Sentenza 4 febbraio 2016
Massime • 1
Ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, Legge 16 marzo 2006, n. 146, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede - come definita dall'art. 3 della medesima legge - senza che sia, invece, necessario che sia contestata e ricorra la speciale aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4, comma primo, della predetta Legge n. 146, costituendo tale circostanza soltanto uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2016, n. 25821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25821 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2016 |
Testo completo
25 82 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. 276 Silvio Amoresano cc 4 febbraio 2016 Oronzo De Masi R.G. n. 29018/2015 Mauro Mocci Antonella Di Stasi Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RO Giovanni avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 24 aprile 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Margherita Zollo. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 24 aprile 2015, il Tribunale di Napoli ha confermato le 1.- ordinanze del Gip dello stesso Tribunale, del 10 ottobre, 11 novembre, 13 novembre 2014, con le quali erano state rigettate le istanze di revoca del sequestro per equivalente di immobili, conti correnti, oggetti di valore, disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero il 3 aprile 2014. Il sequestro era stato disposto in relazione all'ipotizzata esistenza di un'associazione delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di truffe aggravate e reati di evasione fiscale.
2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. -· Si rileva, in primo luogo, la violazione dell'art. 369 cod. proc. pen., che 2.1. non è stata dedotta con i motivi di appello, perché il ricorrente aveva appreso solo successivamente di essere indagato e non terzo interessato estraneo ai fatti. Nel caso di specie non sarebbe stato possibile l'esercizio del diritto di difesa, perché il sequestro era stato eseguito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006 anziché ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.; né al ricorrente era stato chiesto se fosse assistito da un difensore di fiducia.
2.2. Con un secondo motivo di doglianza, si deduce la violazione degli artt. 3, 4 e 11 della legge n. 146 del 2006. Si sostiene che nel caso di specie dovrebbe essere esclusa l'applicabilità della circostanza aggravante della transnazionalità e si osserva che l'art. 3 richiamato non ha carattere immediatamente precettivo, perché si limita a dare una definizione della transnazionalità, senza prevedere sanzioni. Secondo la ricostruzione difensiva, la norma penale relativa al reato transnazionale è rappresentata dal successivo art. 4, che prevede la relativa aggravante ad effetto speciale. E tale aggravante non sarebbe applicabile nel caso di specie, in cui gruppo criminale organizzato transnazionale non è un'entità diversa rispetto all'associazione per delinquere. Mancherebbe, in ogni caso, un adeguato vaglio della consapevolezza che il ricorrente aveva dell'esistenza di rapporti con altri soggetti e della sua partecipazione all'ipotizzato gruppo criminale. 2.3. - In terzo luogo, si prospettano la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen. in ordine alla qualificazione della disponibilità del bene, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto. Secondo la prospettazione difensiva, è da escludersi che il coindagato EO abbia la disponibilità diretta dei beni sequestrati alla società e che tali beni, formalmente intestati alla società stessa, non siano in realtà nella disponibilità di quest'ultima. Né vi sarebbero м ⚫ in atti intercettazioni telefoniche dal quale desumere rapporti tra EO e l'odierno ricorrente RO.
2.4. Con una quarta censura, si deduce la violazione dell'art. 322 ter cod. pen., nella parte in cui esclude la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo per equivalente i beni delle persone giuridiche. Si ribadisce, sul punto, che la società intestataria dei beni non era uno schermo fittizio.
2.5. In prossimità dell'udienza in camera di consiglio davanti a questa Corte, la difesa ha depositato memoria contenente motivi aggiunti, evidenziando che tra i reati-fine contestati non ve ne è nessuno che possa giustificare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e ribadendo che la società intestataria dei beni è realmente esistente ed operante e non costituisce un mero schermo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.- 3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che le doglianze sopra riportate sub 2.2., - 2.3., 2.4. 2.5. relative alla motivazione circa la mancanza di prova dei rapporti tra --- RO e i coindagati (in particolare, EO), nonché alla natura non fittizia della società formale intestataria dei beni sequestrati - sono inammissibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., perché sostanzialmente dirette a porre in discussione la motivazione del provvedimento impugnato anziché a prospettare violazioni di legge. E su tali profili, del resto, il Tribunale ha fornito una motivazione pienamente adeguata, alle pagine 10 e seguenti del provvedimento impugnato laddove si evidenziano i ruoli rispettivamente svolti da RO e EO, i rapporti tra gli stessi e i numerosi e convergenti elementi in forza dei quali la società Liar s.r.l., formale intestataria dei beni sequestrati, doveva essere ritenuta come un mero schermo utilizzato da EO nell'ambito delle attività illecite contestate al suo sodalizio criminoso.
