorrente, è corretta.
5. Infine, l'eccezione che la notificazione dell'atto di sostituzione del custode non era regolare è nuova e non può essere esaminata in questa sede.
6. Con il ricorso incidentale la B.N.L. chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel punto in cui non si è pronunciata sulla regolarità della notificazione dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.
L'impugnazione contenuta nel ricorso incidentale non è ammissibile per carenza di interesse della parte che l'ha sollevata.
7. Conclusivamente, i ricorsi riuniti debbono essere rigettati. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 25 maggio 2001. Depositato in cancelleria il 6 agosto 2001.