Sentenza 20 ottobre 2005
Massime • 1
La sospensione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis ord. penit. é applicabile anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai reati indicati nell'art. 4 bis della stessa legge. Infatti, per il principio di unicità dell'esecuzione della pena, il condannato deve considerarsi detenuto anche per tali reati e, d'altra parte, non può procedersi a scioglimento del cumulo, trattandosi non di verificare l'esistenza di un ostacolo formale alla concessione di benefici penitenziari, bensì l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, tali da rendere il detenuto particolarmente pericoloso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/10/2005, n. 45463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45463 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 20/10/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3489
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 011810/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI NI N. IL 14/04/1957;
avverso ORDINANZA del 02/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. NI Gialanella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 2 febbraio 2005 il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto dal detenuto RO NI avverso il decreto di proroga della sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario emesso dal Ministro della Giustizia il 20 dicembre 2004 ai sensi dell'art. 41 bis o.p.. Ricorre per Cassazione il difensore del RO, il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della attualità di collegamenti del detenuto con organizzazioni criminali, dedotti unicamente dalle informazioni trasmesse dagli organi di polizia.
Il ricorso è infondato.
La regola fondamentale nell'interpretazione dell'art. 41 bis o.p., nel testo riformato dalla L. 23 dicembre 2003 n. 279, che emerge dai numerosi interventi della Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, si compendia nell'obbligo per il tribunale di sorveglianza di sottoporre gli elementi menzionati nel decreto ad autonomo vaglio critico, accertando se le informazioni acquisite in sede amministrativa forniscano dati realmente significativi della attuale capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata.
A tale canone ermeneutico si è attenuto nella specie il Tribunale, che ha rassegnato i molteplici elementi dai quali desumere l'attualità dei legami mantenuti con il contesto delinquenziale dal RO, tuttora capo di un sodalizio criminoso e promotore di una strategia volta a discreditare i collaboratori di giustizia e ad ottenere benefici penitenziari.
È inconducente, poi, l'argomentazione difensiva attinente alla avvenuta espiazione del "quantum" di pena riferibile alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Invero, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1^ 20/01/2005, Mazzitelli), la sospensione delle regole del trattamento penitenziario ex art. 41 bis o.p. è applicabile anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai reati indicati nell'art. 4 bis della stessa legge, in quanto, per il principio di unicità dell'esecuzione della pena, il condannato deve considerarsi detenuto anche per tali reati e, d'altra parte, non può procedersi a scioglimento del cumulo, perché non occorre qui verificare l'esistenza di un ostacolo formale alla concessione di benefici penitenziari, bensì l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, che rende particolarmente pericoloso il detenuto. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005