3.2. Il motivo di ricorso sub 2.1., relativo alla pretesa violazione dell'art. 369 cod. proc. pen. è manifestamente infondato. Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo non deve essere preceduto, a pena di nullità, dall'informazione di garanzia e dall'informazione sul diritto di difesa previste dagli artt. 369 e 369 bis cod. proc. pen., in quanto si tratta di atto a sorpresa, con la conseguenza che la sua esecuzione, proprio perché destinata ad impedire il pericolo di dispersione o di mutamento della consistenza dei beni da apprendere, sarebbe esposta al rischio di vanificazione, se preceduta dei relativi avvisi (ex multis, sez. 6, 25 giugno 2014, n. 36429, rv. 260113; sez. 3, 28 maggio 2014, n. M A : ˚ 39303; sez. 5, 7 maggio 2013, n. 28336; sez. 2, 17 marzo 2009, n. 13678, rv. * 244253; sez. 2, 25 maggio 2005, n 23189, rv. 232007). E, del resto, il ricorrente non : ha puntualmente evidenziato in cosa consisterebbero le ipotizzate violazioni del diritto di difesa che deriverebbero dal fatto che «il sequestro era stato eseguito ai sensi dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006 anziché ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen.»>, disposizioni che non assumono rilevanza a tal fine, perché si riferiscono alla confisca e non al sequestro preordinato alla confisca, né tantomeno alle modalità esecutive di quest'ultimo.
3.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta, sostanzialmente, che nel caso di specie non si sarebbe potuto procedere al sequestro м POR EQUIVALENTS finalizzato alla confisca prevalente, in mancanza del carattere transnazionale dell'ipotizzata associazione a delinquere, non essendo configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 156 del 2006. Quanto a tale profilo, deve premettersi che la normativa di riferimento è stata correttamente individuata dal Tribunale nel combinato disposto degli artt. 11 e art. 3, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000. Il richiamato art. 11, intitolato «Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente», prevede che, «per i reati di cui all'art. 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo». E il precedente art. 3, lettera d), richiamato dal suddetto art. 11, nel definire la nozione di reato transnazionale, considera tale il «reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni», in cui «sia coinvolto un gruppo criminale organizzato», quando, tra l'altro, «sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato». Infine, il successivo art. 4, comma 1, prevede che «per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà». Nell'interpretare il complesso di tali disposizioni, le sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che «la transnazionalità non è un elemento costitutivo di un'autonoma 4 # ⚫ fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto, a condizione che sia t punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni: a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia : commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato» (sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374, rv. 255038). Al fine della applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dall'art. 11 della legge n. 146 de 2006, è dunque sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede, proprio perché la transnazionalità non rappresenta un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto che abbia i requisiti indicati dal richiamato art. 3 (sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 31687/2015; sez. 3, 15 ottobre 2013, n. 44309). Non è necessario, pertanto, che sia contestata e ricorra la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal richiamato art. 4, comma 1, della legge n. 146 del 2006, per la cui configurabilità occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato (cfr. Cass., sez. 6, 2.7.2013, n. 31972, rv. 255887; Cass., sez. 3, 4.12.2013, 7768, rv. 258849; sez. un., 31 gennaio 2013, n. 18374, rv. 255038), in quanto tale circostanza costituisce solo uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto, la cui insussistenza non impedisce l'adozione del vincolo reale ove il delitto per cui si procede sia comunque caratterizzato dalla condizione di transnazionalità, come definita alla luce del : precedente art.
3. E tali principi sono state correttamente applicati nel caso di specie, in cui il Tribunale ha evidenziato che sussiste in ogni caso una natura transnazionale dell'associazione ai sensi del richiamato art. 3; circostanza di fatto che, peraltro, non è mai stata contestata dal ricorrente.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato, con condanna del Al ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio An17/2 Alessandro M. Andronio DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 22 GIU 2016 JL CANCELLIERE NA M :