Sentenza 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/05/2026, n. 17817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17817 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
composta da
ANGELO CAPUTO
CI ER
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17817/2026 Roma, li, 18/06/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 846/2026 CC 30/03/2026 R.G.N. 2289/2026
CI AI
AR TI TU
AB RD
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NE FA, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 19/12/2025 emessa dal Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FA Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Luisa Calamia, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/12/2025 il Tribunale di Palermo, decidendo sull'istanza di riesame dell'indagato, ha confermato l'ordinanza del 02/12/2025 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala aveva applicato a FA NE la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di essere l'autore di una rapina aggravata in danno di un esercizio commerciale commessa il 08/09/2025.
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: AB RD Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbbd Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b804f
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorso è affidato a due motivi con i quali si denunciano violazione di legge processuale (artt. 360 e 178 cod. proc. pen.) e mancanza di motivazione in ordine alla eccepita inutilizzabilità degli accertamenti tecnici effettuati nel corso delle indagini. Il difensore evidenzia che innanzi al Tribunale del riesame aveva eccepito la nullità degli accertamenti tecnici aventi ad oggetto il DNA del NE, in quanto, pur trattandosi di accertamenti di natura irripetibile gli stessi erano stati effettuati senza il rispetto delle disposizioni dell'art. 360 cod. proc. pen. (in particolare, era stata omessa la notificazione all'indagato dell'avviso dello svolgimento degli accertamenti e della data del loro inizio. Il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, aveva rigettato l'eccezione con una motivazione errata e illogica;
vale a dire ritenendo che la difesa non aveva adeguatamente dimostrato la natura irripetibile dell'atto di indagine, non considerando però che era stato lo stesso PM nell'avviso di inizio delle operazioni tecniche a qualificarle non ripetibili (tanto da aver sentito l'esigenza di darne appunto avviso alle pari).
3. Il 19/03/2026 il difensore del ricorrente ha depositato nota con conclusioni scritte nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. In primo luogo va rilevato che, per costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [...], Rv. 26921801). Nel caso in esame, la
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Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: AB RD Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 7c33b64c612bbbd Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 340242aac01b804f
difesa aveva quindi l'onere di chiarire per quali ragioni la prova ritenuta inutilizzabile (accertamenti sul DNA) ha una valenza centrale e dirimente, cosicché la sua invalidazione implica necessariamente la rivisitazione del giudizio in ordine ai gravi indizi di colpevolezza;
cosa che il difensore non risulta aver minimamente fatto, risultando per tale ragione il motivo privo della necessaria specificità.
1.2. Il motivo è altresi inammissibile in quanto meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
argomenti con i quali la difesa, di fatto, non si confronta. Il Tribunale del riesame nel rigettare l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti tecnici per asserita violazione dell'art. 360 cod. proc. pen. ha fatto corretta applicazione di principi di diritto più volte ribaditi da questa Corte, secondo i quali tale tipologia di accertamenti non sempre e non necessariamente sono qualificabili come irripetibili e quindi assoggettati alle più rigorose disposizioni che prevedono, a pena di inutilizzabilità dei risultati, che l'imputato sia posto nelle condizioni di partecipare al loro svolgimento. Si è infatti evidenziato che il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso l'utilizzo del profilo genetico si articola in tre fasi distinte, costituite: a) dall'estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti;
b) dalla decodificazione dell'impronta genetica dell'indagato; c) dalla comparazione tra i due profili. Delle indicate operazioni l'unica che può, peraltro solo eventualmente, presentare i caratteri della irripetibilità è quella relativa alla estrapolazione del profilo genetico, in ragione sia della scarsa quantità della traccia genetica sia della scadente qualità del DNA presente nella stessa (Sez. 1, n. 18246 del 25/02/2015, B. Rv. 263860-01; Sez. 2, n. 2476 del 27/11/2014, dep. 2015, [...], Rv. 261866 - 01). I Giudici di merito hanno quindi evidenziato che, nel caso in esame, non era stata né allegata né provata l'esistenza di una delle situazioni particolari (scarsità del materiale repertabile e/o confrontabile) che potevano giustificare l'applicazione della disciplina invocata dalla difesa, sicché l'eccezione di inutilizzabilità era infondata. Con tale motivazione la difesa del ricorrente, di fatto, non si confronta, atteso che si limita ad affermare che, poiché nell'avviso di avvio delle operazioni lo stesso PM aveva affermato che si doveva procedere ad "accertamenti tecnici irripetibili", ciò costituiva di per sé la prova della natura di tali operazioni e dunque della applicabilità alle stesse della disciplina di cui all'art. 360 cod. proc. pen. Si tratta, con tutta evidenza, di un argomento privo di pregio. Come è noto, la qualificazione giuridica di un atto del procedimento e la disciplina allo stesso conseguentemente applicabile dipendono unicamente dal contenuto sostanziale dell'atto e non possono certo dipendere (per ovvie e intuibili ragioni) dal nomen iuris che l'autore dell'atto gli attribuisce o dalla veste formale con il quale vie
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adottato (si pensi a titolo meramente esemplificativo a quanto previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in tema di impugnazioni). Quanto riportato nell'avviso di inizio delle operazioni, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è quindi in alcun modo dimostrativo della reale natura delle operazioni stesse.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 30/03/2026
Il Consigliere estensore AB RD
Il Presidente
ANGELO CAPUTO
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